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“Le leggi non possono superare le 22 parole (tante quanto le lettere del loro alfabeto) e devono essere espresse nei termini più semplici e piani” Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver. Milano, 1 – 8 – 13 ottobre 2008 Brescia, 15 ottobre 2008.
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“Le leggi non possono superare le 22 parole(tante quanto le lettere del loro alfabeto)e devono essere espressenei termini più semplici e piani” Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver Milano, 1 – 8 – 13 ottobre 2008Brescia, 15 ottobre 2008 Il nuovo ruolo dell’Amministrazionenell’espletamento dei vari ambitidella sua attività Principio di trasparenza e nuova comunicazionenella pubblica amministrazione
Tra la prima metà del Settecento e la prima metà dell’Ottocento comincia ad affermarsi in Europa l’idea dell’importanza della pubblicità degli atti di governo Bentham (filosofo e giurista inglese) ne sottolinea 4 aspetti virtuosi (An essay of political tactics, 1843): stimola i membri dell’assemblea a fare meglio il proprio dovere aumenta la fiducia del popolo nelle assemblee legislative permette agli elettori di controllare le attività dei propri rappresentanti fornisce ai parlamentari elementi per orientare meglio la loro azione Qualche passo indietro
In Inghilterra, prima, poi anche nell’America del Nord, in Francia, in Germania, in Italia nascono le prime teorizzazioni della necessità di una comunicazione pubblicabasata sul principio di trasparenza
Tuttavia … Passerà ancora molto tempo prima che in Italiasi possa parlare di una vera comunicazione pubblica
… eppure • la Costituzione italiana (1948) già conteneva norme che andavano in questa direzione: • Art. 1: la sovranità appartiene al popolo • Art. 3: uguaglianza di tutti i cittadini nei confronti della Legge + compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che , impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione • Art. 97: imparzialità della pubblica amministrazione:“i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”
La svolta degli anni Novanta 4 fattori di cambiamento (Fornari) • Entrata in vigore di nuove leggi che si pongono come obiettivo l’efficienza e la trasparenza nella pubblica amministrazione • Insofferenza crescente dell’opinione pubblica per la complicazione delle procedure e le lungaggini delle amministrazioni • Avvento delle nuove tecnologie informatiche • Maturazione di una nuova coscienza professionale tra gli operatori “E’ stata l’esplosione della domanda di comunicazione nella società a determinare una frenetica ricerca da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti e metodi più innovativi per veicolare informazioni ai cittadini/utenti” (Mario Morcellini)
Le tappe della riforma • La riforma degli anni ‘90 ispirata al principio di sussidiarietà e al diritto di informazione richiede lo sviluppo di nuove professionalità • Il percorso della comunicazione si sviluppa con le leggi 142/90 e 241/90 che agevolano il passaggio dal modello autoreferenziale a quello partecipativo della amministrazione • La seconda tappa della riforma inizia con la legge 421/92 e con i decreti legislativi sulla privatizzazione del lavoro pubblico, l'istituzione degli Urp e l'informatizzazione della pubblica amministrazione • La soddisfazione del cittadino si concretizza con la Direttiva del gennaio 1994 che istituisce la Carta dei servizi e con le leggi Bassanini • La legge quadro sulla comunicazione pubblica 150/2000 regolamenta in maniera organica i numerosi richiami normativi in materia di comunicazione Per approfondire: Le tappe della riforma (pdf) Fonte: www.comunecampagnano.it/comunicazione/
La svolta degli anni Novanta Prima era Dopo, nuove parole d’ordine Parità Trasparenza Comunicazione Bidirezionale Apertura Semplificazione del linguaggio • Disparità • Riservatezza • Informazione • Unidirezionale • Autoreferenzialità • Formalismo e stile involuto
Leggi “per la trasparenza” dimensione paritaria e partecipata • Leggi Bassanini sulla semplificazione amministrativa • L. 59/1997Semplificazione delle procedure amministrative + federalismo amministrativo Principio di sussidiarietà • L. 127/1997 (Bassanini bis) riforma dei procedimenti (snellimento) + riforma degli uffici (riorganizzazione) • L. 191/1998 (Bassininiter)Formazione (Formez), telelavoro e edilizia scolastica trasparenza • L. 142/1990gli atti degli enti locali sono pubblici • L. 241/1990 – il testo* (pdf)“legge sulla trasparenza” • D. lgs 29/1993 – il testo (pdf)Art. 12: istituisce gli URP • L. 150/2000 – il testo (pdf)attività di informazionee di comunicazione delle P.A.” • D. lgs 165/2001– il testo (pdf)modello di organizzazione dei pubblici uffici *Testo L.241/90 mod. L. 15/2005 e DL 35/2005
