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IDENTITA’ DELLA DISCIPLINA E IDONEITA’ DEL DOCENTE

IDENTITA’ DELLA DISCIPLINA E IDONEITA’ DEL DOCENTE. Identità della disciplina e Idoneità del docente. SOMMARIO Storia dell’IRC . Natura e finalità. IRC e catechesi. L’IRC nella comprensione della Chiesa . L’insegnante di religione (Idr). La legge 186/03.

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IDENTITA’ DELLA DISCIPLINA E IDONEITA’ DEL DOCENTE

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  1. IDENTITA’ DELLA DISCIPLINA E IDONEITA’ DEL DOCENTE

  2. Identità della disciplina e Idoneità del docente SOMMARIO • Storia dell’IRC. • Natura e finalità. • IRC e catechesi. • L’IRC nella comprensione della Chiesa. • L’insegnante di religione (Idr). • La legge 186/03. • I titoli di qualificazione professionale. • L’idoneità. • La nomina d’intesa. • L'Idr secondo la Chiesa.

  3. Identità della disciplina e idoneità del docente – Storia dell’IRC Storia dell’IRC • Il sistema scolastico italiano nasceva con l’estensione della legislazione piemontese all’intero territorio nazionale secondo i canoni indicati dalla legge Casati. La legge n° 3725 del 13 novembre 1859 (legge Casati), destinata a rimanere per molti decenni in Italia la legge fondamentale in materia scolastica, tra le tante cose introduceva, tra le varie discipline, anche l’insegnamento religioso. Nella scuola elementare esso figurava come prima materia obbligatoria, impartita da maestro e controllata dal parroco; nelle scuole secondarie di indirizzo classico e tecnico era impartita da un "direttore spirituale" e nelle scuole normali, quelle cioè che preparavano i maestri all'insegnamento nella scuola elementare, da un titolare di cattedra e costitutiva materia d'esame finale. Vi era però la possibilità dell'esonero su richiesta dei genitori.

  4. Identità della disciplina e idoneità del docente - Storia dell’IRC • Tuttavia negli anni successivi, per un forte spirito anticlericale e laicista e per i difficili rapporti tra Stato e Chiesa, la politica del governo ostacolava  e tentava di estromettere l'insegnamento religioso dalla scuola pubblica. Nel 1877 il ministro Michele Coppino (Legge n° 3961) decretava che l'insegnamento religioso era unicamente facoltativo a richiesta delle famiglie. • Il clima mutava con l'avvento del fascismo. Giovanni Gentile metteva mano alla riforma globale del sistema scolastico italiano (1923) e reintroduceva l'IR nella scuola elementare con frequenza obbligatoria. Il filosofo riteneva che la religione fosse “fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica”, un momento necessario, e da superare, della vita dello Spirito, una “propedeutica” alla filosofia. Riconosceva l’importanza e la necessità della religione e la sua funzione educativa per i fanciulli. Cosa che si traduceva in una organizzazione conseguente dell’intera scuola elementare, nella quale erano previste le “ore speciali” di religione cattolica, ma soprattutto alla religione si doveva fare «un posto notevole in molti insegnamenti, in quanto essa li investe necessariamente col suo spirito» (OM 11.11.1923).

  5. Identità della disciplina e idoneità del docente - Storia dell’IRC • Questo quadro favorevole apriva alla conciliazione tra Stato e Chiesa, che si concretizzava nei "Patti Lateranensi", firmati l'11.11.1929. Nel testo concordatario l'IR non aveva bisogno della “C” (cattolica). L’insegnamento riguardava non la religione ma «la dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica». Era una sorta di legittima catechesi di Stato. I programmi prevedevano «preghiere e nozioni fondamentali della dottrina cristiana; brevi e chiare sentenze e narrazioni di immediata significazione, ricavate dalle Scritture [...]; lezioni sulla morale e sul dogma cattolico... Principi della vita religiosa e del culto; Sacramenti e rito secondo la credenza e la prassi cattolica .» Il Concordato del ’29 (art. 36) poteva far propria la formula già elaborata dal ministro Gentile per l’istruzione religiosa nella scuola elementare, dove essa era posta a fondamento e coronamento dell’istruzione, dando alla formula enfasi e solennità, ma snaturandola in profondità. Già prima l’IR era ordinariamente affidato all’insegnante di classe, dotato di idoneità riconosciuta dall’autorità diocesana; in mancanza di insegnanti idonei si provvedeva con “persone” disponibili. Il concordato si limitava ad estendere alle scuole medie inferiori e superiori questo regime, prevedendo un corpo docente formato innanzitutto da sacerdoti o religiosi e solo sussidiariamente da laici muniti del certificato di idoneità. L'IR ora era presente nella scuola per tutti, con obbligo di frequenza e possibilità di esonero e non prevedeva voti ed esami, ma una nota da annettere alla pagella.

