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L'autonomia Universitaria: aspetti introduttivi . art. 33 Cost. <<... le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato >>. Il sistema universitario italiano è stato regolamentato da:
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art. 33 Cost. <<... le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato>>. • Il sistema universitario italiano è stato regolamentato da: • " legge Casati" del 1859 • "riforma Gentile" del 1923
Autonomia: • normativa • organizzativa • finanziaria e contabile • didattica e scientifica
Autonomia normativa: capacità di darsi un ordinamento mediante l'emanazione di norme (che hanno la stessa efficacia delle norme emanate dallo Stato). • STATUTI: manifestazioni primarie di autonomia • REGOLAMENTI: manifestazioni secondarie di autonomia • Autonomia organizzativa: indica l'indipendenza di alcune figure soggettive rispetto ad altre figure omogenee (ministro)
L. 168/1989 riconosce alle Università autonomia • didattica • scientifica • organizzativa • finanzaria e contabile • ed anche la facoltà di dotarsi di propri ordinamenti autonomi (dotati di statuti e regolamenti).
art. 16 c. 4 legge 168/89: le Università sono disciplinate <<...oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge...>>.
STATUTO: detta criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi. Inoltre deve disciplinare l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. • Limiti posti dalla 168/89 al contenuto delle norme statutarie: • il Rettore deve essere elettivo, • il S.A. deve rappresentare le facoltà • il CDA deve garantire la rappresentanza delle diverse componenti, • osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente.
REGOLAMENTI: • Regolamento generale d'Ateneo • Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, • Regolamenti interni d'ateneo e delle singole strutture
Il Regolamento generale d'Ateneo ha come presupposto lo statuto. Infatti esso contiene le norme che servono ad attuare i dispositivi presenti nello statuto. La sua approvazione è di competenza del CDA
Il Regolamento di a.c.f. : disciplina i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità. Disciplina le procedure contrattuali, le forme per il controllo interno della gestione dell'ateneo e dei singoli centri di spesa. • Il principio ispiratore del regolamento deve essere quello di <<assicurare la rapidità ed efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziariodel bilancio>>.
Regolamenti interni: anche questi hanno come presupposto lo statuto, in quanto ne integrano e ne sviluppano la normativa. Esempi: regolamento didattico d'ateneo; regolamento sul personale tecnico e amm.vo; regolamento sulle strutture didattiche e di ricerca; ecc...
Autonomia finanziaria e gestionale: • Art. 5 legge 537/1993: • Interviene sulle modalità di finanziamento delle università. • Razionalizza le misure d'intervento. Prevede nel bilanciodi previsione del Ministero solo 3 capitoli di finanziamento. • Istituisce il FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario)
DPR. 382/80 • Disciplina l'organizzazione della struttura universitaria. • Prevede la istituzione dei dipartimenti ed attribuisce ad essi (come pure agli atenei) autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. • Prevede la definizione di uno schema-tipo regolamentare attraverso il quale realizzare tale processo di autonomia. • DPR 371/82 • Definisce lo schema tipo in base al quale le università adottano il proprio regolamento amministrativo-finanziario e contabile. • per quanto riguarda il bilancio il DPR ne definisce lo schema. • L. 168/89 • Istituisce l'autonomia statutaria e regolamentare delle università. • Prevede, ai fini del controllo della spesa pubblica la riclassificazione dei conti consuntivi in base ad una redazione omogenea. • L. 537/93 • DPR 509/1999, Riforma universitaria (3+2)
La legge 537/93 ha previsto l'istituzione di soli 3 capitoli di bilancio: • Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) • Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche (FEU) • Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (FPS)
Il FFO è comprensivo dei finanziamenti destinati • alle attività istituzionali delle università (compreso il personale), • ordinaria manutenzione delle strutture • ricerca scientifica. • Il FEU: infrastrutture edilizie, grandi attrezzature scientifiche, impianti sportivi. • Il FPS: finanzia specifiche iniziative, attività e progetti, ed anche nuove attività didattiche.
Il sistema di finanziamento prima della 537/93: • si fondava sul rispetto dei vincoli di destinazione dei trasferimenti dello Stato • le risorse erano destinate ai centri autonomi di spesa • Il sistema di finanziamento dopo la 537/93 • è razionalizzato • fondato su principi che favoriscono l'autonomia e la competitività del sistema • comporta un aumento dell'autonomia di spesa delle università
FACOLTA’ E ALTRI CENTRI DI GESTIONE MINISTERO ATENEI Ricercatori Dotazione ric.60% Edilizia Non docenti (in parte) Tasse e contributi Altre entrate Docenti Ricerca 40% Non docenti (in parte) Il sistema pubblico di finanziamento prima della L. 537/1993
FACOLTA’ E ALTRI CENTRI DI GESTIONE MINISTERO ATENEI FFO FEU Tasse e contributi Altre entrate FPS Altre spese di funzionamento Altre spese per l’edilizia Ricerca sc. (ex 40%) Il sistema pubblico di finanziamento dopo la L. 537/1993
Il FFO comprende: • una quota base da ripartirsi tra le università in proporzione alla spesa storica, • una quota di riequilibrio da ripartirsi in base a criteri che tengano conto dei risultati della gestione (costi di produzione per studente, qualificazione della ricerca ecc...) • il FFO a regime dovrebbe essere composto: • 50% domanda di formazione; • 20% risultati della ricerca; • 20% risultati della formazione; • 10% incentivi. • Il FEU è suddiviso in relazione alle necessità di riequilibrio edilizio, • Il FPS è ripartito in conformità ai piani di sviluppo nazionali.
L'autonomia didattica • L. 341/90 Riforma degli ordinamenti didattici universitari • prevede la definizione e gli aggiornamenti degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione. • Con lo scopo di dare omogeneità ai corsi di studio. (Omogenea attribuzione del valore legale dei titoli).
strumenti Il Regolamento didattico di ateneo il Regolamento delle strutture didattiche • (sono adottati dal Senato Accedemico ed inviati al ministero per l'approvazione) • devono contenere: • l'articolazione dei corsi • i piani di studio con gli isegnamenti obbligatori, • le propedeuticità • i limiti alle possibilità di iscrizione ai fuori corso • i moduli didattici • le tipologie delle forme didattiche • le forme di tutorato, • ecc...
L'autonomia della ricerca • L. 168/89 : le università perseguono le finalità istituzionali nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonchè dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. • Si introduce la valutazione della ricerca. • Viene prevista dalla 537/93 il Nucleo di Valutazione interno che ha il compito di verificare • la corretta gestione delle risorse pubbliche • la produttività della ricerca e della didattica, • l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa