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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA. Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale in tributi, paghe e contributi. DEFINIZIONE. Per MALATTIA si intende
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale in tributi, paghe e contributi
DEFINIZIONE Per MALATTIA si intende “uno stato patologico tale da determinare una condizione di incapacità al lavoro specifico svolto da quel lavoratore”(Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano) L’IMPOSSIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DETERMINA LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
OBBLIGHI DEL LAVORATORE AMMALATO • Comunicazione e certificazione dell’assenza • Farsi trovare nella propria abitazione durante le fasce di reperibilità
CERTIFICAZIONE DELLA MALATTIA Il dipendente deve far inviare all’INPS dal medico, entro il giorno successivo a quello di inizio malattia, il relativo certificato ed entro i due giorni successivi, deve trasmettere al datore di lavoro la copia cartacea o il codice identificativo del certificato.
Gli stessi termini valgono in caso di prosecuzione della malattia e quindi, nel caso in cui la prognosi terminasse il venerdì ma non ci fosse stata guarigione, il lavoratore dovrà chiedere l’emissione di un certificato di prosecuzione di malattia entro la domenica, presso la Guardia Medica se il medico convenzionato dovesse risultare irreperibile. Non esistono periodi minimi, per cui la certificazione può essere richiesta anche per mezza giornata di assenza per malattia.
CERTIFICAZIONE • Ecco cosa prevedono, in sintesi, le nuove norme: • Il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia all'INPS • L'INPS invia immediatamente il certificato, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore o al datore di lavoro privato.
VISITE DI CONTROLLO Il datore di lavoro può richiedere visite di controllo alla A.S.L. o all’I.N.P.S. già nel primo giorno di assenza e senza dover aspettare il ricevimento del certificato medico. A tale proposito il lavoratore deve rendersi reperibile presso il suo domicilio oppure presso un domicilio diverso, se preventivamente comunicato al datore di lavoro, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ogni giorno, festivi compresi.
Può allontanarsi dal domicilio nelle fasce orarie solo: - per sottoporsi a visite specialistiche che non possono essere effettuate in altri orari, ma avvisando preventivamente il datore di lavoro; - per impellenti necessità, che comunque debbono essere provate da adeguata documentazione.
DIRITTI DEL LAVORATORE AMMALATO • CONSERVAZIONE DEL POSTO • DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE • MATURAZIONE DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO • MATURAZIONE DEL TRATTAMENTO FINE RAPPORTO • MATURAZIONE DELLE FERIE
COMPORTO • SECCO: il lavoratore ha diritto di assentarsi per un certo numero di giorni consecutivi stabiliti dal CCNL e non oltre. • PER SOMMATORIA: tiene conto di tutte le assenze che il lavoratore compie in un determinato arco di tempo, normalmente di tre anni, che, sommate, non devono superare il periodo di tempo stabilito dal CCNL.
RECESSO DEL DATORE DI LAVORO SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO SCADENZA PERIODO DI COMPORTO GIUSTA CAUSA
LAVORATORI CON INDENNITA’ A CARICO INPS Il datore di lavoro deve anticipare l’indennità a carico INPS e recuperare la stessa dal versamento dei contributi (quindi senza costi a suo carico): - agli operai, qualsiasi sia il settore di attività; - agli impiegati e quadri se l’inquadramento contributivo presso l’INPS è nel settore Terziario (Commercio, Pubblici Esercizi, Servizi, Studi Professionali ecc).
ENTITA’ DELLA INDENNITA’ A CARICO INPS L’indennità spetta nelle seguenti misure calcolate sulla retribuzione corrisposta nel mese precedente l’inizio malattia e maggiorata dei ratei di 13 ma ed eventuale 14 ma: - nulla per i primi 3 giorni di calendario; - il 50% per i giorni dal 4° al 20°; - il 66,67% per i giorni successivi al 20°.
Non è a carico dell’INPS l’indennità né per gli impiegati e quadri dei settori Industria, Artigianato, Edilizia, Credito, Assicurazione ecc né per gli Apprendisti e i Dirigenti. Per gli impiegati del settore Spettacolo l’indennità spetta se l’azienda, nella lettera di assunzione, non si è impegnata a garantire a completo suo carico il trattamento economico di malattia.
DIRITTI DEL LAVORATORE AMMALATO • Trattamento economico: - 1°-2°-3° giorno: secondo quanto prevede CCNL - 4°-20° giorno: Inps 50% della retribuzione media giornaliera - 21° giorno in poi: 66,66% fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare
Teresa, operaia di 5 livello, alle dipendenze di una piccola azienda di lavorazione resina, è assente per malattia dal 13 giugno al 22 giugno. Particolare attenzione bisogna porre al certificato medico di malattia, per stabilire con esattezza il giorno di inizio e quello di fine evento ai fini del diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS. In sostanza al datore di lavoro serve sapere per quanti giorni il dipendente è autorizzato dal medico a "stare" in malattia, mentre all'INPS viene comunicata anche la diagnosi, cioè di quale malattia si tratta.