  6. Identità della disciplina e idoneità del docente - Storia dell’IRC • La CM 311 del 1945 aggiungeva nel secondo ciclo della scuola elementare, dove praticamente tutti gli insegnanti erano laici, 20 mezze ore annue di lezione affidate a sacerdoti presentati dal vescovo all’autorità scolastica (forse scarsa fiducia nei confronti dei laici?). • Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana l’assetto concordatario cominciava a mostrare qualche incongruenza, visto che cadeva il principio della religione di Stato ma si assorbiva ugualmente i Patti Lateranensi all’interno dell’ordinamento costituzionale (art. 7). • Per l’IR veteroconcordatario era ancora plausibile presentarsi sotto forma di vera e propria catechesi, anche in età repubblicana. Questo orientamento lo si trovava nei programmi del 1955 per la scuola elementare, nei programmi di religione della scuola media unica del 1962 e nei programmi di religione delle superiori del 1967.

  7. Identità della disciplina e idoneità del docente - Storia dell’IRC • La svolta nella considerazione dell’IR nella scuola pubblica avviene gradualmente, soprattutto a partire dagli anni Settanta. In questo periodo si sviluppava il dibattito sull’IR, per il quale appariva ormai inadeguata la soluzione concordataria. Due erano le ipotesi che su cui maggiormente si discuteva: • un IR non confessionale (come attenzione alla dimensione religiosa universale della persona), affidato alla sola competenza dello Stato ed eventualmente integrato, per chi lo desiderasse, dall’IR confessionale; • un IR aconfessionale, alternativo a quello cattolico, obbligatoriamente frequentato da coloro che non scegliessero quello concordatario. Intanto la prassi didattica si apriva a sperimentare forme di Ir sempre meno legate alla caratterizzazione confessionale ed ai programmi ufficiali. Nel 1979 usciva il nuovo programma di religione per la scuola media, nel quale cominciavano ad emergere un’impostazione ed un linguaggio nuovi: «l’IR si inserisce nelle finalità della scuola e concorre, in modo originale e specifico, alla formazione dell’uomo, favorendo lo sviluppo della personalità dell’alunno nella dimensione religiosa, nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola».

  8. Identità della disciplina e idoneità del docente - Storia dell’IRC • L’attuale profilo dell’IRC nella scuola italiana è stato disegnato dall’Accordo di revisione del Concordato del 1984 e dalle successive Intese, che lo collocano stabilmente all’interno dell’impianto normativo, pedagogico e didattico delle istituzioni scolastiche della Repubblica italiana. “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”. Più che evidente la continuità con il passato, ma anche da evidenziare il nuovo assetto dell’IRC.

  9. Identità della disciplina e idoneità del docente – Natura e finalità Natura e finalità dell’IRC Nell’art. 9, c. 2 dell’Accordo (1984), c’è la costituzione dell’oggetto scolastico, con l’affermazione del valore della cultura religiosa e, più ancora, con il riconoscimento dei principi del cattolicesimo come facenti parte del patrimonio storico italiano; c’è, soprattutto, l’individuazione del valore pedagogico dell’IRC, nel momento in cui lo si assicura «nel quadro delle finalità della scuola». In questo senso l’IRC è “curricolare”, appartiene cioè a pieno titolo al curricolo, a quel “percorso a tappe” che caratterizza la scuola. Il curricolo non è completo senza l’IRC, capace di offrire un contributo al percorso educativo e di apprendimento delle giovani generazioni, sia nella direzione di una più robusta cultura religiosa (cattolicesimo), sia nella direzione di una più matura consapevolezza, capacità critica e di orientamento, di fronte al fatto religioso.

  10. Identità della disciplina e idoneità del docente - Natura e finalità L’Accordo del 1984 inseriva l’IRC «nel quadro delle finalità della scuola». Esse potevano e possono essere in primo luogo ricavate dalla Costituzione (art. 2 e art. 3) e, in secondo luogo, dalla legislazione scolastica (DLgs 297/94, art.1). La finalità principale della scuola, quindi, può essere individuata nello sviluppo della persona umana o nella piena formazione della personalità degli alunni. Il pieno sviluppo della persona non può fare a meno dell’attenzione alla sfera religiosa. L’IRC, allora, si inserisce nelle finalità della scuola concorrendo, in modo originale e specifico, alla formazione dell’uomo, e favorendo lo sviluppo della personalità dell’alunno.

  11. Identità della disciplina e idoneità del docente - Natura e finalità L’IRC resta “confessionale”, insegnamento “in conformità alla dottrina della Chiesa”, che prepara programmi, testi e insegnanti. Ma non sono confessionali le sue finalità. L’IRC non è propriamente “della Chiesa”, ma dello Stato, con il quale la Chiesa collabora. Essa non gestisce più il suo spazio autonomo nella scuola dello Stato, come nella prospettiva veteroconcordataria. Piuttosto alla Chiesa è chiesto di mettersi al servizio di tutte le famiglie e gli alunni, svolgendo un compito qualificato e riconosciuto, indispensabile al curricolo scolastico. La gestione, quindi, dell’IRC è bilaterale. Questa prospettiva nuova rientra nella “cornice” ben delineata dall’art. 1 dell’Accordo, dove si afferma che Stato e Chiesa, “ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani”, si impegnano “alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese”.

  12. Identità della disciplina e idoneità del docente - Natura e finalità Ma valore culturale del cattolicesimo non significa insegnamento dimezzato o di un generico cattolicesimo che non conosca i suoi aspetti caratteristici e individualizzanti, ma conoscenza precisa nella sua interezza, che comprende fonti, contenuti della fede, aspetti di vita, espressioni di culto e quant’altro è necessario per apprenderlo. E il tutto orientato alle finalità scolastiche che sono di conoscenze di quella specifica cultura italiana, e oggi dovremmo dire europea ed occidentale, che non è possibile spiegare e conoscere in tutte le sue forme (letteratura, arte, musica …) senza il cattolicesimo.

  13. Identità della disciplina e idoneità del docente - Natura e finalità L’IRC nella scuola si propone come (cfr. Nota CEI ’91): • un contributo per la maturazione della persona; • un contributo alla maturazione culturale di tutti, credenti e non, oppure credenti di altre religioni. Poiché l’IRC è un servizio alla crescita globale della persona, mediante una cultura attenta anche alla dimensione religiosa della vita, si può immediatamente comprendere come questa disciplina non debba essere proposta solo a quegli alunni che esplicitamente si dichiarano cattolici; • un servizio educativo e culturale offerto a quanti sono disposti a considerare i grandi problemi dell’uomo e della cultura, a riconoscere il ruolo insopprimibile e costruttivo che, in questi problemi, ha la realtà religiosa e a confrontarsi con il messaggio e con i valori della religione cattolica espressi nella storia e nel vissuto del nostro popolo; • un momento privilegiato di ricerca e di verifica rispondendo così ai compiti propri della scuola pubblica, che è chiamata a favorire negli alunni l’attitudine al confronto, alla tolleranza, al dialogo e alla convivenza democratica.

  14. Identità della disciplina e idoneità del docente - Natura e finalità La logica scolastica fin qui esposta è stata più volte ribadita ufficialmente sia dalla Chiesa che dallo Stato. Di fatto, però, non tutto è così pacifico, tant’è vero che immediatamente dopo la revisione concordataria e fino a oggi sono fiorite e continuano le polemiche contro l’IRC, inteso ancora, in buona sostanza, come catechesi di una confessione religiosa privilegiata dallo Stato. Alcuni ritengono, anche all’interno delle nostre comunità cristiane, non necessaria la frequenza all’ora di religione perché la giudicano un duplicato di quanto si fa al catechismo.

  15. Identità della disciplina e idoneità del docente – IRC e catechesi IRC e catechesi La riflessione postconciliare sul rinnovamento della catechesi chiariva che«con la catechesi la Chiesa si rivolge a chi è già sul cammino della fede» (CEI, Il rinnovamento della Catechesi, 1970, n. 38). Se dunque la catechesi deve fondarsi su presupposti almeno minimi di fede, nella scuola, in quanto aperta a tutti a prescindere da dichiarazioni o appartenenze religiose, non è possibile, pur volendolo, fare catechesi. L’IRC non può essere confuso con la catechesi.

  16. Identità della disciplina e idoneità del docente – IRC e catechesi L’ora di religione, quindi, è distinta dal catechismo.Si tratta di due cose diverse, ma non contrastanti. Le principali diversità sono: negli obiettivi:

  17. Identità della disciplina e idoneità del docente – IRC e catechesi nella prassi:

  18. Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e catechesi nei destinatari:

  19. contenuti Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e catechesi CITTADINO/SCOLARO Conoscenza fondata, Critica e rispettosa CREDENTE Mentalità di fede che si esprime in gesti e comportamenti Finalità Ambito della Catechesi Ambito dell’IRC Metodo Esperienza dello studio,della ricerca, del confronto Testimonianza della comunità. Parola. Culto - Sacramenti Dallo schema si può evincere come i duecontesti, si caratterizzano epistemologicamente per le loro specifiche finalitàe per ilmetodo, anche se i contenuti sono comuni, anzi si incontrano in uno “spazio comune”.

