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Disturbi Specifici di Apprendimento Parma 17 dicembre 2010. Graziella Roda. Una prima lettura della Legge 170/2010 Riflessioni preliminari in attesa delle linee guida e dei documenti di indirizzo nazionali. Un po’ di storia.
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Disturbi Specifici di Apprendimento Parma 17 dicembre 2010
Graziella Roda Una prima lettura della Legge 170/2010 Riflessioni preliminari in attesa delle linee guida e dei documenti di indirizzo nazionali
Un po’ di storia http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=148631 La prima nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. 13925 del 4 settembre 2007
La seconda nota con un ricco allegato tecnico Disturbi specifici di apprendimento: successo scolastico e strategie didattiche prot. 1425 del 3 febbraio 2009 • Nota ed allegato tecnico http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=306120
La Legge • Gazzetta Ufficiale serie generale n. 244 del 18 ottobre 2010 • LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
della Legge 170/2010 l’Ufficio ha dato notizia con quella che è la terza nota sui DSA prot. 12792 del 25 ottobre 2010 • http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=401970
Oltre ad un primo commento alla Legge 170/2010 la nota dell’Ufficio dedica una parte consistente ai rapporti tra scuola e genitori cui è necessario dedicare particolare attenzione, in ottica collaborativa franca e aperta.
Analizziamo nel dettaglio il testo della Legge 170/2010 partendo da una premessa generale: LA LEGGE NELLA SOSTANZA CONFERMA TUTTE LE PRECEDENTI NOTE E CIRCOLARI E TUTTO L’IMPIANTO DELLE FORME COMPENSATIVE E DISPENSATIVE CHE ERANO STATE SUGGERITE
C’è però un suggerimento di prudenza: Art. 7 Disposizioni di attuazione 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma3.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell‘Università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
Un aspetto più degli altri è da affrontare con prudenza: Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
Ma questo, così detto, contrasta con altre norme quindi il consiglio è quello di essere prudenti mantenendo per il momento l’aspetto orale e, per la scrittura, il minimo uso possibile e con gli strumenti compensativi. Per l’EVENTUALE (e a mio avviso non auspicabile) esonero totale attendere disposizioni più chiare che compongano il dissidio tra norme, tutte vigenti.
Struttura degli articoli Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia Questo è l’articolo in cui, alla luce delle conoscenze attuali, viene data una “definizione” dei DSA
La definizione generale La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
Cosa significa? Significa, grosso modo, che al momento non abbiamo marker fisici per i DSA, che quindi vengono diagnosticati sulla base di un quadro complesso di valutazioni cliniche, di risultati ai test standardizzati, di osservazioni sia dirette del clinico sia della famiglia e dalla scuola; alla fine la diagnosi viene emessa (o no) sulla base di un giudizio clinico dello specialista.
Non si possono diagnosticare DSA in presenza di altri deficit o handicap sia sensoriali di altro tipo; non si possono diagnosticare in ragazzi con quozienti di intelligenza sotto il limite della normalità; andrebbero diagnosticati con attenzione nei casi di deprivazioni culturali forti (come nei ragazzi di recente immigrazione).
Negli altri commi dell’art. 1 viene data una descrizione legale dei diversi tipi di disturbi (disgrafia, dislessia, disortografia, discalculia) e questo proprio in quanto non esistono marker fisici che li contraddistinguano (non occorre invece una legge per stabilire, ad esempio, che cosa è la Trisomia 21)
Va anche detto che, anche se analizzati uno per uno, raramente questi disturbi si presentano in modo “puro”. Basti dire che un dislessico, che ha problemi a leggere, ha difficoltà anche a leggere i numeri e non soltanto le parole. Chi ha problemi di memorizzazione di sequenze, li ha in tutti i campi e non soltanto negli algoritmi di calcolo.
Il fatto che siamo in fase “evolutiva” delle conoscenze nel campo è segnalato dall’ultimo comma dell’art. 1 Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5,si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
Art. 2 Finalità • garantire il diritto all'istruzione; • favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
c)ridurre i disagi relazionali ed emozionali d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti
e)preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; • assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
Come si vede: gli interventi a largo raggio da prendersi nei confronti delle persone con DSA vengono chiaramente collocati nell’ambito dell’azione costituzionale; quindi costituiscono un diritto del cittadino e un dovere delle istituzioni.
Art. 3 Diagnosi La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
Nella nostra regione Non è previsto, al momento, che la diagnosi venga effettuata esclusivamente dal Servizio Pubblico. Eventuali diverse disposizioni ci verranno segnalate dalla Regione e noi ne daremo immediatamente conto. Appare tuttavia altamente improbabile che il SSN possa assumersi in esclusiva questo tipo di onere. Probabilmente si andrà verso forme di integrazione tra servizio pubblico e “privato accreditato” come già accade in alcuni territori. QUESTO PERO’ ESULA DALLA COMPETENZA SCOLASTICA.
Al momento, quello che per noi conta, è che la Delibera della Giunta Regionale n. 108/2010 definisce come le diagnosi (chiamate “segnalazioni”) debbono essere redatte.
Gli accordi con la Regione prevedono che il Servizio Pubblico riveda nel più breve tempo possibile tutte le diagnosi non conformi al modello approvato. Ciò non significa “conformi” nell’aspetto formale ma nella sostanza (le informazioni richieste ci devono essere). I privati debbono a loro volta provvedere e questo è però compito della famiglia.
