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Bioetica:. Disciplina che studia i problemi etici individuali e sociali connessi con l’applicazione delle più recenti scoperte biologiche e mediche estensione dell’esistenza umana definizione di uomo (embrione, anencefalo…) limiti di ammissibilità all’aborto tecnologie riproduttive
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Bioetica: • Disciplina che studia i problemi etici individuali e sociali connessi con l’applicazione delle più recenti scoperte biologiche e mediche • estensione dell’esistenza umana • definizione di uomo (embrione, anencefalo…) • limiti di ammissibilità all’aborto • tecnologie riproduttive • ingegneria genetica • gestione delle risorse scarse (trapianti, scelta nella offerta di servizi sanitari)
Disposizioni giuridiche in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti
Il percorso evolutivo • La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (art.32Cost.) • Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (art.32 Cost. secondo comma) • Istituzione del Ssn con finalità di tutela della salute attraverso la struttura pubblica (L.833/1978)
Atti di disposizione del proprio corpo art.5 c.c. • Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (es.donazione ghiandole sessuali, omicidio del consenziente) o all’ordine pubblico o al buon costume
Consenso dell’avente dirittoart.50 c.p. • Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne • Ammesso: • trapianto di rene • interruzione di gravidanza • rettificazione del sesso Escluso: • omicidio del consenziente • altre tipologie di trapianto
Reato: cause di giustificazione ocause di antigiuridicità • Consenso dell’avente diritto art.50 c.p. • Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere art.51 c.p. • Difesa legittima 52 c.p. • caso fortuito o forza maggiore art.45 c.p. • costringimento fisico 46 c.p.
Disciplina antecedente la legge 1 aprile 1999, n.91 • ammessi solo riscontri autoptici (Reg.P.M. 1942) • Trapianti con l’uso di parti di cadavere n.235/1957: • solo bulbo e cornea, • previa autorizzazione del donante • trascorse 24 ore dal decesso In seguito lecito l’uso di: ossa, muscoli, tendini, vasi sanguigni
Trapianto di rene da viventelegge 26 giugno 1967,n.458 • Trapianto terapeutico ammesso ex art.50 c.p. • seppur in deroga all’art.5 c.c.perché cagiona una invalidità permanente
Legge n.644/1975 Prelievo da cadavere • Ammesso il prelievo di tutte le parti del corpo ad esclusione di: • encefalo • ghiandole della sfera genitale e della procreazione
Legge n.644/1975 Prelievo da cadavere • Consentito qualora l’estinto: • non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto • opposizione del coniuge non separato • ‘’ figli maggiorenni • ‘’ genitori Consenso escluso se prevista autopsia
Principi seguiti dal legislatore: • Norme nel rispetto della pietà dei defunti • assunto secondo il quale il cadavere è oggetto di un diritto di proprietà del soggetto stesso o dei suoi familiari • quindi sempre richiesta l’autorizzazione di questi ultimi • Tuttavia parte della dottrina nega: non è applicabile art.5 c.c. alla donazione da cadavere perché non c’è esatta coincidenza fra disposizione del proprio corpo e disposizione del proprio cadavere
Il consenso negli altri Paesi • USA: generalmente richiesto al momento del rilascio della patente 16 anni • G.B.:donor card rilasciata ad ogni cittadino • E.U. e USA coinvolgimento dei familiari • Spagna: L. n.30/1979 consenso presunto-modificata 1980 Real decreto ‘l’opposizione può essere manifestata con ogni mezzo senza alcuna formalità’ =Francia • Belgio: consenso presunto e iscrizione al registro, ma non più applicata
Il consenso negli altri Paesi • Austria: esistenza di una L.donazione del proprio corpo per studi istipatologici- non necessita di consenso I° posto per donazioni • Ungheria: senza consenso, ma minori risultati • Paesi scandinavi: consenso presunto, L. poi modificata • Germania e Danimarca: : consenso espresso dai familiari
Leggi anterioriProblema: duplice modalità di accertamento della morte • Il criterio cardiaco • il criterio cerebrale DIFFERENTE GESTIONE DEL PAZIENTE DONATORE E NON-DONATORE
definizione • Cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo per la durata di 6 ore
Legge n.578/1993Norme per l’accertamento e la certificazione di morteDecreto n.582/1994 Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte Unica definizione ‘Cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo’
Trapianto di rene da vivente (L.n.458/1967) e parte di fegato (L.n.2483/1999) • Art.5 c.c. atti di disposizione del proprio corpo in equilibrio • fra la salvaguardia della integrità funzionale della persona • finalità solidaristiche della donazione
Consenso nella donazione da vivente • Tutela di interessi contrapposti: • interesse del ricevente che necessita di trapianto • tutela del donatore che non trae benefici, ma anzi subisce una menomazione permanente • Ammessa fra consanguinei • in mancanza di congiunti • estranei (rischio di commercializzazione o di pressione psicologica)
Gratuità dell’atto Indispensabilità del consenso previa: • Verifica del magistrato attraverso un collegio medico che attesti: • la capacità di agire del donatore • consenso libero e spontaneo • consenso informato • limiti della terapia e conseguenze
Legge 1 aprile 1999, n.91 • Introduzione del ‘silenzio-assenso informato’ o ‘silenzio assenso presunto’ • istituzione di una struttura nazionale di coordinamento per i trapianti • differenziazione dei medici che procedono al prelievo da quelli che provvedono al trapianto • anonimato- riservatezza nominativi donante/ricevente (debiti di riconoscenza nella logica di scambio e non di solidarietà) • il consenso del ricevente richiesto ex art.5 c.c., ma anche a fini terapeutici)
Ruolo della famiglia • Prima della legge 91/99 era consentita l’opposizione al prelievo da parte dei congiunti • minore • un genitore contrario • oggi maggiore tutela della opinione di ognuno espressa in vita finalità della legge incrementare le donazioni
Esclusi dalla donazione • Incapaci di agire • minori affidati o ricoverati presso istituti pubblici o privati • mancanza del libero consenso • evitare situazioni di abuso
Divieto • La legge vieta il commercio di organi che devono essere ceduti solo a titolo gratuito, con il conseguente divieto di esportare verso stati che ne consentano il commercio (art.19 L.) • nullità del contratto per illiceità della causa e dell’oggetto se commerciati organi non ammessi alla donazione
Attualmente in attesa dell’istituzione del sistema informativo dei trapianti • Applicata l.644/1975 • donazione salvo che il soggetto non abbia ‘esplicitamente negato il consenso’ • dichiarato dai parenti • opposizione scritta dei soggetti legittimati • opposizione non accettata se presente una documentazione contraria del donante PARENTI GARANTI DELLA VOLONTA’ DEL DONANTE
Consenso al trapianto da cadavere • Manifestazione di volontà richiesta ai cittadini attraverso la compilazione della tessera ad hoc da consegnare alla usl • tessera sanitaria magnetica • sistema informativo sanitario nazionale • in caso di mancata manifestazione del consenso si considera implicito l’assenso • è sempre ammesso modificare la propria opinione notificando alla usl la nuova volontà