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IL FENOMENO MIGRATORIO IN ITALIA LA VITA DEL CITTADINO IMMIGRATO. Influenze del diritto internazionale privato nel quotidiano esercizio dei diritti personali: La nascita La filiazione Il diritto al nome Il matrimonio I regimi patrimoniali
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IL FENOMENO MIGRATORIO IN ITALIALA VITA DEL CITTADINO IMMIGRATO Influenze del diritto internazionale privato nel quotidiano esercizio dei diritti personali: La nascita La filiazione Il diritto al nome Il matrimonio I regimi patrimoniali Il decesso e i procedimenti di polizia mortuaria
I RIFERIMENTI NORMATIVI • Legge 31/5/1995 n. 218 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato • Regolamento Consiglio europeo 27/11/2003 n. 2201Relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (Ce) n. 1347/2000 • Convenzioni internazionali • Circolari
Oltre al diritto interno, occorre considerare anche le cc.dd. fonti comunitarie, che sempre più spesso si occupano della sfera dei diritti personali. Ad es. Il Regolamento n. 2201/2003 in materia di riconoscimento delle sentenze di divorzio LE FONTI COMUNITARIE
I PRINCIPI FONDAMENTALI • Ogni Stato, nell’esercizio della propria potestà legislativa, si dota di un apparato normativo • Le norme adottate dai diversi Stati possono “entrare in conflitto” fra loro • Scopo del sistema normativo denominato D.I.P. è quello di prevenire e se possibile risolvere i potenziali conflitti che possono insorgere fra le normative di diversi Stati
La crescente mobilità dei popoli determina un incremento dei rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto al diritto interno. In sostanza da questi rapporti nasce un potenziale concorso tra norme di diversi ordinamenti giuridici collegabili alla fattispecie concreta. I PRINCIPI FONDAMENTALI
Il problema si pone: per i cittadini italiani che hanno vicende di stato civile all’estero Per i cittadini stranieri che hanno vicende di stato civile in Italia Per evitare il conflitto tra queste norme ciascuno stato stabilisce norme di diritto interno, connotate di internazionalità ovvero di punti di contatto con ordinamenti giuridici stranieri (es. cittadinanza, luogo di svolgimento del rapporto). I PRINCIPI FONDAMENTALI
E’ una norma di diritto interno che: determina l’ambito della giurisdizione italiana pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri LA LEGGE N. 218/1995 Si pone il problema della giurisdizione non nell’ottica dei limiti della giurisdizione italiana quanto ai fini della ricerca del Giudice più adeguato a risolvere una questione collegata a più ordinamenti.
Esistono, poi, le convenzioni internazionali. Consistono in determinazioni comuni con cui due o più stati assumono determinati obblighi e riconoscono determinati diritti, con efficacia vincolante solo per i Paesi firmatari che hanno anche proceduto alla ratifica. Esistono, inoltre, norme di diritto internazionale che, complete in tutti i loro elementi, sono suscettibili di applicazione immediata nell’ordinamento interno. L’applicabilità di queste norme nell’ordinamento italiano è subordinata all’emanazione di norme italiane di esecuzione e all’entrata in vigore dell’accordo sul piano internazionale CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Le disposizioni della legge n. 218 non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia (ad es. Concordato fra Italia e Santa Sede) Nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e della esigenza della loro applicazione uniforme. ATTENZIONE !
E’ fondamentale conoscere quale diritto è applicabile nel caso in cui l’interessato sia cittadino non italiano e si tratta di situazioni e rapporti di natura personale o familiare. A questo fine, la legge individua dei criteri di collegamento, cioèviene dato rilievo: alla cittadinanza delle persone o alla residenza, o al luogo in cui è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale, o al luogo di celebrazione del matrimonio, ecc... QUALE LEGGE È APPLICABILE AGLI STRANIERI?
La legge stranieranon è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. PRINCIPI DI CARATTERE GENERALELIMITE DELL’ORDINE PUBBLICO - ART. 16 Il limite all'applicazione del diritto internazionale è costituito dall'ordine pubblico; tale limite comporta il rigetto delle soluzioni formulate dal diritto straniero, dichiarato competente, in seguito alla valutazione negativa, effettuata dall'interprete, sulle conseguenze inaccettabili che i suoi effetti produrrebbero rispetto ai principi, valori e concezioni ritenuti fondamentali e irrinunciabili dall'ordinamento italiano.