La lavoratrice si è recata dal medico curante il lunedì 13 giugno, il quale Le ha rilasciato l'attestato di malattia e ha inoltrato telematicamente il certificato all’INPS. Il passo successivo è una lettura attenta del CCNL applicato in azienda , con particolare riferimento al trattamento in caso di malattia.
I primi3 giorni di calendario, nell'esempio lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 giugno, sono considerati dall'INPS, periodo di 'Carenza', durante il quale l'INPS non paga alcuna indennita'. L'INPS non paga inoltre le domeniche, nè i giorni festivi eventualmente cadenti nel periodo di malattia , che sono a carico del datore di lavoro Inoltre la base di calcolo per l'indennità INPS non è la retribuzione del mese corrente, ma quella del mese precedente il primo giorno di malattia. L'integrazione di malattia a carico del datore di lavoro invece è calcolata sulla base del calendario corrente e dell'orario di lavoro abituale del dipendente, quindi sulla base delle ore teoricamente lavorabili e della retribuzione del mese corrente.
Una volta verificati certificazione medica e foglio presenze, si passa al calcolo dell'indennità di malattia vero e proprio. Insieme alla busta paga viene di solito elaborato un prospetto, chiamato 'prospetto di liquidazione indennità di malattia o maternità’ Vediamo come si determina la Retribuzione Media Globale Giornaliera (RMGG) La RMGG serve unicamente al calcolo dell'indennità di malattia a carico INPS ed è basata sulla retribuzione lorda del mese precedente quello di inizio della malattia.
Nel nostro caso, la RMGG è di € 59.35 ed è determinata nel modo seguente: Si prende la Retribuzione Lorda del mese di maggio percepita dalla stessa lavoratrice pari a € 1500.00 , corrispondente alle ore lavorate e alle ore retribuite . Si sommano le giornate lavorate e quelle retribuite nel mese precedente e se ne moltiplica il totale x il coefficiente 1.2per tenere conto dei sabati (per l'INPS la settimana è fatta ancora di 6 giornate!), il risultato è 27.60.
Dividendo € 1500.00 x 27.60 si ottiene € 54.35. A questo importo occorre ancora aggiungere il rateo giornaliero per mensilità aggiuntive (13esima, eventuale 14esima, ecc) il quale si ottiene dal rateo mensile (sempre riferito al mese precedente), € 125.00 diviso per il coefficiente fisso 25.00 in questo modo si ottiene il rateo giornaliero di € 5.00 La Retribuzione Media Globale Giornaliera o RMGG nel nostro caso è quindi pari a € 54,35 + € 5.00 = € 59.35.
La misura dell'indennità è pari al 50% della RMGG dal quarto al ventesimo giorno di malattia, al 66.66% della RMGG dal 21esimo al 180esimo giorno di malattia. Nel caso di ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari a carico l'indennità giornaliera spetta in misura pari ai 2/5 delle misure normali. Il giorno di dimissione dal luogo di cura deve essere indennizzato in misura normale. Nel nostro caso, le giornate indennizzabili al 50 % sono 6 (da giovedì 16 a mercoledì 22 giugno) mentre quelle non indennizzabili sono le prime 3.
Da ciò consegue che l'importo dell'indennità di malattia a carico INPS nel nostro caso è di € 59.35 x 6 x 50% = € 178.05. Questo è l'importo che il datore di lavoro anticipa al dipendente in busta paga per conto dell'INPS. Su questo importo non si pagano i contributi previdenziali, ma soltanto le ritenute IRPEF.
Veniamo ora all'ultima parte del calcolo: la 'Liquidazione della quota a carico ditta'. Da notare che ora il periodo di paga preso a riferimento è quello corrente, cioè giugno. Si parte dal totale delle ore lavorabili nel periodo di malattia, che corrisponde a 64. Dal 13 al 22 giugno ci sono infatti 8 giornate lavorative di 8 ore.La retribuzione teorica di € 592.00 è data dal mensile lordo tabellare di giugno di € 1600.00 diviso 173 (divisore orario), da cui si ottiene una paga oraria di € 9.25, che moltiplicata per 64 fa appunto € 592.00.
Attenzione! Questa è una retribuzione teorica ed è pari alla retribuzione lorda che la dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato dal 13 al 22 giugno.
