1 / 19

Struttura del fenomeno organizzativo:

Struttura del fenomeno organizzativo: Forme fluide di organizzazione (es. abitanti di un quartiere) Forme regolamentate in cui non emerge un autonomo centro di interesse distinto dai singoli membri (es. comproprietari di un bene)

milos
Download Presentation

Struttura del fenomeno organizzativo:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Struttura del fenomeno organizzativo: • Forme fluide di organizzazione (es. abitanti di un quartiere) • Forme regolamentate in cui non emerge un autonomo centro di interesse distinto dai singoli membri (es. comproprietari di un bene) • Forme in cui si riscontra un vero e proprio centro di interesse, dotato di propria individualità e portatore di autonome pretese che non si identificano né si esauriscono in quelle dei suoi membri. (Stato, società di capitali..)

  2. Ricordando quanto si è detto con riguardo al soggetto giuridico, hanno qualità di soggetti di diritti non solo le persone umane, fisiche, ma anche altre entità distinte dagli individui che ne fanno parte. Si ha in definitiva, un soggetto di diritti dotato di autonoma, distinta soggettività giuridica: l’ente giuridico cioè organizzazioni stabili , di persone o di beni, volte al perseguimento di uno scopo

  3. Quindi abbiamo due categorie generali di enti Enti dotati di personalità giuridica: Stato, Regioni, enti pubblici in genere e società di capitali, fondazioni cooperative Enti non personificati: società di persone

  4. Quindi abbiamo due categorie generali di enti Enti dotati di personalità giuridica: Stato, Regioni, enti pubblici in genere e società di capitali, fondazioni, cooperative hanno Autonomia patrimoniale perfetta, cioè c’è una netta separazione fra il patrimonio e i debiti dell’ente e quelli dei suoi membri. Società per azioni, società a responsabilità limitata, Società in accomandita per azioni

  5. Quindi abbiamo due categorie generali di enti Enti non personificati: società di persone Società semplice; Società in nome collettivo Società in accomandita semplice hanno Autonomia patrimoniale limitata (imperfetta), mancando una netta distinzione fra il patrimonio dell’ente e quello dei suoi membri

  6. Art.2082 c.c. e’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi

  7. Art.2082 c.c. e’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attivitàeconomicaorganizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi Serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria Caratterizzata da uno specifico scopo Caratterizzata da specifiche modalità di svolgimento

  8. Art.2082 c.c. e’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attivitàeconomicaorganizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi Serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria Attività produttiva compreso lo scambio in quanto volta ad incrementare l’utilità dei beni spostandoli nel tempo e nello spazio È irrilevante la natura dei beni e servizi scambiati (società finanziarie, società di investimento, holdings pure) Non è impresa l’attività di mero godimento cioè che non dà luogo a produzione di nuovi beni o servizi

  9. Art.2082 c.c. e’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attivitàeconomicaorganizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi Serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria Caratterizzata da specifiche modalità di svolgimento Utilizzazione di fattori produttivi (Capitale e Lavoro) ed il loro coordinamento per un fine produttivo (vedi artt. 2555 2086 2094) Ciò CHE QUALIFICA L’IMPRESA è L’UTILIZZAZIONE DI FATTORI PRODUTTIVI (ANCHE CAPITALE FINANZIARIO) ED IL LORO COORDINAMENTO DA PARTE DELL’IMPRENDITORE PER UN FINE PRODUTTIVO. NON INVECE IL TIPO DI APPARATO STRUMENTALE: Può ESSERVI IMPRESA SENZA ORGANIZZAZIONE DI LAVORO O SENZA ORGANIZZAZIONE DI MEZZI MATERIALI.

  10. Art.2082 c.c. e’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attivitàeconomicaorganizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi Serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria Caratterizzata da specifiche modalità di svolgimento Utilizzazione di fattori produttivi (Capitale e Lavoro) ed il loro coordinamento per un fine produttivo (vedi artt. 2555 2086 2094) LA SEMPLICE ORGANIZZAZIONE A FINI PRODUTTIVI DEL PROPRIO LAVORO NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA ORGANIZZAZIONE DI TIPO IMPRENDITORIALE: OCCORRE ETEROORGANIZZAZIONE (PICCOLO IMPRENDITORE V2083 C.C.)

