250 likes | 394 Views
LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO. Il QUADRO NORMATIVO. La figura del CTU è disciplinata dal codice di procedura civile principalmente nei seguenti articoli: Art. n° 61 (CTU) Art. n° 191 (nomina del consulente) Art. n° 193 (giuramento del consulente)
E N D
Il QUADRO NORMATIVO La figura del CTU è disciplinata dal codice di procedura civile principalmente nei seguenti articoli: • Art. n° 61 (CTU) • Art. n° 191 (nomina del consulente) • Art. n° 193 (giuramento del consulente) • Art. n° 194 (attività del consulente) • Art. n° 198 (libri contabili) • Art. n° 201 (CTP)
ART. 61 c.p.c. “Quando è necessario, ilgiudicepuòfarsiassistere per ilcompimentodisingoliatti o per l’interoprocesso, dauno o piùconsulentidiparticolarecompetenzatecnica. La sceltaavvienetra le personeiscritte in albispeciali a normadelledisposizioniattuatedalpresentecodice”
ART. 191 c.p.c. “Neicasidi cui agli art. 61 e seguenti, ilgiudiceistruttorenomina un consulentetecnico e fissal’udienzanellaqualequestidevecomparire. Possonoesserenominatipiùconsulenti in casodi grave necessità o quando la leggeespressamente lo dispone”
ART. 193 c.p.c. “All'udienzadicomparizioneilgiudiceistruttorericorda al consulentel'importanzadellefunzioniche è chiamato ad adempiere, e ne riceveilgiuramentodibene e fedelmenteadempiere le funzioniaffidategli al solo scopodi fare conoscereaigiudici la verità”
ART. 194 c.p.c. “Il consulentetecnicoassistealleudienzeallequali è invitatodalgiudiceistruttore; compie, anchefuoridellacircoscrizionegiudiziaria, le indaginidi cui all'articolo 62, dasè solo o insiemecolgiudicesecondochequestidispone. Puòessereautorizzato a domandarechiarimentialleparti, ad assumereinformazionidaterzi e a eseguirepiante, calchi e rilievi” segue…..
ART. 194 c.p.c. …. Anchequandoilgiudicedisponecheilconsulentecompiaindaginidasè solo, le partipossonointervenirealleoperazioni in persona e a mezzo deipropriconsulentitecnici e deidifensori, e possonopresentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”
ART. 198 c.p.c. “Quando è necessarioesaminaredocumenticontabili e registri, ilgiudiceistruttorepuòdarneincarico al consulentetecnico, affidandogliilcompitoditentare la conciliazionedelleparti. Il consulentesente le parti e, previoconsensoditutte, puòesaminareanchedocumenti e registri non prodotti in causa. Di essituttaviasenzailconsensoditutte le parti non può fare menzioneneiprocessiverbali o nellarelazionedi cui all'articolo 195”
ART. 201 c.p.c. “Il giudiceistruttore, con l'ordinanzadinominadel consulente, assegnaalleparti un termineentro il qualepossononominare, con dichiarazionericevutadalcancelliere, un loroconsulentetecnico. Il consulentedella parte, oltre ad assistere a normadell'articolo 194 alleoperazioni del consulente del giudice, partecipaall'udienza e alla camera diconsiglioognivoltache vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultatidelleindaginitecniche.”
