1 / 64

Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo

Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo. Legge 53/1994. Avv. Fabrizio Pettoello. Legge Stabilità 24 dicembre 2012 n. 228 ha modificato DL Crescita 2.0 18 ottobre 2012 n. 179 introducendo art. 16 quater modificato L. 21 gennaio 1994 n. 53 introducendo art. 3 bis.

seth
Download Presentation

Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello

  2. Legge Stabilità 24 dicembre 2012 n. 228 ha modificato DL Crescita 2.0 18 ottobre 2012 n. 179 introducendo art. 16 quater modificato L. 21 gennaio 1994 n. 53 introducendo art. 3 bis norme di riferimento Avv. Fabrizio Pettoello

  3. Decreto Ministeriale nr. 44 del 21 febbraio 2011 Regole tecniche Decreto Legislativo nr. 82 del 7 marzo 2005 Codice dell'amministrazione digitale (CAD) D.P.R. nr. 68 del 11 febbraio 2005 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata Decreto Legge nr. 179 del 18 ottobre 2012 - art. 5 Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) introduce art. 6 bis -> CAD Decreto Ministeriale sviluppo economico 19 marzo 2013 Attuativo INI-PEC norme di riferimento Avv. Fabrizio Pettoello

  4. Art. 3-bis L. 53/1994 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo PEC all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Avv. Fabrizio Pettoello

  5. norme di riferimento D.M. nr. 48 del 3 aprile 2013 (art. 1) modifica art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati Avv. Fabrizio Pettoello

  6. requisiti 1 autorizzazione Consiglio Ordine dove l’avvocato è iscritto art. 7 L. 53/1994 non ulteriore autorizzazione per PEC Avv. Fabrizio Pettoello

  7. art. 8 L. 53/1994 1. L'avvocato, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense. 4-bis Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata. Avv. Fabrizio Pettoello

  8. requisiti 2 proprio indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi http://pst.giustizia.it/PST http://www.inipec.gov.it Avv. Fabrizio Pettoello

  9. requisiti 3 procura alle liti Avv. Fabrizio Pettoello

  10. requisiti 4 indirizzo PEC destinatario risultante da pubblici elenchi domicilio digitale cittadino http://pst.giustizia.it/PST http://indice.PA.gov.it INI PEC registro imprese Avv. Fabrizio Pettoello

  11. Art. 16 ter D.L. crescita 2.0 179 del 18.10.2012 pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 domicilio digitale del cittadino e 16, comma 12, elenco pubbliche amministrazioni tenuto da Ministero della giustiziadel presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 registro delle imprese, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 INI PEC, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ReGIndE. Avv. Fabrizio Pettoello

  12. INI PEC

  13. PEC da pubblico elenco non PEC indicata nell’atto

  14. requisiti 5 dispositivo di firma digitale

  15. firma Avv. Fabrizio Pettoello

  16. art. 24. CAD - Firma digitale 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documentoo all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificatoqualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Avv. Fabrizio Pettoello

  17. Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica CAD 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Avv. Fabrizio Pettoello

  18. Art. 2702 c.c. Efficacia della scrittura privata La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta. Avv. Fabrizio Pettoello

  19. Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica CAD 3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. sospensione o revoca disciplinate da artt. 16 e ss. Decreto Presidente Consiglio dei ministri 13 gennaio 2013 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici Avv. Fabrizio Pettoello

  20. preparazione atto da notificare copia informatica documento informatico Avv. Fabrizio Pettoello

  21. art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis L. 53/1994, allegaal messaggio di posta elettronica certificata documenti informaticio copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. Avv. Fabrizio Pettoello

  22. preparazione atto da notificare documento informatico art. 21 CAD Formati art. 13 Specifiche Tecniche previste art. 34 DM 44/2011 • .pdf .odf .rtf.txt.jpg .gif .tiff .xml - .zip .rar.arj • art. 13 Specifiche Tecniche • .PDF unico valido per atti processuali in forma di documento informatico. privo di elementi attivi ottenuto da trasformazione documento testuale Avv. Fabrizio Pettoello

  23. preparazione atto da notificare firma del documento informatico art. 21 CAD Avv. Fabrizio Pettoello

  24. preparazione atto da notificare copia informatica documento informatico Avv. Fabrizio Pettoello

  25. art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematicaai sensi dell'articolo 3-bis L. 53/1994, allegaal messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentitidalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22 II CAD, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis V comma L 53/ 1994.

