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Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2013-2014

Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2013-2014. Trasparenza dell’Informativa Finanziaria. Trasparenza e revisione legale. Trasparenza dell'informativa finanziaria di base (II parte) Maurizio Lonati Francesco Ricucci. Il DLgs 39/2010 Revisione legale dei conti

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Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2013-2014

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Presentation Transcript


  1. Università degli studi di PaviaFacoltà di Economiaa.a. 2013-2014 Trasparenza dell’Informativa Finanziaria

  2. Trasparenza e revisionelegale Trasparenza dell'informativa finanziaria di base (II parte) Maurizio Lonati Francesco Ricucci

  3. Il DLgs 39/2010 Revisione legale dei conti Chi comunica con l’esterno Come si comunica Regime sanzionatorio Percorso formativo

  4. Il Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 “Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la Direttiva 84/253/CEE”, è stato pubblicato sulla G.U. n. 68 del 23 marzo 2010 ed è entrato in vigore il 7 aprile 2010. La normativa in oggetto ha riordinato la normativa relativa alla professione del revisore legale, nuova denominazione della "vecchia" revisione contabile. Il quadro normativo che emerge a seguito dell'entrata in vigore del Decreto comprende, a seconda dei casi, la possibile applicazione di almeno tre diverse fonti normative generali, ossia il codice civile (art. 2409-bis e seguenti c.c.), peraltro modificato dal Decreto, il TUF e, ovviamente, il Decreto stesso. N.B.: ove non diversamente specificato, i riferimenti agli articoli di questa sezione si intendono fatti al D.Lgs. 39/2010 La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 – Introduzione

  5. Il concetto di revisione contabile viene sostituito da quello di revisione legale. Oltre ad un "modello" generale di revisione legale dei conti, è previsto un modello specifico per i c.d. "Enti di Interesse Pubblico" (EIP), con regole specifiche e più stringenti, in relazione alla rilevanza a livello "sociale" delle società ricomprese tra gli EIP I Principi di Revisione da applicare saranno quelli emanati dalla Commissione Europea; nel periodo transitorio, si applicano i principi elaborati da associazioni e ordini professionali e raccomandati/emanati dalla Consob (Art. 11) Nella nuova disciplina non è più presente la previsione del cd. Libro della revisione, che pertanto è stato dismesso con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009. La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 – Introduzione

  6. Il Decreto fissa in 3 anni la durata degli incarichi (Art. 13) In tema di conferimento e cessazione dell’incarico, il Decreto prevede un parere motivato del Collegio sindacale relativamente alla scelta e alla revoca del revisore legale (Art. 13) Il Decreto conferma quanto previsto dalla normativa in materia di revoca per giusta causa e introduce la possibilità per il revisore di dimettersi, oltre all'istituto della risoluzione consensuale del rapporto (Art. 13) La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 – "Modello" generale

  7. Il Decreto definisce il contenuto dell'attività di revisione legale (Art. 14), che si sostanzia in: espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Sempre nel già citato art. 14, il Decreto stabilisce il contenuto della relazione di revisione, che comprende: un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società; una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 – "Modello" generale

  8. A norma dell'art. 16 del Decreto, sono state individuate alcune tipologie di di società, definite Enti di Interesse Pubblico, in relazione alla rilevanza della specifica attività svolta e all'attinenza del relativo business con la finanza e il risparmio e che richiedono, nella logica del Decreto, "particolare attenzione" nell'ambito dell'attività di revisione legale e più in generale nelle attività di controllo. La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 – EIP

  9. Gli EIP sono (art. 16): le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; le banche; le imprese di assicurazione e quelle di riassicurazione; le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 – EIP

  10. Gli EIP sono (art. 16) – segue: le società di gestione dei mercati regolamentati; le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; le società di intermediazione mobiliare; le società di gestione del risparmio; le società di investimento a capitale variabile; gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; gli istituti di moneta elettronica; gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB. La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 – EIP

