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Obbligo di risposta e sanzionabilità della violazione

Obbligo di risposta e sanzionabilità della violazione. Contesto generale. 1. Contesto generale. L’obbligo per le amministrazioni, le imprese e le famiglie di fornire i dati su richiesta delle autorità statistiche: è previsto nei principali paesi europei;

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Obbligo di risposta e sanzionabilità della violazione

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Presentation Transcript


  1. Obbligo di risposta e sanzionabilità della violazione

  2. Contesto generale 1. Contesto generale L’obbligo per le amministrazioni, le imprese e le famiglie di fornire i dati su richiesta delle autorità statistiche: • è previsto nei principali paesi europei; • rappresenta un modo per far comprendere l’importanza della rilevazione statistica e uno strumento per facilitare l’attività della statistica ufficiale; In caso di rifiuto a rispondere o di fornitura di dati scientemente errati o incompleti può essere stabilito un sistema di sanzioni nei riguardi dei non rispondenti

  3. Obbligo di fornire i dati statistici 2.1 Quadro normativo di riferimento Nell’ordinamento italiano l’obbligo di risposta è sancito dall’art. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 che prevede una diversa graduazione a seconda della natura del soggetto rispondente, distinguendo tra • amministrazioni, enti, organismi pubblicida un lato; • soggetti privati dall’altro.

  4. Unità di rilevazione e obbligo di risposta Dall’art. 7 del decreto Legislativo n. 322/89 scaturisce la necessità di una corretta individuazione delle unità di rilevazione tenute all’obbligo di risposta in sede di progettazione dell’indagine e di una corretta compilazione delle schede identificative dei lavori del Programma statistico nazionale Nel 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni le unità di rilevazione soggette all’obbligo di risposta sono le famiglieleconvivenzelepersone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti(Par. 5 PGC) 2.1 Quadro normativo di riferimento

  5. Limiti all’obbligo di risposta 2. 2 Limiti all’obbligo di risposta Non rientrano nell'obbligo di risposta i dati “sensibili” e “giudiziari” (art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) Nell’ambito 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni I dati sensibili sono quelli rilevati attraverso i quesiti da 8.1 a 8.4 della Sez. II “Difficoltà nelle attività della vita quotidiana” del Foglio di famiglia in versione completa (Mod. Istat CP.1) Non sono trattati dati giudiziari ne dati reddituali (che comunque non rientrano tra i dati sensibili

  6. Informativa ai rispondenti La versione completa del Foglio di famiglia (Mod. Istat CP.1), alla sezione II presenta quesiti inerenti dati sensibili. Il rilevatore, o altro operatore della rete di rilevazione, laddove il rispondente richieda ausilio alla compilazione, è tenuto a far presente la facoltatività della risposta in relazione ai quesiti indicati come sensibili (quesiti da 8.1 a 8.4), ai sensi degli artt. 20 e 22 del dlgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 2.2 Limiti all’obbligo di risposta SkeccezioniObbligoRisposta_new

  7. Sanzioni - Riferimenti normativi 3.1 Applicabilità delle sanzioni Ai sensi del testo vigente della Legge n.244/2007 solo per particolari rilevazioni, comprese nel Programma statistico nazionale e contenute in un apposito elenco, l’inosservanza dell’obbligo di fornire i dati richiesti, cui la legge equipara la fornitura scientemente errata o incompleta, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all’art. 11 del d.lgs n. 322/89. Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è inserito nel Programma statistico nazionale 2011-2013 e rientra tra le rilevazioni per le quali la mancata fornitura dei dati o la fornitura scientemente errata o incompleta configura violazione sanzionabile dell’obbligo di risposta.

  8. Accertamento della violazione 3.2 La procedura di accertamento Nel 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni l'accertamento della violazione viene effettuato dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento conformemente alle istruzioni che l’ISTAT impartirà agli organi di censimento con specifica circolare

  9. Fasi della procedura 3.2 La procedura di accertamento • Redazione e invio dell’atto di diffida : il Responsabile dell’UCC sulla base di una relazione del rilevatore, che documenta i tentativi esperiti per ottenere la risposta, invia al rispondente una diffida ad adempiere intimando la compilazione entro e non oltre il termine indicato con l’avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, sarà avviata la procedura per l’irrogazione della sanzione • Redazione e invio del verbale di omessa compilazione decorso il termine indicato nell’atto di diffida il Responsabile dell’UCC redige un verbale di omessa compilazione del questionario e lo trasmette all’Istat insieme alla documentazione necessaria per la redazione del verbale di contestazione (ex art. 14 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 n. 689)

  10. In sintesi Invio ad ISTAT della documentazione necessaria alla redazione del verbale di contestazione Esito positivo Violazione obbligo dirisposta Compilazione del questionario entro il termine indicato Fine del procedimento Atto di diffida del Responsabile UCC Relazione rilevatore 3.2 La procedura di accertamento • Mancata compilazione del questionario • Compilazione del questionario oltre il termine Verbale di omessa compilazione UCC Esito Negativo

  11. Applicazione 3. 3 Irrogazione della sanzione Verbale di contestazione: Entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data in cui è stata accertata la violazione, l’Istat notifica al trasgressore la contestazione dell’infrazione secondo il procedimento di cui alla LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 n. 689 indicando l’ammontare della sanzione e avvertendo che il trasgressore può definire la violazione mediante il pagamento in misura ridotta Ordinanza-ingiunzione: Nel caso in cui il trasgressore non provveda al pagamento in misura ridotta l’Istat redige un rapporto in ordine alla violazione e lo trasmetto al Prefetto ai fini dell’emanazione dell’ordinanza - ingiunzione

  12. Importo 3.3 Irrogazione della sanzione A seguito della conversione in euro (art. 51 d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213), gli importi delle sanzioni sono stabiliti: • nella misura minima € 206,00 e massima di € 2065,00 per le violazioni commesse da persone fisiche; • nella misura minima di € 516,00 e massima di € 5164,00 per le violazioni commesse da enti e società

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