  20. Soggetto Credente Oggetto Fede cattolica Soggetto Alunno Oggetto Cattoli- cesimo Catechesi I.R.C Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e catechesi Analogie e differenze fra IRC e Catechesi IndirizziMetodologie Adesione vitale Celebrazioni..riti..

  21. Identità della disciplina e idoneità del docente – IRC e Chiesa L’IRC nella comprensione della Chiesa(cfr. Nota CEI ’91) L’IRC è un servizio educativo a favore delle nuove generazioni, «volto a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate di forza morale e aperte ai valori della giustizia, della solidarietà e della pace, capaci di usare bene della propria libertà» (G. PAOLO II, Discorso alla XXIV Assemblea Generale della CEI, Roma 8.05.91). Esso intende rispondere alle domande della persona e offrire la possibilità di conoscere quei valori che sono essenziali per la sua formazione globale. L'IRC offre il suo specifico contributo al pieno sviluppo della personalità degli alunni, promuovendo l'acquisizione della cultura religiosa. Non è, dunque, qualcosa di aggiuntivo o di marginale al processo scolastico, ma si inserisce armoniosamente nel contesto della vita della scuola, rispettandone e valorizzandone le finalità e i metodi propri. L’IRC come insegnamento culturale, ossia come proposta di una cultura per l'uomo entro cui l'elemento religioso ha un suo posto determinante e insostituibile, per i fatti che interpreta, per i valori che indica, per l'apertura al trascendente verso cui orienta.

  22. Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e Chiesa «L'insegnamento della religione - rileva Giovanni Paolo II nel discorso al Simposio europeo sull'IRC - non può infatti limitarsi a fare l'inventario dei dati di ieri, e neppure di quelli di oggi, ma deve aprire l'intelligenza e il cuore a cogliere il grande umanesimo cristiano, immanente nella visione cattolica. Qui siamo veramente alla radice della cultura religiosa, che nutre la formazione della persona e contribuisce a dare all'Europa dei tempi nuovi un volto non puramente pragmatico, bensì un'anima capace di verità e di bellezza, di solidarietà verso i poveri, di originale slancio creativo nel cammino dei popoli» (GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Simposio del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, Roma 15 aprile 1991).

  23. Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e Chiesa «Grazie all’IRC, dunque, la scuola e la società si arricchiscono di veri laboratori di cultura e di umanità, nei quali, decifrando l’apporto significativo del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il confronto ed a raffinare il senso critico, ad attingere dai doni del passato per meglio comprendere il presente e proiettarsi consapevolmente verso il futuro» (Benedetto XVI agli Insegnanti di religione cattolica italiani, 25.04.09). Lungi dall’essere strumento di proselitismo, l’IRC è nella scuola per una cultura a servizio della persona.

  24. Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e Chiesa Decisiva per l’IRC è la sua caratteristica di essere un insegnamento che presenta i contenuti del cattolicesimo e che viene svolto da docenti riconosciuti idonei dalla Chiesa. Sono note le difficoltà insorte a questo proposito. Si afferma, ad esempio, che questo insegnamento, proprio perché presenta i contenuti della religione cattolica, non sarebbe compatibile con una scuola laica e pluralista e che comunque la sua presenza, garantita dall’Accordo concordatario, dovrebbe essere marginale e aggiuntiva. Di qui le tensioni che sull’IRC si sono più volte manifestate. Ci pare che la risposta a tali difficoltà sia da ritrovarsi in una visione di scuola e di cultura in cui l’istanza religiosa non è ritenuta rilevante, quasi fosse un fatto solo privato e soggettivo. E’ allora naturale considerare la presenza della Chiesa nell’ambiente scolastico come un puro privilegio pattizio.

  25. Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e Chiesa Altri problemi sorgono quando: • nell’intento di accentuare il carattere scolastico dell’IRC, si stempera talmente il valore dei suoi contenuti da ridurlo a una semplice descrizione dei fatti religiosi e delle religioni, o ad uno svolgimento di episodiche tematiche a sfondo religioso, morale, storico; • trascurando il carattere scolastico dell’IRC, si ricorre a metodologie che non sono confacenti e rispettosi della laicità e del pluralismo della scuola pubblica. La mediazione culturale e scolastica dei contenuti della religione cattolica che viene operata dall'IRC corrisponde al dinamismo intrinseco della fede cristiana che, come dice G. Paolo II, «esige di essere pensata e come sposata all'intelligenza dell'uomo, di questo uomo storico concreto» (G. PAOLO II, Discorso ai docenti universitari, Bologna 18 aprile 1982).

