240 likes | 705 Views
CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE (BIENNIO SPECIALISTICO). Anno accademico 2013/2014 Prof. Marco Pierdonati. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI. Il diritto processuale penale è l’insieme delle norme che disciplinano l’attività diretta all’attuazione del diritto penale nel caso concreto
E N D
CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE (BIENNIO SPECIALISTICO) Anno accademico 2013/2014 Prof. Marco Pierdonati
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI • Il diritto processuale penale è l’insieme delle norme che disciplinano l’attività diretta all’attuazione del diritto penale nel caso concreto • A differenza del diritto penale sostanziale, che definisce i fatti costituenti reato, il diritto processuale penale regola il procedimento mediante il quale accertare se è stato commesso un fatto di reato • In questo senso si dice che il diritto processuale penale ha funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale
La legge processuale penale ha, pertanto, due finalità: • 1) regolare l’attività del giudice e delle parti • 2) fornire al giudice gli strumenti logici mediante i quali accertare la sussistenza del fatto di reato e l’eventuale responsabilità dell’imputato • Nel processo penale, inoltre, sono contemperate due opposte esigenze: • 1) la tutela della società dalla delinquenza • 2) la difesa dell’imputato da una condanna ingiusta • Si individuano due tipi di sistemi processuali penali: il sistema inquisitorio e quello accusatorio
SISTEMA INQUISITORIO E ACCUSATORIO • SISTEMA INQUISITORIO • Si basa sul principio di autorità: maggiore è il potere attribuito all’autorità inquirente, migliore è l’accertamento della verità dei fatti • Il giudice è al tempo stesso: giudice, accusa e difensore dell’imputato • SISTEMA ACCUSATORIO • Si fonda sul principio dialettico: il giudice decide sulla base delle prove ricercate dalla difesa e dall’accusa, le quali, spinte da interessi contrapposti, danno vita a diverse ricostruzioni del fatto storico • Il giudice è terzo e imparziale e le parti godono degli stessi poteri nell’acquisizione delle prove
Ne consegue che il processo inquisitorio è: • 1) segreto • 2) scritto • 3) ad iniziativa, anche probatoria, d’ufficio: il giudice procede di propria iniziativa, anche nella ricerca delle prove e dei responsabili dei fatti di reato • 4) privo di limiti all’ammissibilità delle prove: le prove possono essere ricercate con ogni mezzo, anche con la tortura dell’imputato • Il processo accusatorio, pertanto, è sorretto dal principio della separazione delle funzioni processuali, dal quale discendono le seguenti caratteristiche: • 1) pubblicità • 2) oralità • 3) iniziativa, anche probatoria, di parte: il giudice non può procedere d’ufficio nel determinare l’oggetto della controversia, mentre le parti (accusa e difesa) hanno uguali poteri nel ricercare le prove • 4) contraddittorio: consente ad ogni parte di sostenere le
5) caratterizzato dalla presunzione di colpevolezza dell’imputato: è questo che deve dimostrare la propria innocenza • 6) incline alla carcerazione preventiva: essendo presunto colpevole, l’imputato può essere carcerato in via preventiva • 7) soggetto a molteplici mezzi di impugnazione: mediante diverse impugnazioni si “avvicina” il processo all’organo titolare del potere politico, cosicché il processo diventi “verità di Stato” • proprie ragioni, mettendo in dubbio i fatti affermati dall’altra parte • 5) limiti all’ammissibilità delle prove: perché la prova sia ammessa e, conseguentemente, utilizzata ai fini della decisione, la medesima deve essere regolarmente formata • 6) presunzione di innocenza • 7) limiti alla custodia cautelare: il carcere, prima della sentenza di condanna, costituisce l’extrema ratio • 8) limiti alle impugnazioni
Il sistema inquisitorio è tipico dei regimi totalitari: il processo penale viene utilizzato come strumento di controllo sociale, indispensabile per l’indottrinamento delle masse e per la lotta politica; la mancanza di contraddittorio lo rende soggetto a continui arbitri; il risultato del processo è la “verità di Stato” • Il sistema accusatorio è tipico dei regimi democratici e garantisti: il processo penale serve a verficare se un determinato soggetto possa ritenersi colpevole dei fatti che gli vengono ascritti; ciò che conta è accertare che l’accusa sia fondata; la pubblicità permette all’opinione pubblica di verificare che la Giustizia sia amministrata in modo corretto
