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L’altro caso Scordino (affaire 3,1-2). Altri terreni erano stati colpiti da occupazione d’urgenza non seguita da espropriazione. Edilizia pubblica agevolata. Accessione invertita. Diritto al risarcimento completo ex L. 458/88.
E N D
L’altro caso Scordino (affaire 3,1-2) • Altri terreni erano stati colpiti da occupazione d’urgenza non seguita da espropriazione. • Edilizia pubblica agevolata. Accessione invertita. Diritto al risarcimento completo ex L. 458/88. • Sopravvenienza retroattiva dell’art. 5 bis, co. 7 bis. D.L. 333/92: pesante decurtazione del diritto. • Soccombenza innanzi alle giurisdizioni interne, alla luce di C.Cost. 148/99. • Ricorso alla Corte D.U.
AFFAIRE SCORDINO 3:le due pronunzie Corte D.U. • Il meccanismo Corte D.U.: pronunzia di principio, con invito all’accordo e successiva pronunzia di condanna. • Sez. 4, 9 maggio 2005: riaffermazione di vari principi simili a quello relativi all’indennizzo: vedi affaire 1 (retroattività; inadeguata tutela dei beni). • Affermazioni aggiuntive in considerazione della illiceità.
AFFAIRE SCORDINO 3:le affermazioni aggiuntive motivate sulla illegittimità -a • Conferma di precedenti sentenze che negano la compatibilità dell’accessione invertita con lo Stato di diritto (affaires Belvedere Alberghiera, Carbonara e Ventura del 2000). • la Corte di Cassazione (2003) aveva insistito sull’accessione invertita e sull’applicazione del 7 bis. • Corte D.U.: «il diritto di proprietà è tutelato dal protocollo 1 e può cedere all’interesse pubblico a condizione di procedure legali». • «La privazione della proprietà sarebbe avvenuta illegalmente nel momento della trasformazione • «Prima di valutare la congruità della riparazione occorre considerare l’illegalità alla base della vicenda.
AFFAIRE SCORDINO 3:le affermazioni aggiuntive motivate sulla illegittimità - b • Legalità: richiede norme «sufficientemente accessibili, precise e prevedibili». • l’expropriation indirecte n’est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique. • Dichiara la violazione del protocollo 1 • Invita le parti ad accordarsi sulla riparazione equa.
AFFAIRE SCORDINO 3:la seconda sentenza: sez. 4, 6 marzo 2007.La situazione di contrasto strutturale • Preso atto della giurisprudenza successiva a precedenti pronunzie contrarie alla occupazione acquisitiva. • Constatato che pendono decine di casi analoghi e che la funzione della Corte potrebbe essere compromessa da eccesso di contenzioso • Constatato che l’art. 43 T.U. espropriazione (per altro non rilevante nella fattispecie) ripropone la sanatoria ex post delle illegittime occupazioni di suoli (cfr. § 90-91-92 sent.) • Dichiara lo stato di violazione strutturale ed invita l’Italia a prendere le misure legislative opportune che garantiscano i cittadini colpiti attraverso la restituzione del bene o con una riparazione secondo i criteri elaborati dalla Corte per il presente caso Scordino. • Di fronte alla dichiarazione di contrasto strutturale diventa particolarmente rilevante l’azione successiva del Comitato dei Ministri del Consiglio D’Europa (*).
AFFAIRE SCORDINO 3:la seconda sentenza: sez. 4, 6 marzo 2007.La quantificazione del danno • Preso atto della mancanza di un accordo sulla sent. del 2005. • La riparazione equa viene allora determinata dalla Corte, ai sensi dell’art. 41 della Convenzione(*) • Lo Stato deve pagare «una somma corrispondente al valore che avrebbe la restituzione in natura», oltre ai danni discendenti dalla vicenda.