Non si possono consentire più matrimoni allo straniero, anche se il suo Stato ammette la poligamia Non si può ammettere al matrimonio il nubendo straniero infrasedicenne Non si può ammettere al riconoscimento da parte dello straniero di un figlio naturale italiano senza il consenso dell’altro genitore che lo ha riconosciuto per primo Non è ammesso il matrimonio fra persone dello stesso sesso ESEMPI DI CONTRARIETÀ ALL’ORDINE PUBBLICO
Sono un ulteriore limite all’applicazione della legge straniera; si tratta di quelle disposizioni interne che, per le loro caratteristiche, il loro oggetto e le loro finalità devono essere applicate, anche se, in teoria, si dovrebbe tenere conto dell'applicazione di norme straniere. In presenza di norme di questa natura, infatti, si impedisce al meccanismo rappresentato dalle norme di diritto internazionale privato, in via preventiva, di funzionare. PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE LE NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA - ART. 17 E’ fatta salva la prevalenza, sulle disposizioni che seguono, delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, devono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera
Sono di applicazione necessaria quelle norme dell’ordinamento interno che in determinate materie, vengono dotate di una sfera di applicazione spaziale-personale che prescinde dai criteri fissati dalla regole di diritto internazionale privato. Un esempio è l’articolo 116 comma 2 del Codice Civile Italiano che estende al matrimonio dello straniero l’applicazione dei divieti che gli articoli 86, 87 e 88 del Codice Civile prevedono per il matrimonio del cittadino italiano; ad esempio il divieto di contrarre matrimoni tra parenti di un certo grado. LE NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA
Nei casi in cui la legge n. 218/1995 fa rinvio alla legge nazionale di una persona, se questa è apolide (priva di qualsiasi cittadinanza) o riconosciuta rifugiata, si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza. PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE APOLIDI E RIFUGIATI - ART. 19
Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale. PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE PERSONA CON PIÙ CITTADINANZE
L’esistenza e il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. DIRITTI DELLA PERSONALITÀ – ART. 24 Diritti della personalità: sono quelli che hanno per oggetto taluni attributi essenziali della persona umana: diritto alla vita, all’integrità fisica, alla riservatezza, all’onore, all’integrità morale, all’immagine e al nome. Essi hanno carattere non patrimoniale, assoluto, di inalienabilità, intrasmissibilità e imprescrittibilità. La lex personae non trova però applicazione per quei diritti della personalità che sono soggetti alle norme di applicazione necessaria
Le vicende rilevanti per lo stato civile relative a cittadini stranieri richiedono in capo agli ufficiali di stato civile la capacità di individuare quale normativa sia applicabile per ogni singola fattispecie: Nascita Riconoscimento di filiazione naturale Diritto al nome Matrimonio Morte LA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE RELATIVI A CITTADINI STRANIERI
LA NASCITA DA GENITORI STRANIERI La nascita in Italia del figlio di cittadini stranieri è un’ipotesi sempre più frequente ! La dichiarazione di nascita è disciplinata dagli artt. 29 e segg. d.P.R. n. 396/2000. Possono presentarsi alcune difficoltà operative in sede di denuncia di nascita di figlio di cittadini stranieri Anche per il cittadino straniero “la registrazione dell'evento nascita costituisce un diritto della persona riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita non esistono per la persona, che pure è nata, i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, all'identità personale)” (Cfr. Massimario per l’ufficiale di stato civile del Ministero dell’interno)
… la dichiarazione di nascita deve essere accettata, anzi, essa è un ATTO DOVUTO nei confronti del bambino: in presenza di attestazione di nascita o di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 30, comma 3, del DPR 396/2000, l'ufficiale di stato civile formerà il relativo atto, dopo aver accertato l'identità del dichiarante o dei dichiaranti. E’ necessario, perciò, che l’atto di nascita venga redatto tempestivamente, senza indugio, registrando la dichiarazione resa dall’interessato. Difatti, qualunque errore o inesattezza eventualmente contenuti nell’atto potranno costituire oggetto di rettificazione o correzione (ai sensi degli artt. 95 o 98 d.P.R. n. 396/2000). Questo principio vale anche qualora i dichiaranti siano cittadini stranieri. LA NASCITA DA GENITORI STRANIERI Non si può subordinare la formazione dell’atto alla esibizione di attestazioni rilasciate dalle autorità dello Stato di appartenenza !