  11. Il Decreto stabilisce (Art. 16) che "Negli EIP, nelle società controllate da EIP, nelle società che controllano EIP e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale". La durata dell'incarico è fissata in 9 anni per le società di revisione e 7 per i revisori legali (sono 3 anni per tutte le altre società), con divieto di rinnovo o nuovo conferimento se non sono trascorsi almeno 3 esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico (Art. 17) La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 – EIP

  12. Sempre in relazione alla più stringente disciplina delle società che rientrano nell'ambito degli EIP, il Decreto prevede (art. 19): la presenza di uno specifico organo, il "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile" (che nel sistema tradizionale si identifica con il collegio sindacale), che vigila su: il processo di informativa finanziaria; l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio; la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti. che il revisore legale/società di revisione legale presenti al citato Comitato una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria. La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 – EIP

  13. Inoltre, il Decreto (art. 18) richiede ad ogni revisore legale con incarichi di revisione di EIP di pubblicare la "Relazione annuale di trasparenza" entro 3 mesi dalla fine dell'esercizio sociale. Nella relazione devono essere incluse le seguenti informazioni: forma giuridica e struttura proprietaria e di governo; l'eventuale rete di appartenenza e le disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano; sistema di controllo interno della qualità e una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione, in ordine all'efficacia del suo funzionamento; indicazione della data in cui è stato svolto l'ultimo controllo della qualità; elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio sociale precedente; La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 – EIP

  14. Relazione annuale di trasparenza – segue: dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire l'indipendenza del revisore che confermi che è stata effettuata una verifica interna della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza; dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire la formazione continua; dati finanziari relativi alle dimensioni operative del revisore, che indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi per la revisione legale, per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione; base di calcolo della remunerazione dei soci. La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 – EIP

  15. Relativamente alla professione di revisore legale, il Decreto fissa regole generali di disciplina: dell'abilitazione necessaria per l'esercizio della stessa (artt. 2-4) e dall'iscrizione all'apposito registro (art. 6); della necessità di formazione continua (art. 5), per il mantenimento dei requisiti tecnici per l'esercizio della stessa, riservato agli iscritti (persone fisiche e società) al Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; dell'indipendenza del revisore legale (art. 10), elencando i servizi diversi dalla revisione che non possono essere prestati dal revisore in carica (art. 17). La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 – Esercizio della professione

  16. Qualità (art. 20) Previsto ogni 3 anni per i revisori legali che svolgono la revisione legale di EIP, ogni 6 per gli altri, è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale e prevede: una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale. Al termine del controllo è predisposta una relazione contenente gli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi devono essere posti in essere. La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 – Controlli

  17. Vigilanza MEF: sui revisori legali che NON hanno incarichi di revisione su EIP (art. 21). Effettua controlli in merito a: qualità; abilitazione (compreso lo svolgimento del tirocinio), e all'iscrizione nell'apposito Registro; tenuta del Registro e del registro del tirocinio; la formazione continua; rispetto delle disposizioni del Decreto da parte dei revisori legali che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico. Il MEF nell'esercizio delle proprie attribuzioni può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché eseguire ispezioni. La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 – Controlli

  18. Vigilanza Consob: sui revisori legali che HANNO incarichi di revisione su EIP (art. 22): vigila sull'organizzazione e sull'attività per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica; effettuare il controllo della qualità ex art. 20; approva i principi relativi al sistema i controllo interno della qualità (elaborati da associazioni e ordini professionali) che i revisori legali devono osservare; può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché eseguire ispezioni. La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 – Controlli

  19. Il Decreto ha previsto l’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (sentita la Consob) di diversi regolamenti attuativi, che condizionano la piena entrata in vigore di aspetti specifici della nuova disciplina. Il processo di emanazione dei citati regolamenti è tutt'ora in corso. La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010

  20. La revisione legale dei conti Il D. Lgs. 39/2010 Il Decreto n. 39/2010, riformando la revisione legale, ha ridefinito anche gli obblighi delle società di sottoporre a revisione il proprio bilancio. Come è stato anticipato, tutti gli EIP sono soggetti a revisione. Tra questi, oltre alle società quotate, gli emittenti titoli diffusi tra il pubblico, le SGR, le SIM, ad esempio, sono state incluse società prima non obbligate da altra normativa, in primis il TUF, alla revisione legale (es., banche, istituti finanziari, società di gestione dei mercati, ecc…). Per quanto concerne il codice civile, il Decreto n. 39/2010 ha stabilito nuovi presupposti che impongono alle società (anche S.r.l.) di sottoporsi a revisione legale.

