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La notifica in proprio a mezzo PEC. Riva del Garda, 30 maggio 2014 . Avv. Juri Rudi. La notifica in proprio con PEC. Indice della presentazione:. - PRIMA (pre-requisiti della notifica) - DURANTE (requisiti della notifica, ossia come si fa in concreto)
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La notifica in proprioa mezzo PEC Riva del Garda, 30 maggio 2014 Avv. Juri Rudi
La notifica in proprio con PEC.Indice della presentazione: - PRIMA (pre-requisiti della notifica) - DURANTE (requisiti della notifica, ossia come si fa in concreto) - DOPO (perfezionamento della notifica, deposito in Cancelleria della PEC) - fattispecie particolari di notifica RINVIO AL SITO PER I DETTAGLI (riff. normativi, giurisprudenza, dottrina e FAC SIMILI)
La notifica in proprio con PEC§ 1. Premesse generali Equivale in tutto e per tutto ad una notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario. 1) Competenza territoriale illimitata 2) Atti notificabili in proprio: a) giudiziali (civile e amministrativo) b) stragiudiziali c) esclusi quelli dell’uff. giudiziario
La notifica in proprio con PEC§ 2. Pre-requisiti: 1) Autorizzazione del COA 2) Procura alle liti 3) Posta Elettronica Certificata 4) Firma digitale
§ 2. Pre-requisiti:§ 2.1. L’autorizzazione del COA Presupposti: a) essere avvocati/abogados e iscritti all’albo b) non avere procedimenti disciplinari in corso, né aver già subito sanzioni disciplinari di gravità pari almeno alla sospensione c) non serve più il registro cronologico
§ 2. Pre-requisiti:§ 2.2. La procura alle liti a) sempre necessaria, per tutte le notifiche (atti giudiziali e stragiudiziali) b) sempre autenticata (atti giudiziali: da avvocato; atti stragiudiziali: no da avvocato) c) sempre in file autonomo (non a margine dell’atto) d) davvero “speciale”
§ 2. Pre-requisiti:§ 2.3. La PEC Caratteristiche: a) valore di una raccomandata a.r. b) obbligatoria per imprese e professionisti c) iscritta in un “pubblico elenco”: 1) Domicilio digitale 2) PEC PA (uso giudiziario) 3) IPA 4) INI-PEC 5) REGINDE
§ 2. Pre-requisiti:§ 2.4. La firma digitale a) paternità del documento informatico; b) non ripudiabilità della firma (ma non dell’uso del dispositivo di firma); c) forma ad probationem e ad substantiam del documento informatico; d) “data certa” (con marca temporale)
§ 2. Pre-requisiti:§ 2.4. PEC e firma: cosa NON sono a) la PEC è sì una raccomandata, ma non sottoscritta (serve la firma digitale) b) la firma digitale è sì una sottoscrizione ma non avente data certa c) la marca temporale attribuisce sì data certa ma non è l’unico strumento idoneo a tal fine (art. 2704 cc)
La notifica in proprio con PEC§ 3. Requisiti: 1) il corpo e l’“oggetto” della PEC 2) gli allegati della PEC
§ 3. Requisiti:§ 3.1. Il corpo e l’“oggetto” a) Oggetto della PEC: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”; b) Corpo del messaggio PEC: libero.
§ 3. Requisiti:§ 3.2. Gli allegati della PEC Allegati necessari: 1) atto da notificare; 2) relata di notifica. Allegati eventuali: 3) procura alle liti; 4) altri documenti.
§ 3.2. Gli allegati della PEC§ 3.2.1. L’atto da notificare - Atti propri: a) cartacei (con attestaz. conformità) b) informatici nativi - Atti (rectius, provvedimenti) altrui: c) cartecei (con attestaz. conformità) d) informatici nativi SEMPRE IN FORMATO PDF
§ 3.2. Gli allegati della PEC§ 3.2.2. La procura alle liti La procura è necessaria (come pre-requisito) ma è eventuale (come allegato PEC). Per il suo contenuto, forma, ecc., si rinvia ai pre-requisiti.