FIGLIO LEGITTIMO O NATURALE ? • L’u.s.c. in sede di formazione dell’atto di nascita non ha responsabilità in merito al contenuto delle dichiarazioni rese dal dichiarante e non deve verificarne la veridicità. • Si dovrà invece accertare che la nascita sia effettivamente avvenuta, mediante l’attestazione di nascita • Sarà dunque il genitore straniero a dichiarare se il figlio è nato da unione legittima o naturale, assumendosi la responsabilità di eventuali false dichiarazioni, sanzionabili penalmente.
FIGLIO LEGITTIMO O NATURALE ? Se la nascita viene dichiarata da unione naturale, la denuncia di nascita prevarrà sul riconoscimento, per cui i genitori dovranno dichiarare: • di avere la capacità di fare il riconoscimento • e che, secondo le leggi dello stato di appartenenza, sussistono le condizioni ed i requisiti per operare il riconoscimento. ATTENZIONE ! Restano, tuttavia, fermi i limiti di ordine pubblico: es. divieto di riconoscimento per i genitori che non abbiano compiuto 16 anni (art. 250 comma 5 cod. civ.).
COGNOME E NOME DEL NEONATO STRANIERO Art. 1 della Convenzione di Monaco del 5.9.1980 Art. 24 della legge n. 218/1995 “I diritti della personalità, fra cui il diritto al nome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto”. Questo significa che al neonato straniero non possono essere applicati criteri di cognomizzazione italiani. Perciò l’u.s.c. in sede di denuncia di nascita di neonato straniero dovrà chiedere al genitore quale cognome spetta al figlio conformemente alle disposizioni vigenti in materia nello Stato di appartenenza. Indicherà tale cognome nell’atto, inserendo, dopo l’indicazione del nome che viene imposto al nato, una dicitura del tipo “e il cognome xxx in applicazione della legge xxx”
COGNOME E NOME DEL NEONATO STRANIERO Se al momento della formazione dell’atto non è stata osservata la legge nazionale del soggetto, l’u.s.c. può provvedere direttamente, mediante annotazione, alla correzione del nome o del cognome dell’interessato, ai sensi dell’art. 98 DPR 396/2000, sulla base di apposita attestazione rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare dello stato di cui l’interessato è cittadino, da cui risulti che l’attribuzione del nome o del cognome non è conforme all’ordinamento giuridico vigente in tale Stato.
E’ rimesso totalmente alle scelte del dichiarante, nel rispetto della normativa, in proposito, dello Stato di appartenenza Non si applicano i limiti di cui all’art. 34 primo comma del DPR 396/2000 Si potranno utilizzare le lettere dell’alfabeto italiano con l’aggiunta di J,K,Y,X,W e, ove possibile, i segni diacritici dell’alfabeto della lingua di origine del nome IL NOME DEL NEONATO STRANIERO
Per gli aspetti formali – redazione e formazione dell’atto – si applicano le disposizioni del nostro ordinamento; Per gli aspetti sostanziali dell’atto di nascita – status del figlio, riconoscimento, attribuzione del cognome, scelta del nome – si applicano esclusivamente le normative dello Stato di appartenenza IN SOSTANZA…
FILIAZIONE - ART. 33 • Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. • E’ legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio. • La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori non può essere contestato che alla stregua di tale legge
La legge nazionaleè competente per determinare il rapporto di filiazione anche sotto il profilo dell’accertamento della maternità e degli effetti del matrimonio putativo, nonché delle condizioni per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale. Per legge nazionale si intende quella che nel momento della domanda appare essere tale. Il favor legitimationis trova impiego quando la legge nazionale del figlio non riconosce lo stato di figlio legittimo FILIAZIONE - ART. 33 L. 218/1995
La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio al momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei due genitori nel medesimo momento. Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte. LEGITTIMAZIONE - ART. 34 L. 218/1995 I criteri di collegamento impiegati (cittadinanza del figlio o di uno dei genitori e cittadinanza del genitore) sono presi in considerazione al momento della legittimazione e non della nascita
Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevoli, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza ( es. il riconoscimento di cittadini italiani avvenuto all’estero è valido se, nella sostanza, sono state rispettate le norme della legge del nostro Paese) RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE ART. 35 L. 218/1995 Per ciò che concerne la necessità del consenso del figlio si ritiene che esso rappresenti una condizione del riconoscimento quando è richiesto dalla legge nazionale del figlio.
