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Guardia di Finanza. Lucca 22 marzo 2013 ISPEZIONI E CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO.
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Guardia di Finanza Lucca 22 marzo 2013 ISPEZIONI E CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO
L’ispezione antiriciclaggio è, al pari degli approfondimenti di operazioni sospette, un’attività di polizia amministrativa, per la quale i militari della Guardia di Finanza operano secondo il medesimo sistema di deleghe e si avvalgono dei medesimi poteri validi per l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette. Essa si sviluppa mediante l’esecuzione di una serie ordinata di controlli nei confronti dei soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio.
Le linee-guida del D.Lgs. 231/2007 Obblighi di accrescere il patrimonio informativo sui clienti e sul loro operato attraverso la cosiddetta adeguata verifica, che comporta l’identificazione del beneficiario effettivodelle operazioni, un’attenta verifica dello scopo e naturadelle operazioni proposte dal cliente nonché una valutazione del “rischio riciclaggio”. Maggiore responsabilizzazione dei soggetti obbligati che sono chiamati a fornire la propria collaborazione attivaper rendere il più possibile trasparente il circuito delle transazioni eseguite e scongiurare il pericolo di inquinamento con fondi di provenienza illecita art. 23 prevede l’interruzione o mancata instaurazione del rapporto con la clientela che impedisca l’adeguata verifica
Ispezione antiriciclaggio L’ispezione antiriciclaggio è un’attività di polizia amministrativa che si sviluppa attraverso l’esecuzione di una serie ordinata di riscontri, con la precipua finalità di: verificare la corretta e puntuale osservanza degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio e dalle disposizioni di attuazione contrastare il riciclaggio dei proventi illeciti nella sua fase prodromica, evitando l’utilizzo illecito del sistema finanziario per la commissione dei reati di cui all’art. 648 bis e ter del codice penale; prevenire, ricercare e reprimere le violazioni amministrative e penali previste dalla normativa di settore;
verificare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività finanziaria, al fine di prevenire fenomeni di abusivismo indagare su eventuali condotte di usura, confrontando i tassi effettivamente applicati nei confronti della clientela, con quelli fissati trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Banca d’Italia riscontrare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza delle condizioni contrattuali
ATTIVITÀ ISPETTIVA L’ispezione antiriciclaggiosi sostanzia nell’approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo ex decreto 231/2007 Il controllo antiriciclaggio, invece, fa riferimento ad ogni forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere
Procedure attuative dell’attività ispettiva antiriciclaggio Pianificazione Input informativi da fonti interne ed esterne Delega NSPV, attività propedeutiche all’avvio Preparazione Accesso, ricerca, ispez. doc/le, rilevaz. irregolarità, flusso di comunicazioni. Avvio Controlli preliminari e accertamenti di merito (step di controllo, moduli operativi e schede normative) Fasi esecutive Esito regolare/irregolare. Verbalizzazione. Eventuale CNR ex 347 cpp. Flusso di comunicazioni Conclusione
L’attività ispettiva antiriciclaggio è svolta mediante il funzionale utilizzo dei poteri: di polizia valutaria previsti dal D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148 (TULV) previsti dalla normativa fiscale previsti dall’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in materia di IVA e dall’art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 • accesso, richiesta dell’esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza e della loro estrazione in copia ed assunzione in atti dei soggetti sottoposti ad accertamento • contestazione delle violazioni di carattere amministrativo riscontrate
Sottolinea come questi poteri non siano gli unici esercitabili dai militari del Corpo, in quanto essi si inseriscono e vanno ad integrarele potestà generali di polizia economica e finanziaria assegnate alla Guardia di Finanza dal D.Lgs. n. 68 del 19 marzo 2001. “I Nuclei di Polizia Tributaria possono avvalesi anche dei poteri attribuiti dalla normativa valutaria”
I Nuclei di Polizia Tributaria ricevono i poteri previsti dal D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988: - agli artt. 25 e 26, di effettuare ispezioni presso aziende ed istituti di credito o altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle private dimore; - all’art. 28, di richiedere l’esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia; - all’art. 29, di assumere in atti i soggetti sottoposti ad accertamenti.
In tale quadro, i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e dei Reparti sub delegati possono esercitare altresì i più ampi poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972.
inviare questionari con richieste di dati e notizie rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti ed anche nei riguardi di clienti • richiesta dell’esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza e della loro estrazione in copia ed assunzione in atti dei soggetti sottoposti ad accertamento, • poteri di accedere e di ricerca documentale, • contestazione delle violazioni di carattere amministrativo riscontrate.
