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LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI IDRICI:. L’ESPERIENZA ITALIANA E L’IMPORTANZA DELLA LEGGE 36/94. 1. IL SERVIZIO IDRICO 2. PARTICOLARITA’ DELLA RISORSA “ACQUA” 3. LE MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO PUBBLICO E L’ESIGENZA DI UNA REGOLAZIONE TARIFFARIA
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LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI IDRICI: L’ESPERIENZA ITALIANA E L’IMPORTANZA DELLA LEGGE 36/94
1. IL SERVIZIO IDRICO 2. PARTICOLARITA’ DELLA RISORSA “ACQUA” 3. LE MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO PUBBLICO E L’ESIGENZA DI UNA REGOLAZIONE TARIFFARIA 4. LE TARIFFE NEL SETTORE IDRICO ITALIANO PRIMA DELLA LEGGE 36/94 5. LA LEGGE 36/94 ED IL SUO STATO DI ATTUAZIONE 6. LA REGOLAZIONE TARIFFARIA PREVISTA DALLA LEGGE 36/94 7. PROPOSTA DI REVISIONE DEL METODO NORMALIZZATO 8. LE CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO E PREVISIONE DI UN PERIODO TRANSITORIO
1. IL SERVIZIO IDRICO • ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE SPAZIALE, TEMPORALE, QUALITATIVA ACQUEDOTTO • SERVIZI IDRICI FOGNATURA DEPURAZIONE
2. PARTICOLARITA’ DELLA RISORSA “ACQUA” • L’ACQUA E’ UNA RISORSA AMBIENTALE SCARSA, IL CUI USO DEVE AVVENIRE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E SOSTENIBILITA’ • L’ACQUA E’ UN BENE PUBBLICO MERITORIO, CARATTERIZZATO DA UNA FORTE COMPONENTE DI INTERESSE COLLETIVO • IL SETTORE IDRICO RAPPRESENTA UN TIPICO ESEMPIO DI MONOPOLIO NATURALE (SUBADDITIVITA’ DEI COSTI) IN ASSENZA DI REGOLAZIONE CONVENIENZA SFRUTTA POTERE DI MERCATO OPERATORE UNICO INEFFICIENZE
3. LE MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO PUBBLICO E L’ESIGENZA DI UNA REGOLAZIONE TARIFFARIA • CARATTERISTICHE INTERVENTO SETTORE IDRICO PUBBLICO TARIFFE CHE NON COPRONO I COSTI COPERTURA DEI COSTI DI SEPARAZIONE TRA PRODUZIONE MEDIANTE INDIRIZZO/PROGRAMMAZIONE TARIFFE E PRODUZIONE COINVOLGIMENTO DEI PRIVATI RUOLO DEL SETTORE PUBBLICO TARIFFE CHE COPRONO PASSA DA “PRODUTTORE” A I COSTI “REGOLATORE” NUOVE TENDENZE IMPORTANZA REGOLAZIONE TARIFFARIA
4. LE TARIFFE NEL SETTORE IDRICO ITALIANO PRIMA DELLA LEGGE 36/94 IL SISTEMA IDRICO ITALIANO ELEVATA FINANZIAMENTI FRAMMENTAZIONE PUBBLICI • 1942 BLOCCO DELLE TARIFFE • 1944 ISTITUZIONE CIP E CPP A CUI FU AFFIDATA LA REGOLAMENTAZIONE DELLE TARIFFE (NESSUN RIFERIMETO A COPERTURA COSTI) EROGAZIONE DEL SERVIZIO ATTRAVERSO AZIENDE MUNICIPALIZZATE, CON TARIFFE CHE NON COPRIVANO NEMMENO COSTI DI GESTIONE. DEFICIT COPERTI CON TRASFERIMENTI DAL COMUNE O DALLO STATO
4. LE TARIFFE NEL SETTORE IDRICO ITALIANO PRIMA DELLA LEGGE 36/94 • 1974-75 CIRCOLARI CIP STRUTTURA TARIFFARIA A PIU’ PARTI (PARTE FISSA,TARIFFA AGEVOLATA, TARIFFA BASE, 1°,2°,3° FASCIA) • INGENTE PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PUBBLICI PER L’INFRASTRUTTURAZIONE TENTATIVO DI • FINE ’70: CRISI FINANZA PUBBLICA COPERTURA DEI COSTI TRAMITE TARIFFE (FALLITO) • INTERVENTI ANNI ’80, CON L’IMPOSIZIONE DI DETERMINARE TARIFFE IN GRADO DI COPRIRE UNA CERTA PERCENTUALE DEI COSTI DI GESTIONE
4. LE TARIFFE NEL SETTORE IDRICO ITALIANO PRIMA DELLA LEGGE 36/94 • SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE CANONI FISSI E NON LEGATI AI COSTI SOSTENUTI • A PARTIRE DAGLI ANNI ’70 DIBATTITO SUL DIMENSIONAMENTO OTTIMALE DEI SERVIZI IDRICI (SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE) E SULL’EFFICIENZA DEL SISTEMA LEGGE 36/94 (LEGGE GALLI)
