1 / 25

LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO

LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO. Il QUADRO NORMATIVO. La figura del CTU è disciplinata dal codice di procedura civile principalmente nei seguenti articoli: Art. n° 61 (CTU) Art. n° 191 (nomina del consulente) Art. n° 193 (giuramento del consulente)

lucio
Download Presentation

LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO

  2. Il QUADRO NORMATIVO La figura del CTU è disciplinata dal codice di procedura civile principalmente nei seguenti articoli: • Art. n° 61 (CTU) • Art. n° 191 (nomina del consulente) • Art. n° 193 (giuramento del consulente) • Art. n° 194 (attività del consulente) • Art. n° 198 (libri contabili) • Art. n° 201 (CTP)

  3. ART. 61 c.p.c. “Quando è necessario, ilgiudicepuòfarsiassistere per ilcompimentodisingoliatti o per l’interoprocesso, dauno o piùconsulentidiparticolarecompetenzatecnica. La sceltaavvienetra le personeiscritte in albispeciali a normadelledisposizioniattuatedalpresentecodice”

  4. ART. 191 c.p.c. “Neicasidi cui agli art. 61 e seguenti, ilgiudiceistruttorenomina un consulentetecnico e fissal’udienzanellaqualequestidevecomparire. Possonoesserenominatipiùconsulenti in casodi grave necessità o quando la leggeespressamente lo dispone”

  5. ART. 193 c.p.c. “All'udienzadicomparizioneilgiudiceistruttorericorda al consulentel'importanzadellefunzioniche è chiamato ad adempiere, e ne riceveilgiuramentodibene e fedelmenteadempiere le funzioniaffidategli al solo scopodi fare conoscereaigiudici la verità”

  6. ART. 194 c.p.c. “Il consulentetecnicoassistealleudienzeallequali è invitatodalgiudiceistruttore; compie, anchefuoridellacircoscrizionegiudiziaria, le indaginidi cui all'articolo 62, dasè solo o insiemecolgiudicesecondochequestidispone. Puòessereautorizzato a domandarechiarimentialleparti, ad assumereinformazionidaterzi e a eseguirepiante, calchi e rilievi” segue…..

  7. ART. 194 c.p.c. …. Anchequandoilgiudicedisponecheilconsulentecompiaindaginidasè solo, le partipossonointervenirealleoperazioni in persona e a mezzo deipropriconsulentitecnici e deidifensori, e possonopresentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”

  8. ART. 198 c.p.c. “Quando è necessarioesaminaredocumenticontabili e registri, ilgiudiceistruttorepuòdarneincarico al consulentetecnico, affidandogliilcompitoditentare la conciliazionedelleparti. Il consulentesente le parti e, previoconsensoditutte, puòesaminareanchedocumenti e registri non prodotti in causa. Di essituttaviasenzailconsensoditutte le parti non può fare menzioneneiprocessiverbali o nellarelazionedi cui all'articolo 195”

  9. ART. 201 c.p.c. “Il giudiceistruttore, con l'ordinanzadinominadel consulente, assegnaalleparti un termineentro il qualepossononominare, con dichiarazionericevutadalcancelliere, un loroconsulentetecnico. Il consulentedella parte, oltre ad assistere a normadell'articolo 194 alleoperazioni del consulente del giudice, partecipaall'udienza e alla camera diconsiglioognivoltache vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultatidelleindaginitecniche.”

  10. Consulente tecnico d’ufficio E’ un organogiudiziarioindividualeal qualeilgiudicepuòrivolgersinellosvolgimentodellapropriaattività La suafunzione è tesaad integrarel’attivitàdel giudice E’ chiamato ad esprimeregiudizied ad effettuareverifiche

  11. Consulente tecnico d’ufficio Nominatodalgiudiceistruttore o dalCollegiosurichiestadellaparti Il giudicescegliecoloroiscrittinell’Albodeiperitiche è un registro dove sonoiscrittitutticolorochesonofornitidiparticolaricompetenzeprofessionali e chehannovolontariamentepresentatodomandad’iscrizione (in calce fax simile di tale domanda)