IL SISTEMA MISTO • Poiché entrambi i predetti sistemi presentano delle criticità (il processo inquisitorio, in quanto è privo di garanzie per l’imputato; il processo accusatorio, lasciando all’accusa ampi poteri, impedisce al giudice un efficace controllo nella fase predibattimentale), si è pensato ad un diverso modello processuale, definito misto, risultante dall’applicazione di correttivi di tipo inquisitorio al sistema puramente accusatorio • Così, alla fase istruttoria prevalentemente inquisitoria, perché segreta e condotta da un giudice, sono applicati i seguenti temperamenti accusatori: • A) l’istruttoria inizia e si conclude con la richiesta del P.M. al giudice; se è richiesto il rinvio a giudizio, il giudice esercita il controllo giurisdizionale
B) al contempo, la fase dibattimentale, di ispirazione accusatoria, perché fondata sul contraddittorio tra le parti, accoglie alcuni caratteri inquisitori: le domande ai testimoni possono essere fatte dal Presidente dell’organo giudicante; gli atti compiuti prima del dibattimento, seppur in casi eccezionali, possono essere utilizzati dal giudice ai fini della decisione • Il previgente codice di procedura penale del 1930 era ispirato al sistema misto
L’ATTUALE PROCESSO PENALE • Al fine di superare le discrasie del precedente codice, ispirato per le diverse fasi dell’istruttoria e del dibattimento a principi antitetici, si rendeva opportuna una drastica riforma • Nel 1988, pertanto, veniva promulgato l’attuale codice di procedura penale, di chiara ispirazione accusatoria • In particolare: l’attuale processo processo penale si distingue in due fasi: • 1) quella procedimentale: nel corso della quale l’accusa raccoglie elementi di prova al fine di compiere le opportune valutazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale; in caso di richiesta di rinvio a giudizio, il giudice esercita il controllo giurisdizionale a mezzo dell’udienza preliminare
2) quella processuale: alla quale è riservata l’assunzione delle prove nel contraddittorio tra le parti, con l’eccezione dell’incidente probatorio per le prove non rinviabili al dibattimento stesso • Pertanto, il confine tra il procedimento e il processo penale vero e proprio è segnato dall’esercizio dell’azione penale, con la quale l’indagato acquista la qualifica di imputato • Accanto al procedimento ordinario sopra descritto, il codice prevede cinque riti semplificati: • 1) il patteggiamento: l’imputato, con il consenso del p.m. chiede che gli sia applicata la pena • 2) rito abbreviato: l’imputato chiede di essere giudicato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini • 3) giudizio immediato: se la prova è evidente e l’indagato è stato invitato rendere interrogatorio, il p.m. può chiedere di “saltare” l’udienza preliminare
4) giudizio direttissimo: quando un soggetto è stato arrestato in flagranza di reato ovvero l’indagato ha confessato nel corso dell’interrogatorio, il p.m. può condurre il soggetto direttamente al dibattimento • 5) procedimento per decreto penale di condanna: per i reati meno gravi, il p.m. può chiedere nei confronti dell’indagato l’emissione di un decreto penale di condanna alla sola pena pecuniaria
I PRINCIPI COSTITUZIONALI • I principi fondamentali che presiedono al sistema processuale penale discendono sia dal diritto interno sia dal diritto internazionale • Tra i principi di diritto interno, importanza preminente assumono quelli contenuti nella Costituzione, che è possibile distinguere nel modo che segue: • 1) PRINCIPIO FONDAMENTALE DELL’ORDINAMENTO • art. 3: il principio di uguaglianza impone che la legge sia uguale per tutti; da esso discende l’altro principio, contenuto nell’art. 24 co. 3, secondo cui sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, principio la cui ratio è quella di evitare che costoro soccombano in giudizio solo perché non abbienti
2) PRINCIPI RELATIVI AGLI ORGANI PENALI: • A) art. 24 co. 1: attribuisce a chiunque il diritto alla tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi • B) art. 111 co. 7: sancisce l’indefettibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze e i provvedimenti limitativi della libertà, in tal modo assicurando un doppio grado di giurisdizione • 3) PRINCIPI RELATIVI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI: • A) art. 25 co. 1: statuisce il principio della precostituzione del giudice naturale, sì da garantire a chiunque di essere giudicato da un organo individuabile in astratto dalla legge • B) art. 102 co. 1 e 2: vieta di istituire giudici straordinari o speciali
C) art. 104: garantisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura; la prima realizzata per mezzo dell’istituzione del C.S.M., mentre la seconda è assicurata dai principi: dell’inamovibilità dei magistrati (art. 107); dell’accesso alla funzione giudicante mediante concorso pubblico (art. 106); della soggezione alla sola legge (art. 101) • 4) PRINCIPI RELATIVI ALL’IMPUTATO: • A) art. 24 co. 2: sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento • B) art. 27 co. 1: afferma la personalità della responsabilità penale • C) art. 27 co. 2: garantisce la presunzione di innocenza sino alla pronuncia della condanna definitiva • D) art. 27 co. 3 e 4: vieta l’uso di trattamenti inumani nei confronti del condannato , precisando che le medesime • E) art. 111 co. 3 e 4: dei quali si tratterà appresso
devono tendere alla rieducazione del condannato e vietando la pena di morte • E) art. 13: afferma l’inviolabilità della libertà personale, prescrivendo la riserva assoluta di legge e l’obbligo di motivazione in capo all’autorità giudiziaria nei casi in cui è ammessa, salva comunque la previsione di termini massimi di carcerazione preventiva • F) art. 26: vieta l’estradizione per reati politici • 5) PRINCIPI RELATIVI AL PROCESSO PENALE: • A) art. 111 co. 1: sancisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge; in tal modo si prescrive la riserva di legge in materia processuale. Solo il legislatore può disciplinare lo svolgimento del processo, che deve essere giusto.
Con tale espressione il legislatore si riferisce ad un concetto ideale di Giustizia, che preesiste rispetto alla legge e che è direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo • B) art. 111 co. 2: prescrive che ogni processo si debba svolgere nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, e che debba avere una ragionevole durata. Con tale articolo la Costituzione assicura: • I) che ogni soggetto sia messo in condizioni di predisporre le proprie difese prima dell’emissione del provvedimento giurisdizionale (c.d. contraddittorio debole) • II) che tra le parti vi sia equilibrio di poteri • III) che il giudice non cumuli altre funzioni processuali e, al tempo stesso, sia privo di legami con le parti del processo • IV) che il processo abbia una ragionevole durata
C) art. 111 co. 3: conferisce all’accusato il diritto di: • I) essere informato riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevati a suo carico • II) disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la propria difesa • III) confrontarsi con il proprio accusatore (c.d. contraddittorio in senso soggettivo) • IV) essere assistito da un’interprete, ove la lingua del processo non sia conosciuta • D) art. 111 co. 4: sancisce il principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova (c.d. contraddittorio forte), precisando che la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore • E) art. 111 co. 5: disciplina i casi, regolati dalla legge, in cui la prova è assunta in assenza di contraddittorio per:
I) consenso dell’imputato • II) accertata impossibilità di natura oggettiva • III) effetto di provata condotta illecita • F) art. 111 co. 6: impone in capo all’autorità giudiziaria l’obbligo di motivare tutti i propri provvedimenti • G) art. 111 co. 7: sancisce l’indefettibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze e i provvedimenti limitativi della libertà personale, in tal modo assicurando un doppio grado di giurisdizione: di merito e di legittimità
PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE • Al fianco dei principi costituzionali, si pongono i principi sanciti dagli strumenti di diritto internazionale, tanto consuetudinario quanto pattizio (artt. 10, 11 e 117 Cost.) • Il processo penale, in particolare, è influenzato dalle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani (CEDU), nella quale sono affermati i seguenti principi: • 1) presunzione di innocenza • 2) pubblicità del processo • 3) ragionevole durata del processo • 4) piena e pronta conoscenza dell’imputazione • 5) lealtà e correttezza del processo
6) imparzialità dell’organo giudicante • 7) giusto processo