  26. Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e Chiesa Tale mediazione, inoltre, è consona alla natura stessa del Vangelo, chiamato ad inculturarsi in tutte le situazioni umane nel rispetto della loro legittima autonomia, nella valorizzazione di ogni loro potenzialità e nell'apertura a quella verità piena sull'uomo e sulla storia che ci donata in Cristo. Emerge così l'elemento tipico dell'IRC: nel suo attuarsi concreto questo insegnamento mostra come la dimensione religiosa e la dimensione culturale, proprie della persona e della storia umana, non sono affatto alternative tra loro, ma sono intimamente legate e complementari l'una all'altra. L’IRC è un’opportunità culturale anche per la Chiesa. E’ importante che la parrocchia si renda conto del ruolo che l’IRC occupa nella formazione delle giovani generazioni e apprezzi il contributo da esso offerto. Urge, allora, che la comunità ecclesiale cresca nella consapevolezza delle sue precise responsabilità circa l'IRC e che si coinvolga nella sua promozione.

  27. Identità della disciplina e idoneità del docente - L’ins. di religione L’insegnante di religione Sia in regime di religione di Stato, sia in regime di pluralismo religioso, lo Stato italiano non ha voluto assumere direttamente la gestione della cultura teologica e religiosa, ricorrendo conseguentemente alla collaborazione della Chiesa cattolica per assicurare questa presenza nella scuola. La legge 121/1985, Prot. addizionale n. 5, prevede che l’IRC nelle scuole sia impartito da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.

  28. Identità della disciplina e idoneità del docente - L’ins. di religione Il primo Concordato distingueva tra chierici e laici, prevedendo per sacerdoti e religiosi una generica approvazione dell’autorità ecclesiastica e per i laici un più specifico certificato di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, affrettandosi a precisare che la revoca di quel certificato privava immediatamente l’Idr della possibilità di insegnare. La legge 824/30 aggiungeva all’art. 5 che la nomina doveva avvenire d’intesa con l’ordinario diocesano. L’unico Idr allora contemplato era quello nominato per incarico nelle scuole secondarie perché il Concordato recepiva, per la scuola elementare, la riforma Gentile, dove l’IR veniva principalmente affidato ai maestri ordinari, lasciando ai pochi Idr specializzati lo status di semplici supplenti. La revisione del 1984, ridefinendo il settore in maniera unitaria, ha unificato laici ed ecclesiastici in un solo trattamento, confermando i due requisiti dell’idoneità e della nomina d’intesa, e aggiungendo l’importante requisito dei titoli di studio.

  29. Identità della disciplina e idoneità del docente - L’ins. di religione Lo stato giuridico degli Idr ha una storia piuttosto lunga e complessa. Fin dall’inizio gli Idr della scuola secondaria sono stati nominati per incarico (legge 824/30, art. 5), risultando titolari degli stessi diritti e doveri degli altri docenti (art. 7). In seguito alla legge 282/69, agli Idr sono state applicate le norme previste per gli incaricati a tempo indeterminato, come confermato dalla CM 127/75, che parla anche di conferma automatica della nomina. Con la scomparsa degli incarichi a tempo indeterminato, è risultata insufficiente la dizione generica di “personale non di ruolo” utilizzata per gli Idr. Nonostante il mantenimento del regime di incarico per gli Idr della secondaria (OM 233/82), si creò qualche confusione soprattutto per gli specialisti della scuola primaria.

  30. Identità della disciplina e idoneità del docente - L’ins. di religione Il DLgs 297/94 ha risolto ogni dubbio generalizzando la formula dell’incarico annuale (art. 309) e assimilando l’Idr specializzato della primaria al collega della secondaria. Un punto fermo, nel trattamento economico e nell’applicazione di alcuni istituti giuridici, è la legge 312/80, che riconosceva, all’art. 53, «ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento [...] una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l’obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra». L’equiparazione economica era portata al 100% con il DPR 209/87, mentre il DPR 399/88 estendeva il beneficio anche agli Idr elementari con almeno 12 ore di incarico e a quelli delle scuole secondarie per i quali le 12 ore minime fossero dovute a ragioni strutturali. Il medesimo DPR introduceva anche alcuni miglioramenti in relazione al regime delle assenze, che veniva ulteriormente equiparato a quello del personale a tempo indeterminato dal CCNL 4.08.1995 e dal CCNL 26.05.1999.

