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GLI ALIMENTI GM: NUOVE REGOLE COMUNITARIE

GLI ALIMENTI GM: NUOVE REGOLE COMUNITARIE. UNIVERSITA’ DI MACERATA F.BRUNO. I DATI DELL’AGRICOLTURA BIOTEC.

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GLI ALIMENTI GM: NUOVE REGOLE COMUNITARIE

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Presentation Transcript


  1. GLI ALIMENTI GM: NUOVE REGOLE COMUNITARIE UNIVERSITA’ DI MACERATA F.BRUNO

  2. I DATI DELL’AGRICOLTURA BIOTEC Dai 1,7 milioni di ettari del 1996, l’estensione delle coltivazioni con varietà GM ha superato nel 2000 i 40 milioni. I dati relativi al 2001 indicano una ulteriore crescita: la superficie stimata è di circa 53 milioni di ha con un incremento nel periodo 2000-2001 del 19%. Si stima che le superfici possano più che raddoppiare tra il 2000 ed il 2005 arrivando oltre i 100 milioni di ha 1

  3. I DATI DELL’AGRICOLTURA BIOTEC 2

  4. I DATI DELL’AGRICOLTURA BIOTEC: LE RAGIONI DELLA RAPIDA DIFFUSIONE A Investimenti delle multinazionali in un comparto in notevole sviluppo b Forte aumento di produttività e di profitto per gli imprenditori agricoli 3

  5. IL DIBATTITO SULLA AGRICOLTURA BIOTEC L’applicazione delle biotecnologie nel settore agricolo è controversa, sia per quanto concerne l’utilizzo di sementi e piante, sia riguardo all’utilizzo di alimenti contenenti o derivanti da OGM 4

  6. IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM: BIOTECNOLOGIE E PVS A Scollamento tra produzione alimentare e densità di alcune popolazioni: le biotec sarebbero la tecnica ideale per aumentare la produttività ed il valore nutrizionale degli alimenti B Mancanza di volontà strategica nel trasferire le risorse agricole e Know how dai paesi ricchi a quelli poveri 5

  7. IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM: BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE A Gli OGM non necessitano pesticidi e concimi chimici, quindi si inquina meno il suolo, le falde acquifere e il prodotto alimentare contiene minor quantità di sostanze chimiche B Rischio di riduzione della biodiversità e di una ridefinizione totale del patrimonio genetico 6

  8. IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM: BIOTECNOLOGIE E SALUTE UMANA A Gli OGM hanno le medesime proprietà del prodotto convenzionale e le stesse probabilità di essere nocivo all’uomo B Rischio dell’intervento soprattutto a medio e lungo termine: allergie, resistenza agli antibiotici, ecc. 7

  9. IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM: LA CONVENIENZA ECONOMICA I prodotti di qualità e il nostro contesto territoriale sono le carte vincenti del sistema agroalimentare italiano: 1. Le colture GM sono un vantaggio o uno svantaggio per gli imprenditori? 2. Che tipo di impatto ha su agricoltori e consumatori l’introduzione della brevettazione del materiale vivente? 3. Il rapporto tra OGM e PAC? 8

  10. NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA La gestione dei rischi avviene regolamentando l’accesso alla sperimentazione, al libero commercio e l’immissione nell’ambiente degli OGM Fino allo scorso anno le complicate procedure di autorizzazione di messa in commercio dei prodotti GM hanno permesso una sospensione della loro circolazione 9

  11. NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA 7 novembre 2003: sono entrati in vigore due regolamenti accompagnati dalla fine della moratoria degli alimenti GM 1 REGOLAMENTO CE n.1829/2003 Autorizzazione ed etichettatura alimenti e mangimi GM 2 REGOLAMENTO CE n. 1830/2003 Tracciabilità di alimenti e mangimi GM o contenenti OGM 10

  12. PROFILI GIURIDICI Collegati al loro contenuto, ci sono due profili giuridici con importanti conseguenze in termini di politica del diritto: A Rapporto tra norme UE e WTO La regolamentazione della coesistenza di colture GM, convenzionali e biologiche B 11

