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Il nuovo CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali quadriennio 2002-2005 . CGIL- FP. ART 1 : Campo di applicazione . Il CCNL si applica tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
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Il nuovo CCNL del comparto Regioni-Autonomie Localiquadriennio 2002-2005 CGIL- FP
ART 1 : Campo di applicazione Il CCNL si applica tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Riguardo i precedenti contratti presenta la novità della previsione della garanzia di continuità del trattamento contrattuale al personale delle IPAB e degli enti che sono soggetti a processi di mobilità in conseguenza a provvedimenti di soppressione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, che abbiano riguardato gli stessi (vedi successivo art.3)
Con questo articolo viene confermato il precedente sistema delle relazioni sindacali , estendendolo: alle associazioni ed unioni di più comuni territorialmente contigui tra loro; per tutelare il personale nei processi di trasformazione ed esternalizzazione. In quest’ultimo caso questa norma consente di applicare la disciplina contrattuale delle AA.LL al personale interessato fino alla definizione della nuova area negoziale. La relativa decisione è adottata previo confronto con le OO.SS ART 3 : conferma sistema relazioni sindacali
ART 4: tempi e procedure per la stipula dei contratti integrativi decentrati • Si conferma la durata quadriennale dei contratti integrativi da svolgere in una unica sessione negoziale; • la modalità di utilizzo delle risorse da determinarsi in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale
ART 5: contrattazione integrativa territoriale • Riguarda enti territorialmente contigui, con un numero di dipendenti non superiore a 30. • Occorre un preventivo protocollo d’intesa tra Enti ed OO.SS • Tali protocolli definiscono le delegazioni di parte pubblica e sindacale, il riconoscimento della rappresentanze delle RSU di ciascun ente, le procedure per la sottoscrizione degli accordi, gli adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la fruizione delle tutele e dei permessi. • Per le Camere di commercio contigue non vale il limite dei 30 dipendenti
ART 6 :La concertazione • sostituisce l’art 8 del CCNL 1.4.99 • la concertazione deve essere attivata entro 10 giorni dalla informazione mediante richiesta; in caso di urgenza entro 5 giorni; decorsi tali gli enti agiscono in piena autonomia. • Per le materie oggetto di concertazione non è ammesso un diverso modello di relazione sindacale • Gli Enti hanno l’obbligo di designare la propria rappresentanza nella concertazione • La concertazione deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio • Vengono esclusi dall’obbligo della concertazione i carichi di lavoro
ART 6 :La concertazione (segue) • Le materie demandate alla concertazione sono quelle previste dall’art.16 del CCNL 31.3.1999 e quelle riguardanti: • Articolazione dell’orario di servizio • Calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido • Criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale ( vedi art 3 comma 2) • Andamento dei processi occupazionali • Criteri generali per la mobilità interna
ART 6: la concertazione (segue) • ART 16 del CCNL 31.3.1999; materie oggetto di concertazione ( con integrazioni CCNL 14.9.2000): • Svolgimento selezioni per passaggi di qualifica • Valutazione necessità P.O. e relativa graduazione delle funzioni; criteri conferimento incarichi PO e loro valutazione periodica • Criteri di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale • Individuazione nuovi profili professionali • Individuazione risorse aggiuntive per finanziare la la progressione economica nelle categorie. • Aggiornamento e modificazione dei fondi per la progressione e per la posizione di risultato
ART 6: la concertazione (segue) • Individuazione fabbisogni personale per i rapporti di lavoro flessibile • criteri per il conferimento di mansioni superiori • Numero di dipendenti coordinati dagli specialisti di vigilanza della categoria D. Per il personale delle scuole : • Riduzione orario attività didattica /integrativa • Modalità attuative del calendario scolastico • Individuazione ulteriori attività rispetto il calendario scolastico
Art 7 : relazioni sindacali delle unioni dei comuni • Le unioni dei comuni sono un soggetto istituzionale Autonomo • Sono destinatari di tutte le disposizioni contrattuali, ivi comprese quelle sulle relazioni sindacali • Sino alla elezione delle RSU la delegazione sindacale per la contrattazione decentrata è composta dalle organizzazioni territoriali firmatarie del CCNL e dai delegati delle RSU degli Enti che partecipano alla Unione
ART 8 : comitato paritetico sul mobbing • Il contratto riconosce la necessità di intervenire contro il diffondersi del fenomeno del mobbing con riferimento alla circolare del Parlamento Europeo del 2001 • In ogni ente è costituita una commissione paritetica che dura in carica 4 anni. • Gli enti contigui territorialmente , con meno di 30 dipendenti, possono individuare una commissione comune. • La commissione ha compiti propositivi e di conoscenza sul fenomeno del mobbing • Non ha funzioni giudicanti e non decide sulle denunce • Eventuali comportamenti sanzionabili devono essere ricondotti alle regole del procedimento disciplinare
