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L’incidenza del diritto comunitario sulla Costituzione economica italiana . I principi dell’ordinamento comunitario. Cenni all’evoluzione dell’ordinamento comunitario. dalle Comunità (la CEE, la CECA, l’EURATOM) alla Comunità europea all’Unione europea (dal Trattato di Maastricht)
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L’incidenza del diritto comunitario sulla Costituzione economica italiana I principi dell’ordinamento comunitario
Cenni all’evoluzione dell’ordinamento comunitario • dalle Comunità (la CEE, la CECA, l’EURATOM) alla Comunità europea all’Unione europea (dal Trattato di Maastricht) • Gli organi: • la Commissione e la Corte di giustizia (rappresentativi di interessi ultrastatali); • il Parlamento (rappresentativo degli interessi dei popoli); • Il Consiglio (rappresentativo degli interessi del vertice degli Stati e cioè degli esecutivi)
segue • alla Commissione compiti di proposta; • al Parlamento funzione consultiva (ed oggi in parte decisionale); • al Consiglio compiti di decisione; • alla Corte di giustizia compiti di risoluzione dei conflitti e di garanzia del rispetto del diritto comunitario
segue • Accanto alla Comunità europea lo Spazio economico europeo (firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge n. 300 del 1993) di esso fanno parte la CEE, la CECA, gli Stati membri dell’Unione europea e tre membri dell’Associazione europea di libero scambio (Islanda, Norveglia, Liechtenstein)
segue • Obiettivi dello SUE: • Garanzia della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali • Garanzia di libera concorrenza e divieto di aiuti di Stato • disposizioni sulla cooperazione
Le “quattro libertà” previste dal diritto comunitario • A) libera circolazione delle merci • B) libera circolazione delle persone • C) libera circolazione dei servizi • D) libera circolazione dei capitali
A) La libera circolazione delle merci • a) unione doganale (divieto di dazi doganali all’importazione ed all’esportazione, di tassa con effetti equivalenti di tariffe doganali comune) • b) divieto di imposizioni fiscali discriminatorie ed eliminazione delle disparità di trattamento; • c) abolizione delle restrizioni quantitative e di misure di effetti equivalenti; • d) riordinamento dei monopoli
B) Libera circolazione delle persone (dei lavoratori) • Abolizione di qualsiasi discriminazione – fondata sulla nazionalità – tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda impiego, retribuzione ed altre condizioni di lavoro • Diritto di: • Rispondere ad offerte di lavoro effettive; • Spostarsi a tal fine nel territorio degli Stati membri • prendere dimora in uno degli Stati membri per svolgervi un’attività di lavoro, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative; • rimanere sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego
segue • I predetti diritti sono riconosciuti “fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica” v. l’art. 137 (miglioramento dell’ambiente di lavoro, informazione e consultazione dei lavoratori, integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro)
segue • art. 150 (politica di formazione professionale); • Art. 146 costitutiva del Fondo sociale europeo
Libera circolazione dei servizi • il diritto di stabilimento (art. 43) Divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento Art. 47-49-50
Libera circolazione dei capitali • art. 67
La legislazione a tutela della concorrenza e del mercato • artt. 81 e ss. del Trattato C.E. Finalità: non deve essere impedito ristretto o falsato il gioco della concorrenza “all’interno del mercato comune” La disciplina della concorrenza mira a rafforzare le quattro libertà di circolazione
Segue • artt.81 e 82 Trattato: • Intese restrittive della concorrenza; • sfruttamento abusivo di una posizione dominante
segue • Gli organi di controllo: • - la Commissione svolge: • - attività di vigilanza e monitoraggio; • - procedimento di infrazione: iniziativa Istruttoria Decisione (dichiarativa dell’esistenza di una infrazione) • - procedimento ripristinatorio o sanzionatorio: istruttoria per accertare l’infrazione Decisione motivata
segue • limitazione comunitaria degli aiuti di Stato: Art.87 Trattato • il soggetto pubblico di controllo: - Commissione
segue • Il modello comunitario: Funzionalismo economico (graduale integrazione delle economie finalizzate alla creazione di un’unione politica) Alle origini: Economia sociale di mercato (libertà del mercato e della concorrenza): scuola di Friburgo
segue • con l’affermazione del cd Stato assistenziale: crescita della spesa pubblica • Problema: ridefinizione dei modelli organizzativi prescelti con riguardo alle forme della presenza pubblica nell’economia
segue • conseguenze: • Dismissioni di beni e riprivatizzazione della gestione dei servizi, per il raggiungimento degli obiettivi di: • pieno impiego • crescita del sistema economico generale
segue • Con il Trattato di Maastricht: Unione economica e monetaria e quindi • fissazione dei tassi di cambio (moneta unica) • Definizione e condotta di una politica di cambi unica
segue • Gli obiettivi: • stabilità monetaria • disciplina di bilancio (necessità di evitare disavanzi eccessivi, da valutarsi alla stregua di un protocollo allegato al Trattato)
segue • Dal mercato “comune” al mercato “interno” al mercato “unico” Alcuni temi centrali: • l’impresa (in specie: il regime dell’impresa pubblica (art. 90, par. 2); in margine al principio della “parità di trattamento”:la trasparenza delle relazioni fra autorità pubbliche ed imprese pubbliche; assoggettamento a regole specifiche contenute nelle disposizioni sugli appalti pubblici ) • La concorrenza (art. 3A): le regole antitrust • Gli aiuti di Stato (art. 92, par. 2 e 3; art. 93): La nozione di “aiuto” di Stato
segue • che cos’è aiuto di Stato? Tipologie assai variegate - Tutte le forme di stimolo e sovvenzione dello Stato in favore della produzione e della distribuzione dei beni
segue • Alcuni tratti comuni: • dall’intervento dello Stato, un vantaggio ad alcune imprese rispetto agli altri concorrenti (legato appunto alla misura statale di sostegno) • la misura di sostegno può essere disposta anche da autorità regionali o locali o da enti pubblici (non solo dallo Stato)
segue • Gli aiuti di “salvataggio”: Attraverso assunzioni di partecipazioni in aziende minacciate dalla crisi economica (il caso delle partecipazioni statali) Problema: quali i limiti? In occasione della legge italiana n. 184 del 1971 (recante provvedimenti in favore della ristrutturazione e della riconversione di talune imprese industriali) la Commissione si occupò di accertare:
segue • Quali le misure allora disposte? • A) istituzione dell’IMI chiamato a favorire programmi di ristrutturazione intesi all’ammodernamento e alla fusione di imprese industriali o di gruppi di imprese; • B) creazione di una società finanziaria (la GEPI) costituita da vari gruppi appartenenti al settore pubblico economico (IRI, ENI, EFIM e IMI) destinata a contribuire al risanamento di imprese industriali in difficoltà transitorie quanto al finanziamento o alla gestione, nel quadro delle direttive formulate dal CIPE
segue • Anche modalità “indirette” (i cd mutui di partecipazione: prestiti consentiti alle imprese a tassi vantaggiosi) Numerosi interventi comunitari: - Dalla mera acquisizione di informazioni (dir. N. 723/1980) alla valutazione delle operazioni alla stregua dell’art. 92 Trattato (comunicazione del 1984 e poi Libro Bianco sugli aiuti del 1990)
segue • le sanzioni: art. 93 Trattato • Il controllo: • Vigilanza permanente svolta dalla Commissione; • iniziativa d’ufficio alla Commissione che intima agli interessati di presentare osservazioni • Ove l’aiuto sia ritenuto incompatibile con il mercato comune la Commissione intima allo Stato di sopprimerlo • In caso di mancato adempimento la Commissione (o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia)