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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 . E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e si
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2. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81
E’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 il “Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il D. Lgs. 81/2008, cosiddetto Testo Unico, riordina la normativa, per rafforzarne l’assetto ed il raggiungimento degli obiettivi, in materia di tutela sui luoghi di lavoro.
E' un testo ampio e complesso, costituito da 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati, destinato a sostituire e abrogare il 626/94 e la normativa collegata.
3. Sono diversi gli elementi innovativi del Testo Unico; tra le principali novità il Testo Unico comprende: l’ampliamento del campo di applicazione (oggettivo e soggettivo);
tutte le normative già contenute nel 626/94 e loro razionalizzazione;
altre norme extra 626/94 (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.);
rafforzamento delle prerogative di RLS, RLST e RLS di "sito" (es. cantieri)
coordinamento delle attività di vigilanza;
finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche;
ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL, ...);
informazione allargata per varie figure: RLS, RLST, Preposti, ecc.
4. Titolo I PRINCIPI COMUNICapo I - Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
5. Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
6.
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
7. Campo di applicazione Il T.U. si applica
a tutti i settori di attività
privati e pubblici e a
Tutte le tipologie di rischio
Il T.U. si applica a tutti i lavoratori
subordinati
equiparati
autonomi
8. Art. 2 Definizioni a) «lavoratore»:
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
9.
l‘allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
il volontario che effettua il servizio civile;
il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e s.m. (lavori socialmente utili si definiscono quelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti)
10. Lavoratore Colui che svolge un’attività lavorativa nell’organizzazione del Datore di Lavoro
Indipendentemente dalla tipologia contrattuale
con o senza retribuzione
anche solo per apprendere un mestiere
11. Equiparato Socio lavoratore
di coop
di società anche di fatto
a.i.p. (associato in partecipazione)
stagista (studenti che si affacciano al mondo del lavoro)
corsista che utilizza laboratori e attrezzature (VDT)
sono compresi anche i volontari della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, delle Associazioni
12. Esclusioni Sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa i collaboratori domestici (addetti ai servizi domestici e familiari: colf e badanti), così come sono esclusi i titolari di rapporto di lavoro accessorio, di carattere straordinario: i cosiddetti lavoratori del ticket, cioè quei lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla Biagi, come rapporto ai margini del mercato del lavoro, o nell’ambito familiare per prestazioni di tipo assistenziale.
13. Non tutti i lavoratori del lavoro accessorio sono esclusi, solo quelli del lavoro accessorio minore e di carattere straordinario
Ribadita la estensione ai collaboratori coordinati e continuativi compresi i lavoratori cosiddetti a progetto dell’art. 61 comma 1 e seguenti del decreto Biagi
14. Datore di lavoro (art. 2 c. 1 lett. b) nozione estesa Il titolare del rapporto di lavoro
Il responsabile dell’organizzazione nel cui ambito opera il lavoratore, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
È datore di lavoro anche colui che, indipendentemente dalla titolarità del rapporto di lavoro, organizza il lavoro di altri attraverso i cosiddetti fenomeni di esternalizzazione, si ha di fatto una estensione enorme delle responsabilità del datore di lavoro anche nei confronti di terzi che non sono direttamente legati da un vincolo contrattuale per la prestazione lavorativa.
15. «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
16. Delega di funzioni art. 16
risulti da atto scritto recante data certa
attribuisca al delegato tutti i poteri organizzazione – gestione – controllo richiesti specifica natura funzioni delegate
Attribuisca al delegato autonomia di spesa necessaria svolgimento funzioni delegate
delegato: possesso tutti requisiti di professionalità ed esperienza richiesti specifica natura funzioni delegate
accettazione per iscritto dal delegato
adeguata e tempestiva pubblicità
obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro
17. c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze (titoli, requisiti – culpa in eligendo) professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
18. RSPP
In possesso di capacità e requisiti
Designato dal DL a cui risponde
Coordina il SPP
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione: è colui che affianca il datore di lavoro in questo sistema di sicurezza con un ruolo tecnico-consulenziale; si badi che non esiste altra responsabilità in capo a questa figura che non quella strettamente professionale correlata all’incarico: quando il datore di lavoro affida ad altri il ruolo di RSPP questi non si libera di tutte le responsabilità che restano in capo al datore di lavoro.