Valore della controversia alla entrata in vigore del 7 bis (1996): 265 milioni di lire + rivalutazione ed interessi.Richiesta delle parti
La pesante condanna dell’Italia • «La fattispecie in esame non può essere messa sullo stesso piano di una espropriazione regolare, essendo stato violato il principio di legalità. • «Occorre pertanto la «cancellazione totale» delle conseguenze della illegalità. • «L’equa riparazione deve corrispondere al valore della restituzione in natura, oltre al risarcimento di altri danni. • Le voci da calcolare sono: valore attuale del terreno; valore delle costruzioni; mancato godimento del terreno. In una valutazione equitativa il mancato godimento è considerato coperto dalla acquisizione del valore degli immobili: quindi: • € 3.300.000 + 40.000 per danni morali + 30.000 di spese + l’ammontare di eventuali imposte (quindi se tali somme saranno sottoposte alla ritenuta del 20% della L. 413/91, ora T.U., art. 35, vanno rimborsate). (Una maggiore articolazione delle varie voci sarebbe stata utile per lo Stato che intenda adeguare la propria normativa). • Il criterio adottato si basa sulla normale accessione del Cod. Civ. art. 936, ma non contempla il rimborso del costo di costruzione degli immobili da parte del proprietario del suolo: secondo la Corte, in mancanza di restituzione in natura, tale valore deve essere pagato in danaro all’interessato; tuttavia compensa il mancato godimento del bene durante il periodo.
Corte Cost. 24 ottobre 2007, n. 349 • Non denunziata in sé l’incostituzionalità dell’accessione invertita. • «Solo dopo la riforma della Costituzione del 2001 è possibile valutare la violazione di norme internazionali pattizie, sulla base del 117 co. 1 • «La Corte D.U. garantisce l’uniforme applicazione della convenzione negli Stati aderenti. • «Oggetto del giudizio è solo la ricaduta patrimoniale del 7 bis (risarcimento ridotto per espropriazione illegale). Il 7 bis è incostituzionale per violazione del comma 1 dell’art. 117 Cost. in relazione all’obbligo internazionale di cui al protocollo 1 della CEDU, alla luce della interpretazione della Corte D.U. • Sono assorbiti altri profili di costituzionalità denunziati.
La L. 24-12-2007, 244 (finanziaria 2008), all’art. 2, commi 89 e 90, ha parzialmente ridisciplinato la materia • Espropriazione legale. Il nuovo art. 37 T.U.: Pieno valore venale. In caso di accordo +10% • Espropriazione illegale. L’art. 55 del T.U. espropriazione ripeteva il contenuto del comma 7 bis. Tale articolo è stato sostituito con la L. 244 da una disposizione che prevede il risarcimento in misura pari al valore venale, in stridente contrasto con i criteri di riparazione del danno adottati dalla Corte di Strasburgo. Manca anche il + 10%
La L. 24-12-2007, 244 (finanziaria 2008), all’art. 2, commi 89 e 90, ha parzialmente ridisciplinato la materia • Il nuovo art. 55 prevede il risarcimento non già secondo i criteri della Corte di Strasburgo, o quanto meno in modo più satisfattorio dell’indennizzo, ma con il semplice valore venale. Volendo dare una interpretazione favorevole al cittadino, si potrebbe ipotizzare che il valore venale debba essere quello alla data della riparazione e non quello originario, come nell’art. 43
L’occupazione d’urgenza • Nata con la L. L. 25 giugno 1865, n. 2359 per situazioni di emergenza è divenuta ordinario modo di accelerare le procedure. • Abolita con T.U. espropriazione, è stata subito reintrodotta con D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, che ha inserito l’art. 22 bis nel T.U. • Costituisce il presupposto frequente delle occupazioni acquisitive a causa di vizi procedimentali o sostanziali. • L’istituto sembra contrastare con le indicazioni della Corte D.U., che vuole le apprensioni dei beni con preventivo e completo accertamento dei presupposti di legalità. Sarebbe quindi un “contrasto strutturale”. • Occorrerà vedere la posizione che assumerà il Comitato dei ministri incaricato di sovrintendere all’osservanza delle sentenze della Corte D.U.