  21. Sistema tradizionale (art. 2409-bis) La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti Codice Civile

  22. Sistemi dualistico (Art. 2409‐quinquiesdecies) e monistico (Art. 2409‐noviesdecies) In entrambi i casi il Codice Civile opera un rimando all'art. 2409-bis, primo comma, ovvero alla regola generale di disciplina della revisione legale dei conti nelle società per azioni che adottano il sistema tradizionale, quindi: "La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro". Come si può notare, a differenza di quanto previsto per il sistema tradizionale, non sono possibile deroghe, ovvero revisione legale svolta dall'organo di controllo, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione rispettivamente per il sistema dualistico e per quello monistico. La revisione legale dei conti Codice Civile

  23. S.r.l. (Art. 2477) Il Decreto ha modificato la normativa pre-vigente in tema di organo di controllo/revisore, prevedendo: facoltà generale (con l'atto costitutivo) di adozione di un organo di controllo, compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore, indicativamente come figura monocratica. obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le società dimensionalmente più rilevanti (capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni). La revisione legale dei conti Codice Civile

  24. S.r.l. (Art. 2477)– segue obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per strutture societarie e partecipative articolate, ovvero se la società: è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; non ha la facoltà di predisporre il bilancio in forma abbreviata. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. La revisione legale dei conti Codice Civile

  25. Chi comunica con l’esterno La funzione Investor Relations Il dirigente preposto Il consiglio di amministrazione

  26. Si tratta di una funzione di sempre più vasta istituzione in ambito aziendale deputata a gestire in modo efficace la comunicazione bidirezionale tra l’azienda, la comunità finanziaria, e gli altri interlocutori dell’azienda stessa, contribuendo in tal modo all’efficacia delle negoziazioni aventi ad oggetto il titolo azionario. La funzione, variamente collocata dal punto di vista organizzativo, gestisce aspetti quali shareholdermeetings, press conferences, private meetings con investitori, investor relations section nell’ambito dei siti web aziendali, company annual report. La sempre più ampia diffusione di informativa aziendale sotto forma di “interactive data” fa si che la funzione stia progressivamente acquisendo una sempre maggiore rilevanza. Chi comunica con l’esterno La funzione di Investor Relations

  27. La legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio, che ha introdotto il nuovo art.154–bis del D.Lgs. 58/98, ha istituito la figura del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari". Si tratta di una figura che deve essere istituita dalle sole società quotate, i cui statuti devono prevederne le modalità di nomina, che deve essere sempre subordinata al parere dell’organo di controllo. Il Consiglio di Amministrazione esercita vigilanza sul Dirigente Preposto. Chi comunica con l’esterno Il Dirigente Preposto

  28. Gliatti e le comunicazionidellasocietàdiffusi al mercato, e relativiall’informativacontabileancheinfrannualedellastessasocietà, sonoaccompagnati da unadichiarazionescritta del dirigenteprepostoallaredazionedeidocumenticontabilisocietari, che ne attestano la corrispondenzaallerisultanzedocumentali, ailibri e allescritturecontabili (c. 2) Il dirigenteprepostoallaredazionedeidocumenticontabilisocietaripredisponeadeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, oveprevisto, del bilancioconsolidatononché di ognialtracomunicazione di caratterefinanziario (c. 3) Chi comunica con l’esterno Il Dirigente Preposto