Legge Bassanini (L. 59/1997) Il principio di sussidiarietà • Sono stati conferiti alle Regioni ed agli enti locali, secondo il principio di sussidiarietà, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle loro comunità, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzati nei rispettivi territori, esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico, ovvero tramite enti ed altri soggetti pubblici (art. 2, comma 2) • principio di sussidiarietà: l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane, deve avvenire secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con tali dimensioni (art. 4, comma 3) Vai all’elenco trasparenza – Vai all’elenco comunicazione
Legge 241/1990 • eleva il criterio di trasparenza (citato in modo esplicito con L.15/2005) a principio generale dell’ordinamento giuridico • controllo democratico sull’operato dei poteri pubblici, onde verificarne la rispondenza agli interessi sociali e ai precetti costituzionali • poi modificata dalla L. 15/2005 e (in misura minore) dalla L. 80/2005 e D.L. 7/2007
Legge 241/1990 • Criterio di pubblicità dell’azione amministrativa (art.1 – I comma) • Obbligo di conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento esplicito (art. 2 – primo comma) • Obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo (art.3) • Identificazione del responsabile del procedimento (articoli 4 - 6) • Partecipazione dei cittadini e degli enti esponenziali all’iter procedimentale (articoli 7 e 10) • Normativa in tema di accordi per l’attribuzione di vantaggi economici (art. 12) • Disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi (articoli 22 – 28)
Legge 241/1990prima e dopo Prima Dopo • Tutti gli atti sono riservati, tranne quelli indicati espressamente come pubblici • Non è possibile prendere visione degli atti amministrativi, salvo particolari eccezioni • Se l’amministrazione non risponde, vuol dire che rifiuta • Il cittadino non deve essere informato – salvo casi ben determinati – che è stato avviato un procedimento che lo riguarda • Tutti gli atti sono pubblici, tranne quelli indicati espressamente come riservati • Il cittadino ha sempre diritto di prendere visione degli atti amministrativi, salvo determinate eccezioni • Se l’amministrazione non risponde, vuol dire che accetta • Il cittadino deve essere sempre informato dell’avvio di un procedimento che lo riguarda Vai all’elenco trasparenza – Vai all’elenco comunicazione
D. lgs 29/1993 “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421” Art. 12 istituisce gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico: Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: • al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; • all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. Vai all’elenco trasparenza – Vai all’elenco comunicazione
Legge 150/2000 La L. 150/2000 disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle PA finalizzandole a • illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l’applicazione • illustrareattività e funzionamento delle istituzioni • favorire l’accesso ai servizi pubblici • promuovereconoscenze allargate su temi di rilevante interesse pubblico e sociale • favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi • promuovere l’immagine delle amministrazioni e dell’Italia in Europa e nel mondo dando visibilità a eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale
Legge 150/2000 la comunicazione interna • Art. 1, comma 4, lettera c comunicazione interna = esplicitamente considerata attività di informazione e di comunicazione istituzionale • complesso processo di comunicazione per la diffusione di comunicati; dati; compiti • rivolta all’interno dell’organizzazione (destinata al pubblico interno, sia dipendente che collaboratori) • strumenti per la comunicazione interna: • bacheche, affissioni, lettere • posta elettronica (strumento privilegiato): economico, semplice, veloce + archiviazione automatica, invii multipli, integrabile con altri strumenti informatici
Legge 150/2000 la comunicazione interna • La comunicazione interna è complementare e funzionale alla comunicazione esterna • E’ chiave di volta dei cambiamenti organizzativi e gestionali: • rafforza il senso di appartenenza dei dipendenti • stimola apporti costruttivi alla realizzazione dei programmi • Modello misto • top-down: info su politiche, regole, procedure, obiettivi, piani dell’org, nomine, trasferimenti, provvedimenti in risposta al rendimento, info sui risultati • bottom-up: feed-back attraverso relazioni sull’andamento (utili al monitoraggio)
Legge 150/2000 le strutture (art. 6) La L. 241/90 e la L. 150/2001 trovano poi completamento nel D. Lgs 165/2001 che propone un modello di organizzazione dei pubblici uffici, imperniato sui principi di trasparenza dell’azione amministrativa. In tale contesto vengono ridefiniti alcuni compiti degli URP. Nel MIUR, il DPR 347/2000 ha attivato un apposito Servizio per la Comunicazione, cui è stato affidato il coordinamento della comunicazione istituzionale, del sito web dell’amministrazione, la promozione di attività e convenzioni editoriali e pubblicitarie, le campagne di comunicazione, la promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche, il coordinamento delle attività degli uffici relazioni con il pubblico operanti a livello centrale e periferico.