ART 9: interpretazione autentica dei contratti collettivi • L’interpretazione autentica spetta solo alle parti che hanno sottoscritto il CCNL o decentrato; • L’ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di Settore. • Per la richiesta d’interpretazione autentica non basta il solo dubbio interpretativo, è necessaria una condizione per la quale il problema interpretativo ed applicativo abbiano una rilevanza generale , e non per il singolo ente
ART 10: alte professionalità • Questo articolo modifica la preesistente disciplina delle posizioni organizzative cui all’art 8 del CCNL 31.3.99 • vengono valorizzate e specificate le posizioni e gli incarichi riferiti alle lettere b) e c) del citato art.8 • Tali incarichi sono conferibili in tutti gli enti, anche in quelli privi di dirigenza • Per la lettera b) specialisti portatori di competenze più elevate ed innovative con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master , dottorati di ricerca) ed eventuale iscrizione ad albi. • Per la lettera c) assunzioni di particolari responsabilità nella ricerca, nella analisi e nella valutazione propositiva di problemi complessi e rilevanti per il programma di governo dell’ente.
ART 10: alte professionalità (segue) • Gli Enti adottano atti di diritto comune per disciplinare le alte professionalità nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente al fine di: • Determinare criteri e condizioni per l’individuazione delle responsabilità cui al comma 2 dell’art.10. • Individuare criteri per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e risultato • Criteri per la valutazione dei risultati e degli obiettivi nell’ambito del vigente sistema di controllo interno
ART 10: alte professionalità (segue) • Gl’importi della retribuzione di posizione relativi a tali incarichi sono compresi tra un minimo di 5.164,56€ ed un massimo di 16.000€. • La posizione di risultato può variare da un minimo dal 10% ad un massimo del 30% in più della retribuzione di posizione in godimento • Il finanziamento dell’art.10 è dato dall’incremento pari al 0,2% delle risorse decentrate calcolate al 1.1.2003 secondo quanto previsto dall’art. .32 comma 7 del presente CCNL .
ART 11: posizioni organizzative a tempo parziale • Ad integrazione dell’art. 4 del CCNL 14.9.2000 , nei comuni privi di dirigenza, e sulla base di specifiche esigenze organizzative verificate in sede di concertazione, possono essere conferite le posizioni organizzative a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non inferiore al 50% del tempo pieno, anche in via temporanea. • Il relativo trattamento economico, compresa la retribuzione di posizione, deve essere riproporzionato rispetto al tempo pieno.
ART 12: Commissione paritetica sul sistema di classificazione • Entro trenta giorni dalla sigla definitiva del contratto è nominata una Commissione Paritetica che ha il compito d’intervenire per : • adeguare il sistema di classificazione ai nuovi compiti assegnati agli Enti dai processi di riforma istituzionale • Rivisitare la collocazione dei profili sulla base delle indicazioni di legge per l’istituzione di nuovi profili professionali e dei titoli di studio richiesti per l’accesso all’impiego. • Dare attuazione ai contenuti dell’art.24 del CCNL 5.10.2001 • Perfezionare la clausola delle selezioni verticali tra le categorie e chiarire i punti di accesso intermedi sulle posizioni D3 e B3
ART. 13: gestione delle risorse umane • Le unioni dei comuni, gestiscono il rapporto di lavoro del proprio personale assunto, anche per mobilità, a tempo indeterminato o determinato; a tempo pieno o parziale sulla base delle disposizioni del CCNL e nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali. • Gli atti di gestione del personale temporaneamente assegnato sono adottati dall’ente titolare per tutti gli istituti giuridici ed economici ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e verticali previa acquisizione degli elementi di conoscenza da parte dell’unione . • Per gli aspetti attinenti il salario accessorio si applica al personale temporaneamente assegnato la stessa disciplina del personale dipendente dell’Unione
ART. 13: gestione delle risorse umane (segue) • Le unionideterminano l’entità delle proprie risorse secondo la disciplina contrattuale vigente per la determinazione dello straordinario e delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività cui agli artt. 14 e 15 del CCNL 1.4.99, nonché degli art. 31 e 32 del presente CCNL • Tali risorse finanziarie sono determinate in sede di prima applicazione, relativamente al personale assunto direttamente, anche in mobilità, sulla base dei valori medi pro-capite vigenti presso gli enti costituenti l’unione, per la quota di risorse aventi carattere di stabilità e continuità ( punto a) comma 4). • L’ammontare degli stanziamenti ed i loro utilizzo è deciso sulla base di quanto disposto dal vigente sistema di relazioni sindacali
ART. 13: gestione delle risorse umane (segue) • Relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti , mediante trasferimento delle risorse relative al solo finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio da parte degli enti in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati ed alla durata temporale della stessa assegnazione ; l’entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni conseguenti ai successivi rinnovi contrattuali (punto b) del comma 4).
