1 / 4

IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”

TI TROVI IN. IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”. N. 62. Licenze e Autorizzazioni per aprire: “GIOIELLERIA E VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI”. GIOIELLERIA E VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI. Definizioni

sierra
Download Presentation

IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” N. 62 Licenze e Autorizzazioni per aprire: “GIOIELLERIA E VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI”

  2. GIOIELLERIA E VENDITA DI OGGETTI PREZIOSI Definizioni Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi). I metalli preziosi sono: platino, palladio, oro e argento. I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione: - per il platino, 950, 900 e 850 millesimi; - per il palladio, 950 e 500 millesimi; - per l'oro, 750, 585, 375 millesimi; - per l'argento, 925 e 800 millesimi. È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti I diamanti, i rubini, gli zaffiri e gli smeraldi sono pietre preziose di per sé e sono considerate tali anche se vendute sciolte, mentre altre pietre quali, ad esempio, lapislazuli, granato, topazio, turchese, tormalina, zircone, ametista, ecc. sono considerate preziose se unite ai metalli di cui sopra. Requisiti Morali Non possono esercitare l’attività commerciale: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Gioielleria e vendita di Preziosi

  3. Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Gioielleria e vendita di Preziosi e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive. Oltre agli adempimenti e ai requisiti comuni all’esercizio di tutte le attività commerciali, è necessaria l’autorizzazione della questura per attività in materia di oggetti preziosi. Devono essere in possesso di questa licenza coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi e i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Iter Burocratico • Comunicazione Unica (ComUnica) • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per gli esercizi di vicinato • Autorizzazione comunale, nel caso di apertura di medie e grandi strutture di vendita La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa. La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune interessato. Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale modalità cartacea.

  4. Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Gioielleria e vendita di Preziosi Per le imprese che si occupano anche della produzione di preziosi è necessaria anche l’iscrizione nell'apposito registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, tenuto presso la Camera di Commercio Riferimenti Normativi nazionali - R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Art. 127 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - L. 8 ottobre 1973, n. 675 - Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970 - L. 6 giugno 1986, n. 257 - Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi - D.M. 8 luglio 1993, n. 361 - Regolamento di attuazione della legge 4 giugno 1991, n. 188, recante modificazioni alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. - D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 - L. 24 aprile 1998, n. 128 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997). - D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 - Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. - D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, art. 1 - Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - L. 17 gennaio 2000, n. 7 - Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150 - Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. - D.L. n. 223/2006 Liberalizzazione del settore commerciale - D. Lgs. 26 marzo 2010 , n. 59 -Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. - Legge 30 luglio 2010, n. 122 – art. 49 comma 4-bis - D. Lgs 6 agosto 2012 n.147 Codice Attività Economica ATECO 47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

More Related