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Gli Ammortizzatori Sociali in Italia prima della crisi. in costanza del rapporto di lavoro. con interruzione del rapporto di lavoro. Indennità di mobilità. C.I.G.O. C.I.G.S. Contratti di solidarietà. (solo industria, indotto, grande distribuzione, con più di 15 dip.).
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Gli Ammortizzatori Sociali in Italia prima della crisi in costanza del rapporto di lavoro con interruzione del rapporto di lavoro • Indennità di mobilità • C.I.G.O. • C.I.G.S. • Contratti di solidarietà (solo industria, indotto, grande distribuzione, con più di 15 dip.) • Indennità ordinaria • di disoccupazione (solo industria, indotto, grande distribuzione, con più di 15 dip.) - Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (anche ai lavor. con contratti a tempo determinato) Monte ore CIGO, CIGS e totale (1999 – 2007) cigo cigs cigo + cigs 250000 200000 è l’unico stabilizzatore automatico del reddito 150000 100000 50000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte: Elaborazione Maricco su dati ISTAT (2004 e 2008).
Obiettivi degli AS tutela edequità efficienza economica ruolo centrale degli AS: tutela posto di lavoro tutela nel mdl - conflitti sociali - miglioramento del matching domanda/offerta Criticità degli AS in Italia • selettività e frammentarietà (si dà tanto a pochi); • indennità di disoccupazione inferiore ai livelli europei; • mancato o scarso collegamento con le politiche attive; • basso livello di copertura; • assenza di una rete assistenziale di contrasto alla povertà; • ricorso a varie forme di deroga ai principi generali
Valutazione di un sistema di sostegno Fonte: Elaborazione su dati OCSE (2008) 3 gruppi di paesi: alto sostegno: (Danimarca, Svezia, Belgio,Finlandia) medio sostegno: (Germania, G.Bretagna, Francia, Austria, Irlanda, Olanda) basso sostegno: (Spagna, Portogallo, Italia)
Spesa pro-capite per disoccupazione e tasso di copertura (2006) Tasso di copertura Spesa (euro) 38% 29% 85% 17% 81% 69% 44% 19% 88% 84% 62% 64% 58% 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Olanda Spagna Danimarca Portogallo Belgio Irlanda Francia Italia Austria Finlandia Regno Unito Germania Svezia Fonte: Elaborazione Maricco su dati OCSE (2008). • 3 gruppi di paesi: • copertura quasi totale (Danimarca, Belgio, Austria, Irlanda, Finlandia) • copertura media (Germania, Regno Unito, Svezia, Francia, Olanda) • copertura bassa (Spagna, Portogallo, Italia)
titolo Tasso di disoccupazione Spesa pro-capite per disoccupazione (migliaia di euro) Tasso di copertura Spesa (%) 60 50 40 30 20 10 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 8,3% 8,6% 7,7% 3,9% 9,4% 8,4% 4,8% 3,9% 4,4% 7,7% 7% 5,3% 6,8% 81% 29% 84% 85% 44% 64% 88% 38% 69% 17% 58% 62% 19% Belgio 3,4 35.3 Belgio Spagna 2,6 50.4 Spagna Finlandia 2,2 20.7 Finlandia Danimarca 2 39.0 Danimarca Francia 31.3 2 Francia Germania 15.5 1,7 Germania Austria 24.6 Austria 1,6 Olanda 54.5 Olanda 1,4 Irlanda 33.4 Irlanda 1,3 Portogallo 35.8 Portogallo 1,3 13.9 Svezia Svezia 1 16.8 U.K. U.K. 0,6 26.2 Italia Italia 0,5 Fonte: Elaborazione Maricco su dati OCSE (2008)
Cassa Integrazione Guadagni (CIG) • Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) • Sostegno al reddito attivabile a fronte di eventi transitori non imputabili all’imprenditore o agli operai, come una crisi temporanea di mercato. • Durata • La durata massima della CIGO è di 52 settimane • Trattamento • A carico dell'INPS, è corrisposto entro i limiti di un massimale mensile stabilito di anno in anno (per il 2011 è di € 906,80 ed è elevato a € 1.089,89 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.961,80), ed in ogni caso non superiore all'80% della retribuzione globale di fatto. • ****** • Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) • Quella straordinaria invece può essere disposta nei casi di: • ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale • casi di crisi aziendale di particolare rilevanza settoriale o territoriale • impresa assoggettata a procedura concorsuale di fallimento, liquidazione coatta, etc Possono avere accesso alla CIG straordinaria soltanto le imprese che abbiano occupato più di 15 lavoratori nel semestre precedente la richiesta.