ART. 13: gestione delle risorse umane (segue) • La contrattazione decentrata può destinare parte delle risorse del fondo per incentivare il personale assegnato temporaneamente con: • un compenso massimo di 25€ mensili,variabile in base alla categoria di appartenenza ed alle mansioni affidate, strettamente correlato alla prestazione lavorativa • L’erogazione di un compenso per particolari responsabilità (ex art 17,comma 2, lettera f CCNL 1.4.99) nel valore massimo di 2000 € con possibilità di cumulo con quella analoga già riconosciuta dall’ente di appartenenza.
ART. 13: gestione delle risorse umane (segue) • Le unioni dei comuni applicano la disciplina degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL 31. 3. 99 • possono pertanto individuare posizioni organizzative che, nel caso di unioni prive di dirigenza , coincidono con gli apicali; le posizioni di alta professionalità ove ne ricorrano le condizioni. • La retribuzione di posizione è correlata alla natura dell’incarico ed alla durata della prestazione (se temporanea o parziale) • Il valore economico si può cumulare con quello già acquisito per analogo incarico nell’ente di provenienza, valore che deve essere riproporzionato con riferimento alla ridotta prestazione di lavoro
ART. 13: gestione delle risorse umane (segue) • Il valore complessivo della retribuzione di posizione che si può percepire varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000 • La retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 30% in più della complessiva retribuzione di posizione attribuita • I valori sono utili anche per il solo incarico nell’unione conferito al personale utilizzato a tempo parziale ; il compenso deve essere rapportato alla durata della prestazione lavorativa d’obbligo • Per il finanziamento delle eventuali PO in unioni prive di dirigenza trova applicazione la disciplina dell’art 11 del CCNL 31.3.99
ART.14 : personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzionevedi dichiarazione congiunta n.10 • Gli enti utilizzano il personale messo a disposizione da altri enti del comparto per periodi determinati e per una parte del tempo di lavoro ( giornaliero, settimanale..) • Occorre il consenso del lavoratore e dell’ente di appartenenza • La convenzione tra gli enti chiarisce il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri, ogni altro elemento utile. • L’utilizzo parziale dello stesso lavoratore da parte dei due enti non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, restando unica la prestazione d’obbligo.
