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GUARDIA COSTIERA – CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA Sezione Sicurezza della Navigazione. LE MERCI PERICOLOSE NEL TRASPORTO MARITTIMO LE ORDINANZE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA IN MATERIA DI GESTIONE DI MERCI PERICOLOSE. Venezia, 20 dicembre 2013. C.C. (CP) Vito Spada.
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GUARDIA COSTIERA – CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA Sezione Sicurezza della Navigazione LE MERCI PERICOLOSE NEL TRASPORTO MARITTIMO LE ORDINANZE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA IN MATERIA DI GESTIONE DI MERCI PERICOLOSE Venezia, 20 dicembre 2013 C.C. (CP) Vito Spada
LE MERCI PERICOLOSE NEL TRASPORTO MARITTIMOPREMESSA «Qualsiasi merce trasportata su nave può essere pericolosa se non è idoneamente ed adeguatamente caricata e movimentata»; Nel trasporto marittimo la dizione «Merci Pericolose» comprende quella numerosissima serie di prodotti e di sostanze, di provenienza naturale o derivante da trasformazione, che, per caratteristiche intrinseche, possano provocare, più facilmente delle altre, pericoli per l’uomo, il mezzo di trasporto o l’ambiente circostante.; Una delle prime preoccupazioni dell’IMO subito dopo la seconda guerra mondiale fu, con lo sviluppo del processo produttivo industriale dei Paesi occidentali, quella di catalogare le merci pericolose; In base alle disposizioni all’epoca emanate dall’IMO, anche lo stato italiano, già intorno agli anni 60, legiferò in merito alla sicurezza del trasporto marittimo delle merci pericolose ratificando, recependo o promulgando una serie di normative.
INDIVIDUAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE Le «Merci pericolose» possono così essere inizialmente suddivise: A seconda dello «stato fisico»: merci pericolose liquide, suddivise ed individuate in: Idrocarburi, di cui all’Annesso I Marpol 73/78/04 ( International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), e riportate anche nell’IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code); Chimici, di cui Annesso II Marpol e al Capitolo 17 IBC Code ( International Bulk Chemical Code ) e riportate anche nel IMDG Code merci pericolose gassose, di cui all’IGC code ( International Gas Carrier Code ) e riportate anche nel IMDG code merci pericolose solide, di cui all’IMSBC Code ( International Maritime Solid Bulk CargoesCode ) e riportate anche nel IMDG Code A seconda delle modalità di trasporto: alla rinfusa; in colli; in container; su veicolo ruotato.
INDIVIDUAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE Tipologia di navi corrispondente alle «modalità di trasporto»: OilTanker – ChemicalTanker – Gas Tanker – Bulk Carrer (rinfuse liquide, gassose e solide): General Cargo (merci varie); Full Container (container); Roll on – Roll off (autoveicoli leggeri e pesanti, trailer, vagoni ferroviari)
NORMATIVA VIGENTE Sulla sicurezza ambientale: MARPOL 73/78; Legge 31/12/82 n. 979 della «Legge per il mare»; Sulla sicurezza (safety) delle persone e delle navi: SOLAS 74/78 (International Convention for safety of life atsea); IBC Code; IGC Code, IMSBC Code; IMDG Code; DD. 21/03/2006 n. 278 (colli/ container) D.D. 30/11/2010 n. 1340 (rinfuse solide)
NORMATIVA VIGENTE Merci pericolose alla rinfusa: LIQUIDE O GASSOSE LIQUIDI PETROLIFERI; Sulla sicurezza ambientale: Allegato 1 alla MARPOL 73/78 e succ. emendamenti D.lgs 24/06/2003 n. 182 Sulla safety: SOLAS 74/78 e succ. emendamenti (in particolare per la costruzione nave cisterna) LIQUIDI CHIMICI : Sulla sicurezza ambientale: Allegato 2 alla MARPOL 73/78 e succ. emendamenti D.lgs 24/06/2003 n. 182 Sulla safety: Capitolo VII/B SOLAS 74/78 e succ. emendamenti; IBC Code; LIQUIDI GASSOSI : Capitolo VII/B SOLAS 74/78 e succ. emendamenti; IBC Code ; DM Trasporti 02/08/2007.