I CITTADINI STRANIERI E IL DIRITTO AL NOME • Art. 24 L. 31.5.1995 n. 218 : “L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto” • Convenzione di Monaco del 5.9.1980 (L. 19.11.1984 n. 950): Art. 2 “I cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello stato di cui è cittadino. A questo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi ed i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato. In caso di cambiamento di nazionalità viene applicata la legge dello Stato della nuova nazionalità”
I CITTADINI STRANIERI E IL DIRITTO AL NOME Per il cittadino straniero, anche se residente e nato in Italia, non si può adottare la procedura per il cambiamento o la modifica del cognome e/o del nome, di cui agli artt. 84 e segg. DPR 396/2000. (cfr. nota Min. Interno DCSD prot. 02002111-15100/17017 del 18.7.2002 e Circ. DCSD n. 66 del 29.11.2004 ) Questi potrà cambiare le proprie generalità solo in base alla legge dello stato di appartenenza. (art. 24 L. 218/1995)
Potrà essere disposta a seguito di esibizione di documentazione autentica dalla quale risultino le nuove generalità spettanti al cittadino straniero. Questa procedura trova fondamento nel principio espresso nell’art. 24 della L. 218/1995. Negli atti di stato civile si potrà procedere adattando la formula del cambiamento di cognome. Negli atti anagrafici si disporrà la variazione con apposito provvedimento. VARIAZIONE DELLE GENERALITÀ DELLO STRANIERO
La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia. (art. 27 L. 218/1995) IL MATRIMONIO DELLO STRANIERO E’ la legge nazionale del nubendo a stabilire se sussistono i requisiti di età e gli impedimenti alla celebrazione del matrimonio. La legge nazionale inoltre deve essere applicata per stabilire la rilevanza dei vizi della volontà e i loro effetti sul matrimonio.
Problemi di compatibilità delle norme straniere con l’Ordine Pubblico si possono porre per le norme relative all’età dei nubendi e per gli effetti dei matrimoni poligami. La tendenza è quella di ritenere contrarie all’Ordine Pubblico le norme che consentono di contrarre matrimonio a persone di età inferiore a 16 anni e di riconoscere effetti limitati alla tutela del coniuge e dei figli per i matrimoni poligamici conclusi all’estero. IL MATRIMONIO DELLO STRANIERO
Anche il cittadino straniero, residente o domiciliato in Italia, che intende contrarre matrimonio in Italia deve chiedere le pubblicazioni e a tal fine deve presentare all’ufficiale di stato civile una dichiarazione, rilasciata dall’autorità competente del proprio paese, che NULLA OSTA al matrimonio, secondo le leggi cui è sottoposto. In alternativa al nulla osta, Certificato di capacità matrimoniale, previsto dalla Convenzione di Monaco del 5.9.1980(solo per gli Stati aderenti); tale certificato prevede l’indicazione dei nubendi e la dichiarazione che possono contrarre matrimonio tra loro. MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
Anche lo straniero è soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87 n. 1, 2 e 4, 88 e 89 cod. civ.; non occorre ulteriore documentazione, ma tali limiti vanno rispettati. Perciò, anche in presenza del nulla osta, se risulti la sussistenza di uno degli impedimenti previsti dalla nostra legge (parentela, infermità di mente, mancanza di stato libero) le pubblicazioni dovranno essere rifiutate. Anche l'art. 84 cod. civ. dovrà essere rispettato, in quanto materia attinente l'ordine pubblico interno. Si tratta, dunque, di norme di applicazione necessaria MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
Dall’8 agosto 2009 il cittadino straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve dimostrare anche di essere regolarmente soggiornante secondo le regole: del T.U. n. 286/1998 in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato (per soggiorni superiori a 3 mesi) dell’art. 1 della Legge 28.5.2007 n. 68 (per soggiorni inferiori a 3 mesi MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
LA MODIFICA DELL’ART. 116 COD. CIV. L’art. 116 cod. civ., nella nuova formulazione determinata dall’art. 1 comma 15 della legge n. 94/2009, dispone: “Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano” Obiettivo del legislatore è quello di impedire la celebrazione dei matrimoni di convenienza.