ART.14 : personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione (segue) • Il rapporto di lavoro, in tutte le sue parti applicative, sono di competenza dell’ente di provenienza che rimane titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi da parte dell’ente utilizzatore . • La contrattazione decentrata dell’ente utilizzatore può prevedere forme d’incentivazione economica per il personale assegnato a tempo parziale secondo la disciplina generale dell’art.17 del CCNL 1.4.99, utilizzando le risorse disponibili secondo il successivo art.31 • Per la gestione del salario accessorio e delle prestazioni straordinarie i relativi atti sono emessi dall’ente utilizzatore
ART.14 : personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione (segue) • I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere incaricati di P.O. nell’ente di utilizzazione o nei servizi in convenzione ; l’importo annuo varia complessivamente da un minimo di 5.164,56 € ad un max di 16.000.€ per la retribuzione di posizione e di un min del 10% ad un max del 30% in più della retribuzione in godimento. • L’importo è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo nell’ente di appartenenza che, a sua volta, subisce un corrispondente riproporzionamento. • L’ente utilizzatore, con propri fondi, corrisponde la personale utilizzato a tempo parziale il rimborso delle spese di trasferta (comma 6) vedi dichiarazione congiunta n 11
ART.15 : Posizioni organizzative apicali • In tutti gli Enti del Comparto privi di dirigenza il personale cui siano stati affidati gli incarichi di responsabilità delle strutture apicali dell’ente è anche titolare di posizione organizzativa disciplinata dall’art 8 e seguenti (ART.11) del CCNL 31.3.1999 vedi dichiarazione congiunta n 12
PREMESSA POLITICA • Con questa premessa si riconosce la rilevanza e la specificità del ruolo della polizia locale in un contesto di modifica del titolo V della costituzione e delle modifiche della legislazione corrente in materia di polizia locale. • In particolare si sottolinea l’esigenza di modelli organizzativi che sanciscano l’autonomia funzionale del corpo; la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal sindaco; la necessità di continui processi formativi e sviluppo professionale che consentano una migliore valorizzazione di questa figura ; la definizione delle problematiche legate alla copertura assicurativa dei vigili urbani
ART 16: indennità del personale dell’area della vigilanza • A decorrere dall’ 1.1.2003 è incrementata di 25 € al mese ( x 12 mesi) l’indennità del personale dell’area di vigilanza cui all’art 37 comma 1 lettera b –primo periodo del CCNL 13.5.96, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali che esercita le funzioni cui all’art 5 della legge 65/86 per un importo complessivo annuo di €1.110,84 lordi • Anche per il personale dell’area della vigilanza che non svolge le funzioni cui all’art 5 della citata legge 65 è aumentata l’indennità cui all’art 37 comma 1 lettera b) secondo periodo di 25 € per dodici mesi per un importo complessivo di € 780,30 annui lordi
ART 17: prestazioni assistenziali e previdenziali • Con questo articolo si disciplina l’utilizzo dei proventi delle sanzioni emesse in violazione delle norme del codice della strada ai sensi dell’art. 208 dello stesso codice, finalizzando queste risorse a prestazioni assistenziali e previdenziali destinate al solo personale della polizia locale. • La gestione di queste risorse è affidata ad organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti così come previsto dal richiamato art 11 della legge 300
ART 18: permessi per l’espletamento di funzioni di pubblico ministero • Il personale della polizia locale cui sono state affidate funzioni di pubblico ministero presso il tribunale ordinario per delega della Procura della Repubblica ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per il tempo necessario all’espletamento dell’incarico affidato
ART 19: partecipazione comandati e distaccati alle progressioni orizzontali e verticalivedi dichiarazione congiunta n 13 • Il lavoratore, anche se distaccato o comandato, ha diritto a partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali e verticali effettuate nell’ente di appartenenza . • Per realizzare tale diritto l’ente di appartenenza chiede a quello utilizzatore le informazioni e le valutazioni ritenute necessarie dalla propria disciplina. • Gli oneri del trattamento fondamentale ed accessorio, del personale distaccato o comandato, sono a carico dell’ente utilizzatore che, sulla base di specifici accordi di collaborazione possono essere direttamente o periodicamente rimborsati all’ente titolare • Per gli istituti del salario accessorio trova invece applicazione la disciplina vigente dell’ente utilizzatore
ART 20: assenze per l’esercizio di funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario • Il dipendente autorizzato a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario (non per motivi di ufficio come nel caso del precedente art.18) ha diritto di assentarsi dal lavoro per espletare il suo incarico. • L’assenza non è retribuita e non è utile ai fini dell’anzianità di servizio e per gli altri istituti contrattuali. • Il periodo di assenza non concorre al cumulo delle aspettative cui all’art.14 del CCNL 14.9.2000
ART 21: cause di cessazione del rapporto di lavoro • La norma stabilisce che la risoluzione del rapporto di lavoro avviene quando si raggiunge non solo il limite massimo dell’età ma anche di servizio quando tale ultima ipotesi sia espressamente prevista come obbligatoria dalle fonti legislative e regolamentari applicate presso l’ente
ARTICOLI dal 22 al 28 • Questi articoli riscrivono le disposizioni disciplinari in base alla necessità di aggiornare l’insieme dei doveri, degli obblighi, delle tutele dei lavoratori tenendo conto delle novità introdotte dal nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato, ai sensi dell’art. 54 del dlgs 165/2000, con decreto dal ministro della Funzione Pubblica il 10.4.2001. • l’art 1 di tale decreto rimanda ai CCNL il compito di recepire dette indicazioni
ART 29: stipendio tabellare vedi dichiarazione congiunta 15 e 16 • Gli stipendi tabellari prevedono due aumenti economici mensili, con decorrenza 1.1.2002 e 1.1.2003, con il conglobamento da quest’ultima data della indennità integrativa speciale. • Le maggiori somme di iis percepite dal personale della categoria B e D vengono conservate come assegno ad personam non riassorbibile. Tali importi entrano a fare parte del trattamento economico previsto all’art.52, comma 2, lettera b) del CCNL 14.9.2000. • Viene confermata la retribuzione individuale di anzianità (Ria) e gli assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile.