A questo punto, per procedere al calcolo dell'integrazione di malattia a carico del datore di lavoro, occorre preventivamente "lordizzare” l'importo INPS. In pratica si moltiplica l'indennità a carico INPS (€178.05) x il coefficiente di lordizzazione 10.12%, dal cui calcolo risulta € 18.00. La formula per calcolare detto coefficiente è: 100 / (100-9.19)-1, dove 9.19 è l'aliquota contributiva FAP a carico dipendente. A questo punto si deve tenere conto del trattamento economico per il periodo di carenza (primi 3 giorni) facente carico al datore di lavoro e desumibile dal CCNL.
Il contratto collettivo applicato prevede che durante il periodo di carenza di malattia spetta agli operai il 100% delle normale retribuzione a carico del datore di lavoro. Il CCNL prevede altresì una integrazione all’indennità INPS pari al 100% per il periodo successivo alla carenza. Pertanto il trattamento di carenza a carico ditta è 24 ore (ore lavorative cadenti nei primi 3 giorni di calendario della malattia) moltiplicato € 9.25 = 222.00 €
L'importo dell'integrazione totale di malattia a carico del datore di lavoro è di € 395.95 ed è calcolato nel modo seguente: € 592.00(retribuzione teorica) - € 178.05 (indennità di malattia INPS) - € 18.00 (lordizzazione indennità di malattia INPS) = € 395.95 L'importo di € 395.95 verrà poi suddiviso in busta paga nelle sue 2 componenti: a. integrazione carenza malattia a carico del datore di lavoro pari a € 222.00 b. integrazione di malattia a carico del datore di lavoro dal quarto giorno a fine malattia = € 173.95
L’imponibile previdenziale INPS include quindi la carenza e l'integrazione di malattia a carico ditta ma non l'indennità di malattia INPS. L'Imponibile fiscale Netto invece, include l'indennità di malattia INPS in quanto soggetta solo a ritenute fiscali.
SISTEMA DI LORDIZZAZIONEDELLA RETRIBUZIONE Lo scopo della lordizzazione è quello di far sì che, in presenza di integrazioni da parte dell'azienda e di indennità erogate da enti previdenziali (esempi tipici la malattia, l'infortunio e lo maternità), il lavoratore assente non percepisca una retribuzione più alta di quello di un lavoratore presente al lavoro, poiché le indennità erogate dagli istituti non sono soggette ai contributi previdenziali.
ESEMPIO PRATICO - lavoratore ammalato tutto il mese - indennità di malattia spettante 100% della retribuzione - stipendio lordo mensile pari a €. 929,62 - quota a carico INPS pari a 469,98 (3 giorni carenza, 50% primi 20 gg. 66,66% oltre)
CALCOLO NON LORDIZZATO Il lavoratore ammalato percepirebbe €. 43,19 più di quello al lavoro.
CALCOLO LORDIZZATO L'azienda è tenuta ad integrare solamente la somma di €. 412,08 invece di €. 459,65 In questo modo il lavoratore ammalato percepisce lo stesso stipendio netto di quello presente al lavoro. La formula per il calcolo dei coefficiente di lordizzazione, che dipende dalla % dei contributi previdenziali, è la seguente: 100 diviso 100 meno percentuale contributi previdenziali
malattia e svolgimento di altra attività Non esiste alcuna norma positiva che imponga al lavoratore di non svolgere alcuna altra attività durante l’assenza per malattia. Bisogna rifarsi ai generali obblighi di correttezza,diligenza e buona fede fissati dal codice civile.
malattia e svolgimento di altra attività Bisogna verificare: • Se vi è lo svolgimento di altra attività e se questa comporta notevole dispendio di energie; • Veridicità del certificato medico; • L’attività svolta non deve essere tale da ritardare o compromettere il pieno recupero delle energie fisiche e psichiche e quindi il definitivo rientro in servizio.
malattia e svolgimento di altra attività Nel caso in cui il lavoratore sia sorpreso mentre svolge altra attività il datore di lavoro deve valutare con attenzione la situazione e, ove ritenga che la malattia sia stata simulata o che l’attività sia di pregiudizio alla guarigione,può attivare sia la procedura sanitaria di controllo sia il procedimento disciplinare.
Sospensione dal diritto all’indennità Per il lavoratore,nel migliore dei casi, è prevista la sospensione dal diritto all’indennità di malattia,dalla data dell’infrazione nei casi in cui: • il lavoratore non comprovi la malattia con certificazione sanitaria; • tardi la certificazione sanitaria; • si dedichi ad attività retribuite,durante la malattia; • non consenta,senza giustificato motivo; l’effettuazione della visita di controllo; • alteri o falsifichi i certificati medici.
BUON LAVORO A voi tutti, giovani colleghi a breve, un augurio di esercitare la professione con entusiasmo, con competenza e professionalità, curando anche il rapporto umano con tutte le persone in cui vi imbatterete, consapevoli che dietro ciascuno di loro non c’è soltanto un problema da risolvere, ma anche un bagaglio di esperienze e umanità che costituiscono una ricchezza immensa.