Consulente tecnico d’ufficio E’ un organogiudiziarioindividualeal qualeilgiudicepuòrivolgersinellosvolgimentodellapropriaattività La suafunzione è tesaad integrarel’attivitàdel giudice E’ chiamato ad esprimeregiudizied ad effettuareverifiche
Consulente tecnico d’ufficio Nominatodalgiudiceistruttore o dalCollegiosurichiestadellaparti Il giudicescegliecoloroiscrittinell’Albodeiperitiche è un registro dove sonoiscrittitutticolorochesonofornitidiparticolaricompetenzeprofessionali e chehannovolontariamentepresentatodomandad’iscrizione (in calce fax simile di tale domanda)
REQUISITI PER LA NOMINA L’Albo è diviso in categorie per ognisettore E’ istituitopressoognitribunale L’iscrizione è subordinata a particolarirequisiti: CompetenzaSpecchiatacondotta tecnica morale
NOMINA DEL CTU Unavoltanominato, il CTU è obbligato ad accettarel’incarico: puòrifiutarsi solo per giustimotivivalutatidirettamentedalmagistrato Ha ildirittodiastensione Puòesserericusatodalleparti per incompatibilitàdell’incarico Vienenominatonellacd. “faseistruttoria del processo” Puòessereiscrittosolamente in un tribunale
INADEMPIENZE COMPORTAMENTALI Il presidente del Tribunaleesercital’attivitàdivigilanza e puòpromuovereazionidisciplinari(avvertimento,sospensione….) nelcaso in cui ilConsulenteTecnico non abbiaadempiutoagliobblighiderivantidall’incaricoassunto o non abbiamantenutounadeterminatacondotta morale e professionale
Responsabilità del Consulente Due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITA’ MORALE: Lo scopo è quellodiricercare e accertare la veritàduranteilpropriooperatonelrispetto del propriocodicedeontologico RESPONSABILITA’ GIURIDICA: Essendoassimilato ad un pubblicoufficiale, sussistono in capo al consulentetutte le responsabilitàgiuridichepropriediquestoincarico
Attività del Consulente tecnico Il consulentefornisceindicazioniutili al giudicesia in udienza, che in camera diconsiglio Redigeunarelazionescrittadenominata “perizia” Tale perizia non è del tuttovincolante per ilgiudice, ilqualepuòdecideredifarnedisporreunanuovaoppure non considerarla, dandonegiustificatomotivo
LA PERIZIA Non costituisceunaprova in sensotecnico,ma è un elementodiprovautilizzata del giudice per compiere le sue valutazioni
Consulente Tecnico di Parte Qualorailgiudicenomini un perito, le partisipossono far assisteredaperitidi parte (CTP) I consulentidi parte formulanodeduzionisull’operato del consulented’ufficio e possonodepositarerelazioni a sostegno o contro la periziad’ufficio
Consulentetecnicodi parte Per la suanomina è sufficienteunadichiarazioneresa al cancelliere Partecipaalleudienze e puòessereammesso in camera diconsiglio per chiarire al giudice le proprieosservazionitecniche
Consulente tecnico di parte Presenta la propriarelazionechepuòessere: Inserita con quella del CTU Presentataautonomamente ma in questocaso non costituisce mezzo diprova
Consulente tecnico di parte Nellapraticaaccadespessocheanche prima dellanomina del CTU,una parte decidadiessereassistitada un consulente: In talcasosiinstaura un comunecontrattodimandato con limitatipoteri. È un normalerapportocontrattualetraprivati.
Liquidazione del compenso All’attodellaconsegna in cancelleriadellaperizia, il CT puòallegare la richiestadiliquidazione del compenso.
Liquidazione del compenso Il CT dovràelencaretutte le spesesostenutenellapropriaparcellacheverràdepositatapresso la cancelleria del giudicecompetente. Tale parcellavieneanalizzatadalGiudicecheprovvede a liquidarla,previeeventualidecurtazioni, con decretoche pone l’onere del pagamento a caricodiuna o piùparti in causa.
Utilizzodiausiliari ilconsulentetecnicodeveessereautorizzatodalgiudice ad utilizzaregliausiliari. Puòottenereilrimborso del compenso per l'attivitàsvoltadaausiliarisoltanto se è statopreventivamente a ciòautorizzatodalgiudice, in casocontrariodeveprovvederepersonalmente al rimborso.
Utilizzodiausiliari In ognicaso è ilconsulentecherimaneresponsabileanche per l’operatosvoltodaipropriausiliari.