  13. DISCIPLINA UE Autorizzazione ed etichettatura a Procedura di accesso al mercato b Obbligo esteso di etichettatura 12

  14. In sintesi Ambito esteso di applicazione Il regolamento si applica a: i OGM utilizzati come mangimi ed alimenti ii Mangimi ed alimenti che contengono OGM o ingredienti OGM iii Mangimi e alimenti ottenuti a partire da un OGM 13

  15. In sintesi Procedura di accesso al mercato a La disciplina è fondata sul principio di precauzione: art. 174 Trattato di Roma L’autorizzazione è un atto complesso e dura 10 anni 14

  16. In sintesi Fondamentale ruolo assume l’Autorità alimentare europea, introdotta dal reg. 178/2002: i Essa deve valutare il rischio che deve precedere il rilascio dell’autorizzazione ii Sulla base della valutazione dell’Autorità la Commissione gestisce il rischio 15

  17. In sintesi NB La centralità del ruolo dell’Autorità alimentare è confermata dal fatto che se la Commissione non rispetta il suo avviso deve motivare espressamente la decisione contraria al parere dell’organo scientifico 16

  18. In sintesi Etichettatura b L’etichettatura è obbligatoriaper tutti i prodotti che rientrano nel raggio d’azione della normativa i OGM utilizzati come mangimi ed alimenti ii • Mangimi ed alimenti che contengono OGM iii • Mangimi ed alimenti ottenuti a partire da un OGM 17

  19. Per poter applicare l’obbligo di etichettatura a quei prodotti ottenuti a partire da un OGM, ma che non contengono più tracce di DNA transgenico allo stadio finale si è introdotto il reg. 1830/2003 sulla tracciabilità Introduzione di un identificatore unico, ossia di un codice alfanumerico che consenta di seguire e controllare il prodotto nei vari processi che riguarderà tutti gli operatori che entrano in contatto con OGM. NB 18

  20. Unica eccezione Limite di tolleranza per i prodotti in cui la presenza di OGM sia accidentale o tecnicamente inevitabile, misurata nella soglia del 0,9% 19

  21. I ° PROBLEMA RAPPORTO TRA NORME UE E WTO NB Contrasto con la posizione USA che nega il collegamento tra processo produttivo e caratteristiche finali del prodotto: “regulation of product, not process” 20

  22. I ° PROBLEMA i La disciplina delle biotec in Europa si incentra sul principio di precauzione: la diversità di processo giustifica una specifica valutazione e gestione del rischio ii La disciplina delle biotec USA si fonda sul presupposto della sostanziale equivalenza: essendo i prodotti dell’ingegneria genetica identici (o simili) ai prodotti ottenuti attraverso le tecniche tradizionali di sviluppo, i rischi collegati ai primi devono essere necessariamente identici (o simili) a quelli collegati ai secondi. 21

  23. I ° PROBLEMA NB WORLD TRADE ORGANIZATION i Le regole del commercio internazionalenon dettano alcuna disciplina speciale per il commercio di prodotti biotec ii L’origine biotec di un prodotto rileva giuridicamente solo se costituisce la ragione di una limitazione agli impegni commerciali assunti in sede WTO 22

  24. I ° PROBLEMA Accordo GATT 1994 Prevede che non si possano introdurre limitazioni alla libertà di commercio. Con alcune eccezioni: art. XX e clausola ambientale Accordo SPS Applica l’art. XX del GATT e specifica quando possono introdursi norme sanitarie e fitosanitarie 23

  25. I ° PROBLEMA Panel richiesto dagli USA il 13 maggio 2003 avverso il diritto comunitario delle biotecnologie Posizione USA: In mancanza di prove scientifiche contrarie i prodotti biotec sono dei “like product”,ossia un prodotto del tutto equivalente a quelli convenzionali 24

  26. I ° PROBLEMA Norme principali che si ritengono violate: Art.2 SPS Gli Stati possono introdurre misure sanitarie solo se basate su criteri scientifici indicati dagli organi internazionali e queste non possono essere mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche. 25