5. LA LEGGE 36/94 ED IL SUO STATO DI ATTUAZIONE • OBIETTIVO: SUPERARE FRAMMENTAZIONE E LOCALISMO, IN MODO DA ASSEGNARE UN CHIARO CONNOTATO INDUSTRIALE AL SETTORE • SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) • OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ATTRAVERSO: CONTROLLO PUBBLICO LOCALE DELLA GESTIONE E DELLE TARIFFE(SOTTO VIGILANZA COVIRI) AGGREGAZIONE FUNZIONALE GESTIONE INDUSTRIALE DEL SII AGGREGAZIONE TERRITORIALE (INDIVIDUAZIONE ATO)
5. LA LEGGE 36/94 ED IL SUO STATO DI ATTUAZIONE • PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 36/94: • REGIONI INDIVIDUANO ATO • INSEDIAMENTO AATO • RICOGNIZIONE DELLE OPERE E DEI SERVIZI • DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO D’AMBITO • AFFIDAMENTO DEL SII AD UN GESTORE UNICO (NON SEMPRE IN REALTA’)
ATO in cui è stato effettuato l’affidamento del SII al 30/06/05
6. LA REGOLAZIONE TARIFFARIA PREVISTA DALLA LEGGE 36/94 • La legge 36/94 stabilisce in particolare che la determinazione della tariffa deve avvenire considerando i seguenti fattori: • La qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, intesa sia con riferimento alle caratteristiche organolettiche dell’acqua, sia considerando l’efficienza e l’efficacia nella fornitura del servizio agli utenti; • Le opere e gli adeguamenti necessari, ovvero l’ammontare della spesa per investimenti necessari a conseguire gli obiettivi che sono stati predefiniti in sede di pianificazione da parte degli Ambiti; • L’entità dei costi di gestione delle opere, in modo da considerare gli effetti tariffari derivanti dai costi operativi, oltre che dalla spesa per investimenti; • L’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, in modo da creare le condizioni per incentivare gli investimenti.
6. LA REGOLAZIONE TARIFFARIA PREVISTA DALLA LEGGE 36/94 Distinzione tra: Tariffa di Riferimento Tariffa reale e relativa articolazione tariffaria • Calcolata attraverso specifiche formule e modalità previste da un “Metodo Normalizzato”. • Tramite la Tariffa di riferimento( o tariffa media) è possibile determinare le entrate complessive del gestore Per articolazione tariffaria, si intende l’insieme delle regole che, a parità di entrata economica per il gestore (ovvero a parità di Tariffa di tariffa media), consente di applicare tariffe diverse per utenti o usi diversi (ad esempio tariffe inferiori per i consumi più bassi e tariffe superiori per consumi più elevati) Quindi, una volta determinata la Tariffa di Riferimento mediante il Metodo Normalizzato, sarà poi compito delle singole AATO determinare le Tariffe Reali (decise quindi al livello di regolazione periferico) che verranno effettivamente applicate all’utenza finale.
6. LA REGOLAZIONE TARIFFARIA PREVISTA DALLA LEGGE 36/94 Decreto Ministeriale relativo al “Metodo Normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento” prevedeva la seguente formula per determinare la tariffa di riferimento: Tn = ( C + A + R )n-1 × ( 1 + RPI + K ) Tn = Tariffa di riferimento da determinare per l’anno corrente; C = Costi operativi A = Costi di ammortamento; R = Remunerazione sul capitale investito; RPI = Tasso di inflazione programmato per l’anno corrente; K = “Limite di prezzo”. E’ il tasso massimo di crescita della tariffa oltre l’inflazione programmata RPI.
