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Lezione di diritto processuale civile pp3. Anno accademico 2012/2013. La teoria dei presupposti processuali. I presupposti processuali. Nozione.
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Lezione di diritto processuale civile pp3 Anno accademico 2012/2013
Nozione • Vi sono un insieme di norme processuali che regolano il processo, qualunque sia la sua manifestazione, all’interno di un processo a cognizione piena o sommaria o che dia luogo ad un provvedimento dichiarativo di condanna o costitutivo di effetti, la cui violazione, per la loro importanza, impedisce al giudice di giungere alla decisione nel merito, dovendo chiudere il processo con una sentenza di rito nella quale viene pronunciata la violazione della norma processuale.
Dinamica e statica • Tali norme devono essere esaminate in una prospettiva statica, ovvero trattate nei loro contenuti da applicare in ogni forma di processo e in una prospettiva dinamica concernente i modi attraverso i quali la violazione della norma può essere fatta valere all’interno del processo: quindi i contenuti della norma e il modo in cui può rilevare all’interno di un concreto procedimento.
Prospettiva dinamica • Quanto alla prospettiva dinamica, la importanza di queste disposizioni rende inevitabile un regime forte in cui la rilevabilità del vizio di violazione della norma processuale può essere colta anche per iniziativa del giudice e in ogni stato e grado del processo.
Segue. L’insanabilità Il regime forte delle norme processuali tendenzialmente conduce altresì ad un regime di insanabilità del vizio, ovvero la violazione deve condurre sempre ad una sentenza processuale che chiude il processo e non può innescare meccanismi di rinnovazione dell’atto al fine di riprodurlo in coerenza con la norma processuale violata.
L’eccezione: il diverso regime Solo in casi eccezionali, quando la legge lo prevede, la rilevazione ha limiti e il giudice può imporre, con la rinnovazione dell’atto, l’integrazione del presupposto mancante, ma tale facoltà è concessa in un termine perentorio decorso il quale, per lo più per estinzione, il processo si conclude con una sentenza di rito o processuale.
Nullità extraformali Un ulteriore modo di concepire le norme processuali che integrano i presupposti processuali, ovvero le norme fondamentali la cui violazione impedisce al processo di concludersi con la sentenza di merito, è quella di nullità extraformali, in quanto non attinenti semplicemente alla forma dell’atto rispetto allo schema di legge, ma alla sussistenza dei presupposti perché l’atto si compia.
Principio di tassatività Le nullità extraformali o i presupposti processuali sono caratterizzati dal principio di tassatività, ovvero è il legislatore che, nel definire gli effetti della violazione, ne impone come conseguenza la definizione del processo con una sentenza di rito processuale senza il passaggio al merito.
Nullità formali Vi sono invece delle norme processuali, a cui il legislatore da un rilievo minore, in quanto la loro violazione non conduce normalmente ad una definizione del processo con una sentenza di rito o processuale, con la quale il giudice non pronuncia nel merito: si tratta per lo più della difformità di un concreto atto compiuto nel processo, con lo schema formale previsto dalla legge.
Effetti delle nullità formali L’effetto della violazione delle norme sulle nullità formali, dunque, è dato dal fatto che di tale atto non si terrà conto ai fini della decisione del merito, ma non sarà impedita una decisione del merito. Fanno eccezione a tale regime le nullità di atti che sono il presupposto di altri, nella catena che conduce alla sentenza finale, poiché in tal caso la nullità dell’uno si riverbera sul successivo e così fino all’ultimo (la sentenza): art. 159, 1° comma c.p.c.Esempio: la nullità dell’atto di citazione conduce alla nullità per dipendenza degli atti successivi della sentenza finale.
Sanabilità delle nullità Proprio per il minor rilievo, la nullità è sempre sanabile (art. 162, 1° comma) rendendo necessario che il giudice, laddove colga il vizio, sollecitato dalla parte che ne ha interesse, induca l’altra parte a rinnovare l’atto conforme allo schema formale, consentendo al successivo rinnovato in coerenza con la norma processuale, di sanare retroattivamente il vizio che colpiva il precedente.
Rilevabilità della nullità Ancora, per il minor rilievo, la violazione della norma processuale sulla nullità è rilevabile solo ad iniziativa di parte, ovvero della parte che ne ha interesse (mai della parte che l’ha originata), la quale deve sollevare la violazione nella prima istanza o difesa successiva (art. 157, 1° e 2° comma). • Solo eccezionalmente la legge attribuisce la rilevabilità anche al giudice (art. 158 c.p.c.): per il caso della costituzione del giudice e dell’intervento del P.M.
Tassatività delle nullità Le nullità sono pronunciate solo nei casi previsti dalla legge (art. 156 c.p.c.), le difformità dell’atto concreto dallo schema formale per la quale non è comminata la nullità integra mera irregolarità, normalmente non rilevante, almeno nel processo di cognizione (diversamente nel processo esecutivo: art. 617 c.p.c.).
Inidoneità al raggiungimento dello scopo Tuttavia se l’atto manca di un elemento formale che ne impedisce il raggiungimento dello scopo, ovvero di consentire il presupposto del successivo atto, integra egualmente nullità (2° comma, art. 156 c.p.c.). Simmetricamente se l’atto benché viziato di nullità, raggiunge egualmente lo scopo, la nullità non può essere comminata (3° comma, art. 156 c.p.c.). Esempio: la mancata comunicazione di un’ordinanza resa dal giudice fuori udienza alle parti, per quanto non sanzionata con la nullità, impedisce alla parte priva di comunicazioni di esercitare il suo diritto di difesa; se tuttavia la parte compaia ugualmente in udienza, avendo appresoaliundenotizia dell’ordinanza, il vizio si sana per il raggiungimento dello scopo.
La conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame Le nullità devono essere fatte valere nel processo, mediante la relativa eccezione, e all’interno dei mezzi di impugnazione (appello e ricorso per cassazione), poiché con il passaggio in giudicato della sentenza, in quanto non più impugnabile con mezzi ordinari (art. 324 c.p.c.), perdono rilievo.
Inesistenza Fanno eccezione a tale regime (art. 161) le sentenze per le quali manca la sottoscrizione del giudice, ove il vizio di nullità per la sua gravità può essere rilevato anche oltre il giudicato. A tale tassativa ipotesi la giurisprudenza ha unito altri casi: sentenza pronunciata da chi non ha potere giurisdizionale, perché collocato in quiescenza; sentenza pronunciata in un giudizio instaurato verso una persona inesistente, perché deceduta al momento della notifica dell’atto introduttivo; sentenza pronunciata dal giudice che non ha tratto in decisione la causa all’udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione; sentenza pronunciata in caso di pretermissione del litisconsorte necessario.
L’atto compiuto senza rappresentanza tecnica La giurisprudenza ha costruito da tempo un’ulteriore ipotesi di inesistenza, quella degli atti compiuti da chi non è iscritto all’albo degli avvocati, ma si tratta di ipotesi da rivedere alla luce dell’art. 182 c.p.c., che consente una tardiva concessione del mandato ad un difensore tecnico, con efficacia sanante retroattiva.
Nullità comminate per violazione di presupposti processuali
Nullità che sovraintendono a presupposti processuali Vi sono due presupposti processuali, il contraddittorio e la domanda, per i quali la regola processuale che sovraintende al presupposto ha modo di emergere attraverso la prescrizione di forme all’atto (l’atto deve avere alcuni contenuti e solo se ha tali contenuti è garantita la esistenza del presupposto). In tal modo prescrizioni di carattere formale, integranti ipotesi di nullità, sovraintendono in realtà presupposti processuali.
Prima ipotesi • La nullità della citazione (art. 164 c.p.c.): • - la indicazione delle parti, del giudice, dell’udienza, del termine per la costituzione in vista dell’udienza, sono tutti elementi necessari per assicurare il contraddittorio, quale presupposto processuale; • - la indicazione delle parti, la indicazione del diritto di cui si chiede la tutela e la indicazione della fattispecie che lo costituisce, sono tutti elementi necessari per assicurare la formulazione della domanda quale presupposto processuale.
segue • La mancanza di tali elementi integra, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., ipotesi di nullità formale, poiché l’atto concreto è difforme dallo schema proposto dalla legge e tuttavia, proprio perché la prescrizione presiede ad un presupposto processuale, il regime muta: • 1. il vizio è rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio; • 2. pur essendo prevista una possibilità di sanatoria, mediante rinnovazione dell’atto, in difetto il processo si chiude con una pronuncia in rito con cui è dichiarata l’estinzione del procedimento.
Altro esempio • Un’ulteriore ipotesi è quella della nullità della notifica della citazione (art. 291 c.p.c.), ove è confermato il regime della rilevabilità in ogni stato e grado, anche d’ufficio e in difetto di sanatoria, la pronuncia in rito di estinzione del processo. • Le prescrizioni-forme della notifica presiedono al presupposto processuale del contraddittorio.
Schema finale • nullità extraformali (rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado; insanabilità) • nullità formali (rilevabilità ad iniziativa di parte nel primo atto difensivo; sanatoria) • nullità formali che sovraintendono a presupposti processuali come il contraddittorio e la domanda (rilevabilità in ogni stato e grado anche d’ufficio; sanabilità)