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SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO NEL COMUNE DI ROMA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO – FACOLTÀ DI ECONOMIA –. SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO NEL COMUNE DI ROMA. Provvedimento n. 17550 a.a. 2007/2008 Diritto industriale e della concorrenza Andrea Zencher. FATTISPECIE.

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SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO NEL COMUNE DI ROMA

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  1. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO – FACOLTÀ DI ECONOMIA – SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO NEL COMUNE DI ROMA Provvedimento n. 17550 a.a. 2007/2008 Diritto industriale e della concorrenza Andrea Zencher

  2. FATTISPECIE L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO HA AVVIATO UN PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL’ART. 81 DEL TRATTATO CE • in data 09/11/2005, verso alcune società di fornitura di servizi di TPL, SITA, APM e COTRI, per accertare l’effettiva realizzazione di intese lesive della concorrenza al fine di ottenere l’aggiudicazione dei servizi aggiuntivi nel comune di Roma; • nel corso del 2006, verso società appartenenti alle tre principali alleanze, RETITALIA, TP NET e ASSOCIAZIONE 60 MILIONI DI KM, per accertare l’alterazione del meccanismo concorrenziale in altre realtà territoriali in quanto, le stesse, prevedevano la partecipazione individuale o congiunta dei sottoscrittori alle gare di appalto privilegiando il criterio della preminenza del ruolo svolto da ciascun partner nel proprio ambito territoriale di appartenenza.

  3. LE PARTI 1/2 • SITA S.P.A.: società attiva principalmente nella fornitura di autoservizi di TPL in diversi bacini locali all’interno del territorio nazionale. • CONSORZIO TRASPORTI ITALIANI (CO.TR.I.): consorzio tra operatori privati di TPL attivi nel Lazio. • A.P.M. S.P.A.: società attiva principalmente nella fornitura di autoservizi di TPL nella provincia di Perugia. • AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABRUZZESI (A.R.P.A.):società attiva principalmente nella fornitura di autoservizi di TPL nella regione Abruzzo. • AZIENDA CONSORZIO TRASPORTI VENEZIA S.P.A. (ACTV):azienda ex municipalizzata per i TPL operante nel comune di Venezia. • GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. (G.T.T.): società attiva principalmente nella fornitura di autoservizi di TPL a Torino. • SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A. (SINLOC):offre servizi agli enti locali e alle aziende che operano nell’ambito dei TPL. • TRANSDEV: società francese che rappresenta uno dei maggiori operatori europei. • TAG S.R.L.: società controllata da TRANSDEV.

  4. LE PARTI 2/2 • ATCM S.P.A.:società affidataria dei servizi di TPL nel territorio della provincia di Modena. • TRAMBUS S.P.A.:rappresenta la maggiore società italiana di TPL. • ATC S.P.A.:società, con sede a Bologna, affidataria dei servizi di TPL nel territorio della provincia di Bologna. • ATAF S.P.A.:società affidataria di parte dei servizi di TPL nel territorio della provincia di Firenze. • ATC S.P.A.:società, con sede a La Speza, affidataria dei servizi di TPL nel territorio della provincia di La Spezia. • ATP SPA:società affidataria dei servizi di TPL nel territorio del Tigullio(GE). • TEMPI S.P.A.:società affidataria dei servizi di TPL nel territorio della provincia di Piacenza. • TEP S.P.A.:società affidataria dei servizi di TPL nel territorio della provincia di Parma. • APAM S.P.A.:società affidataria dei servizi di TPL nel territorio della provincia di Mantova.

  5. MERCATO E SETTORE MERCATO DI RIFERIMENTO: • servizi di TPL urbano ed extraurbano, provinciale e regionale riferito ai singoli bacini territoriali di interesse; SETTORE: • offerta frammentata: 1200 operatori (800-900 privati e 200-300 pubblici); • alto costo e bassa redditività; • tariffe più basse; • costi del personale elevati a fronte di una scarsa produttività; • presenza di numerose aziende di piccole dimensioni ciascuna collegata al proprio bacino storico di esercizio; • contributi pubblici per chilometro più elevati; • parco mezzi caratterizzato da un’elevata età media.

  6. INTESA SITA-APM-COTRI • OGGETTO DEL BANDO: affidamento per la durata di tre anni della gestione di una rete di TPL nel comune di Roma; • REQUISITO: disponibilità di rimesse e strutture logistiche idonee alla gestione del servizio (solo APM e COTRI detenevano rispettivamente 2 e 1 rimessa); • AGGIUDICATARIO DELLA GARA: intesa SITA-APM-COTRI, unica depositaria dell’offerta e già affidataria del medesimo servizio per il periodo 2001-2005; • SITA, APM e COTRI istituiscono successivamente la società TEVERE TPL acquisendo la possibilità di partecipare in futuro ad altre gare in tutto il contesto laziale e abruzzese.

  7. INTESA SITA-APM-COTRI “ACCUSA” Esistenza di un accordo, tra SITA e APM, relativo alla partecipazione coordinata a gare bandite o attese nel territorio delle regioni Lazio e Abruzzo. Ha avuto come effetto principale la formazione dell’ATI aggiudicataria della gara di Roma del 2005 volta a confermare il mantenimento dei servizi in capo al soggetto che già lo deteneva . In questo modo, si è creata un’intesa lesiva della concorrenza.