NORMATIVA VIGENTE Merci pericolose alla rinfusa: SOLIDE Sulla sicurezza ambientale: Allegato IV MARPOL 73/78 e succ. emendamenti D.lgs 24/06/2003 n. 182 Sulla safety: SOLAS 74/78 e succ. emendamenti (Capitolo VI/B e C, inerenti le granaglie; Capitoli VII/A-1 e XIII ) DM Trasporti 22/07/1991; IMSBC Code; D.M. Trasporti 09/10/2006 (Granaglie ) che recepisce la Risoluzione MSC 23(59) del 23/05/1991 Merci pericolose «in colli/container»: Sulla sicurezza ambientale: Allegato III alla MARPOL 73/78 e succ. emendamenti D.lgs 24/06/2003 n. 182 Sulla safety: Capitolo VII/A e D (inerente il trasporto materiale radioattivo) SOLAS 74/78 e succ. emendamenti; IMDG Code;
LE IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO: LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI SICUREZZA INERENTI IL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE Alla normativa vigente in materia di trasporto navale delle merci pericolose occorre aggiungere quella relativa all’attività informativa a cui devono ottemperare tutte le navi che trasportano le merci pericolose quando transitano od in arrivo/partenza in/da un porto nazionale. Avviso di transito nelle acque del VTS (L. 07/03/2001 n. 51 – D. Lgs. 19/0872005 n. 196) ADRI-REP ( Adriatic Reporting) (DM trasporti 25/05/2001) I dati relativi al carico inseriti nell’AIS (Reg. 19.2.4 Cap. V solas; Art. 6 D. Lgs. 19/0872005 n. 196) HAZMAT ( Hazardousmaterials ) (Titolo III D. Lgs 19/08/2005 n. 196) Elenco di controllo della nave (D.M. Trasporti 22/04/1999)
LE PIU’ RILEVANTI PROBLEMATICHE DI SICUREZZA INERENTI LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE Le Merci pericolose liquide/gassose alla rinfusa: il mantenimento delle condizioni di non esplosività delle cisterne della nave; la tenuta delle linee di carico/scarico (pressione e perdite di liquido ); l’efficacia e la regolarità dell’intesa fra il personale di terra/bordo; Le merci pericolose solide alla rinfusa: la verifica preventiva ed il mantenimento dell’agibilità delle stive durante la sosta in banchina; la regolarità dello scarico/carico adeguata alla stabilità della nave; l’efficacia e la regolarità dell’intesa fra il personale di terra/bordo. Le merci pericolose in colli: l’integrità della tenuta dei colli stessi prima della loro movimentazione; l’integrità dei colli durante la movimentazione degli stessi; l’efficienza dei mezzi di sollevamento dei colli.
COMPETENZE NELLA GESTIONE Competenze amministrative pubbliche sono in capo a: Autorità Marittima (Capitanerie di Porto sono competenti per tutta la procedura di concessione dell’Autorizzazione/nulla-osta alla movimentazione nave/terra e viceversa ed al trasporto su nave); Autorità Portuale (Legge 28/01/1994 n. 84), limitatamente a: la disciplina, soprattutto in materia antinfortunistica, delle operazioni di carico/scarico in ambito portuale; la disciplina dello stoccaggio in ambito portuale. Autorità sanitaria locale (AUSL/SPISAL), limitatamente ad infortunistica e sicurezza igienico/sanitaria.
COMPETENZE NELLA GESTIONE Competenze amministrative dei Soggetti privati sono in capo a: Armatore e sua Company: l’idoneità alla navigazione della nave – l’organizzazione di sicurezza di bordo – la preparazione e l’addestramento degli equipaggi; Comando di bordo: l’applicazione delle norme di sicurezza della navigazione, delle procedure amministrative e tecniche di sicurezza nelle operazioni di carico/scarico/movimentazione, l’addestramento e la preparazione dell’equipaggio; Caricatore/Scaricatore (Impresa Portuale o Terminalista): la tenuta in sicurezza dell’area di lavoro e delle attrezzature utilizzate, l’applicazione delle procedure amministrative e tecniche di sicurezza nelle operazioni di carico/scarico/movimentazione/stoccaggio, l’addestramento e la preparazione delle proprie maestranze; Produttore della merce: l’applicazione delle norme relative all’imballaggio ed all’etichettatura della merce nonché della corretta compilazione e consegna agli interessati delle Schede Tecniche della merce.
LE ORDINANZE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA OGGETTO DELLE ORDINANZE DELLA CP VENEZIA IN MATERIA DI MERCI PERICOLOSE (elementi comuni): l’entrata e l’uscita delle navi; procedure amministrative per la movimentazione del carico; le operazioni di carico e scarico; la fase precedente e successiva alle operazioni di carico e scarico; la prevenzione delle situazioni di pericolo; rammentano disposizioni di legge già in vigore;
LE ORDINANZE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA Ordinanza 13/2002 del 14.02.2002. «Trasporto di Zinco in pani»; Ordinanza 13/2006 del 01.02.2006. «Trasporto di merci fumigate»; Ordinanza 114/2007 del 25.10.2007. « Trasporto/movimentazione di prodotti petroliferi alla rinfusa»; Ordinanza 82/2007 del 18.07.2007. «Trasporto/movimentazione di prodotti chimici liquidi alla rinfusa»; Ordinanza 04/2008 del 15.01.2008. « Trasporto/movimentazione di sostanze gassose alla rinfusa»; Ordinanza 08/2011 del 25.01.11. «Movimentazione rinfuse».
