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OVERBOOKING AEREO: RESPOSABILITA’ DEL VETTORE AEREO COLPOSA O DOLOSA?. Carla Aguillon Claudia Di Fede Oleg Danyluk. Sentenza del 25 marzo 2005. LA MASSIMA.
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OVERBOOKING AEREO: RESPOSABILITA’ DEL VETTORE AEREO COLPOSA O DOLOSA? Carla Aguillon Claudia Di Fede Oleg Danyluk Sentenza del 25 marzo 2005
LA MASSIMA • La pratica di overbookingconsiste nella vendita di un numero superiore di biglietti di passaggio rispetto ai posti realmente disponibili. • Essa si fonda sul principio statistico in base al quale per un dato volo, un dato numero di passeggeri rinuncerà al viaggio, ovvero non si presenterà all’imbarco. • Con il regolamento (CE) n. 261/2004 vengono notevolmente ampliati i diritti di coloro che rimangono vittima di questa prassi, nonché di coloro il cui volo viene annullato o subisce un notevole ritardo.
I SOGGETTI COINVOLTI Sig. Massimo Ciulli Vettore aereo Meridiana spa
I FATTI • Il sig. Ciulli si trovava in possesso di un valido biglietto per il volo del 23 giugno 2004 delle ore 16.25 con tratta Cagliari-Verona. • Al momento dell’accettazione a bordo venne rifiutato a causa dell’esaurimento di posti disponibili dovuto alla vendita in esubero dei biglietti.
I FATTI • Questo fatto non gli consentì di essere presente all’appuntamento di lavoro con la Depeche mode srl, nonostante abbia accettato il volo riprogrammato per le ore 17.40 diretto a Folrì offerto dal medesimo vettore. • Per il suddetto motivo il sig. Ciulli citò in giudizio la Meridiana spa chiedendo il risarcimento del danno esistenziale e del danno da perdita di chance lavorativa.
RICOSTRUZIONE DEL GIUDIZIO • Il giudice riconosce l’inadempimento della Meridiana spa, valutandolo come doloso. • La Meridiana spa ammette di aver praticato la pratica dell’overbooking. • Facendo riferimento all’art. 1226 c.c. il giudice riconosce il risarcimento al sig. Ciulli di euro 200.00 €, risarcimento dovuto ai danni imprevedibili, visto che l’inadempimento è di carattere doloso.
RICOSTRUZIONE DEL GIUDIZIO • Il danno da perdita di chance lavorativa non gli viene riconosciuto, poiché non esistono prove che codesta sia andata effettivamente persa. • All’attore deve essere corrisposta la somma di 150.00 € previsto dall’art. 4 comma 2 reg. CE n.295/91 a titolo di compensazione per il mancato imbarco.
LA SENTENZA La condotta della compagnia aerea, che consapevolmente mette in atto la pratica di overbooking, è qualificabile come dolo eventuale o indiretto, la qual cosa consente la risarcibilità anche dei danni imprevedibili.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE • Il giudice di pace di Cagliari ha considerato l’inadempimento come dolo eventuale. • Dolo e non colpa perché l'inadempimento non è dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia del debitore, bensì a conoscenza e volontà di violare l’obbligazione. Come già detto prima, in questo caso il dolo è eventuale e non intenzionale (poiché non è intenzione del vettore non imbarcare passeggeri).
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE • La definizione: il dolo eventuale si ha quando l’attore accetta consapevolmente che si producano dei rischi integranti un reato, che ha anticipatamente previsto, per perseguire un fine ulteriore. Se avesse previsto l’evento, ma l’avesse erroneamente escluso si sarebbe trattato di colpa cosciente. • Nel nostro caso il vettore commette dolo eventuale poiché ha previsto l’inadempimento come conseguenza probabile della pratica di overbooking, ma l’ha messa in atto lo stesso, accettandolo per perseguire un fine ulteriore, cioè non avere gli aeromobili mezzi vuoti.
NORME APPLICATE • REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. • Articolo 1226 c.c. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, liquidato dal giudice con valutazione equitativa