§ 3.2. Gli allegati della PEC§ 3.2.3. I documenti eventuali - Non serve firmarli digitalmente - Non serve notificarli in copia autentica - Non serve dichiararli copie conformi Formati consentiti: - file: pdf, odf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml - compressioni: zip, rar e arj (non consentito il formato .doc di word)
§ 3.2. Gli allegati della PEC§ 3.2.4. La relata di notifica La relata deve contenere: a) generalità (+ cod. fisc.) dell’avvocato; b) estremi del provvedimento del COA autorizzativo alle notifiche in proprio; c) generalità (+ cod. fisc.) del cliente; d) generalità del destinatario; segue...
...segue (pagina 2/3)§ 3.2.4. La relata di notifica e) l’indirizzo PEC del destinatario; f) l’indicazione dell’elenco pubblico da cui il predetto indirizzo PEC è stato estratto; g) nel caso di notifiche di atto cartaceo: l’attestazione di sua conformità all’originale; h) nel caso di notifica in corso di causa: l’ufficio giudiziario, la sezione, l’RG (no GI). segue.....
...segue (pagina 3/3)§ 3.2.4. La relata di notifica 1) va redatta in un file autonomo; 2) va poi firmata digitalmente; 3) va quindi allegata alla PEC.
§ 4. Il perfezionamento della notifica telematica Opera il principio della scissione soggettiva del perfezionamento della notifica, secondo cui per il notificante, la notifica si perfeziona al momento della spedizione (cd effetto anticipato provvisorio, perché subordinato al fatto che poi la notifica vada a buon fine lato destinatario) segue...
...segue (pagina 2/6)§ 4. Il perfezionamento I momenti di spedizione e di ricezione sono fissati dalla legge in base a due ricevute PEC automatiche, generate dal sistema: a) una ricevuta di accettazione, da parte del gestore di posta del mittente; b) una ricevuta di consegna, da parte del gestore di posta del destinatario segue...
...segue (pagina 3/6)§ 4. Il perfezionamento A differenza delle notifiche in proprio cartacee, quelle telematiche possono essere spedite in qualsiasi ora. Tuttavia, “le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21” (art. 147 cpc) segue...
...segue (pagina 4/6)§ 4. Il perfezionamento Il mancato rispetto del suddetto orario 7-21 è causa di nullità, la quale è sanata per raggiungimento dello scopo (art. 156 cpc), MA in tal caso la notifica effettuata o ricevuta dopo le ore 21 si considera effettuata o ricevuta il giorno dopo. segue...
...segue (pagina 5/6)§ 4. Il perfezionamento Se la consegna della PEC al destinatario non è andata a buon fine (ad es., casella di posta ordinaria anziché certificata, virus, per casella piena, ecc.), entro le successive 12 ore dalla spedizione il mittente riceve un avviso di mancata consegna... segue...
...segue (pagina 6/6)§ 4. Il perfezionamento Nel caso di mancata consegna della PEC in notifica, a differenza delle comunicazioni di Cancelleria (che vengono depositate in cartaceo), l’avvocato notificante deve utilizzare un altro strumento notificatorio, previa eventuale rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc).
§ 4.1 I vizi della notifica La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti di legge è causa di nullità rilevabile d’ufficio, ma sanabile per raggiugimento dello scopo (art. 156 cpc), salvo si tratti di inesistenza (ad es., notifica eseguita da non avvocato, o -forse- da avvocato domiciliatario)
§ 5. Il deposito in Cancelleria della notifica telematica L’estensione digitale della PEC (“.eml”) è (finalmente) annoverata tra i formati consentiti dalle regole tecniche del Processo Telematico, sicché è possibile riversare la PEC direttamente nel fascicolo processuale digitale attraverso il PCT. segue...
...segue (pagina 3/5)§ 5. Il deposito in Cancelleria Come depositare in cartaceo Stampare la PEC (con i relativi allegati, unitamente alle due ricevute di accettazione e di consegna) e depositare il cartaceo, di cui l’avvocato stesso certifica la conformità con propria attestazione (art. 9, co. 1 bis, L. 53/1994) segue...
...segue (pagina 4/5)§ 5. Il deposito in Cancelleria Con tale deposito cartaceo e la relativa attestazione dell’avvocato (all’uopo “considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”), non è necessario depositare anche la PEC anche in formato digitale. segue...
