490 likes | 688 Views
Gli interventi di trasformazione delle aree e dei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio I criteri per l’identificazione dei beni paesaggistici I procedimenti di autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata Accordi Regione/MiBACT
E N D
Gli interventi di trasformazione delle aree e dei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio • I criteri per l’identificazione dei beni paesaggistici • I procedimenti di autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata • Accordi Regione/MiBACT • I controlli sulla qualità degli interventi
LA LEGISLAZIONE IN MATERIA PAESAGGISTICA RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO
I VINCOLI POSTI DALLA DISCIPLINAA TUTELA DEL PAESAGGIO Legge 29 giugno 1939, n. 1497 prima significativa tutela posta dal legislatore nel nostro ordinamento: prevedeva la sottoposizione a tutela paesaggistica in relazione al notevole interesse pubblico • dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale • delle bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze
Lo Stato, prendendo atto dell’insufficienza di tutela posta dalla L.1497/1939, aveva emanato il decreto ministeriale cd. “Galasso” con il quale veniva dichiarata di interesse pubblico una vasta area del territorio nazionale. Il D.M., nelle premesse, prevedevaespressamente che “alle coste, ai fiumi, ai torrenti, ai corsi d’acqua, alle montagne, ai ghiacciai, ai circoli glaciali, ai parchi, alle riserve, ai boschi, alle foreste, alle aree assegnate alle Università agrarie, o destinate a usi civici, in quanto attualmente non siano soggetti a vincoli paesistici ….” A seguito dell’annullamento del “decreto Galasso” (TAR Lazio, sentenza 31 maggio 1985, n. 1548) è’ stato emanato il decreto-legge n. 312/1985, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431. D.M. 21 settembre 1984Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d’acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici
la Legge 8 agosto 1985, n. 431 elenca le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex lege ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d’insieme di cui ai punti 1, 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 la legge n. 431/1985 ha introdotto una tutela del paesaggio improntata a integrità e globalità introducendo vincoli estesi e intensi in ordine a vaste porzioni del territorio nazionale specificamente individuate (ex lege per categorie e specie) L’elenco delle aree tutelate per legge di cui alla L.431/1985 è stato trasfuso nel D.Lgs. 490/1999 e nel vigente D.Lgs. 42/2004.
CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI BENI PAESAGGISTICI
Evoluzione della nozione giuridica di paesaggio • Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000) definisce il paesaggio come “una determinata parte di territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) Articolo 131 Paesaggio 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. … omissis …
SINTESI Il termine paesaggio designa una determinata parte di territorio caratterizzata da una interrelazione tra fattori naturali e antropici e deve essere letto come unione inscindibile di molteplici aspetti • naturali • antropico-culturali • percettivi
Beni paesaggistici L’articolo 134 del Codice stabilisce che sono beni paesaggistici gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; le aree di cui all’articolo 142; gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Individuazione dei beni paesaggistici Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico • Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; • Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; • I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; • Le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Articolo 142 Aree tutelate per legge • I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; • I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; • I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; • Le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; • I ghiacciai e i circhi glaciali; • I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; • I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; • Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; • Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; • I vulcani; • Le zone di interesse archeologico.
Articolo 143 Piano paesaggistico comma 1 lettera d) Eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1
SINTESI Il paesaggio comprende tutto il territorio in cui sono inseriti I beni paesaggistici che designano gli immobili e le aree vincolate (con dichiarazione di notevole interesse pubblico, ex lege o de futuro)
I procedimenti di autorizzazione paesaggistica
Normativa di riferimento per i procedimenti di autorizzazione paesaggistica § Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146 § D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 149 § D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 § D.P.C.M. 12 dicembre 2005 • Accordi di semplificazione sottoscritti ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali § Accordo sottoscritto il 22 ottobre 2009, ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2005, relativo alla semplificazione dei criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e integrazioni;(in BUR n. 47/2009) § Atto integrativo sottoscritto il 29 novembre 2013 all’Accordo del 22 ottobre 2009, ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2005, relativo alla semplificazione dei criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e integrazioni; (in BUR n. 9/2014) § Atto aggiuntivo sottoscritto il 29 gennaio 2014 all’Atto integrativo del 29 novembre 2013 all’Accordo del 22 ottobre 2009, ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2005, relativo alla semplificazione dei criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e integrazioni (in BUR n. 9/2014)
