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La trasformazione in generale. La nozione di trasformazione Trasformazione come cambiamento del tipo di società ( trasf. omogenea ), o come passaggio da società ad altro ente giuridico o comunione d’azienda ( trasf. eterogenea ) e viceversa
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La trasformazione in generale • La nozione di trasformazione • Trasformazione come cambiamento del tipo di società (trasf. omogenea), o come passaggio da società ad altro ente giuridico o comunione d’azienda (trasf. eterogenea) e viceversa • Regola fondamentale: la continuità dei rapporti giuridici
La trasformazione prima della riforma del 2003 • Ante riforma la trasformazione era concepita come fenomeno endosocietario • Era espressamente vietata la trasformazione di società cooperativa in lucrativa (art. 14, l. n. 127 del 1971) • La trasformazione da società ad altro ente collettivo si riteneva implicasse un doppio passaggio, dissolutivo e ricostitutivo
Le novità della riforma • La trasformazione come modifica dell’atto costitutivo • È escluso che la trasformazione implichi scioglimento e ricostituzione, anche per le ipotesi che comportano il passaggio da e in enti diversi dalle società • È ammessa, con qualche limite, la trasformazione delle cooperative
In particolare, le fattispecie della trasformazione eterogenea È ammessa espressamente: • la trasformazione di società di capitali in consorzi, società consortili, cooperative, associazioni non riconosciute, fondazioni e comunioni d’azienda, e • la trasformazione di consorzi, società consortili, cooperative (a mutualità non prevalente), fondazioni, associazioni riconosciute, comunioni d’azienda in società di capitali
(Segue) Le fattispecie della trasformazione eterogenea • Problema centrale (aperto al dibattito degli studiosi, in attesa di riscontro giurisprudenziale): • Sono fattispecie tassative, quelle indicate dal codice? • … se anche fosse, il vincolo in qualche caso è superabile con un doppio passaggio (si pensi alla trasf.eterogenea delle società di persone)
La trasformazione eterogenea delle società di capitali • Maggioranza rafforzata: la delibera è presa con il voto dei due terzi degli aventi diritto: … 2/3, riferito alla partecipazione del capitale o al numero dei soci? • Occorre comunque il consenso di coloro che, con la trasformazione, assumono responsabilità illimitata • N.B.: queste regole valgono anche per la trasformazione IN COOPERATIVA
(Segue) • La particolare figura della trasformazione in comunione d’azienda • Se dopo la trasformazione i comproprietari esercitano l’attività di impresa in forma collettiva, si ha una società di fatto … • … e allora? È una trasformazione in comunione d’azienda o in società di persone (società di fatto)?
Trasformazione eterogenea in società di capitali • Nei consorzi, la trasformazione deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei consorziati • Nelle società consortili e nelle associazioni, la si delibera con le maggioranze richieste per lo scioglimento anticipato (di regola, maggioranze rafforzate)
(Segue) • Nella comunione d’azienda la trasformazione è decisa con il consenso di TUTTI i comproprietari • Nelle fondazioni, la trasformazione è disposta dall’autorità governativa, su proposta dell’organo competente della fondazione
L’opposizione • Il (possibile) doppio regime di pubblicità • La trasformazione NON ha effetto immediato, ma solo dopo che siano decorsi 60 gg. dall’ultimo adempimento pubblicitario richiesto; entro tale termine, i creditori possono fare OPPOSIZIONE
Il regime dell’invalidità: la c.d. pubblicità sanante • Compiuto l’ultimo adempimento pubblicitario, la trasformazione non può più essere invalidata • L’eventuale vizio potrà essere fatto valere dall’interessato per ottenere il risarcimento del danno (stessa disciplina che per la fusione e la scissione)
(Segue) • Ratio dichiarata della disciplina dell’invalidità (stabilizzazione degli effetti) • In caso di trasformazione eterogenea, si ritiene che tale “stabilizzazione” sia differita al termine entro cui i creditori possono fare opposizione
La trasformazione della cooperativa • Norme di riferimento: art. 2545 decies e undecies c.c. • Può essere decisa solo da una cooperativa non agevolata, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci (anche quelli che hanno il voto plurimo?)
(Segue) • Il valore effettivo del patrimonio netto esistente al momento della trasformazione viene devoluto ai fondi mutualistici, dedotto il capitale versato e rivalutato e i dividendi non distribuiti • Si deve allegare alla delibera di trasformazione una perizia giurata di stima di un esperto nominato dal Tribunale
(Segue) • Ciò non vuol dire che una coop. a mutualità prevalente non possa trasformarsi: sarà sufficiente che essa, in precedenza, dismetta il regime agevolato • A tal fine (art. 2545 octies, 2° comma c.c.): gli amministratori, sentito il revisore, debbono redigere il bilancio, che va poi verificato da società di revisione – al fine di “immobilizzare” le riserve indivisibili
(Segue) • È discusso se, in quest’ultima ipotesi, si possa fare tutto in unico contesto (approvazione del bilancio, verifica della società di revisione, relazione dell’esperto nominato dal Tribunale, trasformazione)