Finanziamento della CIG • La cassa integrazione ordinaria è pagata da ogni impresa con un contributo ordinario sul monte retribuzioni lordo e con un contributo addizionale sulle integrazioni salariali anticipate. Il contributo ordinario è pari al 2,20% o all'1,9% del monte retribuzioni lordo rispettivamente per le imprese con più di 50 dipendenti o fino a 50. Quello addizionale è rispettivamente pari all'8% o al 4% delle integrazioni salariali da corrispondere. • L'intervento straordinario è finanziato dai datori di lavoro e dai lavoratori con un contributo rispettivamente pari allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione lorda. Anche nella CIGS vi è inoltre un onere a carico dell'impresa pari al 4,5% o al 3% delle integrazioni salariali anticipare rispettivamente per quelle con più di 50 o fino a 50 dipendenti. L'ammontare del contributo addizionale è raddoppiato nel caso di mancata ottemperanza del decreto ministeriale. È comunque raddoppiato del 50% se il trattamento si protrae oltre 24 mesi
CIG in deroga • È un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni; spetta a tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoranti a domicilio, dipendenti da aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi. • La domanda di CIG in deroga deve essere presentata dal datore di lavoro entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati, alla Regione competente (o, solo per alcune Regioni, alla Direzione Regionale del Lavoro) che autorizza le richieste di CIG in deroga. REQUISITI - I lavoratori devono: • avere un’anzianità lavorativa, presso la ditta richiedente il trattamento, di almeno 90 giorni alla data della richiesta. Nel computo sono comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che: • non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni; • il lavoratore operi in regime di monocommittenza; • il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare). • aver reso, presso il Centro per l’impiego, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto alla prestazione
modulazione sussidio effetto stigma IL SUSSIDIO NELLA TEORIA JOB SEARCH IMPLICIT CONTRACTS Hp: ≠ propensione al rischio tra lav. e imp. w costante =>funzione assicurativa ottimo assicurativo: sospensione dal lavoro in cambio di stabilità salariale Ottimo contrattuale ottimo produttivo: PmgL = w Hp: informazione imperfetta tra lav. e imp. Costo ricerca: c Beneficio ricerca: costante nel tempo e indipendente dal w BMA ricerca = CMA ricerca Termine ricerca w = wr se il soggetto è disoccupato => wr≥ b b = sussidio di disoccupazione b =>wr ? Si, ma occorre considerare
PROPOSTE DI RIFORMA DEGLI A.S. • COMMISSIONE ONOFRI (1997) • PROPOSTA DI BOERI E GARIBALDI (2002) • PROTOCOLLO SUL WELFARE (2007) • PROPOSTA DI LEONARDI E PALLINI (2008) • FLEXSECURITY di ICHINO (2008) • NOTA: I sussidi si fondano su due principi: • assicurativo(proporzionale alla retribuzione e ai contributi versati) • assistenziale (legato allo stato di bisogno) In tutti i paesi europei coesistono entrambi i sussidi, tranne in Grecia e in Italia.
PROPOSTA DI BOERI (2009) SUSSIDIO UNICO DI DISOCCUPAZIONE • Base occupazionale: 25.500.000 FL • Durata media disoccupazione: 12 mesi • Retribuzione media lorda: 20.000 € • 65% - 1° semestre • Tasso di rimpiazzo: • 55% - 2° e 3° semestre • Condizione di accesso: almeno 1 esperienza lavorativa • Durata max sussidio: 18 mesi • Sussidio mensile: 750 € mensili SCENARIO PESSIMISTICO u = 10% SCENARIO REALISTICO u = 8% COSTI STIMATI 18,9 mld COSTI STIMATI 15,5 mld • FINANZIAMENTO Assicurativo • Aliquota contrIb.ipotizzata = 3,3 % LIMITE PROPOSTA: FINANZIAMENTO
PROPOSTE DI RIFORMA (1)ammortizzatori sociali(Consiglio Ministri 23.03.12)