ORDINANZA n. 114/2007. «Regolamento per la sicurezza delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti petroliferi allo stato liquido e loro derivati» Art. 1 Campo di applicazione Le disposizioni del presente regolamento hanno per oggetto le operazioni di carico, scarico, trasbordo, trasporto nonché il transito e la sosta nel porto e nella rada delle navi battenti bandiera italiana o straniera adibite al trasporto alla rinfusa dei prodotti e delle sostanze liquide petrolifere e dei loro derivati; Art. 3 Zone di approdo e di sosta E’ consentita soltanto: in rada nelle aree prescritte dalle norme della locale A.M. per le varie tipologie di navi ed indicate nella cartografia nautica nazionale; in porto nelle zone protette e date in concessione dall’Autorità Portuale, provviste del collaudo da parte della Commissione di cui agli Artt. 4849 del Reg al Codice della Navigazione e «Piano di Security (PSP) debitamente approvato. Art. 4 Collegamenti radiotelefonici Le navi superiori alle 150 GT, all’atto dell’entrata nelle acque territoriali delle acque del circondario marittimo di Venezia, devono aver già stabilito i collegamenti radiotelefonici prescritti dal sistema «adriaticship reporting» (ADRI.REP), giusta dm trasporti 25/05/2001. Il suddetto collegamento radiotelefonico, dovrà essere riutilizzato anche per tenere informata l’A.M. di qualsiasi manchevolezza, avaria o incidente che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione o costituire un pericolo per l’ambiente marino o atmosferico, nonché per la salute umana.
ORDINANZA n. 114/2007. «Regolamento per la sicurezza delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti petroliferi allo stato liquido e loro derivati» Art. 8 Procedure amministrative per la movimentazione del carico Tutte le navi di cui all’Art.1 che giungono nel porto o nella rada di Venezia, devono aver provveduto a svolgere le incombenza di cui alle norme inerenti la trasmissione del modulo HAZMAT (D.M. trasporti 30/12/1997) del modulo di «notifica di rifiuti prodotti dalle navi» (Art. 6 D.Lgs 182/2003), nonché del modulo «Shippre-arrival Security information» facendoli pervenire, preferibilmente, tramite il sistema informatico locale denominato Logis. I comandanti di tutte le navi che intendono caricare/scaricare/trasportare nel porto di Venezia i prodotti di cui all’Art.1, devono ottenere l’autorizzazione o il nulla osta dall’A.M. A tale scopo il comando di bordo o il raccomandatario marittimo deve presentare alla suddetta unità apposita istanza in carta legale intesa ad ottenere l’autorizzazione alla caricazione o il nulla osta alla scaricazione. La predetta istanza deve essere presentata almeno 24 ore d’anticipo rispetto al previsto arrivo della nave nella rada di Venezia, a meno che la nave non sia partita da un porto vicino. Per le procedure di invio delle istanze e della ricezione dei provvedimenti autorizzativi, può essere utilizzato il sistema informatico Logis.
ORDINANZA n. 82/2007. « Regolamento concernente la caricazione/scaricazione delle ‘sostanze liquide nocive e dei prodotti liquidi chimici pericolosi, così come definiti dall’art. 1, nonché la prevenzione dell’inquinamento» Art. 1 – Campo di applicazione Sono soggetti alle presenti disposizioni: le navi ed i galleggianti italiani o stranieri di qualunque stazza ed i loro comandanti che trasportano alla rinfusa e/o devono scaricare/caricare/movimentare sostanze liquide nocive o prodotti chimici liquidi pericolosi di cui al vigente IBC code; i Terminal nonché i concessionari degli ormeggi interessati alla movimentazione delle suddette sostanze o prodotti, od al semplice attracco delle navi. Art. 7 Idoneità della nave Le navi italiane e straniere, ai fini del trasporto delle sostanze di cui all’Art. 1, devono essere provviste della documentazione MARPOL
ORDINANZA n. 82/2007. « Regolamento concernente la caricazione/scaricazione delle sostanze liquide nocive e dei prodotti liquidi chimici pericolosi, così come definiti dall’art. 1, nonché la prevenzione dell’inquinamento» Art. 8 Procedure amministrative per l’autorizzazione/nulla osta alla movimentazione del carico. Tutte le «Chemical o NLS Tankers», che giungono nel porto di Venezia devono aver provveduto a svolgere le incombenze di cui alle norme inerenti la trasmissione del modulo HAZMAT ( D.M. Trasporti 30/12/1997) nonché del modulo di «Notifica dei rifiuti prodotti dalle navi ( art. 6 D. Lgs. 182/2003), facendoli pervenire, preferibilmente, tramite il sistema informatico locale denominato «Logis». I comandanti di tutte le navi che intendono caricare/scaricare/trasportare nel porto di Venezia «sostanze liquide nocive» e/o prodotti chimici liquidi pericolosi e/o acque di lavaggio/prelavaggio di predette sostanze, devono ottenere l’autorizzazione o il nulla osta dall’A.M. A tale scopo il comando di bordo o il raccomandatario marittimo della nave deve presentare alla suddetta unità, apposita istanza in carta legale, preferibilmente seguendo le procedure del sistema informatico Logis, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla caricazione o del nulla osta alla scaricazione. La predetta istanza deve essere presentata almeno 24 ore d’anticipo rispetto al previsto arrivo della nave nella rada di Venezia, a meno che la nave non sia partita da un porto vicino.