  29. Relazione (c. 5) Gliorganiamministratividelegati e ildirigenteprepostoallaredazionedeidocumenticontabilisocietariattestano con appositarelazionesulbilancio di esercizio, sulbilanciosemestraleabbreviato e, overedatto, sulbilancioconsolidato: l'adeguatezza e l'effettivaapplicazionedelle procedure di cui al comma 3 nelcorso del periodo cui siriferisconoidocumenti; cheidocumentisonoredatti in conformitàaiprincipicontabiliinternazionaliapplicabiliriconosciutinellaComunitàeuropeaaisensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; la corrispondenzadeidocumentiallerisultanzedeilibri e dellescritturecontabili; l'idoneitàdeidocumenti a fornireunarappresentazioneveritiera e correttadellasituazionepatrimoniale, economica e finanziariadell'emittente e dell'insiemedelleimpreseinclusenelconsolidamento; Chi comunica con l’esterno Il Dirigente Preposto

  30. Relazione– segue per ilbilanciod'esercizio e per quelloconsolidato, che la relazionesullagestionecomprendeun'analisiattendibiledell'andamento e del risultatodellagestione, nonchédellasituazionedell'emittente e dell'insiemedelleimpreseinclusenelconsolidamento, unitamentealladescrizionedeiprincipalirischi e incertezze cui sonoesposti; per ilbilanciosemestraleabbreviato, che la relazioneintermediasullagestionecontieneun'analisiattendibiledelleinformazionidi cui al comma 4 dell'articolo 154-ter. Le attestazionisonorese secondo ilmodellostabilitocon regolamentodallaConsob (RegolamentoEmittenti, delibera n. 11971/99 e successive modifiche). Chi comunica con l’esterno Il Dirigente Preposto

  31. Secondo l’Art.2380-bis c.c., la gestionedell’impresaspettaesclusivamenteagliamministratori, checompongonoilConsiglio di Amministrazione, tra I cui componenti è nominatoilPresidente; Secondo l’Art.2381 C.C., ilPresidenteconvocailConsiglio di Amministrazione, fissandol’ordine del giorno, coordinandoilavori e verificandocheinformazioniadeguatesiano date a tuttiiconsiglieri. Chi comunica con l’esterno Il Consiglio di Amministrazione

  32. GliAmministratoridevonoredigereilbilancio, costituito da Statopatrimoniale, contoeconomico e nota integrativa (Art.2423 del c.c.); corredato dal unarelazionedegliamministratorisullagestione (Art. 2428 del c.c.) GliAmministratoricurano la redazione del bilancio, per quale è vietata la delega Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo (art.2429, c.1 c.c.) Chi comunica con l’esterno Il Consiglio di Amministrazione

  33. Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato (art. 2429, c. 3) GliAmministratori, entrotrentagiornidall’approvazione del bilancio, devonodepositarepressoilregistrodelleimprese (art. 2435 c.c.) unacopia del bilancio, dellarelazionesullagestione, dellarelazione del collegiosindacale, di quella del revisorelegale e del verbale di approvazionedell’assemblea (o del consiglio di Sorveglianza) Chi comunica con l’esterno Il Consiglio di Amministrazione

  34. Come si comunicaStrumenti Relazioni di adesioneaicodici di comportamento Delibere assembleari Bilancio Relazione organo di controllo Relazione di revisione Relazione degli amministratori Informazioni suoperazioni straordinarie Comunicati stampa Altro

  35. Regime sanzionatorio L'articolata normativa in tema di informativa da fornire a tutte le controparti interessate da parte di tutte le società, in particolare di capitali (e non solo quotate) è accompagnata da un regime sanzionatorio per rendere più efficaci le proprie prescrizioni. Gli illeciti in tema di informativa possono essere classificati come: illeciti connessi alla redazione del bilancio; illeciti mediante omissione; illeciti commessi dagli amministratori; altri illeciti.