ART 29: stipendio tabellare (segue)vedi dichiarazione coingiunta n 14 • Gli aumenti stipendiali attribuiti al personale in servizio collocato nelle diverse posizioni economiche delle categorie sono a carico dei bilanci degli enti. • I maggiori incrementi stipendiali spettanti al personale contribuiscono ad implementare il valore della parte del fondo relativo alla “ progressione economica” • Ciò significa che in caso di cessazione dal servizio o di progressione verticale si possono recuperare alle risorse decentrate stabili tutti gli importi della progressione economica
ART 30: effetti dei nuovi stipendi • Gli effetti dei nuovi stipendi si estendono al personale collocato a riposo nel biennio 2002-2003 e , con le stesse decorrenze, ai fini della determinazione della pensione • Per il trattamento di fine servizio e dell’indennità di preavviso si considerano solo gl’incrementi maturati alla data della cessazione dal servizio. • Sono anche utili, con effetto gennaio 2002 e 2003, per rivalutare la base di calcolo dei compensi per tutte le prestazioni svolte nel periodo che prendono a riferimento lo stipendio ( turni, staordinario, compenso orario notturno, …)
ART 30: effetti dei nuovi stipendi (segue) • Gl’incrementi previsti devono essere corrisposti con le medesime decorrenze anche al personale che ha prestato servizio nel biennio 2002-2003 con rapporto di lavoro flessibile disciplinato dal CCNL 14.9.2000 • Il conglobamento sullo stipendio tabellare della i.i.s cui all’art.29 comma 3 del presente CCNL non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto per il trattamento pensionistico
ART 31: disciplina delle risorse decentrate • Dall’anno 2004 le risorse destinate alla produttività ed allo sviluppo professionale del personale (art 15 CCNL 1.4.99) devono essere calcolate secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse: • Quelle stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità • Quelle variabili con caratteristica di eventualità e variabilità
ART 31: disciplina delle risorse decentrate (segue) • Al comma 2, per risorse stabili s’intendono quelle calcolate dagli Enti nel 2003 con riferimento alle seguenti disposizioni: • CCNL 1.4.99: art 14, comma 4; art 15 comma 1, lettere a) b) c) f) g) h) i) j) l), comma 5 ( anche per quanto attiene l’incremento delle dotazioni organiche ) • CCNL 5.10.2001: art 4, commi 1 e 2 A ciò si aggiungono gl’incrementi previsti dall’ art 32, comma 1 (0,62%), comma 2 (0,50%) a decorrere dal 2003
ART 31: disciplina delle risorse decentrate (segue) • Nel comma 3 le risorse stabili sono integrate annualmente con importi aventi caratteristica di variabilità conseguenti alla applicazione della seguente disciplina contrattuale : • CCNL 1.4.99 : art 15, comma 1 lettere d) e) k) m) n), comma 2 e comma 4 (relativi all’incremento del’ 1,2%), comma 5 per gli effetti correlati al miglioramento ed all’incremento dei servizi • CCNL 14.9.2000 art 54 • CCNL 5.10. 2001 art.4 commi 3 e 4
ART 31: disciplina delle risorse decentrate (segue)vedi anchele dichiarazioni congiunte 18 e 19 • Si conferma la disciplina dell’art 17 del CCNL 1.4.99 (le somme non utilizzate del fondo sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo) Per i problemi interpretativi che possono sorgere in fase di prima applicazione del presente articolo è importante tenere presente la Dichiarazione congiunta n.17: “ qualora prima della sottoscrizione del presente CCNL siano stati sottoscritti contratti integrativi che definiscono criteri e condizioni per applicare l’art.5 del CCNL 5.10.2001 questi devono essere onorati dando conseguenza piena applicazione degli accordi stipulati “
ART 31: disciplina delle risorse decentrate (segue) • E’ necessario tenere presente che per la costituzione del fondo, il pro-quota delle risorse che sono considerate stabili è così determinato : • Le somme destinate a corrispondere gl’incrementi per le progressioni economiche e che, fino al 31.12.2003 “avrebbero” dovuto costituire il relativo fondo previsto dall’art 17 del CCNL 1.4.99 • Le somme destinate al pagamento delle posizioni organizzative negli enti con dirigenza • Le risorse utilizzate per la prima riclassificazione di alcune categorie di lavoratori ( ad es. area della vigilanza) • Le somme utilizzate per corrispondere l’incremento delle indennità per il personale educativo scolastico e degli asili nido • Le somme utilizzate per completare il finanziamento della indennità di comparto.