  31. Identità della disciplina e idoneità del docente - L’ins. di religione • In sintesi • Prima della legge sullo stato giuridico degli Idr si poteva parlare di due categorie di Idr incaricati: • Gli stabilizzati (con almeno quattro anni di anzianità e incarico a orario completo o per almeno 12 ore nella • primaria e dovuto a ragioni strutturali nella secondaria); • I non stabilizzati (con meno di quattro anni di anzianità • o con incarico a tempo parziale). Per quanto riguarda la tipologia di rapporto di lavoro, l’Idr era titolare di un incarico annuale ovvero di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato (DLgs 297/94, art. 309; CCNL 24-7-2003, art. 37). Esso doveva essere formalmente rinnovato ogni anno, anche se «si intende confermato qualora permangono le condizioni (sede, numero di ore) ed i requisiti (idoneità e nomina d’intesa) prescritti dalle vigenti disposizioni di legge».

  32. Identità della disciplina e idoneità del docente - L’ins. di religione Il contratto individuale di lavoro era redatto ai sensi dell’art. 18 del CCNL 4-8-1995, secondo formulari che sono stati periodicamente proposti e aggiornati dal Ministero. La documentazione di rito doveva essere presentata solo in occasione del primo contratto di incarico. Nel caso di incarico su più scuole dovevano essere stipulati più contratti. Solo la legge 186/03 ha risolto definitivamente il problema istituendo un ruolo degli Idr e consentendo la completa equiparazione al restante personale di ruolo dello Stato.

  33. Identità della disciplina e idoneità del docente – La legge 186/03 La legge 186/03 La legge ha avuto un lunghissimo iter, che può farsi partire dal 1985, quando nel preambolo dell’Intesa Cei-Mpi si dichiarava «l’intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli Idr». Dopo decine di proposte di iniziativa parlamentare e governativa, si è arrivati al traguardo. I punti qualificanti della legge possono essere individuati: • nell’istituzione di un ruolo degli Idr (art. 1); • nella definizione di una dotazione organica, sul 70% della quale saranno disposte immissioni in ruolo (art. 2); • nella procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli degli Idr (art. 3); • nella possibilità di conservare il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione in un servizio diverso dall’ IRC per gli Idr cui dovesse essere revocata l’idoneità (art. 4).

  34. Identità della disciplina e idoneità del docente - La legge 186/03 Il dato più importante è l’ordinarietà del procedimento di assunzione che assimila gli Idr a tutti gli altri colleghi. Rimangono tuttavia alcune peculiarità a distinguere questo stato giuridico: • L’organico è fissato sul solo 70% dei posti disponibili, per consentire al restante 30% una più agevole mobilità; • Il concorso verterà sulle sole competenze pedagogico-giuridiche, non potendo lo Stato intervenire sui contenuti dell’IRC che sono di esclusiva competenza ecclesiastica; • L’assunzione avverrà nel rispetto della normativa concordataria e quindi sulla base dell’idoneità e d’intesa con l’autorità ecclesiastica.

  35. Identità della disciplina e idoneità del docente - La legge 186/03 Le principali obiezioni sono soprattutto legate alla possibilità di revoca dell’idoneità e al conseguente transito degli Idr revocati in altri ruoli dello Stato; ma, a prescindere dalla ridottissima consistenza di questa eventualità, si è ritenuto che dovesse trattarsi di una garanzia offerta dallo Stato laico ai suoi dipendenti. • Con la piena applicazione della legge 186/03 si presentano tre distinte categorie di Idr: • Idr di ruolo (sul 70% dei posti disponibili); • Idr stabilizzati (sul restante 30%); • Idr non stabilizzati (sempre sul 30%).

  36. Identità della disciplina e idoneità del docente – I titoli di studio Titoli di qualificazione professionale Una delle principali novità introdotte dalla revisione concordataria del 1984 è stata la definizione dei titoli di qualificazione professionali che ogni Idr deve possedere per accedere all’IRC. Il principio è contenuto nel Protocollo Addizionale come materia demandata alla successiva Intesa. In precedenza era sufficiente la sola idoneità. Oggi, invece, l’idoneità deve accompagnarsi ad uno specifico titolo di studio: solo in mancanza di candidati qualificati si potrà assumere un docente ancora sprovvisto di titolo, ma il contratto sarà solo per supplenza (CM 182/91) ed il servizio non potrà valere ai fini della ricostruzione di carriera (CCMM 43/92, 2/01).