La differente realtà che caratterizza la platea degli operatori sottoposti alla vigilanza del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, impone l’adozione di procedure di controllo che, sebbene inquadrate in un percorso ispettivo standardizzato, siano idonee ad interpretare le multiformi espressioni dei soggetti vigilati. • Si distingue, pertanto, tra: • un percorso ispettivo comune; • specifici riscontri in relazione alla tipologia di soggetto controllato.
ACCESSO • RICERCA DOCUMENTALE • REDAZIONE DEL VERBALE D’ISPEZIONE • CONTRADDITTORIO CON LA PARTE • CONCLUSIONE STEP OPERATIVI
Accesso L’accesso presso i locali destinati allo svolgimento di attività professionali di cui all’art. 52, comma 2, del DPR 633/72, va eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, costituendo detta presenza requisito di legittimità degli atti conseguenti. Qualora all’atto dell’accesso il titolare sia assente per qualsiasi ragione ed in mancanza di un suo delegato, gli operanti non possono intervenire d’autorità, né richiedere l’assistenza di terzi. All’atto dell’accesso, la pattuglia operante sarà munita del foglio di servizio, firmato dal responsabile del Reparto, che dovrà essere esibito al soggetto ispezionato notificando il contenuto del documento e dandone atto nel verbale d’ispezione. Nel foglio di servizio sono indicati: - il luogo, la data, grado e nominativo dei militari, - i dati identificativi del soggetto da ispezionare, - la tipologia di attività ispettiva, i riferimenti normativi, la delega del NSPV, il periodo temporale da sottoporre a controllo
In linea generale, l’ispezione riguarderà un‟annualità “chiusa”, oltre a quella in corso all’atto dell’intervento. Tuttavia, rientra tra le prerogative dell’organo accertatore ampliare l’arco temporale oggetto inizialmente di controllo. Ciò può avvenire: allorquando vengano acquisite risultanze investigative, e comunque elementi informativi tali da far ritenere proficuo ed opportuno verificare un periodo temporale più ampio rispetto a quello “ordinario”; qualora nel corso degli accertamenti dovessero emergere profili di criticità, fenomenologie illecite ovvero violazioni amministrative/penali di cui risulti probabile la sussistenza anche in precedenti annualità. Prima dell’avvio dell’intervento i militari stabiliscono: - il luogo di esecuzione dell’ispezione/controllo, che tendenzialmente sarà svolta presso la sede dell’operatore, soprattutto nei casi di ispezioni nei confronti di soggetti più articolati sotto il profilo aziendale; ciò, in ragione della necessità di porre i militari operanti nelle condizioni di acquisire più celermente la documentazione da esaminare e potersi confrontare su specifiche situazioni con il soggetto ispezionato; - i periodi temporali da sottoporre a controllo
All’atto dell’accesso, qualora venga eccepito il segreto professionale in relazione all’acquisizione ed all’esame di taluni documenti ai sensi dell’art. 52, comma 3, del DPR 633/72, deve essere richiesta l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, fermo restando quanto disposto dall’art. 103 c.p.p. in ordine alle garanzie di libertà del difensore (le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite in casi stabiliti dalla legge). In merito a tali aspetti si richiamano le disposizioni di dettaglio impartite con la Circolare del Comando Generale – III Reparto n. 1/2008 – Istruzione sull’attività di verifica PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTE (art. 10 L.212/2000)
Attività di ricerca documentale sarà diretta a reperire (eventualmente anche presso le abitazioni di amministratori, nei casi di maggior rilievo e comunque previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria) documentazione utile per l’espletamento delle successive attività di controllo; in particolare per: - rinvenire documenti attestanti trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore d’importo pari o superiore a 1.000 euro, suscettibili di generare la violazione di “illecito trasferimento”, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 231/2007 e di “omessa comunicazione” alla competente Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 51 del medesimo decreto legislativo antiriciclaggio; - individuare assegni privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario ovvero senza clausola di non trasferibilità; - reperire documenti descrittivi di particolari operazioni commerciali o professionali, che potrebbero essere oggetto di valutazione nell’esame degli obblighi di adeguata verifica, registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni nonché di segnalazione di operazioni sospette; - acquisire ogni altra documentazione, anche extra contabile, utile ai fini dell’attività di controllo, ivi compresa quella richiesta e non esibita
Per l’attività di ricerca su supporti informatici subito dopo aver adottato le cautele del caso per impedire l’alterazione o la distruzione dei dati d’interesse, sarà richiesta la presenza di personale qualificato, al fine di farsi assistere nell’attività di estrazione dei dati (e mail, documenti di office, documenti con estensione pdf). I dati estratti vanno riportati su supporti informatici (DVD, CD, pen drive, Hard Disk) ed una copia dei supporti viene lasciata a disposizione del soggetto ispezionato
Redazione del verbale e contraddittorio Le risultanze delle attività di controllo saranno cristallizzate nel verbale d’ispezione, ove saranno compendiate in modo sintetico, ma completo le operazioni giornaliere compiute, comprese le procedure e le metodologie di controllo adottate; verranno altresì documentate le richieste rivolte al soggetto ispezionato, a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, oltre che le osservazioni, le richieste e le considerazioni spontaneamente rilasciate dallo stesso operatore ispezionato. Il verbale giornaliero riporterà le motivazioni addotte dal soggetto circa eventuali contestazioni da addebitare. Tale impostazione è coerente con il dettato normativo del decreto 231/2007 che assegna ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio l’onere di eseguire gli adempimenti richiesti dalla legge, in particolare quelli di adeguata verifica dei clienti, commisurandoli sempre al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
“VALUTAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE” Ciò vuol dire che l’esame di un’operazione o di una prestazione professionale ritenuta in un primo momento non “coerente” con la disciplina antiriciclaggio potrà assumere una veste giuridica diversa a seguito delle delucidazioni fornite dalla parte, che potrà ad esempio fornire documentazione di supporto, spiegare meglio l’iter logico seguito per valutare il profilo di rischio del cliente o dell’operazione/rapporto/prestazione, oppure rifarsi ad una circolare interpretativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
CONTROLLI PRELIMINARI • riscontri finalizzati a verificare la legittimazione all’esercizio dell’attività da parte del soggetto ispezionato (iscrizione in elenchi, albi, registri, ordini ovvero il possesso di licenze, autorizzazioni, comunicazioni, dichiarazioni preventive) • acquisire una completa cognizione della struttura organizzativa e commerciale del professionista, ponendo attenzione all’esistenza di altri uffici ovvero di punti operativi ove vengono svolte le attività istituzionali del soggetto economico ispezionato
Individuazione ed identificazione del “personale incaricato” all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, attraverso l’analisi dei livelli di responsabilità e del sistema delle deleghe interne, di eventuali direttive, anche non formalizzate, in base alle quali vengono individuate le figure professionali tenute all’osservanza di detti obblighi. Nel caso di uno studio professionale che abbia diversi collaboratori interni, la normativa antiriciclaggio coinvolge i destinatari in relazione alle attività svolte, cioè secondo una classificazione “soggettiva” delle funzioni esercitate (soggetto che esegue l’incarico anche se svolto con l’ausilio di dipendenti). I collaboratori che non trattano pratiche in modo autonomo, agendo in nome e per conto del titolare dello studio, alla luce delle sue direttive e controllo, non saranno assoggettati “in proprio” agli obblighi antiriciclaggio.
In quest’ultima fattispecie sarà necessario: accertare l’adozione da parte del soggetto controllato di misure di formazione (continua e sistematica) del personale dipendente e dei collaboratori esterni, affinché questi siano in grado di adoperare le informazioni possedute per avere un’adeguata conoscenza della clientela e, conseguentemente, poter correttamente valutare ed individuare eventuali profili di rischio di riciclaggio; riscontrare l’istituzione di sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte del personale incaricato;
CONTROLLI SOSTANZIALI Sono finalizzati alla verifica dell’osservanza dei seguenti obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio ed applicabili agli in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento delle proprie attività: • istituzione dell’archivio unico • obbligo di identificazione • obbligo di registrazione e conservazione dei dati • obbligo di segnalazione delle operazioni sospette • obbligo di comunicazione delle infrazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze • obbligo di comunicazione ex art 51 D.Lgs.231/2007 alla Guardia di Finanza (D.L. 24/2/2012)
Sin dalle prime fasi dell’accesso l’unità operativa riscontra se il professionista abbia istituito l’archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in alternativa, il registro della clientela, coerentemente con quanto sancito dall’art. 38 del decreto 231/2007 • In particolare, qualora il professionista utilizzi un applicativo informatico gli operanti verificano, con l’ausilio del professionista ispezionato o di personale appositamente incaricato, che l’applicativo garantisca la corretta conservazione e la reperibilità dei dati e delle informazioni oggetto di registrazione. A tal fine, si potrà procedere ad una consultazione a campione delle operazioni/prestazioni professionali ivi registrate. ISTITUZIONE DELL’ARCHIVIO UNICO
Viceversa, nel caso di istituzione del registro della clientela in luogo dell’applicativo informatico, l’unità operativa accerta la rispondenza delle caratteriste del registro a quelle normativamente previste, e precisamente che: • sia numerato progressivamente; • sia siglato in ogni pagina a cura del professionista ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto; • l’ultimo foglio riporti il numero delle pagine di cui è composto e la firma dei predetti soggetti; • sia tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi o abrasioni; • non sia a fogli mobili e/o ad anelli.
OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE 1.La pattuglia operante avrà cura di selezionare, accedendo alla documentazione contabile ed amministrativa ovvero ad ogni altra idonea documentazione tenuta dall’operatore, un idoneo e rappresentativo campione di operazioni perfezionate nel contesto dell’attività istituzionale esercitata, potenzialmente soggette al preliminare obbligo d’identificazione. 2. Sarà richiesto, pertanto: - un elenco anagrafico dei clienti (c.d. “schermata anagrafica clienti”), la data di conferimento dell’incarico, nonché i processi logici di adeguata verifica riscontrando il tutto tramite visione ed acquisizione di evidenze documentali a supporto; - un elenco delle operazioni e delle prestazioni, distinte per rilevanza di importi; - in caso di studi di piccole dimensioni, anche i fascicoli dei clienti.
3. L’ individuazione del campione da selezionare potrà ricadere su operazioni/prestazioni riconducibili a nominativi di clienti (persone fisiche o giuridiche): - maggiormente ricorrenti nell’attività svolta dal soggetto ispezionato; - non residenti o non operanti nella zona di competenza del soggetto ispezionato, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali; - che hanno richiesto l’esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo; - che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato; - nei confronti dei quali sono state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio; - che presentano, sulla base delle informazioni possedute, un indice di pericolosità maggiore (per esempio, dalla preliminare esame del fascicolo personale custodito dall’operatore, emergono profili di incongruenza tra l’importo dell’operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale).
Rispetto al campione selezionato, l’unità operativa acquisisce tutta la documentazione conservata dall’ispezionato ai sensi della normativa antiriciclaggio, ovvero quella detenuta ad altro titolo dal medesimo, ma comunque ritenuta rilevante ai fini di una compiuta ricostruzione dell’effettiva operatività della clientela e del relativo profilo rischio. In un primo momento, l’unità operativa accerterà, in relazione alle operazioni/prestazioni professionali riconducibili ai clienti selezionati, la procedura antiriciclaggio posta in essere dal professionista, verificando, cioè, se i casi in esame siano stati sottoposti all’applicazione degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica dei clienti.
In un primo momento, l’unità operativa accerta, in relazione alle operazioni/prestazioni professionali riconducibili ai clienti selezionati, la procedura antiriciclaggio posta in essere dal professionista, verificando, cioè, se i casi in esame: • siano stati sottoposti all’applicazione degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica dei clienti; • in caso positivo, siano stati ricondotti correttamente alle fattispecie che impongono l’applicazione degli obblighi “ordinari” di adeguata verifica della clientela, oppure in quelli di verifica “semplificata”, “indiretta” o “rafforzata”
Ciò significa che: • in presenza dei presupposti soggettivi o oggettivi richiesti dall’art. 25 del decreto 231/2007, si accerta se l’operatore abbia applicato correttamente gli obblighi “semplificati” • in presenza dei requisiti ex art. 28, comma 3, del decreto 231/2007, si accerta la procedura adottata per l’applicazione degli obblighi di verifica “indiretta” • in caso di sussistenza dei requisiti ex art. 28, commi 2, 4 e 5, del decreto 231/2007, si riscontra la corretta applicazione degli obblighi di adeguata verifica “rafforzata” • negli ulteriori casi, in assenza delle condizioni necessarie per l’applicazione di obblighi semplificati, indiretti o rafforzati, si verifica se le operazioni/rapporti continuativi oggetto di esame siano state sottoposte a verifica “ordinaria”
Contenuto dell’identificazione: • per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione (documento d’identità valido ex D.P.R. n. 445 del 2000 e non scaduto all’epoca del controllo); • per le persone giuridiche: denominazione, sede legale e partita iva (contestuale verifica di eventuali poteri di rappresentanza, mediante visure camerali, certificati ed identificazione dei rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere); Si verifica che esista ulteriore documentazione nel fascicolo del cliente attestante il monitoraggio periodico eseguito (aggiornamento dei documenti e delle informazioni detenute, nonché le eventuali considerazioni formulate dal professionista in ogni circostanza). Al riguardo si rappresenta che il D.Lgs. n. 231 del 2007 disciplina diverse modalità di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela.