ART 32: incrementi delle risorse decentrate vedi dichiarazioni congiunte 20 e 21 • Le risorse previste dall’art 31 sono incrementate per tutti gli enti, dal 2003, per un importo pari allo 0,62% del monte salari 2001, esclusa la quota della dirigenza • Sempre dal 2003 gli enti (Regioni, Enti Locali, Camere di Commercio) incrementano le risorse decentrate stabili di un ulteriore importo pari allo 0,50% del monte salari del 2001 se nei limiti del rapporto spesa personale ed entrate correnti stabilito nell’articolo 32. • Gli altri enti del comparto possono disporre un incremento fino al 50% ove sia accertata la necessaria capacità di spesa • Gli Enti in possesso dei requisiti prescritti per lo 0.50% possono incrementare le risorse decentrate di un ulteriore 0,20%o per finanziare gli incarichi delle alte professionalità (vedi dichiarazione CGIL-CISL-UIL)
ART 32: incrementi delle risorse decentrate (segue) • Gli Enti Locali dissestati o strutturalmente deficitari non possono disporre degli incrementi delle risorse dello 0.50% e dello 0,20%. • Con effetto dalla data di sottoscrizione del CCNL viene disapplicata la disciplina dell’art 5 del CCNL 5.10.2001 (parametri virtuosi) • E’ confermata l’indennità di 64,56€ al personale per il personale assunto o classificato nella categoria A, B che si trovano nelle condizioni di cui all’art.4 comma 3 del CCNL 16.7 96.
FONDO INCENTIVAZIONE risorse stabili quelle storiche riferite allaapplicazione delle (calcolate al 2003)apposite lettere artt 14/15 del CCNL 1.4.99 ed art.4 CCNL 5.10.2001 0,62% a carico del CCNL sul monte salari 2001 0,50% a carico Enti nel rispetto del rapporto costo personale / entrate sul monte salari 2001 0,20% come sopra per finanziare le alte professionalità risorse variabili sono quelle cui artt 15 CCNL 4.99; art 54 CCNL 9.2000;art.4 CCNL 5.10.2001; vanno discusse ogni anno
ART 33: Istituzione della indennità di comparto • Questa nuova voce retributiva risponde alla esigenza di perequazione ed omogeneizzazione con gli altri comparti pubblici • Decorre dal 1.1.2002 e spetta a tutto il personale in servizio, ivi compresi i lavoratori assunti con i contratti di lavoro flessibile disciplinati dal CCNL • Ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente ; è corrisposta per 12 mensilità; può essere ridotta o sospesa per gli stessi casi previsti per la riduzione dello stipendio tabellare. • Le quote d’indennità vengono recuperate al fondo in caso di cessazione dal servizio del personale interessato
ART 33: Istituzione della indennità di comparto (segue) • L’indennità di comparto non è utile ai fini del trattamento di fine servizio • Non è utile ai fini del calcolo del TFR • Poiché non vengono modificate le attuali modalità di calcolo della pensione le somme riferite alla indennità di comparto continuano ad essere ricomprese in quota B. • Pertanto, per la sua natura, deve essere ricompresa nella nozione di retribuzione di cui alla lettera d) dell’art 52 del CCNL 14.9.2000 (salario di fatto)