  37. Identità della disciplina e idoneità del docente - I titoli di studio I titoli previsti dall’Intesa Cei-Mpi sono al momento i seguenti. Scuola materna ed elementare Gli insegnanti ordinari di classe o sezione devono aver frequentato l’IRC nella scuola o istituto magistrale; gli Idr specialisti devono possedere il diploma di scuola o istituto magistrale con la frequenza dell’IRC, oppure aver conseguito un qualsiasi diploma di scuola superiore unito a un diploma di scienza religiose (triennale) rilasciate da un istituto riconosciuto dalla Cei, oppure (se sacerdoti, diaconi o religiosi) avere un diploma di scienza religiose come sopra o un diploma di cultura teologica o un attestato di positiva partecipazione a un corso equipollente alla scuola di formazione teologica (delibera 42 bis della Cei).

  38. Identità della disciplina e idoneità del docente - I titoli di studio Scuola media e superiore Gli Idr devono aver conseguito un dottorato, una licenza o un baccalaureato in teologia o altre discipline ecclesiastiche, conferite da facoltà approvate dalla Santa Sede, oppure esibire un attestato di compimento del regolare corsi di studi teologici in un seminario maggiore, oppure avere un diploma di Magistero in scienze religiose (quadriennale) rilasciato da un Istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede, o ancora aver conseguito una qualsiasi laurea civile unita a un diploma di scienze religiose (triennale) rilasciato da un Istituto riconosciuto dalla Cei.

  39. Identità della disciplina e idoneità del docente - I titoli di studio In alternativa ai sopra citati titoli, in prima applicazione era riconosciuto comunque qualificato il docente che avesse svolto servizio anche non continuativo di IRC per cinque anni entro l’anno scolastico 1985-86 (nel caso degli insegnanti di classe o sezione bastava essere in servizio nel 1985-86). I titoli sopra citati sono stati richiesti a partire dall’anno scolastico 1990-91 ed è compito del dirigente scolastico accertarne il possesso. Con le nuove prospettive di formazione iniziale aperta dalla legge 53/03 per tutti gli insegnanti italiani è da prevedere una revisione dell’Intesa su questo specifico punto per procedere ad un nuovo allineamento.

  40. Identità della disciplina e idoneità del docente – L’idoneità L’idoneità Punti fermi per l’identità degli Idr rimangono l’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano e la nomina d’intesa tra autorità scolastica ed ecclesiastica. L’idoneità è lo strumento attraverso il quale l’autorità ecclesiastica garantisce l’affidabilità professionale e personale dell’Idr. L’Accordo di revisione del 1984 richiama l’idoneità solo all’interno del Protocollo Addizionale, parlando genericamente di «insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica».

  41. Identità della disciplina e idoneità del docente – L’idoneità L’Intesa Cei-Mpi ha poi precisato al punto 2.5 che «l’IRC è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata». La revisione dell’Intesa nel 1990 ha infine aggiunto al punto 2.6 bis che «il riconoscimento di idoneità all’Idr ha effetto permanente salvo revoca da parte dell’ordinario diocesano». In quanto istituto del tutto interno all’ordinamento canonico, l’idoneità produce effetti in ambito civile solo per accedere all’IRC, ai cui fini essa ha lo stesso valore dell’abilitazione all’insegnamento di cui sono in possesso gli altri docenti (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 76 del 4.3.1958). L’estraneità dell’autorità statale in relazione all’idoneità non è però totale in quanto «atto endoprocedimentale finalizzato all’atto di nomina che resta di competenza dell’autorità scolastica italiana» (Consiglio di Stato, sez. VI, 24.3.2000).

  42. Identità della disciplina e idoneità del docente – L’idoneità La natura dell’idoneità è spiegata dalla Nota Cei “Insegnare religione cattolica oggi”, n. 22, del 1991: «L'idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica.»

  43. Identità della disciplina e idoneità del docente - L’idoneità Il Codice di Diritto Canonico fissa i tre fattori costitutivi dell’idoneità: retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica (canone 804 §2). Codice di Diritto Canonico Can. 804 - §1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso. §2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica. Can. 805 - È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

  44. Identità della disciplina e idoneità del docente - L’idoneità In una deliberazione approvata dalla XXXIV Assemblea generale della Cei (Roma, maggio 1991), i tre fattori costitutivi dell’idoneità vengono così interpretati: • la retta dottrina come «conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa»; • la testimonianza di vita cristiana come modo di vivere «coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale», con la vertenza che non debbano risultare «comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica»;

  45. Identità della disciplina e idoneità del docente - L’idoneità • per l’abilità pedagogica la Cei attribuisce all’ordinario il compito di accertare che «il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogica», suggerendo di poter indicare l’ordine e grado di scuola in cui l’Idr possa fruttuosamente svolgere la sua funzione. Il riconoscimento dell’idoneità è interamente rimesso al discernimento dell’ordinario diocesano o dei suoi delegati e normalmente si conclude con uno specifico decreto. Nel caso degli insegnanti di classe o sezione di scuola elementare o materna, la Cei propone di valutare ai fini dell’idoneità l’interesse dimostrato nei confronti dell’IRC (partecipazione a corsi o convegni sull’IRC, ...)