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela L’articolo 146 del Codice assoggetta a controllo preventivo tutte quelle attività antropiche insistenti su immobili o aree di notevole interesse pubblico, che possono produrre un’alterazione dello stato dei luoghi o dei beni tale da pregiudicare quei valori naturali, estetici e storico-culturali che rappresentino percepibili manifestazioni di “identità” del paesaggio. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi dell’articolo 142 (vincoli ex lege) o ai sensi dell’articolo 136 (dichiarazioni di notevole interesse pubblico) o 143, comma 1, lettera d) (vincoli de futuro) (comma 1) hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quanto non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione (comma 2)
Il comma 4 dell’articolo 146 dispone che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio e non può essere rilasciata in sanatoria fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5. L’autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquiennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. (comma modificato dall’art. 4, comma 16, legge 106 del 2011, poi dall’art. 39, comma 1, lett. b), legge 98 del 2013 e poi dall’art. 3-quater, comma 1, legge n. 112 del 2013)
News • PROROGA EFFICACIA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE • decreto legge 8.08.2013, n. 91 convertito nella legge 7.10.2013, n. 112 : l’articolo 3 quater al comma 2 prevede che "all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“ • decreto legge 21.06.2013, n. 69 convertito nella legge 9.08.2013, n. 98 : • l'art. 30 comma 3 della legge dispone • 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio. E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. • la legge 112/2013 dispone la modifica al DL 69/2013 disponendo quindi con effetto retroattivo la proroga di tre anni delle autorizzazioni paesaggistiche efficaci al momento dell'entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, n. 98 e quindi dal 21.08.2013 (G.U. serie generale n. 194 dd. 20.08.2013) quindi • Il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data del 21.08.2013sono prorogate di tre anni ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98 così come integrata dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. .
In attuazione delle previsioni del comma 5 dell’articolo 146 la Regione Friuli Venezia Giulia ha delegato l’esercizio della funzione autorizzatoria ai Comuni con la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), fatte salve talune fattispecie che rimangono di competenza regionale. L’articolo 60 della legge regionale 5/2007 individua gli interventi che rimangono di competenza regionale. La legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), articolo 24 ha trasferito ai Comuni funzioni in materia di paesaggio • “1. Ai Comuni è trasferita la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente agli interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), relativi alla posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.”
Art. 60 (Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in via transitoria) • Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale, le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dai Comuni, a eccezione di quelle di seguito indicate che rimangono di competenza regionale: a) le autorizzazioni relative a nuovi edifici o a interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento di edifici con una volumetria superiore, nei comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, a 10.000 metri cubi; con una volumetria superiore a 5.000 metri cubi nei comuni con piu' di 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri comuni della regione; a tal fine la popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale; b) le autorizzazioni relative a riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri comuni; c) le autorizzazioni relative a opere e interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), a eccezione di quelli per i quali e' prevista la presentazione della denuncia di inizio attivita' ovvero quelli eseguibili in attivita' edilizia libera'; d) le autorizzazioni relative a opere e interventi sulle linee di coste marittime e lagunari, definite dalla massima escursione di marea; e) le autorizzazioni relative a opere e interventi che implichino movimenti di terra superiori a 30.000 metri cubi; e bis) le autorizzazioni relative a opere e interventi assoggettati a conformita' urbanistica secondo la legge regionale. 2. Nelle aree destinate a parco o a riserva naturale regionale, fino all'adozione del piano di conservazione e sviluppo, rimangono di competenza regionale le autorizzazioni relative a opere infrastrutturali e alle opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni ed enti pubblici, fermo restando quanto previsto dall‘articolo 147 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali. 3. La funzione sanzionatoria e' altresi' esercitata dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. 4. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale l'accertamento della compatibilita' paesaggistica e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dall‘articolo 167 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, spetta alla Regione e ai Comuni secondo la suddivisione di competenza stabilita dal presente articolo. 4 bis. La Giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti stabiliti dall‘articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura regionale competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, fatto salvo quanto disposto dal comma 1. 4 ter. Qualora la verifica di cui al comma 4 bis individui Comuni non conformi ai requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, la Giunta regionale puo' delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai soggetti individuati dall‘articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004, previo accertamento da parte della struttura regionale competente di sussistenza dei requisiti stabiliti.