Legge 150/2000 il portavoce (art. 7) • L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. • Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
Legge 150/2000 l’ufficio stampa (art. 9) • Attività indirizzata in via prioritaria ai mezzi di informazione di massa (Legge “Mammì” 223/1990: messa a disposizione gratuita delle amministrazioni di spazi pubblicitari nel sistema radio televisoivo pubblico) • Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Il personale è costituito da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati • Diretti da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio • I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche
Legge 150/2000 l’ufficio per le relazioni con il pubblico (art. 8) Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri • garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; • agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l’informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime; • promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; • attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; • garantire la reciproca informazione fra l’ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell’amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni
Legge 150/2000 il piano di comunicazione (art. 12) • Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri. • Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma • La Direttiva PCM 27 settembre 2000 (link esterno) precisa il programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato Vai all’elenco trasparenza – Vai all’elenco comunicazione
D. lgs 165/2001(art. 11 comma 2 e 3) Il D. Lgs. 165/2001 – come corollario alla 241 in tema di responsabile del procedimento – al fine di eliminare la situazione di anominato che rendeva impermeabili i pubblici uffici, sottolinea l’indispensabilità di un rapporto diretto tra cittadino e pubblico • Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: • al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; • all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; • alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. • Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. Vai all’elenco trasparenza
Le tappe più significative della regolamentazione della comunicazione nelle P.A. Fonte: Mario Morcellini, corso ForMiur, 2003 • Direttiva 27 settembre 2000Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato • DPR 422 del 21 settembre 2001il testo (pdf)Regolamento recante le norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale per le attività di informazione e comunicazione e degli interventi formativi • Direttiva 7 febbraio 2002- il testoDirettiva “Attività di comunicazione delle P.A.” emanata dal Ministro Frattini • L. 241/1990 – il testo* (pdf)“legge sulla trasparenza” • D. lgs 29/1993 – il testo (pdf)Art. 12: istituisce gli URP • Leggi Bassaninisulla semplificazione amministrativa • D. lgs 80/1998obbligo di collegamento tra le attività degli uffici, dovere comunicazione interna e esterna, imparzialità e trasparenza • L. 150/2000 – il testo (pdf)attività di informazionee di comunicazione delle P.A. *Testo L.241/90 mod. L. 15/2005 e DL 35/2005
dal DPR 422 del 21 settembre 2001titoli professionali del personale per le attività d informazione e comunicazione Dall’Art. 2. Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione • Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente a qualifiche comprese nell'area di inquadramento C (…) • laurea in scienze della comunicazione, in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili • per i laureati in discipline diverse: il titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche; master in comunicazione • Agli URP non può essere adibito personale appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla B del CCNL per il comparto Ministeri Dall’Art. 3. Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione • L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è subordinato (…) al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti • Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa Vai all’elenco comunicazione