  8. INTESA SITA-APM-COTRI“DIFESA” • L’accordo non può essere inquadrato come tentativo di difesa del proprio territorio: né SITA né APM sono presenti nel Lazio e nell’Abruzzo; • SITA e APM rilevano che le censure mosse attengono ad una intesa su una ripartizione futura e solo eventuale, di fatto non realizzatesi; • le Parti sottolineano come non sarebbe stato possibile partecipare singolarmente alla gara del 2005; • COTRI si è rilevata estranea alle trattative tra APM e SITA. ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

  9. LE TRE MACRO-ALLEANZE • RETITALIA • TP NET • SMC

  10. 1. L’ALLEANZA RETITALIA • SOCIETÀ PARTECIPANTI: ACTV, GTT, SINLOC, APM, SITA e TRANSDEV; • ART. 2 PATTI PARASOCIALI: partecipazione in maniera concertata alle procedure di selezione per l’affidamento della gestione di servizi di TPL; • ART. 4 PATTI PARASOCIALI: … si concorda sul riconoscimento del ruolo preminente svolto da ciascun partner nel proprio ambito territoriale di appartenenza e sulla valutazione congiunta delle opportunità di partecipazione in altri ambiti territoriali.

  11. 2. L’ALLEANZA TP NET • SOCIETÀ PARTECIPANTI: TRAMBUS, ATC (Bologna), ATAF, CSTP, CTM e SASA; • L’accordo stabilisce che: • se una delle parti non intende partecipare ad una o più gare, essa non potrà gareggiare per lo stesso appalto né singolarmente né in riunione con altre imprese; • se solo una delle parti intende gareggiare, questa potrà farlo sia singolarmente, sia in riunione con altre imprese. • nei bacini in cui operano le aziende socie e nelle relative aree di influenza, i soci devono astenersi dal partecipare alle gare.

  12. 3. L’ALLEANZA SMC • SOCIETÀ PARTECIPANTI: APAM, ATC (La Spezia), TEMPI, TEP e TPT; • È stata prevista: • una generale collaborazione e ricerca di sinergia fra le società consorziate; • la collaborazione, attraverso raggruppamenti, nelle gare per l’assegnazione dei bacini di traffico. È inoltre ammessa la partecipazione di terzi ai raggruppamenti; • Ai fini della procedura, si fa particolare riferimento alle gare di Mantova e La Spezia, in occasione delle quali il gruppo delle aziende di SMC ha costituito ATI molto numerose a cui hanno partecipato anche soci di RETITALIA.

  13. “ACCUSA” • Esistenza di accordi che hanno portato alla costituzione di macro aggregazioni le quali hanno assunto nel tempo la forma di consorzi o società consortili, orientate alla partecipazione coordinata alle procedure di gara future; • tali accordi risultano finalizzati a concertare la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di TPL, per confermare il mantenimento dei servizi in capo al soggetto che già lo deteneva e, in ogni caso, per ridurre i margini di concorrenza tra operatori. La principale finalità dell’intesa era infatti quella di far sì che ciascun partner nel proprio ambito territoriale di appartenenza avesse un ruolo preminente; • esistenza di contatti e forme di coordinamento fra macro-alleanze aventi ad oggetto la pianificazione della partecipazione a specifiche procedure di gara (Mantova e La Spezia).

  14. “DIFESA” ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI • Il mercato rilevante coincide con l’intero territorio nazionale e quindi le alleanze hanno un ruolo marginale; • le alleanze erano indispensabili per un riposizionamento sul mercato e per superare la situazione di estrema frammentazione e rispondevano soprattutto ad una esigenza di sviluppo di sinergie e di scambio di know-how; • gli stessi bandi di gara favoriscono l’affermarsi dell’Incumbent; • la natura di tipo sinergico-industriale delle alleanze è prevalente rispetto ai contestati profili restrittivi; • vi sono elementi procompetitivi (es. miglioramenti dell’efficienza) che dovrebbero essere valutati ai sensi dell’articolo 81, comma 3 del Trattato CE.

  15. CRITERI DI VALUTAZIONE • L’AGCM, in sede di valutazione e di applicazione delle sanzioni, ha tenuto conto: del contesto storico, delle esigenze di crescita ed aggregazione dimensionale, della natura dei comportamenti contestati e l’importanza delle imprese che gli hanno posti in essere. • La prova della sussistenza di un’intesa è stata valutata in funzione di elementi indiziari e concordanti (elementi gravi, precisi e concordanti). • L’AGCM ha tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione CE: “gli accordi aventi per oggetto una restrizione della concorrenza […] hanno effetti negativi sul mercato”, e ancora: “le restrizioni oggetto del provvedimento sono considerate tra le più dannose”. • È stata valutata la presenza dei requisiti di: • consistenza: coinvolgimento di imprese la cui concentrazione incide sulla concorrenza nei singoli bacini locali; • pregiudizio al commercio tra Stati membri: impedimento di accesso ai grandi operatori internazionali. • La valutazione delle responsabilità delle singole imprese è basata sul ruolo esercitato dalle stesse nella elaborazione e realizzazione delle intese.

  16. L’AUTORITÀ GARANTE DELIBERA CHE: • le intese in esame, rappresentate dagli accordi relativi alle alleanze RETITALIA, TP NET e 60 M C, nonché all’intesa intercorsa tra APM, SITA e COTRI, integrano una chiara fattispecie restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 81 del Trattato CE, in quanto finalizzate a concertare la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di TPL, per confermare il mantenimento dei servizi in capo al soggetto che già lo deteneva e, in ogni caso, per ridurre i margini di concorrenza tra operatori in caso di partecipazioni a gare fuori bacino. • le società si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata; • in ragione di quanto indicato in motivazione, vengano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (art. 15, comma 1, l. 287/90).

  17. SANZIONI

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