  26. Art. 3 bis l. 53/1994 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22 CAD, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

  27. preparazione atto da notificare copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico art. 22 CAD formati art. 13 Specifiche Tecniche previste art. 34 DM 44/2011 • .pdf .odf .rtf.txt.jpg .gif .tiff .xml - .zip .rar.arj • art. 13 Specifiche Tecniche • .PDF unico valido per atti processuali in forma di documento informatico. Avv. Fabrizio Pettoello

  28. Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici CAD 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformitàè attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Avv. Fabrizio Pettoello

  29. preparazione relata di notifica separata dagli atti da notificare documento informatico sottoscritto con firma digitale art. 21 CAD Avv. Fabrizio Pettoello

  30. art. 3 bis L. 53/1994 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. Avv. Fabrizio Pettoello

  31. preparazione relata notifica RELAZIONE DI NOTIFICA Io sottoscritto Avvocato ___ iscritto all’albo degli Avvocati dell’Ordine di ___, ai sensi della L. 53/94 e ss.mm., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ex art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ___, come da delibera n. ___ del ___, quale difensore del signor ___di ___, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti, che si allega ai sensi dell’art. 18 DM 44/2011 e dell’art. 83, 3° comma c.p.c. notifico l’allegato atto di citazione innanzi al Tribunale di ___ a ___di ___ all’indirizzo di posta elettronica certificata___estratto dall’ ___ attesto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6, comma 1 L. 53/94 e dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l’atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all’originale da cui è stata estratta. Avv. Fabrizio Pettoello

  32. art. 3 bis L. 53/1994 • Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato • l'ufficiogiudiziario, • la sezione, • il numero e l'anno di ruolo.

  33. preparazione procura alle liti

  34. procura alle liti riferibilità procura ad atto Avv. Fabrizio Pettoello

  35. art. 83 cpc L. 141 del 27 maggio 1997 > 3° comma, 3 proposizione La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce … L. 69 del 18 giugno 2009 … o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. Avv. Fabrizio Pettoello

  36. art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 5. La procura alle liti si considera apposta in calceall'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegatoal messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. Avv. Fabrizio Pettoello

  37. preparazione procura alle liti procura con documento digitale procura cartacea firmata di pugno da cliente firmata digitalmente da cliente certificatacon firma di pugno dell’Avvocato copia digitale autenticata con firma digitale dell’Avvocato Avv. Fabrizio Pettoello

  38. preparazione procura alle liti Avv. Fabrizio Pettoello

  39. preparazione documentazione atto procura atti da notificare relata di notifica schermata INI-PEC Avv. Fabrizio Pettoello

  40. preparazione PEC atti da notificare tratti da pubblici registri Articolo 3-bis punto 4 L. 53/94 Avv. Fabrizio Pettoello

  41. flusso PEC gestore PEC mittente gestore PEC destinatario Avv. Fabrizio Pettoello

  42. art. 3 bis L. 53/1994 principio di scissione del momento perfezionativo della notifica C. Cost. 26 novembre 2002 n. 477 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. buon fine notifica solo in caso di ricezione di entrambe le ricevute Avv. Fabrizio Pettoello

  43. salvataggio PEC formati .eml .msg non .txt Avv. Fabrizio Pettoello

  44. prova di avvenuta notifica: le ricevute Avv. Fabrizio Pettoello

  45. ricevuta accettazione Avv. Fabrizio Pettoello

  46. ricevuta di avvenuta consegna Avv. Fabrizio Pettoello

  47. prova di avvenuta notifica Avv. Fabrizio Pettoello

  48. art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis III comma L. 53/1994è quella completa, di cui all'articolo 6 IV, DPR 68/2005. Avv. Fabrizio Pettoello

  49. art. 9 bis L. 53/1994 • 1-bis Qualora nonsi possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico • del messaggiodi posta elettronica certificata, • dei suoi allegatie • della ricevuta di accettazionee • di avvenuta consegnae • ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Avv. Fabrizio Pettoello

  50. Art. 23. D. Lgs. 82/2005 Copie analogiche di documenti informatici 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformitàall'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. Avv. Fabrizio Pettoello

More Related