E N D
1. 1
2. 2 IMPOSTE DIRETTE
3. 3 IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 1/7
4. 4 IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 2/7
5. 5 IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 3/7
6. 6 IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 4/7 1] Non vi č alcuna norma che impone al curatore fallimentare di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi dell’impresa fallita relativa al periodo d’imposta antecedente a quello in cui č intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, qualora i relativi termini risultino pendenti. In conformitŕ, la maggior parte della dottrina non ritiene che il curatore debba compilare siffatta dichiarazione. Al contrario, l’Amministrazione Finanziaria si č espressa per l’obbligo del curatore di presentare le dichiarazioni i cui termini siano ancora pendenti al momento della dichiarazione di fallimento e ciň sul presupposto che lo spossessamento dei beni e la privazione del potere di disposizione ed amministrazione degli stessi impedisca al fallito anche la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con C.M. n.5 del 7/11/1988, confortata da un parere dell’Avvocatura della Stato, l’Amministrazione Finanziaria propende per l’obbligo a carico del curatore, ma lo fa in forma dubitativa e sollecita interventi legislativi in materia. Da un punto di vista esclusivamente teorico si puň concordare con chi, in dottrina, esclude l’obbligo specifico del curatore. Tuttavia egli, per effetto degli artt. 14 e 16 L.F., si trova in possesso delle scritture contabili dell’impresa fallita e ne deve predisporre il bilancio ex art. 89 L.F. . Pertanto, in attesa degli auspicati interventi del legislatore, bisogna riconoscere che il medesimo curatore appare, in effetti, il soggetto in grado di compilare e presentare questa dichiarazione poiché č l’unico a disporre della documentazione necessaria.
1] Non vi č alcuna norma che impone al curatore fallimentare di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi dell’impresa fallita relativa al periodo d’imposta antecedente a quello in cui č intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, qualora i relativi termini risultino pendenti. In conformitŕ, la maggior parte della dottrina non ritiene che il curatore debba compilare siffatta dichiarazione. Al contrario, l’Amministrazione Finanziaria si č espressa per l’obbligo del curatore di presentare le dichiarazioni i cui termini siano ancora pendenti al momento della dichiarazione di fallimento e ciň sul presupposto che lo spossessamento dei beni e la privazione del potere di disposizione ed amministrazione degli stessi impedisca al fallito anche la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con C.M. n.5 del 7/11/1988, confortata da un parere dell’Avvocatura della Stato, l’Amministrazione Finanziaria propende per l’obbligo a carico del curatore, ma lo fa in forma dubitativa e sollecita interventi legislativi in materia. Da un punto di vista esclusivamente teorico si puň concordare con chi, in dottrina, esclude l’obbligo specifico del curatore. Tuttavia egli, per effetto degli artt. 14 e 16 L.F., si trova in possesso delle scritture contabili dell’impresa fallita e ne deve predisporre il bilancio ex art. 89 L.F. . Pertanto, in attesa degli auspicati interventi del legislatore, bisogna riconoscere che il medesimo curatore appare, in effetti, il soggetto in grado di compilare e presentare questa dichiarazione poiché č l’unico a disporre della documentazione necessaria.
7. 7 IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 5/7
8. 8 IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 6/7 Non vi č alcuna norma che impone al curatore fallimentare di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi dell’impresa fallita relativa al periodo d’imposta antecedente a quello in cui č intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, qualora i relativi termini risultino pendenti. In conformitŕ, la maggior parte della dottrina non ritiene che il curatore debba compilare siffatta dichiarazione. Al contrario, l’Amministrazione Finanziaria si č espressa per l’obbligo del curatore di presentare le dichiarazioni i cui termini siano ancora pendenti al momento della dichiarazione di fallimento e ciň sul presupposto che lo spossessamento dei beni e la privazione del potere di disposizione ed amministrazione degli stessi impedisca al fallito anche la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con C.M. n.5 del 7/11/1988, confortata da un parere dell’Avvocatura della Stato, l’Amministrazione Finanziaria propende per l’obbligo a carico del curatore, ma lo fa in forma dubitativa e sollecita interventi legislativi in materia. Da un punto di vista esclusivamente teorico si puň concordare con chi, in dottrina, esclude l’obbligo specifico del curatore. Tuttavia egli, per effetto degli artt. 14 e 16 L.F., si trova in possesso delle scritture contabili dell’impresa fallita e ne deve predisporre il bilancio ex art. 89 L.F. . Pertanto, in attesa degli auspicati interventi del legislatore, bisogna riconoscere che il medesimo curatore appare, in effetti, il soggetto in grado di compilare e presentare questa dichiarazione poiché č l’unico a disporre della documentazione necessaria.