I TEMPI DELLA VERIFICA La condizione di regolarità del soggiorno deve sussistere e perciò deve essere verificata dall’u.s.c. all’atto della pubblicazione e al momento della celebrazione (cfr. circ. n. 19/2009). In mancanza della condizione di regolarità di soggiorno l’u.s.c. non potrà procedere alla pubblicazione e/o alla celebrazione. Dovrà perciò rilasciare un rifiuto scritto ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 396/2000 con l’indicazione dei motivi del rifiuto provvedere alla segnalazione all’Autorità giudiziaria Dovrà comunque prestarsi particolare attenzione alle diverse casistiche che possono verificarsi
I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI - ART. 29 Per rapporti personali tra coniugi si intende l’insieme dei diritti e doveri di contenuto non patrimoniale che sussistono tra i coniugi (dovere di fedeltà, di coabitazione, di reciproca assistenza) e in particolare le questioni relative allo stabilimento della residenza coniugale e agli effetti del matrimonio sul nome dei coniugi. La legge nazionale comune è quella sussistente nel momento in cui si pone la questione
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se considerato tale dalla legge scelta o da quello del luogo in cui l’accordo è stato stipulato. Il regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile a terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - ART. 30 La convenzione sul regime patrimoniale deve essere annotata nell’atto di matrimonio
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda della separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge Italiana. SEPARAZIONE PERSONALE SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
La formazione dell’atto di morte del cittadino straniero deceduto in Italia segue regole identiche a quelle applicate per i cittadini italiani. Bisogna invece prestare particolare attenzione ai trattamenti post-mortem, alla cremazione in particolare. Per questi ultimi casi si deve far riferimento a quanto disposto dalla legge nazionale dello stato di appartenenza del deceduto (art. 24 L. 218/1995) IL DECESSO DELLO STRANIERO IN ITALIA
Art. 83 d.P.R. n. 396/2000 “Nel caso di morte di cittadino straniero nello Stato, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia dell'atto di morte al Ministero degli affari esteri per la trasmissione all'autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino” ADEMPIMENTI “BUROCRATICI” • Cfr. anche: • Circolare Ministero interno 12/4/2002 n. 5 • Circolare Ministero interno 1/7/2004 n. 30 • Entrambe ribadiscono l’obbligo di trasmettere con sollecitudine gli atti di morte degli stranieri alle autorità diplomatico-consolari dello stato di appartenenza del defunto
ADEMPIMENTI “BUROCRATICI” Circolare 12 aprile 2002 n. 5 Inoltro atti di stato civile concernenti cittadini stranieri al M.A.E. per successiva trasmissione alle Rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia La regola generale prevede l’obbligo per i Comuni di inviare esclusivamente gli ATTI DI MORTE alle Autorità diplomatiche o consolari dei Paese di cui il defunto era cittadino. Eccezioni: la Convenzione per lo scambio di informazioni sullo stato civile firmata a Istanbul il 4/9/1958 prevede l’obbligo di trasmissione degli atti di MORTE e di MATRIMONIO fra i seguenti Stati: Italia, Austria, Belgio, Francia, Germania,, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Turchia, Polonia Esistono accordi bilaterali con Argentina, Austria, Spagna e Svizzera, che prevedono la comunicazione diretta tra gli Ufficiali dello stato civile degli Stati contraenti o l'invio degli atti agli Uffici consolari competenti, senza il tramite dei Ministero degli Affari Esteri.
ATTENZIONE ! Non sussiste un obbligo generale di trasmissione di tutti gli atti di stato civile alle Autorità straniere degli Stati di cui gli interessati sono cittadini ADEMPIMENTI “BUROCRATICI” Poiché l’inoltro tramite il MAE (previsto dall’art. 83 d.P.R. n. 396/2000) si concretizza in una mera ritrasmissione alle autorità diplomatico-consolari straniere con le quali, ai sensi dell'art. 38 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, le Amministrazioni italiane possono corrispondere direttamente, si devono trasmettere direttamente alle autorità diplomatico-consolari straniere gli atti concernenti i cittadini stranieri
Occorre prestare particolare attenzione anche alle diverse convenzioni internazionali stipulate dall’Italia. Molto importante la Convenzione di Berlino del 10.02.1937 “Accordo internazionale concernente il trasporto delle salme” che introduce il cd. passaporto mortuario, per facilitare il trasferimento della salma all’interno dei territori degli Stati contraenti. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Nella maggior parte delle ipotesi esaminate deve farsi riferimento e deve essere applicata la legge straniera. L’ufficiale di stato civile deve quindi, di volta in volta, essere in grado di valutare quale normativa applicare ogni volta che si crea un rapporto che coinvolge ordinamenti giuridici diversi. IN CONCLUSIONE