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“La gestione della SICUREZZA nei lavori privati”

“La gestione della SICUREZZA nei lavori privati”. Costi ed oneri della sicurezza alla luce della D.G.R. n. 569. Il D.Lgs. 81/2008 e i costi della sicurezza. OBBLIGHI DEL CSP - art. 91 comma 1 lett. a) Il CSP redige il PSC i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV.

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Presentation Transcript


  1. “La gestione della SICUREZZA nei lavori privati” Costi ed oneri della sicurezza alla luce della D.G.R. n. 569

  2. Il D.Lgs. 81/2008 e i costi della sicurezza OBBLIGHI DEL CSP - art. 91 comma 1 lett. a) Il CSP redige il PSC i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV OBBLIGHI DEL CSE - art. 92 comma 2 Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5,IL CSE redige il PSC PSC - art. 100 comma 1 IL PSC contiene la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ ALLEGATO XV OBBLIGHI CONTRATTI - Art. 26 comma 5 Nei contratti devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi della sicurezza

  3. ALLEGATO XV D.Lgs. 81/2008 4.1. - Stima dei costi della sicurezza 4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

  4. ALLEGATO XV D.Lgs. 81/2008 4.1.3 La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento 4.1.4 I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

  5. Elenco regionale dei prezzi 2002 I COSTI DELLA SICUREZZA SONO CONTENUTI NEI PREZZI DELLE LAVORAZIONI I prezzi del presente elenco regionale tengono conto anche dei costi della sicurezza (normativa vigente), seppure è ben comprensibile l’esigenza di esplicitare meglio tale aspetto. Proprio in ragione di quest’ultima considerazione la Commissione incaricata per l’aggiornamento del preziario, ha ritenuto opportuno predisporre una proposta operativa alla Giunta regionale che portasse, per mezzo di un sistema semplice e comprensibile, alla determinazione di una percentuale da applicare all’importo del singolo lavoro al fine di individuare i costi, in via sintetica, da sostenere per la sicurezza, rimandando quindi ad una fase più approfondita la determinazione di tali costi in forma analitica.

  6. Come sono cambiati i costi della sicurezza? D.P.R. 222/2003 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri (in attuazione art. 31 comma 1 L. 109/94) (Oggi allegato XV del D.Lgs. 81/2008) L’art. 7 sui costi della sicurezza: -quali costi stimare; -stima analitica; -costi non soggetti a ribasso. D.Lgs. 163/2006 Codice dei contatti pubblici Art. 131, comma 3 Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonche' il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; I relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

  7. Come sono cambiati i costi della sicurezza? Elenco regionale dei prezzi 2006 – BUR 20 del 3 maggio 2006 Viene pubblicato l’elenco regionale dei costi per la sicurezza (si applica sull’intero territorio regionale riferendosi a tutte le categorie di lavori, nell’esecuzione di opere pubbliche, per la progettazione dell’allestimento e la gestione del cantiere, per la valutazione economica delle misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti, per la valutazione economica delle procedure per specifici motivi di sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Il Coordinatore della Sicurezza nella fase di Progettazione, nella redazione del progetto, deve raggiungere il costo minimo per la sicurezza, rispetto all’importo dei lavori, indicato nelle percentuali minime contenute nell’allegato 1 e nell’elenco dei Prezzi Regionale. Allegato IV elenco regionale dei costi:eventuali costi da stimare, a carico dell’impresa,da non assoggettare a ribasso (spese generali)

  8. Come sono cambiati i costi della sicurezza? Elenco regionale dei prezzi 2006 – BUR 20 del 3 maggio 2006 Sicurezza: alcuni costi sono a carico del committente alcuni sono a carico dell’impresa Costi della sicurezza: costi contrattuali che vengono sostenuti dall’impresa per realizzare quanto previsto nel PSC Oneri della sicurezza: oneri che derivano da obblighi di legge (formazione, sorveglianza sanitaria, DPI, ………)

  9. TAVOLO PERMANENTE DEI PROFESSIONISTI PER LA SICUREZZA 2008 Linee guida per la determinazione , contabilizzazione e liquidazione dei costi e/o oneri per la sicurezza nei lavori pubblici e privati

  10. Art. 23 della Legge regionale n.3 del 21 gennaio 2010 Linee Guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici

  11. Linee Guida – costi sicurezza COSTI DELLA SICUREZZA Sono da prevedere alla luce di quanto riportato nel PSC: -fanno riferimento al “PROGETTO DELLA SICUREZZA”; -sono legati alla discrezionalità delle scelte tecniche fatte dal Committente dell’opera, dal suo Progettista rese applicative dal CSP e computate all’interno del PSC; -sono somme che l’appaltatore deve porre in essere “ex contractu”.

  12. Linee Guida – costi sicurezza COSTI DELLA SICUREZZA Per maggiore chiarezza si riporta il seguente elenco di spese che sono sempre ed in ogni caso costi: Recinzione di cantiere; Apprestamenti in genere (ponteggi, blindature negli scavi); Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; Dei mezzi e servizi di protezione collettiva; Allestimenti di cantieri speciali (cantieri stradali, cantieri confinati…) I costi vengono valutati, nei lavori pubblici, con l’elenco regionale di costi della sicurezza.

  13. Costi sicurezza - lavori privati APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC: Ponteggi, mantovane, parapetti Armature pareti scavi Prefabbricati Recinzioni, accessi Organizzazione del cantiere MISURE PREVENTIVE DPI INTERFERENTI: Linee vita, reti anticaduta DPI lavorazioni interferenti IMPIANTI DI TERRA IMPIANTI ANTINCENDIO: Impianto di terra, impianto scariche atmosferiche Impianto antincendio, rilevazioni fumi

  14. Costi sicurezza - lavori privati MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Segnaletica, avvisatori acustici PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC Verifica presenze giornaliere Presenza personale qualificato SFASAMENTI TEMPORALI Fermo personale Fermo attrezzature MISURE COORDINAMENTO Azioni di coordinamento Pulizia locali

  15. Linee Guida – oneri sicurezza ONERI DELLA SICUREZZA Gli ONERI relativi ai Piani Operativi (POS) o piani sostitutivi (PSS- art. 131 del D.Lgs. 163/2006): -sono afferenti a precise “obbligazioni normative” applicabili al singolo cantiere e saranno rese palesi attraverso il POS e/o il PSS; -sono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere “ex lege” Nei lavori pubblici gli oneri vengono individuati in sede di gara dall’amministrazione(come parte delle spese generali) e vengono rendicontati dall’impresa esecutrice con l’elenco degli oneri della sicurezza. ONERI = PSG x SG SG = (IL/1.265) x 0.15 PSG = T1% x [1+(T2%+T3%+T4%)]

  16. Elenco degli oneri della sicurezza L’elenco degli oneri per la sicurezza è stato ricondotto in due macro gruppi: - l’organizzazione della sicurezza aziendale; - gestione ed organizzazione del cantiere. Gli oneri sono verificabili attraverso l’esibizione da parte dell’impresa di apposita documentazione. Idoneità Tecnico Professionale

  17. Idoneità tecnico professionale OBBLIGHI DEL COMMITTENTE - art. 90 comma 9 lett. a) Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie …con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII ALLEGATO XVII Le imprese ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale devono esibire: Iscrizione camera commercio, industria ed artigianato, DVR, DURC, Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione di cui all’art.14. ALLEGATO XVII In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori.

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