Non vi č alcuna norma che impone al curatore fallimentare di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi dell’impresa fallita relativa al periodo d’imposta antecedente a quello in cui č intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, qualora i relativi termini risultino pendenti. In conformitŕ, la maggior parte della dottrina non ritiene che il curatore debba compilare siffatta dichiarazione. Al contrario, l’Amministrazione Finanziaria si č espressa per l’obbligo del curatore di presentare le dichiarazioni i cui termini siano ancora pendenti al momento della dichiarazione di fallimento e ciň sul presupposto che lo spossessamento dei beni e la privazione del potere di disposizione ed amministrazione degli stessi impedisca al fallito anche la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con C.M. n.5 del 7/11/1988, confortata da un parere dell’Avvocatura della Stato, l’Amministrazione Finanziaria propende per l’obbligo a carico del curatore, ma lo fa in forma dubitativa e sollecita interventi legislativi in materia. Da un punto di vista esclusivamente teorico si puň concordare con chi, in dottrina, esclude l’obbligo specifico del curatore. Tuttavia egli, per effetto degli artt. 14 e 16 L.F., si trova in possesso delle scritture contabili dell’impresa fallita e ne deve predisporre il bilancio ex art. 89 L.F. . Pertanto, in attesa degli auspicati interventi del legislatore, bisogna riconoscere che il medesimo curatore appare, in effetti, il soggetto in grado di compilare e presentare questa dichiarazione poiché č l’unico a disporre della documentazione necessaria.
9. 9 IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 7/7
10. 10 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 1/9
11. 11 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 2/9
12. 12 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 3/9
13. 13 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 4/9
14. 14 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 5/9
15. 15 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 6/9
16. 16 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 7/9
17. 17 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 8/9
18. 18 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 9/9
19. 19 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale – aspetti operativi 1/2
20. 20 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale – aspetti operativi 2/2
21. 21 IVA: al momento della dichiarazione di fallimento
22. 22 IVA: dichiarazione ex art. 35
23. 23 IVA: dichiarazione dell’anno precedente a quello della dichiarazione di fallimento
24. 24 IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale č stato dichiarato il fallimento - 1/5
25. 25 IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale č stato dichiarato il fallimento - 2/5
26. 26 IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale č stato dichiarato il fallimento - 3/5
27. 27 IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale č stato dichiarato il fallimento - 4/5
28. 28 IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale č stato dichiarato il fallimento - 5/5
29. 29 IVA: dichiarazione ex art. 8, comma 4 DPR 322/98
30. 30 IVA: fatturazione e annotazione delle operazioni precedenti la dichiarazione di fallimento
31. 31 IVA: durante la procedura
32. 32 IVA: fatturazione e liquidazione periodica della procedura
33. 33 IVA: comunicazione annuale dati
34. 34 IVA: dichiarazioni annuali
35. 35 IVA: dichiarazioni ex art.35 (variazione dati)
36. 36 IVA: altre questioni
37. 37 IVA: casi di rimborso – 1/3
38. 38 IVA: casi di rimborso (tratti comuni) – 2/3
39. 39 IVA: casi di rimborso (credito iva finale) – 3/3
40. 40 IVA: trattamento delle note di credito – 1/3
41. 41 IVA: trattamento delle note di credito – 2/3
42. 42 IVA: trattamento delle note di credito – 3/3
43. 43 I.C.I.: aspetti generali 1/6
44. 44 I.C.I.: aspetti generali 2/6
45. 45 I.C.I.: aspetti generali 3/6
46. 46 I.C.I.: aspetti generali 4/6
47. 47 I.C.I.: aspetti generali 5/6
48. 48 I.C.I.: aspetti generali 6/6