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DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI CRONACA : I CASI LAPO ELKANN E VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI CRONACA : I CASI LAPO ELKANN E VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA. Tesi di: Niccolò Giola. DIRITTO DI CRONACA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA:. UN EQUILIBRIO DIFFICILE.

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DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI CRONACA : I CASI LAPO ELKANN E VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA

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Presentation Transcript


  1. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI CRONACA :I CASI LAPO ELKANN E VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA Tesi di: Niccolò Giola

  2. DIRITTO DI CRONACA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA: UN EQUILIBRIO DIFFICILE

  3. La mia attenzione si è concentrata principalmente sul concetto di eticità espresso nel campo giornalistico.

  4. Se da un lato l’agenda setting impone un ritmo vertiginoso di trasmissione delle notizie, è anche vero che si stanno moltiplicando le associazione di categoria che si battono per un giornalismo etico

  5. In questo scritto si è cercato di bilanciare il diritto alla persona a vedere rispettata la propria sfera personale con il diritto all'informazione consentendo ai giornalisti di svolgere correttamente il loro lavoro.

  6. Equilibrando quindi le due facce della medaglia, quella dell'operatore dell'informazione e quella dell'interessato.

  7. LA RICERCA DEL GIUSTO EQUILIBRIO DEL GIORNALISMO Il confine tra diritto di cronaca e diritto di privacy è molto labile: per chi si occupa di filtrare, divulgare e raccogliere le notizie, è facile superare la soglia della liceità informativa e sconfinare nella sfera riservata delle persone

  8. Per quanto possa sembrare difficile il compito del giornalistaè proprio quello di bilanciare questi due diritti

  9. Il diritto ad informare deve coniugarsi con il diritto delle persone ad essere rispettate nella loro sfera intima e privata

  10. la trattazione si divide in tre argomentazioni

  11. DIRITTO ALLA PRIVACY

  12. DIRITTO DI CRONACA

  13. DUE ESEMPI CONCRETI:I CASI LAPO ELKANN E VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA

  14. IL DIRITTO ALLA PRIVACYè definibile come l'interesse di un soggetto a mantenere la sfera della propria vita privata e intima al riparo da indiscrezioni altrui.

  15. LA LEGGE MADRE SULLA PRIVACY 675/96: Garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale

  16. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  17. IL COMPORTAMENTO DEL GARANTE • Essenzialità dell’informazione • Lealtà della raccolta • Tutela dei minori

  18. TESTO UNICO PER LA PRIVACY DEL 2003 Raccoglie tutte le disposizioni sparse in diverse leggi

  19. TESTO UNICO PER LA PRIVACY • Disposizioni generali • Disposizioni relative a diversi settori • Tutela dell’interessato e sanzioni

  20. CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI NELL’ ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA

  21. 3 AGOSTO 1998

  22. UN CODICE BATTISTRADA SIA DAL PUNTO DI VISTA CRONOLOGICO CHE PER I SUOI PREZIOSI CONTENUTI

  23. DA CHI E’ PROMOSSO QUESTO CODICE?

  24. QUAL’ЀL’OBIETTIVO DI QUESTO CODICE?

  25. A CHI SI APPLICA IL CODICE?

  26. IL DIRITTO DI CRONACA invece consiste nel diritto a raccontare i fatti come accadono, con ogni mezzo ritenuto idoneo. Tale diritto deriva direttamente dalla norma che tutela la libertà di espressione, sancito dall’art 21 della Costituzione italiana.

  27. DIRITTO DI CRITICAconsiste nel manifestare un giudizio o un’opinione che, come tale, non può ritenersi rigorosamente obiettiva, in quanto fondata su un’interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti

  28. REQUISITI PER L’UTILIZZO DEL DIRITTO DI CRONACA • La verità della notizia riportata • Interesse pubblico all’informazione • Continenza formale

  29. CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

  30. 8 LUGLIO 1993

  31. LA CARTA E’ UN CORPUS DI REGOLE DEONTOLOGICHE CHE ABBRACCIA GLI ASPETTI DELL’ATTIVITA’ GIORNALISTICA

  32. DA CHI E’ STATA REDATTA?

  33. IL TESTO E’ DIVISO IN DUE CAPITOLI • Doveri del giornalista • Principi da rispettare

  34. I DOVERI DEL GIORNALISTA • Responsabilità del giornalista • Rettifica e replica • Presunzione d’innocenza • Fonti • Informazione e pubblicità • Incompatibiltà • Minori e soggetti deboli

  35. CASO LAPO ELKANN

  36. 10 OTTOBRE 2005

  37. VENGONO RESE NOTE IMMEDIATAMENTE LE CONDIZIONI RELATIVE AL SUO STATO DI SALUTE E LA SITUAZIONE NELLA QUALE E’ STATO SOCCORSO

  38. L’ARTICOLO DEL QUOTIDIANO “IL MATTINO”DEL 13/10/2005APPROFONDISCE LA VICENDA PUBBLICANDO DATI ECCEDENTI AL DIRITTO DI CRONACA E LESIVI DELLA PERSONALITA’ DELL’INTERESSATO

  39. A SEGUITO DI QUANTO LETTO NELL’ARTICOLO E VISTO IL CODICE DI DEONTOLOGIA GIORNALISTICA, L’AUTORITA’ HA DECISO DI INTERVENIRE.

  40. IL GARANTE HA COSì STABILITO: Il servizio giornalistico in questione non ha rispettato il principio dell’essenzialità dell’ informazione risultando lesivo alla dignità dell’interessato.

  41. Alla luce di queste considerazioni il garante ha vietato al giornale “Il Mattino” di diffondere ulteriori dati personali idonei a rivelare possibili abitudini dell’interessato

  42. IL CASO VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA

  43. 17 GIUGNO 2006

  44. VIENE PUBBLICATA DAL QUOTIDIANO “CORRIERE DELLA SERA” DEL 20/6/2006, UNA LUNGA INTERCETTAZIONE TRA VITTORIO EMANUELE E IL SUO ASSISTENTE NARDUCCI

  45. NELL’ARTICOLO VENGONO PUBBLICATE ALCUNE ESPRESSIONI ALQUANTO OFFENSIVE RIFERITE AL POPOLO SARDO E ALLE ABITUDINI SESSUALI DEL PRINCIPE

  46. A SEGUITO DI QUANTO LETTO NELL’ARTICOLO E VISTO IL CODICE DI DEONTOLOGIA GIORNALISTICA, L’AUTORITA’ HA DECISO DI INTERVENIRE.

  47. IL GARANTE HA ACCERTATO: Alcuni brani di queste conversazioni attengono a comportamenti strettamente personali di persone coinvolte nelle indagini ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti

  48. IL GARANTE HA COSì STABILITO: Il servizio giornalistico in questione non ha tutelato la sfera sessuale delle persone coinvolte descrivendo abitudini riguardanti la sfera privata, non attendendosi quindi al principio dell’essenzialità della informazione.

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