...segue (pagina 2/5)§ 5. Il deposito in Cancelleria Come NON depositare (forse) Fatta eccezione per i procedimenti previsti dalla legge, la costituzione in giudizio non POTREBBE avvenire mediante raccomandata o PEC, ma a mano. (Cass. n. 12391/2013; contra, Cass. SSUU 5160/2009) segue...
...segue (pagina 5/5)§ 5. Il deposito in Cancelleria Al momento del deposito, e fintantoché non sarà possibile provvedere al pagamento delle marche anche in via telematica, deve essere apposta la marca per la notifica in proprio prevista dalla legge, a pena di sanzione tributaria (pari al doppio del bollo non corrisposto).
§ 5.1 Gli avvisi alla Cancelleria Quando la notifica in proprio riguardi un’opposizione a decreto ingiuntivo o un’impugnazione, l’avvocato notificante deve fare l’avviso in cancelleria (art. 645 cpc e 123 disp.att.cpc), mediante il deposito dell’atto nella cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento opposto o impugnato.
§ 6. Fattispecie particolari 1) La notifica di precetto cambiario o su assegno 2) L’intimazione di sfratto 3) La richiesta di pignoramento 4) La trascrizione della domanda
§ 6. Fattispecie particolari§ 6.1. La notifica di precetto cambiario o su assegno Poiché è necessaria la certificazione dei titoli ex art. 480 cpc da parte dell’ufficiale giudiziario, la notifica in proprio a mezzo pec di tale precetto può avvenire solo nella forma scannerizzata del cartaceo.
§ 6. Fattispecie particolari§ 6.2. L’intimazione di sfratto L’intimazione di sfratto notificata a mezzo PEC è sempre notificata al destinatario dell’intimazione stessa, titolare della relativa casella PEC, quindi non c’è mai necessità di fare un 660 cpc.
§ 6. Fattispecie particolari§ 6.3. La richiesta di pignoramento Nel caso, ad es., di sentenza e/o precetto notificati a mezzo PEC, occorre rammostrare o consegnare all’ufficiale giudiziario la stampa della PEC (con i relativi allegati, unitamente alle due ricevute di accettazione e consegna) con l’attestazione dell’avvocato di loro conformità all’originale digitale (art. 9, co. 1 bis, L. 53/1994).
§ 6. Fattispecie particolari§ 6.4. Trascrizione della domanda La “copia ad uso trascrizione” della PEC (con i relativi allegati, unitamente alle due ricevute di accettazione e consegna) è rilasciata dal cancelliere dopo l'iscrizione a ruolo, o creata dall’avvocato notificante stesso che attesta la conformità della predetta stampa all’originale digitale (art. 9, co. 1 bis, L. 53/1994).
§ 8. Riflessioni conclusive Con il tempo, un po’ di dimestichezza (e con l’uso dei fac simili), la notifica in proprio telematica si rivela uno strumento UTILE: - si risparmia tempo (no file) e soldi (l'invio è gratuito a mille destinatari) - si hanno subito le ricevute (ad es. per trascrivere la domanda giudiziale)
...segue§ 8. Riflessioni conclusive Non solo utile ma anche NECESSARIO. Dal 30/06/2014, il processo sarà esclusivamente ed obbligatoriamente telematico: La notifica a mezzo PEC sarà quindi uno strumento di fatto imprescindibile (gli atti da depositare in Canc. sono già pronti in formato digitale)
...segue§ 8. Riflessioni conclusive Il diritto è una necessità (Gazzoni): ne cives ad arma ruant. Oggi dovrebbe dirsi che il diritto telematico è una necessità. (specie in considerazione delle poche risorse economiche e quindi di personale degli uffici giudiziari)
...segue§ 8. Riflessioni conclusive Gli avvocati sono chiamati a svolgere, in via surrogatoria, una duplice funzione: 1) “garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti”: significa difesa tecnica 2) “funzione sociale”: significa garantire il funzionamento del processo, che a sua volta tutela l’ordine pubblico E’ un impegno utile, necessario, gravoso...
...segue§ 8. Riflessioni conclusive ...MA CE LA POSSIAMO FARE :-) Grazie e buon lavoro! www.fiif.it