L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E’ IMPUGNABILE, CON RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE O CON RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DALLE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI INDIVIDUATE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA AMBIENTALE E DANNO AMBIENTALE, E DA QUALSIASI SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE NE ABBIA INTERESSE. (comma 12, art. 146) • PRESSO OGNI AMMINISTRAZIONE COMPETENTE AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E’ ISTITUITO UN ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE (comma 13, art. 146)
Procedimento autorizzazione paesaggistica ORDINARIO SEMPLIFICATO art. 146, dlgs. 42/2004D.P.Reg. 149/2012 artt. 2, 3 e 4 D.P.Reg. 149/2012 D.P.R. 139/2010
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA(art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come da ultimo modificato dalle leggi 98/2013 e 112/2013) Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico presenta domanda di autorizzazione paesaggistica all’Ente cui è attribuita tale competenza dall’art. 60 della L.R. 5/2007 L’Ente competente (art. 146, comma 7) entro 40 giorni dalla ricezione dell’istanza Verifica quanto previsto dal comma 1 dell’art. 4 del D.P.Reg. 149/2012 e comunica l’avvio del procedimento e richiede, in un’unica volta le eventuali integrazioni documentali Valuta la compatibilità paesaggistica dell’intervento previa acquisizione del parere della Commissione locale per il paesaggio Trasmette al Soprintendente la documentazione presentata dal richiedente, il parere della Commissione locale per il paesaggio unitamente ad una relazione illustrativa e ad una proposta di provvedimento Comunica al richiedente l’avvio del procedimento posto in capo al Soprintendente
Il Soprintendente (art. 146, comma 8) • entro 45 giorni dal ricevimento degli atti • COMUNICA il proprio parere NON COMUNICA il proprio parere • VINCOLANTE • L’Ente competente (art. 146, c.8) L’Ente competente (art. 146, c. 9) entro 20 giornientro i successivi 15 giorni • dal ricevimento del parere del può indire Conferenza dei Servizi • Soprintendente emette CONFORME oppure, in ogni caso decorsi • provvedimento finale 60 giorni (45+15) • dalla ricezione degli atti da parte • del Soprintendente si determina • sulla domanda presentata In caso di parere negativo comunica preavviso di diniego ai sensi art. 10 bis legge 241/1990
L’autorizzazione (art. 146, comma 11) va trasmessaalla Soprintendenza che ha reso il parere, nonché, unitamente al parere rilasciato dalla Soprintedenza, alla Regione, agli altri enti territoriali interessati e, ove esistente, all’Ente Parco L’autorizzazione (art. 146, comma 11) è immediatamenteefficace ed è valida per cinque anni
Procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata L’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE ENTRO 30 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA EFFETTUA LO SCREENING E LE VALUTAZIONI ISTRUTTORIE PRELIMINARI (art. 4, D.P.Reg. 149/2012) ESITO POSITIVO: avvio procedimento ev.richiesta di integrazioni (c.4,art. 4, DPReg. 149/2012) ESITO NEGATIVO: comunicazione al richiedente(c.2,art. 4, DPReg. 149/2012) VALUTAZIONE POSITIVA: trasmette al Soprintendente documentazione e la motivata proposta di accoglimento VALUTAZIONE NEGATIVA: comunica il risultato all’interessato e assegna un termine di 10 gg per le osservazioni IL SOPRINTENDENTE ENTRO 25 GG. SE PERSISTONO I MOTIVI OSTATIVI: adotta un provvedimento motivato di rigetto entro i successivi 10 gg SE LA RISPOSTA DELL’INTERESSATO FA DECADERE I MOTIVI OSTATIVI
IL SOPRINTENDENTE ENTRO 25 GG NEL CASO DI PROVVEDIMENTO DI RIGETTO L’INTERESSATO : entro 20 gg può chiedere al Soprintendente di pronunciarsi NON SI ESPRIME ESPRIME UN PARERE NEGATIVO ESPRIME UN PARERE POSITIVO VINCOLANTE IL SOPRINTENDENTE: entro 30 gg verifica la conformità/compatibilità Comunica all’interessato i motivi ostativi L’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE ENTRO 5 GG. RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE Il Soprintendente adotta direttamente il provvedimento di rigetto Adotta il provvedimento di rigetto
Il D.P.Reg. 149/2012, all’articolo 5, comma 1 dispone che sono soggetti a procedimento semplificato • gli interventi elencati nell’allegato A D.P.Reg. 149/2010 in cui sono compresi gli interventi di cui all’allegato 1 D.P.R. 139/2010 e di cui all’articolo 2 dell’Accordo Regione/MiBAC del 2009 • gli ulteriori interventi individuati con atti integrativi dell’Accordo Regione/MiBAC del 2009
INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA • A) PER TUTTI I BENI PAESAGGISTICI • 1. interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in demolizione di superfetazioni ; • nota: (rif. art. 2, punto 8, primo alinea, accordo MIBAC/REGIONE – integra il punto 3, allegato 1, DPR 139/2010) • 2. interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse; sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi; • nota: (rif. art. 2, punto 7, secondo e terzo alinea, accordo MIBAC/REGIONE – assorbe parzialmente il punto 4, allegato 1, DPR 139/2010) • 3. interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in modifica delle aperture sulle murature perimetrali; • nota: (rif. art. 2, punto 8, terzo alinea, accordo MIBAC/REGIONE – assorbe parzialmente il punto 4, allegato 1, DPR 139/2010) • 4. bussole e verande nei limiti di 20 metri cubi; • nota: (rif. art. 2, punto 21, accordo MIBAC/REGIONE – integra il punto 4, allegato 1, DPR 139/2010) • 5. interventi di manutenzione straordinaria che consistono in rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; • nota: (rif. art. 2, punto 7, primo alinea, accordo MIBAC/REGIONE – assorbe parzialmente il punto 5, allegato 1, DPR 139/2010) • 6. interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono nell’inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell’uso degli edifici (quali nuovi locali caldaia, ascensori, camini, recinzioni e sistemazioni esterne) che ne modifichino l’aspetto esteriore; • nota: (rif. art. 2, punto 8, accordo MIBAC/REGIONE – integra e assorbe parzialmente il punto 5, allegato 1, DPR 139/2010) • 7. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; • nota: (rif. punto 6, allegato 1, DPR 139/2010) e art. 2, punto 3, accordo MIBAC/REGIONE) • 8. interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche ovvero finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici; • nota: (rif. art. 2, punto 3, accordo MIBAC/REGIONE – assorbe parzialmente il punto 6, allegato 1, DPR 139/2010) • 9. Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria; • nota: (rif. punto 7, allegato 1, DPR 139/2010) • 10. Pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi ; • nota: (rif. art. 2, punto 13, accordo MIBAC/REGIONE – assorbe punto 9, allegato 1, DPR 139/2010)
11. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq; • nota: (rif. punto 8, allegato 1, DPR 139/2010) • 12. manufatti destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbecue nei limiti di 20 metri quadrati; • nota: (rif. art. 2, punto 21, accordo MIBAC/REGIONE) • 13. interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe, ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche; • nota: (rif. art. 2, punto 4, accordo MIBAC/REGIONE) – assorbe punto 10, allegato 1, DPR 139/2010) • 14. Recinzioni, muri di cinta e cancellate; • nota: (rif. art. 2, punto 18, accordo MIBAC/REGIONE) – assorbe parzialmente punto 11, allegato 1, DPR 139/2010 e assorbe punto 12, allegato 1, DPR 139/2010) • 15. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali; • nota: (rif. punto 14, allegato 1, DPR 139/2010) • 16. interventi di arredo e accessori quali: cartelli pubblicitari, insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari; affissi, striscioni, manifesti, segnali indicatori, locandine e simili, non temporanei, ovvero con dimensione superiore ai 10 mq.; manufatti di arredo urbano con dimensioni superiori ai 10 mq e altezza superiore a metri 3 (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice; • nota: (rif. art. 2, punto 1, secondo, terzo e quarto alinea, accordo MIBAC/REGIONE – assorbe punto 15, allegato 1, DPR 139/2010) • 17. collocazione di tende relative a locali d’affari ed esercizi pubblici; • nota: (rif. art. 2 punto 16, accordo MIBAC/REGIONE – assorbe punto 16, allegato 1, DPR 139/2010) • 18. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi; • nota: (rif. punto 17, allegato 1, DPR 139/2010) • 19. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo; • nota: (rif. punto 18, allegato 1, DPR 139/2010) • 20. posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico; • nota: (rif. art. 2, punto 20, accordo MIBAC/REGIONE)
21. linee telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore a metri 6,30; • nota: (rif. punto 19, allegato 1, DPR 139/2010 e art. 2, punto 17, accordo MIBAC/REGIONE) • 22. linee elettriche con tensione inferiore a 1000 volt su palo e relative opere accessorie; • nota: (rif. art. 2, punto 17, accordo MIBAC/REGIONE – assorbe parzialmente il punto 19, allegato 1, DPR 139/2010) • 23. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe; • nota: (rif. punto 20, allegato 1, DPR 139/2010) • 24. interventi sistemati di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti compresi gli impianti di pubblica illuminazione; • nota: (rif. punto 21, allegato 1, DPR 139/2010 e art. 2 punto 9, accordo MIBAC/REGIONE) • 25. interventi di arredo e accessori quali: antenne, parabole di dimensioni inferiori ai tre metri; impianti di climatizzazione e condizionamento dotati di unità esterna; • nota: (rif. art. 2, punto 1, primo e settimo alinea, accordo MIBAC/REGIONE) – assorbe parzialmente il punto 22, allegato 1, DPR 139/2010) • 26. installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra; • nota: (rif. punto 24, allegato 1, DPR 139/2010) • 27. i serbatoi GPL con capacità non superiore ai 13 mc e relative opere di recinzione e sistemazioni correlate; • nota: (rif. art. 2, punto 5, accordo MIBAC/REGIONE e punto 25, allegato 1, DPR 139/2010) • 28. gli interventi elencati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918 (Concessione di edificare. Opere da realizzare nell’ambito di stabilimenti industriali) tra cui impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie; • nota: (rif. art. 2, punto 6, accordo MIBAC/REGIONE e punto 26, allegato 1, DPR 139/2010) • 29. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate; • nota: (rif. punto 27, allegato 1, DPR 139/2010) • 30. pannelli solari termici e fotovoltaici fino ad una potenza di 20kw e superficie inferiore ai 20 mq anche da installarsi su edifici ricadenti nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali; • nota: (rif. art. 2, punto 1, sesto alinea, accordo MIBAC/REGIONE ) – assorbe punto 28, allegato 1, DPR 139/2010)
31. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo; • nota: (rif. punto 29, allegato 1, DPR 139/2010) • 32. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati i corsi d'acqua; • nota: (rif. punto 30,allegato 1, DPR 139/2010) • 33. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa; • nota: (rif. punto 31, allegato 1, DPR 139/2010) • 34. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi; • nota: (rif. punto 32, allegato 1, DPR 139/2010) • 35. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali; • nota: (rif. punto 33, allegato 1, DPR 139/2010) • 36. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq; • nota: (rif. punto 34, allegato 1, DPR 139/2010) • 37. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq; • nota: (rif. punto 35,allegato 1, DPR 139/2010) • 38. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq; • nota: (rif. punto 37, allegato 1, DPR 139/2010) • 39. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di suo pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni; • nota: (rif. punto 38, allegato 1, DPR 139/2010) • 40. occupazione temporanea di suolo pubblico di durata superiore ai tre mesi con strutture mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, purchè ciò non comporti modifiche permanenti allo stato dei luoghi; • nota: (rif. art. 2, punto 10, accordo MIBAC/REGIONE)
41. realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo di carattere permanente; • nota: (rif. art. 2, punto 12, accordo MIBAC/REGIONE) • 42. realizzazione di manufatti per l’esercizio di servizi pubblici; • nota: (rif. art. 2, punto 15, accordo MIBAC/REGIONE) • 43. opere sportive che non creano volumetria; • nota: (rif. art. 2, punto 19, accordo MIBAC/REGIONE) • 44. interventi a carattere temporaneo quali strutture temporanee di grandi dimensioni di durata superiore ad una settimana, di medie dimensioni di durata superiore a un mese e di piccole dimensioni di durata superiore a 3 mesi; • nota: (rif. art. 2, punto 2, primo, secondo e terzo alinea, accordo MIBAC/REGIONE) • 45. interventi a carattere temporaneo quali strutture stagionali collegate all’attività turistica, ai pubblici esercizi e al tempo libero diverse da quelle di cui all’articolo 3 dell’accordo MIBAC/Regione; • nota: (rif. art. 2, punto 2, quarto alinea, accordo MIBAC/REGIONE – assorbe il punto 39, allegato 1, DPR 139/2010) • 46. prosecuzione di attività estrattiva nell’ambito della realizzazione di un progetto di coltivazione e ripristino in precedenza autorizzato ex articolo 82 del D.P.R. 616/1977; • nota: (rif. art. 2, punto 11, accordo MIBAC/REGIONE) • 47. demolizioni, reinterri e scavi che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica e che non interessino la coltivazione di nuove cave; • nota: (rif. art. 2, punto 14, accordo MIBAC/REGIONE)
B) PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 142 E DELL’ARTICOLO 136, • COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DECRETO LEGISLATIVO 42/2004 • 1. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti; • nota: (rif. punto 2, allegato 1, DPR 139/2010) • 2. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni; • nota: (rif. punto 3, allegato 1, DPR 139/2010 e art. 2, punto 8, primo alinea, accordo MIBAC/REGIONE) • 3. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazioni di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne; • nota: (rif. punto 4, allegato 1, DPR 139/2010 e art. 2, punto 7, secondo e terzo alinea, accordo MIBAC/REGIONE) • 4. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a vasca di piccole dimensioni; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili; • nota: (rif. punto 5,allegato 1, DPR 139/2010 e art. 2, punto 7, primo alinea, accordo MIBAC/REGIONE) • 5. Realizzazione o modifica di muri di contenimento del terreno; • nota: (rif. punto 11, allegato 1, DPR 139/2010 e art. 2, punto 18 – accordo MIBAC/REGIONE) • 6. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi; • nota: (rif. punto 13, allegato 1, DPR 139/2010) • 7. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali caldaie, parabole e antenne; • nota: (rif. punto 22, allegato 1, DPR 139/2010 e art. 2, punto 1, primo e settimo alinea, accordo MIBAC/REGIONE) • 8. Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l’accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore a 1 mq o volume non superiore ad 1 mc. • nota: (rif. punto 23, allegato 1, DPR 139/2010)
C) PER I BENI PAESAGGISTICI TUTELATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 142 E DELL’ARTICOLO 136, COMMA 1, LETTERA D) DEL CODICE DECRETO LEGISLATIVO 42/2004, ESCLUSE LE ZONE OMOGENEE “A” DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE • 1. incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. Ogni successivo incremento sullo stesso immobile e' sottoposto all’autorizzazione paesaggistica ordinaria. • nota: (rif. punto 1, allegato 1, DPR 139/2010) • D) PER I BENI PAESAGGISTCI TUTELATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 136, COMMA 1 LETTER C) E D), E PER LE AREE DI CUI ALLL’ART. 10, COMMA 4, LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004 • 1. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004 o vincolati come alberi monumentali, o ricadenti nelle aree di cui all’articolo 10, comma 4 lettera g) del Codice. • nota: (rif. testo coordinato tra punto 36, allegato 1, DPR 139/2010 e punto 3.1.13 dell’Accordo Regione/MIBAC)
INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA • Elenco delle opere rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 149, Dlgs 42/2004 • Testo coordinato dell’articolo 3 dell’allegato tecnico agli Accordi Regione/MiBAC • 3.1 - Elenco delle opere rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 149 del codice • In applicazione alle disposizioni contenute nell’articolo 149, comma 1, lettera a) del Codice non è richiesta l’autorizzazione per i seguenti interventi: • 1. scavi per la manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d interesse archeologico; • 2. scavi per la nuova posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d’interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice; • 3. interventi di interramento di linee aeree esistenti su sedime artificiale al di sotto del sedime stesso o in zone già urbanizzate e purché non riferiti alle pizze, vie, strade e agli aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice; • 4. opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture, fatte salve le eventuali procedure di verifica d’interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
5. elementi di arredo urbano (quali ad esempio panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, fontanelle, bacheche, transenne parapedonali, pensiline, dissuasori alla sosta, portabiciclette e simili) da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico con superficie inferiore ai 10 mq e altezza non superiore a metri 3 nel rispetto dei regolamenti comunali che ne disciplinano la tipologia (abaco tipologico); • 6. interventi puntuali volti alla eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici o di uso pubblico (quali ad esempio scivoli, rampe, meccanismi di servo assistenza, segnalazioni tattili per ipovedenti); • 7. segnaletica stradale, verticale, orizzontale e luminosa, prevista dal Nuovo codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, • 8. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco costruiti in pietra locale, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l'altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura di cui all’art. 34 della L.R. 16/2008; • 9. gli interventi di manutenzione ordinaria dell’alveo dei corsi d’acqua, dichiarati tali dalla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici o dalla Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione, comprendenti i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti negli alvei, finalizzati a mantenere in efficienza le sezioni dell’alveo attivo, le sponde e le opere idrauliche esistenti, che non comportino modifiche delle isole vegetate, alle formazioni vegetali ripariali o alterazioni permanenti della morfologia del corso d’acqua;
9bis. gli interventi relativi ai corsi d’acqua, entro e fuori gli alvei, finalizzati al mantenimento e • ripristino del corretto regime idraulico del corso d’acqua a tutela dei rischi idraulici connessi all’incolumità delle persone e dei beni. Tali interventi comprendono: • a) rimozione periodica di materiali inerti accumulatisi in alveo, esclusivamente finalizzati a garantire la sicurezza idraulica del corso d’acqua riportando allo stato precedente la sua sezione idraulica; • b) opere di difesa idraulica su manufatti esistenti quali sponde, arginature e in genere opere idrauliche di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), che consistano in interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro o ripristino conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore delle opere esistenti, senza modifiche permanenti della morfologia del corso d’acqua; • c) interventi di manutenzione, di consolidamento statico e restauro o ripristino conservativo di sistemazioni idraulico forestali (SIF) così come definite dall’articolo 54 della legge regionale 9/2007, che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore delle opere idrauliche esistenti di cui Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), senza modifiche permanenti della morfologia del corso d’acqua; • d) sfalci di vegetazione erbacea e tagli periodici di vegetazione arbustiva e arborea presenti sulle arginature entro e fuori alveo che influiscano sul regime idraulico del corso d’acqua e che costituiscano interventi di manutenzione periodica finalizzati a garantire la sicurezza idraulica del corso d’acqua riportandolo al suo stato precedente; • e) interventi di ripristino di opere idrauliche di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) anche con materiali diversi rispetto allo stato precedente purchè risultino più integrati nel contesto paesaggistico e previo parere del Servizio regionale competente in materia di paesaggio della Regione Friuli Venezia Giulia; [1] • [1] punto aggiunto con Atto integrativo dell’Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013.
10. gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l’uso (turistico ricreativo) della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l’erosione o la movimentazione provocata dal mare; • 10bis. fori areazione locali per presenza di impianti a gas in base alle vigenti disposizioni per la sicurezza degli impianti ivi compreso la realizzazione, la manutenzione e la sostituzione delle relative tubature a vista per l’adduzione del gas; [2] • 10ter. interventi in corti, chiostrine e cortili interni di edifici o complessi edilizi esistenti non visibili dalla pubblica via o da luoghi pubblici o aperti al pubblico quali ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria per l’abbattimento delle barriere architettoniche ovvero per l’adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, installazione di condizionatori, realizzazione e sostituzione di canne fumarie di asportazione e inspirazione di fumi; [3] • 10quater. interventi di sostituzione di singoli elementi architettonici sul patrimonio edilizio esistente con altri di identica tipologia, forma, materiale e colore; [1] • 10 quinquies. interventi sul patrimonio edilizio esistente per i quali i piani o regolamenti comunali prevedono specifici abachi e indicazioni tipologiche, tecnologiche e di materiali, quali: - sostituzione di infissi esterni e oscuranti con materiali e/o colori diverso dall’esistente; - collocazione di tende escluse quelle relative a locali d’affari ed esercizi pubblici di cui all’allegato A, punto 17 del D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 149; - sostituzione di pluviali, grondaie, sfiati e lattonerie in genere con materiali e/o colori diversi dall’esistente che non interessino beni culturali di cui alla Parte II del Codice; - ritinteggiatura di superfici esterne con colori corrispondenti a quelli previsti dal piano del colore;[2] • 10 sexies. modifiche alle forometrie esistenti se inferiori al 10 % delle dimensioni esistenti fermo restando il mantenimento dell’allineamento geometrico in facciata; [3] • [2] punto aggiunto con Atto integrativo dell’Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013. • [3] punto aggiunto con Atto integrativo dell’Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013.
10septies. interventi edilizi di manutenzione straordinaria quali: - isolamenti termici a cappotto che non alterino l’aspetto esteriore percepibile da eseguire su edifici la cui realizzazione non risalga ad oltre settanta anni ; - installazione ex novo di impianti tecnologici quali telecamere di videosorveglianza, antenne wi-fi, sirene di allarme, avvistatori luminosi di passi carrai, non visibili dal livello stradale o da altri luoghi pubblici o aperti al pubblico con l’impiego di canalizzazioni già esistenti o non percepibili; [1] • 10octies. riconfigurazioni su SRB esistenti. [2] • 11. gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati nonché gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>> di cui all’art. 19 della L.R. 24/1996 e successive modifiche e integrazioni.; • 12. le operazioni ammesse ai sensi del vigente regolamento forestale e, in particolare, quelle attinenti a: a) taglio a raso del bosco per superfici non superiori a 5.000 mq., ad eccezione degli interventi finalizzati alla rinnovazione naturale o ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di interesse pubblico; b) attività selvicolturali di cui all’art. 14 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 9/2007, quali tagli di utilizzazione, conversioni di boschi cedui all'alto fusto, sfolli, diradamenti, cure colturali, difesa fitosanitaria, interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, rimboschimenti e imboschimenti, che costituiscono taglio colturale così come definito dall’art. 6 comma 4 del D.lgs n. 227/2001 e s.m.i.; c) interventi di manutenzione e realizzazione della viabilità forestale di cui all’art. 35 della L.R. 9/2007, ivi inclusi quelli con finalità antincendio che non comportino interventi urbanistico-edilizi di natura permanente, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).[1] • 13. taglio di elementi arborei, al di fuori delle aree boscate, purché non vincolati come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell’ art. 10 del Codice e nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti. • [1] punto così sostituito con Atto aggiuntivo all’atto integrativo dell’Accordo 2009, sottoscritto in data 29 gennaio 2014. • [1] punto aggiunto con Atto integrativo dell’Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013. • [2] punto aggiunto con Atto integrativo dell’Accordo del 22 ottobre 2009, sottoscritto in data 29 novembre 2013.