Ordinanza n. 04/2008 «Regolamento di sicurezza per la movimentazione ed il trasporto alla rinfusa delle sostanze pericolose allo stato gassoso» Art. 8 Procedure amministrative per l’autorizzazione/nulla osta alla movimentazione del carico Tutte le gas carrier che giungono nel porto di Venezia devono aver provveduto a svolgere le incombenze di cui alle norme inerenti la trasmissione del modulo HAZMAT ( D.M. Trasporti 30/12/1997) nonché del modulo di «Notifica dei rifiuti prodotti dalle navi (art. 6 D. Lgs. 182/2003), facendoli pervenire, preferibilmente, tramite il sistema informatico locale denominato «Logis». I comandanti di tutte le navi che intendono caricare/scaricare/trasportare alla rinfusa nel porto di Venezia «sostanze allo stato gassoso» (liquefatte e/o refrigerate), devono ottenere l’autorizzazione o il nulla osta dall’A.M. A tale scopo il comando di bordo o il raccomandatario marittimo della nave deve presentare alla suddetta unità, apposita istanza in carta legale, preferibilmente seguendo le procedure del sistema informatico Logis, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla caricazione o del nulla osta alla scaricazione. La predetta istanza deve essere presentata almeno 24 ore d’anticipo rispetto al previsto arrivo della nave nella rada di Venezia, a meno che la nave non sia partita da un porto vicino.
Ordinanza n. 04/2008 «Regolamento di sicurezza per la movimentazione ed il trasporto alla rinfusa delle sostanze pericolose allo stato gassoso» Art. 11 Obblighi del Terminal Il terminal costiero che riceve «sostanze gassose» deve dare il proprio assenso o meno all’arrivo delle navi ai suoi ormeggi, preferibilmente, tramite le procedure previste dal sistema informatico Logis. Il terminal che riceve o spedisce prodotti/sostanze deve consegnare all’A.M. di Venezia, per ogni sostanza/prodotto normalmente movimentato una «scheda di sicurezza», di cui al decreto del 04/04/1997 del Ministero della Sanità. Ogni Terminal deve possedere una Monografia degli impianti antincendio e antinquinamento ed un piano di emergenza interno oltre ad un piano di security approvato a norma di legge.
Ordinanza 08/2011 «Movimentazioni di carichi solidi alla rinfusa» Art. 1 L’armatore o il raccomandatario marittimo di una nave che deve imbarcare o sbarcare merci solide alla rinfusa nel porto di Venezia, 24 ore prima dell’arrivo in porto: a) istanza di imbarco o il nulla osta allo sbarco; b) scheda di caricazione/scaricazione/transito di carichi solidi alla rinfusa; c) scheda informazioni sul carico.
Ordinanza 13/2002 «Regolamento per le navi con carico di Zinco» Art. 1 Il Comando di bordo di ogni nave, avente carico di zinco in pani, stivati in colli o alla rinfusa, destinata ad accedere agli ormeggi del porto di Venezia, deve far pervenire, per il tramite della propria Agenzia Marittima, un’attestazione del produttore che dichiari la percentuale di arsenico presente nel prodotto trasportato. Tale dichiarazione dovrà essere presentata in allegato alla domanda di accosto oppure successivamente, ma comunque almeno 24 ore prima dell’arrivo della nave in rada, allo scopo di consentire la predisposizione degli accertamenti del successivo articolo. Art 2 Le navi aventi a bordo il carico di cui art. 1 debbono essere sottoposte, prima dell’ingresso in porto, ad un controllo delle stive da parte del chimico di porto, allo scopo di accertare l’eventuale presenza di arsina.