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TI TROVI IN. IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”. N. 30. Licenze e Autorizzazioni per aprire: “COMMERCIO”. COMMERCIO. Definizione
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TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” N. 30 Licenze e Autorizzazioni per aprire: “COMMERCIO”
COMMERCIO Definizione Svolgere un’attività commerciale significa acquistare merci e rivenderle ad altri nello stato in cui sono state acquistate oppure dopo averle sottoposte alle eventuali trasformazioni o trattamenti abitualmente praticati, purché questa attività di intermediazione sia svolta in nome e per conto proprio. Il commercio può essere all’ingrosso o al minuto. Commercio all’Ingrosso È l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome o per conto proprio e le rivende ad altri commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici), o ad utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane...), o ad utilizzatori in grande (enti pubblici o privati, ospedali...). Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione. Commercio al Minuto È l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale. Il commercio all’ingrosso e il commercio al minuto si differenziano per il tipo di cliente a cui si rivolgono e non per la quantità, grossa o piccola, delle merci scambiate. Il commercio al minuto si distingue a sua volta in: - Esercizio dell’attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa (negozio). - Distribuzione automatica. - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione. - Vendita a domicilio. - Commercio elettronico. - Vendita ambulante o su area pubblica. Esercizio congiunto commercio all’ingrosso e al dettaglio E’ possibile esercitare nello stesso locale l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio. Attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa (negozio) Tale attività può essere esercitata in modo stabile secondo tre distinte modalità strutturali: Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio 1) Esercizi di vicinato: esercizi aventi una superficie di vendita (area destinata alla vendita): - fino a 150 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti - fino a 250 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio. Questa deve contenere la dichiarazione dell’interessato: - di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (solo per il settore alimentare); - di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e le destinazioni d’uso; - del settore merceologico, dell’ubicazione e della superficie di vendita. 2) Medie strutture di vendita: esercizi aventi una superficie di vendita: - compresa tra 150 e 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti; - compresa tra 250 e 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio (le domande si intendono accolte trascorso il termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, dal ricevimento della comunicazione). 3) Grandi strutture di vendita esercizi aventi una superficie di vendita: - superiore a 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti; - superiore a 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti; L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, previo parere favorevole della regione nell’ambito di una conferenza di servizi composta da rappresentanti di regione provincia e comune.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio Ci sono alcune forme di vendita definite “particolari” perchè non effettuano l’attività di vendita in un esercizio commerciale preciso: Distribuzione Automatica È la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici. Per iniziare l’attività è necessario presentare la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e professionali (solo per l’alimentare), il settore merceologico e l’ubicazione, nonché, se l’apparecchio automatico viene istallato sulle aree pubbliche, l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico. Vendita per Corrispondenza, Televisione o altri Sistemi di Comunicazione La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a S.C.I.A. da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti soggettivi e il settore merceologico. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta; è consentito al più l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Se la vendita è effettuata tramite televisione, l’emittente deve accertare, prima di mettere in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto per la vendita al dettaglio. Vendita a Domicilio La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a S.C.I.A. da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica,intende avviare l'attività. Il soggetto che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita e del tesserino di riconoscimento. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio è considerata abituale e, quindi rilevante ai fini IVA, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio Commercio Elettronico Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato promuove l’introduzione e l’uso del commercio elettronico con azioni svolte a sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico, tutelando nel contempo i consumatori. La procedura per iniziare il commercio elettronico è la medesima di quella prevista per la vendita per corrispondenza. Commercio Ambulante o su Area Pubblica Per commercio su aree pubbliche si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle are private delle quali il comune abbia la disponibilità. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, la piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. L’esercizio dell’attività è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Suddetta autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L’attività commerciale, sia al dettaglio che all’ingrosso può essere esercitata con riferimento a 2 distinti settori merceologici: 1)Alimentare L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore alimentare, sia al dettaglio che all’ingrosso, è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali e di uno dei requisiti professionali riportati in seguito.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio 2)Non Alimentare Per aprire un’attività in questo settore è richiesto soltanto il possesso dei requisiti morali. Requisiti Morali Non possono esercitare l’attività commerciale: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza. I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio Requisiti professionali L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. Per l'esercizio delcommercio all’ingrosso di prodotti alimentari e della vendita di alimenti per animali è richiesto solamente il possesso dei requisiti di onorabilità e non dei requisiti professionali. Iter Burocratico - Comunicazione Unica (ComUnica) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per gli esercizi di vicinato - Autorizzazione comunale, nel caso di apertura di medie e grandi strutture di vendita
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa. La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo sportello SUAP del Comune interessato. Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale modalità cartacea. L’attività di commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati non è subordinato ad alcuna specifica SCIA, ma è soggetta unicamente al rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Inoltre il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, stabilisce che tutte le attività industriali, artigianali e commerciali riguardanti gli alimenti hanno l'obbligo di predisporre un programma di autocontrollo HACCP al fine di garantire la sicurezza igienica degli alimenti. Il piano HACCP è un documento scritto che viene effettuato attraverso i seguenti principi: a) analisi dei potenziali rischi microbiologici per gli alimenti; b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti; c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici microbiologici individuati, cioè ai punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti; d) individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici; e) riesame periodico e, in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia di attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Commercio Codice Attività Economica ATECO Tutti i codici delle attività economiche riguardanti il commercio sono contenute nella sezione G della tabella di classificazione delle attività economiche Ateco 2007. G) COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, in particolare nelle seguenti divisioni: - 45. COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI - 46 COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) • 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) • Classificazione completa delle attività economiche ATECO