  46. Identità della disciplina e idoneità del docente - L’idoneità La revoca dell’idoneità è motivo di decadenza dell’insegnante dall’IRC. Può essere disposta in qualunque momento dall’ordinario diocesano, ma diviene esecutiva solo in seguito a un decreto formale per giungere al quale occorre seguire una complessa procedura atta a garantire il diritto di difesa dell’Idr. Il decreto di revoca, compilato ai sensi del can. 51 e intimato ai sensi dei cann. 54-56, deve contenere una motivazione almeno sommaria. Una volta perfezionata la procedura, la revoca è comunicata senza motivazione al dirigente scolastico (?) che è tenuto a risolvere il contratto di lavoro dell’Idr.

  47. Identità della disciplina e idoneità del docente - L’idoneità Codice di Diritto Canonico Can. 51 - Il decreto si dia per iscritto esponendo, almeno sommariamente, le motivazioni, se si tratta di una decisione. Can. 54 - §1. Il decreto singolare, la cui applicazione viene affidata all'esecutore, ha effetto dal momento dell'esecuzione; in caso contrario dal momento in cui viene intimato alla persona per autorità di colui che emette il decreto. §2. Il decreto singolare, per poterne urgere l'osservanza, deve essere intimato con un legittimo documento a norma del diritto. Can. 55 - Fermo restando il disposto dei cann. ⇒ 37 e ⇒ 51, quando una gravissima ragione si frapponga alla consegna del testo scritto del decreto, il decreto si ritiene intimato se viene letto alla persona cui è destinato di fronte a un notaio o a due testimoni, con la redazione degli atti, da sottoscriversi da tutti i presenti. Can. 56 - Il decreto si ritiene intimato, se colui al quale è destinato, chiamato nel dovuto modo a ricevere o ad udire il decreto, senza giusta causa non comparve o ricusò di sottoscrivere.

  48. Identità della disciplina e idoneità del docente – La nomina d’intesa La nomina d’intesa Il Protocollo Addizionale, riprendendo una espressione che si era consolidata già nell’applicazione del primo Concordato (art. 5, legge 824/30), parla di nomina d’intesa. Mentre l’idoneità ha una precisa definizione in ambito canonico, la nomina d’intesa ha un’identità giuridica vaga e deve essere vista come un accordo in gran parte informale che si viene a realizzare sull’Idr tra le due autorità, scolastica ed ecclesiastica, fermo restando che il provvedimento di assunzione è competenza esclusiva dell’autorità scolastica. In seguito alla cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, la formula della nomina è stata sostituita dal contratto individuale di lavoro stipulato tra docente e dirigente.

  49. Identità della disciplina e idoneità del docente - La nomina d’intesa La procedura sommaria di questa nomina è descritta al punto 2.5 dell’Intesa Cei-Mpi: «Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale ». Ai sensi della CM 158/96 la segnalazione del dirigente scolastico deve verificarsi, “possibilmente”, entro il 15 giugno di ogni anno. Tocca quindi all’autorità ecclesiastica proporre i nominativi delle persone idonee, di cui il dirigente scolastico può solo verificare il possesso dei titoli di qualificazione per procedere all’assunzione, che si configura come atto dovuto (Tar Sicilia, sentenza n. 55 del 5.03.199; CGA Sicilia, sentenza n. 365 del 16.09.1991).

  50. Identità della disciplina e idoneità del docente - La nomina d’intesa Con la legge 186/03 si è reso necessario conservare lo spirito di queste disposizioni. Per rispettare il requisito concordatario della nomina d’intesa, la commissione di concorso è tenuta a trasformare la graduatoria derivante dalla valutazione dei titoli e delle prove d’esame in un elenco non graduato che, una volta approvato dal dirigente regionale, è trasmesso all’ordinario diocesano per realizzare l’intesa sulla nomina limitatamente ai candidati che si trovino in posizione utile rispetto ai posti disponibili. Ogni autorità, così, viene ad essere condizionata dalle regole dell’altra in un regime di sostanziale parità. Per coloro che non dovessero rientrare nella dotazione organica di ruolo dell’IRC si potrà ripiegare sul 30% dei posti che rimangono comunque a disposizione per nomine a tempo determinato, il cui stato giuridico continuerà ed essere quello precedente.

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