Direttiva 7 febbraio 2002 attività di comunicazione delle PA Finalità • sviluppo di una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini e le imprese • gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione (mass media tradizionali e nuovi) • realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione interna incentrato sull’intenso utilizzo di tecnologie informatiche e banche dati, sia per migliorare la qualità dei servizi e l’efficienza organizzativa, sia per creare tra gli operatori del settore pubblico senso di appartenenza alla funzione svolta, pieno coinvolgimento nel processo di cambiamento e condivisione nelle rinnovate missioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni • formazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività di informazione e comunicazione • ottimizzazione, attraverso la pianificazione e il monitoraggio delle attività di informazione e comunicazione, dell’impiego delle risorse finanziarie
Direttiva 7 febbraio 2002 Gli obiettivi Le pubbliche amministrazioni, attraverso gli Uffici Stampa, i Portavoce e gli Urp e le analoghe strutture, devono: • garantire un’informazione trasparente ed esauriente sul loro operato, • pubblicizzare e consentire l’accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini, • ottimizzare l’efficienza e l’efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato sistema di comunicazione interna. Per consentire il pieno raggiungimento di questi obiettivi, le pubbliche amministrazioni devono: • dare avvio e sviluppo alle strutture deputate alla realizzazione delle attività di informazione, Portavoce e Ufficio Stampa, e di comunicazione, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, • promuoverne il pieno raccordo operativo sotto forma di coordinamento e attraverso una adeguata struttura organizzativa programma delle iniziative di comunicazione
Direttiva 7 febbraio 2002 il coordinamento degli strumenti della comunicazione Le amministrazioni devono assicurare il raccordo operativo tra i segmenti di comunicazione attivati, il portavoce, l’ufficio stampa e L’URP, devono prevedere forme organizzative di coordinamento, creare sinergie La struttura di coordinamento ha funzioni di programmazione, indirizzo e raccordo e deve presentare al vertice dell’amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma delle iniziative di comunicazione, contenente: • la definizione degli obiettivi e della strategia della comunicazione integrata (azioni di comunicazione interna, esterna, on line, pubblicitaria, ecc); • la descrizione delle singole azioni con l’indicazione dei tempi di realizzazione (calendarizzazione per fasi); • la scelta dei mezzi di diffusione e il budget; • la pianificazione delle attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle azioni (sia in itinere al progetto sia ex post) Vai all’elenco comunicazione
I servizi offerti dagli URPapprofondimento Urp come “attività quasi commerciale” con proprie strategie di marketing 4 tipi di servizi alto Livello di contatto conil pubblico basso basso Livello di comunicazione, trasparenza, relazione alto
La comunicazione istituzionaleapprofondimento Per approfondire: La comunicazione pubblica (pdf) - Fonte: www.comunecampagnano.it/comunicazione/ La Legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica di Stefano Patriarca (pdf) – link web
semplificazione del linguaggio vicino alla lingua parlata dei cittadini testi pensati e scritti per essere compresi trasparenza dell’azione amministrativa pianogiuridico pianocomunicativo Sulla semplificazione del linguaggio Torna all’elenco efficacia grado di comprensione legittimità
Risorse web e documenti in pdf Approfondimenti web • Glossario amministrativo (dal progetto Chiaro) • Trasparenza amministrativa (da www.urp.it) • La legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica di Patriarca (da www.diritto.it) • La Comunicazione nella P.A.(da www.comunecampagnano.it) Documenti per approfondire • La legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica di Patriarca • Le tappe della riforma • La comunicazione pubblica • Accesso, trasparenza, semplificazione Siti istituzionali e tematici • www.innovazionepa.gov.it • www.funzionepubblica.it/dipartimento • www.funzionepubblica.it/dit • www.urp.it • www.magellanopa.it • www.italia.gov.it • www.compubblica.it • www.compa.it • www.comunicatoripubblici.it Documenti legislativi • L. 241/1990mod. L. 15/2005 e DL 35/2005 • D. lgs 29/1993 • L. 150/2000 • D. lgs 165/2001 • DPR 422 del 21 settembre 2001 • Direttiva 7 febbraio 2002
Due parole “Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite: proprio per questo, diceva un filosofo, gli dei ci hanno dato una lingua e due orecchie. Chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori. È un maleducato, se parla in privato e da privato. È qualcosa di peggio se è un giornalista, un insegnante, un dipendente pubblico, un eletto dal popolo. Chi è al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire.” (Tullio De Mauro)