  12. REQUISITI PER LA NOMINA L’Albo è diviso in categorie per ognisettore E’ istituitopressoognitribunale L’iscrizione è subordinata a particolarirequisiti: CompetenzaSpecchiatacondotta tecnica morale

  13. NOMINA DEL CTU Unavoltanominato, il CTU è obbligato ad accettarel’incarico: puòrifiutarsi solo per giustimotivivalutatidirettamentedalmagistrato Ha ildirittodiastensione Puòesserericusatodalleparti per incompatibilitàdell’incarico Vienenominatonellacd. “faseistruttoria del processo” Puòessereiscrittosolamente in un tribunale

  14. INADEMPIENZE COMPORTAMENTALI Il presidente del Tribunaleesercital’attivitàdivigilanza e puòpromuovereazionidisciplinari(avvertimento,sospensione….) nelcaso in cui ilConsulenteTecnico non abbiaadempiutoagliobblighiderivantidall’incaricoassunto o non abbiamantenutounadeterminatacondotta morale e professionale

  15. Responsabilità del Consulente Due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITA’ MORALE: Lo scopo è quellodiricercare e accertare la veritàduranteilpropriooperatonelrispetto del propriocodicedeontologico RESPONSABILITA’ GIURIDICA: Essendoassimilato ad un pubblicoufficiale, sussistono in capo al consulentetutte le responsabilitàgiuridichepropriediquestoincarico

  16. Attività del Consulente tecnico Il consulentefornisceindicazioniutili al giudicesia in udienza, che in camera diconsiglio Redigeunarelazionescrittadenominata “perizia” Tale perizia non è del tuttovincolante per ilgiudice, ilqualepuòdecideredifarnedisporreunanuovaoppure non considerarla, dandonegiustificatomotivo

  17. LA PERIZIA Non costituisceunaprova in sensotecnico,ma è un elementodiprovautilizzata del giudice per compiere le sue valutazioni

  18. Consulente Tecnico di Parte Qualorailgiudicenomini un perito, le partisipossono far assisteredaperitidi parte (CTP) I consulentidi parte formulanodeduzionisull’operato del consulented’ufficio e possonodepositarerelazioni a sostegno o contro la periziad’ufficio

  19. Consulentetecnicodi parte Per la suanomina è sufficienteunadichiarazioneresa al cancelliere Partecipaalleudienze e puòessereammesso in camera diconsiglio per chiarire al giudice le proprieosservazionitecniche

  20. Consulente tecnico di parte Presenta la propriarelazionechepuòessere: Inserita con quella del CTU Presentataautonomamente ma in questocaso non costituisce mezzo diprova

  21. Consulente tecnico di parte Nellapraticaaccadespessocheanche prima dellanomina del CTU,una parte decidadiessereassistitada un consulente: In talcasosiinstaura un comunecontrattodimandato con limitatipoteri. È un normalerapportocontrattualetraprivati.

  22. Liquidazione del compenso All’attodellaconsegna in cancelleriadellaperizia, il CT puòallegare la richiestadiliquidazione del compenso.

  23. Liquidazione del compenso Il CT dovràelencaretutte le spesesostenutenellapropriaparcellacheverràdepositatapresso la cancelleria del giudicecompetente. Tale parcellavieneanalizzatadalGiudicecheprovvede a liquidarla,previeeventualidecurtazioni, con decretoche pone l’onere del pagamento a caricodiuna o piùparti in causa.

  24. Utilizzodiausiliari ilconsulentetecnicodeveessereautorizzatodalgiudice ad utilizzaregliausiliari. Puòottenereilrimborso del compenso per l'attivitàsvoltadaausiliarisoltanto se è statopreventivamente a ciòautorizzatodalgiudice, in casocontrariodeveprovvederepersonalmente al rimborso.

  25. Utilizzodiausiliari In ognicaso è ilconsulentecherimaneresponsabileanche per l’operatosvoltodaipropriausiliari.

More Related