L’unità operativa verifica se: - il cliente ed il titolare effettivo siano stati identificati al momento in cui è conferito l’incarico da svolgere la prestazione professionale dell’operazione; - il titolare effettivo sia stato identificato contestualmente al cliente, ed in caso di persone giuridiche, trust, se siano state adottate misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; si accerta, pertanto, se siano state adottate tutte le modalità necessarie per conoscere il titolare effettivo, dal ricorso ai pubblici registri, agli elenchi o ai documenti conoscibili da chiunque, fino alle informazioni fornite dal cliente ai sensi dell’art. 21 del decreto 231/2007.
titolare effettivo = art. 2 allegato tecnico al D.Lgs.231/2007 In caso di società: • chi detiene il 25% più uno di partecipazioni al capitale sociale, • la persona fisica che esercita il controllo sulla direzione dell’entità giuridica. In caso di entità giuridiche quali le fondazioni o di istituti quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: • se i futuri beneficiari sono stati già determinati, la persona fisica beneficiaria del 25%, o più, del patrimonio, • se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è stata o agisce l’entità giuridica, • la persona fisica che esercita un controllo sul 25 %, o più, del patrimonio.
L’unità operativa verifica l’applicazione degli adempimenti di: - acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dell’operazione o della prestazione professionale. Il fascicolo personale del cliente dovrebbe contenere, a tal riguardo, le informazioni richieste dalla legge, tra cui eventuali dichiarazioni fornite direttamente dal cliente ex art. 21 del decreto 231/2007
Art. 21 del decreto 231/2007 Occorrerà prestare attenzione anche ad eventuali ipotesi di responsabilità penale ex art. 55, comma 3, del decreto 231/2007 a carico del cliente che ha omesso intenzionalmente o ha fornito falsamente informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo. Un analogo ragionamento andrà fatto per l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l’operazione o le indica false, trattandosi anch’essa di una fattispecie punita penalmente ai sensi dell’art. 55, comma 2, del decreto 231/2007.
Art. 23 obbligo di astensione Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), - l’esecutore dell’operazione omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l’operazione o le indica false, fattispecie punita penalmente ai sensi dell’art. 55, comma 2, del decreto 231/2007; E’ prevista la reclusione da sei mesi a un anno e la multa da 500 a 5.000 euro, - Il cliente che ha omesso intenzionalmente o ha fornito falsamente, di fornire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo, non possono instaurare il rapporto continuativo nè eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.
Art. 23 obbligo di astensione Primadi effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41.
Sospensione Art. 6 – UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA al comma 7 lettera c): “L’UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività: c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.”
art. 28 comma 7 terD.Lgs. 231/2007 i destinatari della normativa antiriciclaggio si astengono dall’instaurare rapporti nei quali siano parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore residenti in determinati Stati o territori. Il relativo elenco allo stato non ancora emanato. Dovrà essere approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ratio: PRECLUSIONE OPERA NEI CONFRONTI DI ENTITA’ GIURIDICHE PER LE QUALI NON E’ POSSIBILE INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO E VERIFICARNE L’IDENTITA’
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE Registro della clientela Archivio informatico
Registrazione: Conservazione: Tempestiva Completa 10 anni dalla fine della prestazione o dall’inizio del rapporto per l’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, deve essere conservata la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale; per le operazioni e le prestazioni professionali, devono essere conservate le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla data di instaurazione del rapporto professionale.