6. LA REGOLAZIONE TARIFFARIA PREVISTA DALLA LEGGE 36/94 Componente dei costi operativi “modellati”, riferiti all’intero servizio idrico integrato, e viene determinato dalla somma di: C COAP = [1,1 (VE)0.67 (L)0.32 (IT)0.1 e(0.2 Utdm/UtT)] + EE + AA COFO = [0.15 (Lf)0.4 (Ab)0.6] + EE COTR = ( ( ∑ α Ct)β A F) La componente A è quella associata ai costi di ammortamento, determinati sulla base delle aliquote previste dai principi contabili di riferimento A R rappresenta invece la remunerazione del capitale investito, fissata dal decreto in una misura fissa pari al 7% del valore del capitale investito. R
Tariffa Reale Media Limite K per l’anno successivo TRM < 1100 lire/mc K = 10% TRM > 1750 lire/mc K = 5% 1101 lire/mc < TRM < 1749 lire/mc K definito tramite interpolazione lineare tra i valori estremi K=10% e K=5% 6. LA REGOLAZIONE TARIFFARIA PREVISTA DALLA LEGGE 36/94 Il limite di prezzo K è decrescente rispetto al valore raggiunto dalla tariffa reale l’anno precedente. In particolare segue le regole della seguente tabella: K Una volta definita la tariffa di riferimento Tn, nel determinare la tariffa reale media l’Autorità d’Ambito deve elaborare un coefficiente di miglioramento dell’efficienza, indicato con X, che il gestore dovrà conseguire “attraverso la riduzione dei costi operativi a vantaggio degli investimenti”, nelle misure minime definite dai seguenti criteri, indicando con “Cor” i costi operativi reali e con “Cot” i costi operativi “modellati”, presenti nella tariffa di riferimento:
6. LA REGOLAZIONE TARIFFARIA PREVISTA DALLA LEGGE 36/94 Cor > Cot aumentato del 20% X = 2% Cot < Cor < Cot aumentato del 20% X = 1% X = 0.5% Cor < Cot
7. PROPOSTA DI REVISIONE DEL METODO NORMALIZZATO Critiche a Metodo Normalizzato Proposta, da parte del Co.Vi.R.I., di una revisione del metodo Sulla base delle novità proposte, la revisione del Metodo Normalizzato prevede che la tariffa di riferimento venga determinata nel seguente modo: Tn = Cn + An + Rn + CCn Dove: Tn = tariffa di riferimanto dell’anno n; An = costi per ammortamenti, relativi all’anno n; Cn = costi operativi relativi all’anno n; Rn = remunerazione sul capitale investito all’anno n; CCn = costo relativo al canone di concessione per l’anno n.
7. PROPOSTA DI REVISIONE DEL METODO NORMALIZZATO Per quanto riguarda la disciplina delle variazioni della tariffa nel corso del tempo, la proposta di revisione introduce due vincoli da rispettare: Tn ≤ Tn-1 × ( 1 + RPIn + Kn ) stabilisce che, tra un anno ed il successivo, non sono ammessi aumenti tariffari superiori alla somma del tasso di inflazione programmato e del limite di prezzo, ribadendo sostanzialmente quanto previsto originariamente dal Metodo normalizzato. ( Cn + An + Rn ) ≤ ( Cn-1 + An-1 + Rn-1 ) × ( 1 + RPIn + Kn – Xn ) stabilisce che la somma dei costi operativi, dell’ammortamento e della remunerazione sul capitale investito non può avere incrementi superiori alla somma del tasso di inflazione programmato e del limite di prezzo, diminuita del valore relativo al miglioramento di efficienza X importante innovazione, poiché in questo modo si dà la possibilità al gestore di agire su tutte le variabili di costo (esclusi i canoni) per attuare il contenimento dell’aumento tariffario ed il recupero di efficienza X, mentre in precedenza il recupero di efficienza poteva essere applicato solo ai costi operativi.
8. LE CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO E PREVISIONE DI UN PERIODO TRANSITORIO Presupposto per l’applicazione del metodo Normalizzato redazione e approvazione del Piano d’Ambito e conseguente affidamento della gestione del servizio Considerando i tempi necessari all’implementazione della riforma Galli (identificazione e insediamento ATO, costituzione AATO, approvazione Piano d’Ambito…) e delle numerose complicazioni sorte durante la sua fase di attuazione periodo transitorio per la determinazione delle tariffe Durante questo periodo (che può variare da ATO ad ATO, e si conclude con l’affidamento del servizio e la piena operatività del gestore) il compito di determinare la politica tariffaria per l’avvicinamento agli obiettivi della legge Galli è affidato al CIPE .