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Note AIFA e Appropriatezza prescrittiva

Note AIFA e Appropriatezza prescrittiva. Como – 30 Giugno 2007. Tetto programmato. Legge 405/2001 Tetti di spesa

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Presentation Transcript


  1. Note AIFA e Appropriatezza prescrittiva Como – 30 Giugno 2007

  2. Tetto programmato Legge 405/2001 Tetti di spesa A decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non puo' superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le regioni adottano, sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo.

  3. Tetto programmato Legge 326/2003 Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già previsto dalla legge n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, e' fissata, in sede di prima applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione

  4. Finanziaria 2007 Legge 296/2006 articolo 1 comma 796 lettera l) ….nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, e' consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni :

  5. Legge 296/2006 (FINANZIARIA 2007) articolo 1 comma 796 lettera l) 1)con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, … l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, …, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purche' di importo adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita' e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA:

  6. Finanziaria 2007 Legge 296/2006articolo 1 comma 796 lettera l) 2)con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al   controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005

  7. Regole 2007 - Lombardia DGR n. VIII/3776 del 13 dicembre 2006 Allegato 6 Farmaceutica e protesica …..A livello nazionale e perciò regionale è confermato il tetto del 13% per la spesa farmaceutica territoriale

  8. Regole 2007 - Lombardia DGR n. VIII/3776 del 13 dicembre 2006 Allegato 6 Farmaceutica e protesica • Distribuzione per conto • Prontuari alla dimissione condivisi tra ASL e AO • Farmaci equivalenti

  9. Regole 2007 - Lombardia DGR n. VIII/3776 del 13 dicembre 2006 Allegato 6 - Farmaceutica e protesica Attività di monitoraggio dell’Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali delle ASL “Come previsto dai c. 4 e 5 dell’art. 25 dell’ACN per la Disciplina die rapporti con i MMG, le ASL dovranno adottare forti iniziative per il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra medicina generale e specialistica, ….al rispetto delle note AIFA, anche la fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali attraverso gli uffici di coordinamento delle attività distrettuali”

  10. Manovre nazionali Anno2006 Determinazione AIFA 30-12-2005 • Riduzione del prezzo dei farmaci del 4,4% • Introduzione dell’extra-sconto pari allo 0.6% a partire dal 15 gennaio 2006

  11. Manovre nazionali • Anno2006 • Determinazione AIFA 3-7-2006 • Riduzione selettiva dei prezzi dei farmaci che hanno indotto l’incremento di spesa nel 2006 • Ulteriore riduzione del prezzo fino al 5% a partire dal 15 luglio 2006

  12. Manovre nazionali • Anno2006 Determinazione AIFA del 27 settembre 2006 . • Ulteriore riduzione del prezzo fino al 5% a partire dal 1 ottobre 2006

  13. Manovre nazionali • Anno2007 Legge Finanziaria 2007 – articolo 1 c. 796 …le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AlFA, secondo le modalita' indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci

  14. Manovre nazionali • Anno2007 Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007 . E’ approvato l’allegato elenco (all.1) relativo alle Aziende che si sono avvalse della facoltà di ripianare l’eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalità di pay - back con la indicazione dell’importo della prima rata di versamento per ogni singola Regione, parte integrante del presente provvedimento……in ragione dall’applicazione del pay back, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione Aifa del 27 settembre 2006. a partire dal 1 marzo 2007

  15. Manovre nazionali • Anno2007 Determinazione AIFA del 4 gennaio 2007 Note AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci a partire dal 25 gennaio 2007

  16. Lombardia Note AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci Nota H1. 2007.3600 del 24 gennaio 2007 ….Si invitano le ASL e le Aziende Ospedaliere a prevedere una specifica attività di formazione e informazione sulla corretta applicazione delle nuove note AIFA rivolta ai medici e a tutti gli operatori sanitari interessati. Ciò anche alla luce di quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 e dalla DGR n. 3776/2006, con particolare riferimento al rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate.

  17. Lombardia DGR n. VIII/4329 del 28 febbraio 2007 Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, ai sensi dell’articolo 1 comma 796 lettera l) punto 2, legge 27 dicembre 2006 n.296

  18. Manovre nazionali • Anno2007 Legge Finanziaria 2007 – articolo 1 c. 796 lett. z … la   disposizione   di   cui all'articolo 3, comma 2, ..della legge 8 aprile 1998, n. 94, non e' applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri,   al   di   fuori   delle   condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato   decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,   dalla   legge 8 aprile 1998, n. 94.

  19. Manovre nazionali • Anno2007 Legge Finanziaria 2007 – articolo 1 c. 796 lett. z … Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilita' amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni   regionali   di   cui   alla   presente lettera, tale responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie   locali,   delle   aziende   ospedaliere,   delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

  20. Farmaci off-label • Anno2007 Determinazione AIFA del 29 giugno 2007 Lista farmaci oncologia Adulto Lista farmaci oncologia pediatrica Lista farmaci onco-ematologia

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