3.2 - Elenco delle opere minori di carattere temporaneo • Tenuto conto delle soglie dimensionali e temporali contenute nelle note per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di seguito elencati, per i quali i regolamenti comunali prevedano misure che ne garantiscono la temporaneità e ne disciplinino la tipologia e la modalità di realizzazione: • 1. affissi, striscioni, manifesti, locandine e simili con dimensione inferiore ai 10 mq e di durata inferiore a quattro mesi; • 2. affissi, striscioni, manifesti, locandine e altri messi pubblicitari riferiti a manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, sagre e simili per una durata cha a da quindici giorni prima a due giorni dopo all’evento a cui si riferiscono; • 3. strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di grandi dimensioni (superficie coperta superiore a 300 mq e/o altezza superiore a 9 ml.) e di durata inferiore ad una settimana; • 4. strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti , eventi sportivi, sagre e simili di medie dimensioni (superficie coperta compresa tra 10 mq e 300 mq e altezza inferiore a 9 ml.)e di durata inferiore a un mese; • 5. strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti , eventi sportivi, sagre e simili di piccole dimensioni (superficie coperta inferiore a 10 mq) e di durata inferiore a quattro mesi;
6. strutture stagionali facilmente amovibili da collocarsi sul demanio turistico-ricreativo secondo le disposizioni e gli standard forniti dall’autorità concedente e di durata inferiore a sei mesi; • 7. occupazione temporanea di suolo pubblico o privato di uso pubblico di durata inferiore a un mese con strutture mobili di medie dimensioni (fino a 300 mq di superficie coperta e 9 ml di altezza) quali ad esempio esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, elementi espositivi, tende, gazebo e simili purché non ricadenti nelle aree di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice; • 8. strutture stagionali temporanee a servizio di pubblici esercizi e strutture ricettive da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico di durata inferiore e quattro mesi quali ad esempio tavolini, ombrelloni, banchi di somministrazione mobili, pedane e simili; • 9. recinzioni e baracche di cantiere, transenne, misure di protezione, cartellonistica di cantiere e simili a carattere provvisorio la cui durata non può superare quella dei titoli abilitativi edilizi cui afferiscono. • Tutti gli interventi di cui ai punti precedenti non devono comportare, neanche indirettamente, opere di fondazione, opere di sbancamento o eliminazione della vegetazione esistente, ovvero modifiche permanenti allo stato dei luoghi o delle cose. • I termini sopra indicati, fatta eccezione per il punto 9, sono quelli indicati nelle autorizzazioni amministrative relative alla specifica attività e non comprendono i tempi strettamente necessari per l’installazione dei manufatti. • Nel caso di rinnovi o proroghe dei termini indicati nelle autorizzazioni amministrative tali da eccedere i limiti temporali previsti dal presente articolo per l’intervento dovrà essere richiesta l’autorizzazione paesaggistica. • Gli interventi di cui ai precedenti punti 3 , 4, 5 e 6 includono anche gli eventuali messaggi pubblicitari sugli stessi riportati.
D.P.C.M. 12 dicembre 2005 emanato ai sensi dell’articolo 146, comma 3 del Codice Il DPCM ha definito le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell’intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l’istanza di autorizzazione paesaggistica. La relazione paesaggistica costituisce la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall’articolo 146, comma 5 del Codice.
SINTESI Il DPCM 12.12.2005 ha fornito indicazioni sui modi attraverso cui può essere letto il paesaggio e, conseguentemente, di come possano essere progettate tutte le trasformazioni.
Gli interventi sui beni paesaggistici sono finalizzati al miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi o, almeno, a garantire che non vi sia una diminuzione di tale qualità (comma 2, articolo 2, D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 149) • L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica valuta la conformità dell’intervento alle specifiche prescrizioni d’uso contenute nel piano paesaggistico regionale o nella dichiarazione di pubblico interesse ovvero nel provvedimento di integrazione del vincolo adottato ai sensi dell’articolo 141 bis del decreto legislativo 42/2004 (comma 5, articolo 2, D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 149) • In mancanza delle prescrizioni di cui al comma 5, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica valuta la compatibilità dell’intervento con la salvaguardia dei valori dei beni paesaggistici e svolge la valutazione di conformità con riferimento agli strumenti di pianificazione che considerino i valori paesaggistici o, in subordine, con riferimento alle indicazioni di tutela rilevabili da norme o regolamenti o provvedimenti di cui alla lettera A)2 del punto 3.1 dell’allegato al DPCM 12 dicembre 2005, anche secondo quanto previsto all’articolo 1 dell’Accordo Regione/MiBAC.(comma 6, articolo 2, D.P.Reg. 10 luglio 2012, n. 149)
“Il discrimine sta nella conoscenza, sta nel riconoscimento dei luoghi per quello che sono, sta nell’apprezzare i valori della storia e della natura. Il discrimine sta nel progettare delle trasformazioni e non introdurre delle trasformazioni, nella consapevolezza che questo territorio stratificato rappresenta una risorsa per il Paese”