  36. Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. (comma 1) La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. (comma 3) Regime sanzionatorio Illeciti connessi alla redazione del bilancio

  37. Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali (segue) In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. (comma 5) Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa. (comma 6) Regime sanzionatorio Illeciti connessi alla redazione del bilancio

  38. Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori La fattispecie normata da questo articolo del Codice Civile è la medesima di quella trattata dall'art. 2621 (che fa riferimento all'esposizione di "… fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore" nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, ), cui si aggiunge la casistica di aver cagionato "… un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori", ma anche "… se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori …". (comma 1 e 2). I responsabili di tale comportamento sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. (comma 1) Nel caso di società quotate la pena è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio, che diventa da due a sei anni se il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. (comma 4) Regime sanzionatorio Illeciti connessi alla redazione del bilancio

  39. Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (segue) Anche in questo caso "La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento." (comma 7) In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. (comma 8) Nei casi precedenti, quindi, sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa (comma 9), come già previsto dall'art. 2621. Regime sanzionatorio Illeciti connessi alla redazione del bilancio

  40. Art. 2629‐bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto d'interessi L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (o sottoposto a vigilanza di Banca d'Italia/IVASS), che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Si ricorda che l'art. 2391, comma 1 c.c. disciplina l'informativa che ogni amministratore deve dare agli altri amministratori e al collegio sindacale relativamente ad ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in cui ricopre la carica, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio, mentre se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Regime sanzionatorio Illeciti mediante omissione

  41. Art. 2630 c.c: Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo. Regime sanzionatorio Illeciti mediante omissione

  42. Art. 2631 c.c.: Omessa convocazione dell'assemblea Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci. Regime sanzionatorio Illeciti mediante omissione

  43. Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Regime sanzionatorio Illeciti commessi dagli amministratori

  44. Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Regime sanzionatorio Altri illeciti

  45. Art. 501 c.p.: Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifizi atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a 25.822. Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate: se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri; se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. Regime sanzionatorio Altri illeciti

  46. Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. Sono puniti con la stessa pena i soggetti che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società quotate o con strumenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Regime sanzionatorio Altri illeciti

  47. Oltre a quanto previsto dal Codice Civile, altri testi normativi (TUF e D.Lgs. 39/2010 in primis) prevedono uno specifico regime sanzionatorio per tutte le diverse fattispecie trattate In particolare, si evidenzia quanto segue: TUF: la parte V del D.Lgs. 58/1998 è dedicata alle sanzioni relative alle prescrizioni contenute nello stesso. Si riportano di seguito alcuni articoli relativi a illeciti della sfera informativa: Art. 173-bis: Falsoin prospetto Artt. 184 e 187-bis: Abuso di informazioni privilegiate Artt. 185 e 187-ter: Manipolazione del mercato All'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato sono dedicati due articoli in quanto sono previste sia sanzioni penali che amministrative. Regime sanzionatorio

  48. D.Lgs. 39/2010 Nel Decreto è presente uno specifico Capo (VIII), intitolato "Sanzioni amministrative e penali" (articoli dal 24 al 32), all'interno del quale vi sono specifiche norme in merito all'informativa di bilancio. In particolare, l'art. 27 "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale", prevede che: "1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sèo per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno." Regime sanzionatorio

  49. D.Lgs. 39/2010 (segue) "2. Se la condotta di cui sopra ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della societa' assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonchèai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto." Regime sanzionatorio

  50. D.Lgs. 39/2010 (segue) In relazione al citato capo, si richiama l'attenzione sui seguenti articoli: Art. 24, relativo ai provvedimenti sanzionatori del MEF emanati nel caso di casi di ritardata o mancata comunicazione di informazioni da inserire nel Registro dei revisori legali; Art. 26, relativo ai provvedimenti della Consob nel caso di accertamento di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale. Tali provvedimenti, in relazione alla gravità del comportamento rilevato, possono andare da una sanzione pecuniaria (da 10 mila a 500 mila euro) fino alla cancellazione dal Registro della società o del responsabile della revisione dell'incarico oggetto di verifica/irregolarità; Art. 28, che disciplina il caso di corruzione dei revisori (con pene fino a 5 anni di reclusione) Regime sanzionatorio

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