I professionisti provvedono che le registrazioni nell’archivio unico o nel registro della clientela: • contengano le informazioni richieste dalla legge, ossia dall’art. 36, comma 2, del decreto 231/2007 (data, causale, importo, tipologia di operazione, mezzi di pagamento, dati identificativi del cliente), • siano stata effettuate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione, ovvero dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione professionale • siano state regolarmente effettuate anche con riferimento alle operazioni frazionate. OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE art. 36
L’allegato tecnico al Provvedimento della Banca d’Italia del 24 febbraio 2004 descrive i requisiti funzionali dell’A.U.I.. Suddiviso in due raggruppamenti informativi: 1. dati della prestazione professionale (contiene tutte le informazioni sull’attività posta in essere), 2. anagrafe dei soggetti. Caratteristiche: • ogni parola deve essere separata da un solo carattere a spazio • va utilizzata la sola configurazione “maiuscolo”, • nessuno spazio né prima né dopo gli apostrofi, • si antepone sempre il cognome al nome del cliente, • delle modifiche deve rimanere evidenza.
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE Quando • sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare A chi • direttamente all’U.I.F. o all’ordine professionale – DM 4 maggio 2012
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE art. 41 Occorre distinguere due fattispecie di illecito, e più precisamente: - l’omessa segnalazione di operazione sospetta al titolare dell’attività da parte del dipendente e/o collaboratore incaricato: - l’omessa trasmissione della segnalazione di operazione sospetta all’UIF da parte del professionista direttamente o per il tramite del relativo Ordine professionale nei casi previsti. Sotto un profilo strettamente giuridico, sia l’obbligo a carico del dipendente e/o collaboratore incaricato che quello a carico del professionista hanno la stessa valenza e, in caso di inosservanza, sono puniti con la stessa identica sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 57, comma 4, del decreto 231/2007 (ossia, dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata).
La pattuglia operante: • esegue il controllo del campione selezionato, estendendolo ai profili sostanziali della gestione; è necessario, quindi, un confronto costante con i responsabili della procedura di segnalazione sospetta. In questo senso, non dovrà essere tralasciata l’analisi di contesto, che non si limita alla mera individuazione ed all’analisi della singola operazione, ma è finalizzata a comparare la stessa operazione con le altre perfezionate dal “destinatario”; • ricostruisce a posteriori, con l’ausilio del professionista, l’iter logico della decisione di inoltrare la segnalazione o di archiviarla, valutandone la coerenza logica; • verifica se il soggetto obbligato abbia o meno effettuato nel momento iniziale dell’iter della segnalazione un esame approfondito oltre che del profilo oggettivo dell’operazione/prestazione professionale/rapporto continuativo (caratteristiche, entità e natura) - anche del profilo soggettivo del cliente, sulla sua attività professionale e sulla capacità economica, sul suo consueto “modus operandi”, e quindi se abbia valutato adeguatamente il fattore “conoscenza del cliente” ; • riscontra l’utilizzo appropriato degli indicatori di anomalia
l’eventuale esistenza di una normativa interna tesa a disciplinare il procedimento di segnalazione di operazioni sospette; • l’adozione di eventuali linee guida o griglie d’indicatori di anomalia utili per la costruzione del “profilo di rischio”, utilizzati in aggiunta agli indicatori di anomalia forniti dal Ministero della Giustizia; • l’istituzione degli appositi “fascicoli clienti”, contenenti tutte le informazioni acquisite dall’operatore per la valutazione della capacità e dell'attività economica svolta dalla clientela, ai fini dell'esame delle operazioni poste in essere; • ogni dato e notizia, utile per l’individuazione di eventuali profili di responsabilità; • la motivazioni addotte dai responsabili a supporto della decisione di non ritenere l’operazione sospetta.
Possibilità di verbalizzare anche contestazioni “tardive” di segnalazioni di operazioni sospette. Non può considerarsi precluso a priori la possibilità di contestare un’ipotesi di omessa segnalazione sospetta qualora il professionista abbia proceduto all’invio della segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria in un momento successivo a quello in cui aveva già maturato la sussistenza dei profili soggetti ed oggettivi dell’operazione sospetta. Al riguardo, si tratta di una valutazione che va ponderata ed approfondita attentamente e che, in sostanza, può emergere in casi ben specifici e limitati, come ad esempio nei casi di segnalazione di operazione sospetta a “posteriori”, effettuata cioè dal professionista nel momento in cui è venuto a conoscenza, ad esempio a mezzo stampa, dell’esistenza di un procedimento penale a carico del cliente. In questa situazione, occorre verificare se già prima di tale elemento di novità il professionista non fosse in grado - in funzione dell’operatività posta in essere e del profilo del soggettivo del cliente emergente dal fascicolo personale - di trasmettere una segnalazione all’UIF.