  27. I ° PROBLEMA Norme principali che si ritengono violate: Art.5 SPS Se le prove scientifiche non sono sufficienti, solo temporaneamente è possibile adottare misure SPS. Scaduto un “termine ragionevole” la misura deve decadere 26

  28. I ° PROBLEMA Quindi: Il principio di precauzione consente di introdurre misure solo provvisorie, temporanee, ed accompagnate dall’obbligo di raccogliere ulteriori informazioni 27

  29. I ° PROBLEMA Norme principali che si ritengono violate: Art. III GATT 1994 Le normative degli Stati non devono discriminare arbitrariamente ed ingiustificatamente prodotti identici o simili di altri Stati (principio del trattamento nazionale) Tale norma indirettamente potrebbe applicare il principio della sostanziale equivalenza 28

  30. I ° PROBLEMA Quindi: NB Qualsiasi limite alla circolazione di un prodotto GM (autorizzazione, etichettatura, ecc.) potrebbe essere interpretato come una discriminazione tra prodotto nazionale ed estero 29

  31. II ° PROBLEMA LA COESISTENZA Vi è la possibilità dell’immissione di materiale geneticamente modificato su fondo altrui : studi scientifici condotti in Europa dimostrano che piante GM e piante tradizionali tendono ad incrociarsi: Eastham e Sweet, European Environment Agency, Environmental Issue Report, n. 28, 2002. Tema affrontato dalla Raccomandazione della Commissione 23 luglio 2003 30

  32. II° PROBLEMA E’ necessario garantire agli agricoltori la possibilità di poter scegliere tra produzione convenzionale, biologica o GM. NB Scegliere la coltivazione GM significa divenire titolari di una serie di “svantaggi” (obbligo di etichettatura e tracciabilità, mancato sostegno della politica di sviluppo rurale della UE, prezzi minori, danno di immagine, ecc.). 31

  33. II ° PROBLEMA Le questioni sono due: 1° questione Il riconoscimento – e protezione - degli interessi privati degli agricoltori 2° questione Il riconoscimento di legittimi interessi pubblici ad intervenire e regolare la coltivazione delle colture GM 32

  34. II ° PROBLEMA 1° questione: l’intervento privato La Raccomandazione prevede che Stati membri debbano esaminare il proprio diritto interno sulla responsabilità civile per appurarne l’efficacia e l’equità. 33

  35. II ° PROBLEMA Normativa Azione inibitoria Il nostro diritto ha una norma che potrebbe essere un punto di riferimento: l’art. 844 c.c.: “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alle condizioni dei luoghi” (1° comma), attribuendo al giudice il potere di “contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà” e di tenere conto della priorità dell’uso (2° comma). 34

  36. II ° PROBLEMA Normativa Risarcimento danni Il diritto alla salute e quello ad un ambiente integro, che potrebbero essere incisi dall’attività svolta sui terreni da cui si dipartono le propagazioni “infestanti”, potrebbero trovare tutela nell’art. 2043 c.c. sulla responsabilità extracontrattuale 35

  37. II ° PROBLEMA NB In particolare, nella disposizione dell’art. 2050 c.c. “Responsabilità per l’esercizio da attività pericolose”: presunzione di responsabilità per i danni causati nello svolgimento di un’attività definibile pericolosa “per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati”, salvo che l’operatore non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarli. 36

  38. II ° PROBLEMA 2° questione: l’intervento pubblico Principio di sussidiarietà e art. 44 Costituzione La Raccomandazione prevede che siano gli Stati membri (anche a livello regionale) a dover regolamentare la coesistenza tra colture GM, convenzionali e biologiche e tale disciplina dovrà garantire il “razionale sfruttamento del suolo” previsto dall’art. 44 Cost. 37

  39. II° PROBLEMA Alla luce del nuovo Titolo V Cost. la competenza è statale o regionale ? A livello regionale (con linee guida nazionali?) andrebbero stabilite: i Quota di colture GM e zone OGM free ii • Numero e tipo di varietà vegetali (GM e non GM) che devono coesistere e le distanze iii Pratiche regionali di gestione delle imprese agricole e accordi tra agricoltori per favorire la coesistenza nelle filiere alimentari 38

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