250 likes | 380 Views
NOTIFICAZIONI AVVOCATI E PROCURATORI legge nr. 53 del 21 gennaio 1994 Gazzetta Ufficiale nr. 20 del 26 gennaio 1994. Articolo 1. autorizzazione COA dov’è iscritto (art. 7). Avvocato personalmente. procura alle liti (art. 83 c.p.c.). NO associazione professionale. Articolo 7.
E N D
NOTIFICAZIONI AVVOCATI E PROCURATORI legge nr. 53 del 21 gennaio 1994 Gazzetta Ufficiale nr. 20 del 26 gennaio 1994
Articolo 1 autorizzazione COA dov’è iscritto (art. 7) Avvocato personalmente procura alle liti (art. 83 c.p.c.) NO associazione professionale
Articolo 7 autorizzazione COA sanzione disciplinare sospensione o più grave procedimenti disciplinari pendenti
Articolo 7 revoca dell’autorizzazione dovuta discrezionale sospensione o sanzione + grave anche indipendentemente sanzioni disciplinari anche in via cautelare motivatamente inopportuna prosecuzione
Articolo 7 rigetto revoca Camera di consiglio impugnabile a CNF sentito avvocato immediatamente esecutivo solo motivi legittimità pubblico nei modi pù ampi entro 10 giorni avvocato consegna il registro revoca annotati revoca ed eventuale annullamento
Articolo 1 notificazione atti a mezzo servizio postale (l. 20 novembre 1982, n. 890) CIVILE STRAGIUDIZIALE AMMINISTRATIVO salvo autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente
Articolo 3 NO notifiche in proprio • pignoramento immobiliare • pignoramento presso terzi • preavviso di sfratto • precetto cambiario o da assegno • irreperibile • atti stragiudiziali senza procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata
Articolo 2 buste avvisi di ricevimento a propria cura e spese conformi al modello prestabilito dalle Poste Italiane per notifica a mezzo posta
Articolo 3 relazione di notificazione su copia originale menzione ufficio postale spedisce
Articolo 3 • il notificante appone • nome, • cognome, • residenza o dimora o domicilio del destinatario, ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; • il numero del registro cronologico (art. 8), • sottoscrizione e domicilio notificante compilato + numero di registro cronologico
Articolo 3 • prima • iscrizione a ruolo della causa • deposito dell'atto introduttivo in corso di procedimento mittente = parte istante e suo procuratore mittente = parte istante e suo procuratore ufficio giudiziario eventuale sezione
presentare all'ufficio postale originale + copia atto da notificare Articolo 3 l'ufficio postale timbro vidimazione in calce agli atti inserisce nelle buste copia atti da notificare
Articolo 4 notificazioni dirette Consiglio Ordine albo entrambi iscritti originale + copia atto vidimati + datati
Articolo 4 notificazioni dirette domicilio del destinatario consegna copia atto domiciliatario di una parte iscritto stesso albo notificante
Articolo 5 notificazioni dirette atto consegnato a mani destinatario • destinatario sottoscrive • originale atto • copia atto • registro cronologico (art. 8) • non può essere fatta personalmente • atto consegnato, • domicilio risultante al COA • persona addetta • allo studio o • al servizio del destinatario specificazione generalità qualità consegnatario
Articolo 6 avvocato compila relazione (artt. 3 o 5) pubblico ufficiale irregolarità o abusi grave illecito disciplinare
Articolo 8 registro cronologico validità subordinata previa numerazione e vidimazione ogni mezzo foglio COA nel cui albo il notificante è iscritto presidente o da un consigliere delegato può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer
Articolo 8 registro cronologico ogni notificazione ed eventuali annotazioni devono essere annotate giornalmente dal notificante
Articolo 8 registro cronologico ogni notificazione ed eventuali annotazioni devono essere annotate giornalmente dal notificante
Articolo 8 pagina 1 registro cronologico ogni notificazione ed eventuali annotazioni devono essere annotate giornalmente dal notificante
Articolo 8 pagina 2 registro cronologico ogni notificazione ed eventuali annotazioni devono essere annotate giornalmente dal notificante
Articolo 8 autorizzazione registro cronologico ogni notificazione ed eventuali annotazioni devono essere annotate giornalmente dal notificante
Articolo 9 opposizione o impugnazione ex art. 645 cpc contestualmente alla notifica notificante deposita copia atto notificato presso cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento
Articolo 10 marca Per le violazioni sanzioni previste per l'imposta di bollo
Articolo 11 nullità rilevabile d'ufficio mancanza requisiti soggettivi ed oggettivi mancata osservanza disposizioni della legge incertezza su persona consegnata copia atto incertezza data notifica