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D.L.vo 5 febbraio 1997, n.22 e Istituti Scolastici di Istruzione Superiore

D.L.vo 5 febbraio 1997, n.22 e Istituti Scolastici di Istruzione Superiore. “Le sanzioni”. Il “Produttore” rifiuto (art. 6, comma 1 lett.b) è:. la persona la cui attività ha prodotto rifiuti;

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D.L.vo 5 febbraio 1997, n.22 e Istituti Scolastici di Istruzione Superiore

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  1. D.L.vo 5 febbraio 1997, n.22 eIstituti Scolastici di Istruzione Superiore “Le sanzioni”

  2. Il “Produttore” rifiuto (art. 6, comma 1 lett.b) è: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti; la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti

  3. Obblighi del produttore rifiuti • Effettuare la comunicazione a catasto (art. 11) • Tenere e compilare i registri di carico e scarico (art. 12) • Conferire i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento (art. 10) • Non miscelare rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti (art. 9) • Controllare che il trasportatore sia munito di formulario compilato e comunicare l’eventuale mancata ricezione della quarta copia del formulario • Non abbandonare i rifiuti (art. 14)

  4. La violazione degli obblighi comporta Sanzioni amministrative Sanzioni penali

  5. SANZIONI AMMINISTRATIVE

  6. Art. 12 Art. 11 Sono tutti sanzionati dall’art. 52 Art. 15

  7. Comunicazione a catastoart. 52 comma 1 Chiunque non effettua la comunicazione a catasto ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione da 2582 euro 15493 euro. Se la comunicazione è effettuata entro 60 gg dalla scadenza del termine stabilito si applica la sanzione da 25 euro a 154 euro

  8. Registri di carico e scaricoart. 52 comma 2 Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa: - da 2582 euro a 15493 se si tratta di rifiuti non pericolosi - da 15493 euro a 92962 euro se si tratta di rifiuti pericolosi nonché la sanzione accessoria della sospensione dalla carica rivestita dal soggetto responsabile

  9. Formulari di identificazioneart. 52 comma 3 Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario ovvero indica dati incompleti o inesatti è punito: con la sanzione da 1549 euro a 9296 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi con la pena dell’art. 483 cp se si tratta di rifiuti pericolosi (reclusione fino a due anni)

  10. La responsabilità del produttore del rifiuto è esclusa (art. 10) nel caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a condizione che abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data del conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza dei 3 mesi abbia dato comunicazione della mancata ricezione del formulario alla Provincia

  11. Ne deriva che:se il produttore non adempie agli obblighi di cui agli artt.10 e 15 rispondein concorsocon il trasportatore della violazione dell’art. 52, comma 3

  12. Se i dati contenuti nei documenti di cui agli artt. 11-12-15sono incompleti o inesatti Trova applicazione il IV comma dell’art. 52

  13. Art. 11 e 12 e IV comma dell’art. 52 Ove i dati contenuti nel registro o nella comunicazione a catasto sono formalmente incompleti o inesatti ma tuttavia ricostruibili attraverso i dati riportati: nei registri nel mud nei formulari la sanzione è da 258 euro a 1549 euro

  14. Art. 15 e IV comma dell’art. 52 Ove i dati contenuti nel formulario sono formalmente incompleti o inesatti ma tuttavia contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge la sanzione è da 258 euro a 1549 euro

  15. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata conservazione dei formulari o dei registri per cinque anni

  16. SANZIONI PENALI

  17. ABBANDONO E/O DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI ART. 51 COMMA 2: PENA DELL’ARRESTO 3 MESI AD UN ANNO O AMMENDA DA 5 MILIONI A 50 MILIONI SE SI TRATTA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PENA DELL’ARRESTO DA 6 MESI A DUE ANNI E AMMENDA DA 5 MILIONI A 50 MILIONI SE SI TRATTA DI RIFIUTI PERICOLOSI

  18. ATTIVITA’ DI MISCELAZIONE NON CONSENTITA ART. 51 COMMA 5: PENA DELL’ARRESTO DA 6 MESI A DUE ANNI E AMMENDA DA 5 MILIONI A 50 MILIONI

  19. Procedura sanzionatoria amministrativa:legge 24 novembre 1981, n. 689

  20. legge 24 novembre 1981, n. 689 Art. 3: la responsabilità è personale Art. 6, comma 3: obbligato in solido al pagamento della sanzione è la persona giuridica

  21. Art. 3: la responsabilità negli istituti scolastici Decreto inter. 1 febbraio 2001, N.44 Art. 51 D.Lvo. 29/93 Art. 25 bis Dirigente scolastico

  22. Decreto inter. 1 febbraio 2001, N. 44 Art. 32 D.Lvo. 29/93 Art. 25 bis Dirigente Scolastico può delegare specifici compiti al Direttore e/o a docenti

  23. …Tuttavia… La responsabilità del dirigente per la violazione accertata non è esclusa: rimane ed è in concorso con quella del delegato

  24. Art. 6: la responsabilità degli Istituti Scolastici Obbligato in solido al pagamento della sanzione con il dirigente scolastico è l’Istituto Scolastico (art. 25 bis D.Lvo 29/93)

  25. VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO Ipotesi A: ART. 16 EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA INDICATA NEL VERBALE ENTRO 60GG Ipotesi B: ART. 18 NON PAGARE E FARE SCRITTI DIFENSIVI

  26. Ipotesi A: ART. 16 Ipotesi B: ART. 18 FINE (l’eventuale sanzione accessoria non viene applicata) istruttoria Archiviazione Ordinanza ingiunzione

  27. L’ordinanza ingiunzione determina la sanzione e applica l’eventuale sanzione accessoria Opposizione avanti al Tribunale Pagamento sanzione

  28. FINE

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