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IL MANDATO. Silvia Formigoni Benedetta Leoni Giulia Salma. Art. 1703. Il mandato è il contratto col quale una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, detta mandante. Il contratto di mandato è attributivo di poteri di rappresentanza.
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IL MANDATO Silvia Formigoni Benedetta Leoni Giulia Salma
Art. 1703 Il mandatoè il contratto col quale una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, detta mandante.
Il contratto di mandato è attributivo di poteri di rappresentanza.
IL MANDATO E LA SUA FUNZIONE Il contratto di mandato è fonte di rappresentanza volontaria, in cui il mandatario agisce sempre per conto del mandante e nel suo interesse (rappresentanza diretta) oppure in nome proprio (rappresentanza indiretta). Il mandato è il contratto principe per la delega di poteri e funzioni.
CARATTERISTICHE: • consensuale, in quanto si perfeziona con il consenso delle parti • presumibilmente oneroso, se il compenso non è stabilito dalle parti è determinato dalle tariffe professionali o dagli usi; in mancanza è determinato dal giudice (art.1709) • gratuito, può anche essere stipulato senza corrispettivo.
Mandato in rem propriam Il mandato solitamente è conferito nell'interesse del mandante. Se il mandato è oneroso, l'unico interesse del mandatario è quello del pagamento del compemso. Tuttavia, il mandato può anche soddisfare oltre all'interesse del mandante un interesse del mandatario.
Il mandato è, di regola, REVOCABILE. • revoca tacita, a seguito della nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante • revoca espressa
Mandato in rem propriam e revoca Non può essere revocato dal mandante, a meno che sia stato stabilito diversamente dalle parti o che ricorra una giusta causa di revoca, ritenuta verificata quando è dimostrata l’impossibilità di realizzazione o l’avvenuta realizzazione. Il mandato irrevocabile è caratterizzato dalla concomitanza di un rapporto diverso tra il mandante e il mandatario, che imprime al mandato il carattere di un atto obbligato fondamentale per la realizzazione di un interesse del mandatario.
Rinunzia Atto estintivo del mandatario. Può rinunciare solo in caso di giusta causa, in caso contrario deve risarcire i danni al mandante. La rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo che il mandante possa provvedere, tranne in caso di grave impedimento del mandatario.
CONTRATTO CON SE STESSO E PRESCRIZIONE DI ANNULAMENTO Ai fini dell'esercizio dell'azione di annullamneto del contratto concluso dal rappresentante legale in conflitto di interessi con la società, non opera il termine di decadenza dell'art. 2377 c.c. - attinente all'impugnativa, da proporre contro la società, della delibera sociale invalida - bensì l'ordinario termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 1442 c.c., trattandosi di azione di annullamento ex art. 1395 c.c.
Il Tribunale di Catania, accogliendo la domanda di fallimento della Bazar Raddini s.r.l., annullò il contratto di vendita di immobili alla Vale s.r.l. Dalla corte il curatore del fallimento venne ritenuto legittimato a proporre l’azione di annullamento del contratto tra le due società.
Il contratto fu stipulato in conflitto d’interesse, il legale rappresentante che concluse il contratto rappresentava entrambe le società, la società venditrice Bazar Raddinis.r.l.e la società acquirente Vale s.r.l.. Quest’ultima non aveva dato la prova liberatoria, in cui si conferisce al rappresentante l’autorizzazione a stipulare un contratto con se stesso.
Norme a cui si fa riferimento: Art. 1395 “È Annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi. L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.”
Art. 2475-ter “ I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisione adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essdere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’art.2477. in ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai teerzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.” Art. 2391 (responsabilità degli amministratori per inosservanza dei doveri concernenti l’interesse personale in una determinata operazione sociale) Art. 1442 (prescizionequinquinnale dell’azione di annullamento) Art. 2377 (impugnazione delle delibere dell’assemblea di società di capitali) Art. 2392 (azione di responsabilità degli amministratori di società di capitali)