  11. Art.2082 c.c. e’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attivitàeconomicaorganizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi Serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria Caratterizzata da specifiche modalità di svolgimento Attività produttiva ≠ Attività economica L’economicità nel 2082 è in aggiunta allo scopo produttivo. Ciò che qualifica un’attività come economica non è solo il fine (produttivo) ma è anche il metodo economico con cui essa è condotta cioè è tesa ad ottenere Entrate remunerative dei fattori produttivi; altrimenti si ha consumo e non produzione. ( Non è imprenditore chi produca beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico.

  12. Art.2082 c.c. e’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attivitàeconomicaorganizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi Serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria Caratterizzata da specifiche modalità di svolgimento Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Attività stagionale Art 2070 c.3

  13. Art.2082 c.c. e’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attivitàeconomicaorganizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi Serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria Caratterizzata da uno specifico scopo Caratterizzata da specifiche modalità di svolgimento

  14. Ci sono altri requisiti? Scopo di lucro? E’ sufficiente che l’attività venga svolta secondo modalità oggettive tendenti al pareggio tra Costi e Ricavi (metodo economico) o è Ulteriormente necessario che i Ricavi > Costi (metodo lucrativo)? Nozione unitaria (art.2093 imprese esercitate da enti pubblici) la nozione di imprenditore è nozione unitaria comprensiva sia dell’impresa pubblica sia dell’impresa privata; e ciò significa che requisito essenziale può essere considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese art.2247 e cooperative (2511 scopo mutualistico) Imprese sociali d.lgs2006 Quindi non è necessario che si abbia scopo di lucro . Ciò che è essenziale è l’economicità.

  15. Ci sono altri requisiti? Impresa per conto proprio? 2082 .. al fine della produzione odello scambio di beni e servizi Di per sé la destinazione al mercato non è prevista dal dato legislativo. Tuttavia è prevalente l’opinione che l’imprenditore sia un soggetto che svolge una funzione intermediaria tra proprietari dei fattori produttivi e i consumatori. Quindi l’impresa per conto proprio non è impresa, tuttavia si acquista la qualità di imprenditore se vi è una destinazione parziale o potenziale della produzione.

  16. Ci sono altri requisiti? Impresa illegale: commercio senza licenza Impresa immorale contrabbando Il principio che da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per l’autore dell’illecito.

  17. Imprenditore o no? Proprietario di immobili che li concede in locazione No. Si tratta di attività di mero godimento cioè che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi. Proprietario di immobile che adibisca lo stesso a Albergo Si. E’ attività di godimento e produzione di servizi Gioielleria gestita dal solo titolare SI. Non è necessario che la funzione organizzativa dell’imprenditore abbia per oggetto anche altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate Lavanderia automatica a gettoni SI. Non è necessario che la funzione organizzativa dell’imprenditore abbia per oggetto anche altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate ATTIVITA’ Produttiva organizzazione L’organizzazione imprenditoriale può essere anche solo organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro manuale e/o intellettuale

  18. Idraulico, elettricista No. Ma la dottrina non è concorde. La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di eteroorganizzazione deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola. Una mensa per poveri No. Non è imprenditore chi produca beni o servizi che vengono erogati “gratuitamente o a “prezzo politico” Chi organizza un singolo spettacolo sportivo No. Non è imprenditore chi esercita una attività quando circostanze oggettive dichiarino in modo chiaro il carattere non abituale ed occasionale dell’attività. Tuttavia può esser imprenditore se l’attività non è l’unica o la principale che il soggetto svolge.(per es. un insegnante che anche gestisca un albergo) Economicità Professionalita’

  19. Coltivazione del fondo per autoconsumo No. Si tratta di azienda per conto proprio , non c’è destinazione al mercato. Costruzioni in economia No. Come sopra. Tuttavia il 2082 recita: al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi E quindi di per sé è imprenditore anche l’imprenditore per conto proprio. Alcune sentenze hanno esclusa , altre ammessa, la qualità di imprenditore all’imprenditore per conto proprio. Impresa e professioni intellettuali art.2238, 1 c. esclude la qualifica di imprenditore.

More Related