Deve essere tuttavia chiaro che diagnosi che non riportano le informazioni essenziali non consentono il riconoscimento degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla Legge e dalla Delibera 108/2010 (ed altre che eventualmente seguiranno).
Art. 3 comma 2 Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
Ciò significa: 1 Che gli interventi di recupero e di individualizzazione dell’insegnamento sono obbligatori PRIMA di inviare in bambino ai test. Che tali interventi devono essere specifici e quindi competenti. Che tuttavia hanno come risultato pochi miglioramenti o nessun miglioramento rispetto allo sforzo prestato.
Questa disposizione, però, segnala un “gap” del nostro sistema educativo: noi manchiamo di percorsi scientificamente validati e assunti unitariamente come strumenti vincolanti di lavoro. Ciò significa che ogni insegnante si trova a doversi “arrangiare” e comporta il fatto che non ci siano percorsi nazionali unitari.
Questo è un lavoro importante e urgente che il sistema scolastico nazionale, nelle sue varie componenti, dovrà assumere in tempi brevi per ottemperare al disposto di Legge. Senza questo non sarà possibile stabilire è stato fatto effettivamente ciò che doveva e poteva essere fatto e non sarà possibile valutarne l’efficacia.
Torniamo all’art. 3 comma 2 la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. Ciò significa che, come per la Legge 104/92 la scuola non ha e non può avere altro riferimento che la famiglia. E’ la famiglia titolare unica del diritto di “far valutare” un bambino/ragazzo da uno specialista.
Art. 3 comma 3 E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
Ciò significa che: le attività per individuare precocemente le possibili aree di difficoltà di un bambino fanno parte del lavoro scolastico; che tali attività non costituiscono in alcun modo una “diagnosi” che resta di esclusiva competenza medica o psicologica; che le attività (in senso lato e non soltanto quelle comunemente definite di “screening”) devono essere rigorosamente programmate e monitorate a livello regionale, insieme alla Sanità Pubblica, per evitare sovrapposizioni, esasperazioni, eccessi, e soprattutto interventi impropri di privati con interessi economici forti.
Art. 4 formazione Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA,finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
In Emilia-Romagna è già stata fatta molta formazione Attualmente è in corso la formazione legata al protocollo AID-TELECOM. L’USR ER farà una formazione specifica sugli strumenti compensativi informatici del comodato d’uso di cui alla Delibera 108/2010. Dovrà essere cura degli insegnanti aggiornare la propria formazione, dei Dirigenti Scolastici assicurare la possibilità per i docenti di partecipare alle varie occasioni di formazione.
Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto 1 Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
NON SARA’ PIU’ POSSIBILE che una scuola o un singolo insegnante si rifiutino di adattare la propria didattica, di rivisitare i contenuti della propria disciplina, di fornire ogni forma di supporto, di concedere l’uso degli strumenti informatici in classe e a casa, di attivare forme di verifica idonee. .
Noi riteniamo che la via giudiziaria rappresenti sempre una sconfitta per la scuola, (e ciò anche in caso di sentenze favorevoli) Tuttavia è bene avere presente che ci sono già precise sentenze di TAR avverso bocciature, sentenze che entrano anche nel merito del lavoro scolastico e che ci sono dure prese di posizione delle organizzazioni dei familiari.
Quali sono gli strumenti di intervento che la Legge indica? L'uso di una didattica individualizzata e personalizzata,con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
ATTENZIONE soprattutto ai ragazzi stranieri di recente immigrazione. Stiamo registrando un numero TROPPO ALTO di diagnosi di DSA rilasciate a questo tipo di ragazzi. La “diagnosi” non può diventare un modo di fornire comunque un aiuto a chi è in difficoltà. La scuola non deve chiederlo e gli specialisti non devono farlo.
Un suggerimento: che gli insegnanti comincino a “fare sistema” di strumenti di personalizzazione dell’insegnamento soprattutto nella scuola secondaria di I e di II grado. L’informatica consente un facile scambio di materiali didattici: ci sono già molti siti che contengono materiali di questo tipo. Una formazione che andrebbe fatta e che consiglio agli Uffici scolastici territoriali di attivare è quella di formare gruppetti di docenti esperti che raccolgano i materiali validi presenti in rete e li segnalino alle scuole; una specie di Osservatorio. Se ogni provincia adottasse una disciplina potremmo avere un sistema regionale efficace con poca fatica e poca spesa.
Andiamo avanti: b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
Sugli strumenti compensativi stiamo lavorando con i CTS/CTSP STRUMENTO COMPENSATIVO E’ SOLTANTO CIO’ CHE INTEGRA FUNZIONI DEFICITARIE O SOSTITUISCE FUNZIONI MANCANTI. La sintesi vocale e il lettore di testi anche PDF sono strumenti compensativi. Le mappe concettuali sono uno strumento didattico e non compensativo. Contattate il CTSP di riferimento per il territorio di Parma e avrete le informazioni che vi occorrono. Faremo formazione sugli strumenti compensativi in comodato d’uso.
Per l’individuazione degli elementi essenziali di un programma il lavoro può essere soltanto dei docenti delle diverse discipline dei diversi ordini e gradi di scuola. Ripeto il consiglio di creare reti e di scambiarsi materiali condivisi. L’Ufficio è disponibile a dare divulgazione ai materiali una volta condivisi dai docenti.