19. g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
20. Medico competente Collabora con il DL per la valutazione dei rischi
Nominato dal DL per la sorveglianza sanitaria
Partecipa al tavolo delle riunioni periodiche per la sicurezza che la norma impone per le aziende che superano una certa dimensione
21. Novità Art 38 Titoli e requisiti del medico competente, possesso dei titoli, attestazione espletamento attività per coloro che già operano, partecipazione al programma di educazione continua, elenco Ministeriale;
Art. 39 Svolgimento attività secondo il codice etico ICOH;
Art. 40 Rapporti col S.S.N. invio dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori alle ? ASL ? Regioni ? ISPESL
Art. 41 Sorveglianza sanitaria (comma 8 trasmissione dei giudizi al DDL; comma 9 ricorso avverso giudizi di cui al comma 6);
Art. 42 Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica;
22. RLS
Art. 47 Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza:
Art. 50 attribuzioni:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
25. Nel nuovo sistema di sicurezza guadagna un ruolo fondamentale e centrale, meglio definito nella nuova normativa rispetto al passato;
I lavoratori potevano nominarlo, designarlo o eleggerlo a seconda dei casi (quasi una presenza accessoria)
Pur non essendo evidentemente un onere per il datore di lavoro sollecitare la nomina del suo interlocutore, tuttavia il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha delle prerogative e delle attribuzioni straordinariamente forti rispetto al passato
26. E’ (contraddizione) il soggetto che dovrebbe essere consultato prima della nomina del RSPP
Ha un preciso diritto di accesso al sito produttivo, alla documentazione aziendale
Specifiche prerogative assimilate in tutto dal Legislatore a quelle del Rappresentante Sindacale Aziendale, dell’ RSA, di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori
27. Casi particolari:lavoro somministrato
Nel lavoro somministrato tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore
28. Somministrazione/distacco
Il legislatore ha voluto badare all’effettività, senza avere riguardo ai fenomeni in cui si dissocia la titolarità del rapporto di lavoro ovvero si dissocia la figura del datore di lavoro rispetto a quella dell’utilizzatore delle prestazioni:
Caso di somministrazione: lavoro temporaneo o somministrato le Agenzie per il lavoro ricercano, selezionano, offrono supporto alla ricollocazione professionale, somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato (legge 14 febbraio 2003, n. 30 Legge Biagi);
Caso di distacco (D.Lgs. 276/2003) caso di differente provvedimento temporaneo volto ad evitare la riduzione nel personale, trattamento retributivo e contributivo a carico del distaccante
Rimane responsabile l’utilizzatore delle prestazioni degli adempimenti della sicurezza in entrambi i casi, fatto salvo per il datore di lavoro formale
30. L’APPALTO
IL D.L. PUO’ AFFIDARE LAVORI A IMPRESA
APPALTATRICE O A LAVORATORE AUTONOMO:
all’interno dell’azienda
di singola unità produttiva
nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda
OBBLIGHI PER IL DL
verifica idoneità tecnico professionale
informa sui rischi specifici
informa sulle misure di prevenzione e emergenza
elabora il DUVRI (documento unico di val. rischi per le lavorazioni interferenti, es. sovrapposizione attività, rischi immessi, rischi esistenti-aumento, rischi particolari)
Risponde in solido per i danni non indennizzati dall’INAIL
31. Sempre in tema di art. 3 riguardo il campo di applicazione: Abbiamo visto che il dettato del D. Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori del pubblico come del privato, in particolare è previsto che laddove, come già in passato, si evidenziano le situazioni di difficile riconduzione al modello generale per la particolarità della attività e della lavorazione, vengano individuate, nell’arco dei prossimi dodici mesi, le specifiche caratteristiche che giustificano dei provvedimenti di deroga ad hoc.
Ad es., per la applicazione in quei particolari settori che, per la peculiare attività di interesse svolta e per le oggettive difficoltà ad aderire al modello proposto (forze armate, volontariato, vigili del fuoco, strutture penitenziarie, da parte della scuola, del settore aereo e del settore marittimo).
Altrimenti, se nei dodici mesi nel corso dei quali si è beneficiato di questa clausola di salvaguardia, non si sarà legiferato in maniera difforme, varrà la normativa del regime generale.
32. lo stesso art. 3 al comma 8
prevede la applicazione nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’art. 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni (deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30) del presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute
unica esclusione:
piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e la assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili;
33. La valutazione del rischio
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 Capo III Sezione II;
I DDL delle aziende che impiegano lavoratori dipendenti o assimilabili (soci, stagionali, rapporti di lavoro atipici ecc.), sono tenuti ad effettuare la valutazione del rischio di cui agli art. 17 (obbligo del datore di lavoro*), 28 (oggetto, contenuti) e 29 (modalità di effettuazione, datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori)
*non delegabile
35.
3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o piu' delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e);
Tali omissioni rientrano nel novero di quelle che, se reiterate, possono comportare ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, la adozione del provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale.
Possibilità di ricorrere a modelli organizzativi per non incorrere alla sanzione amministrativa specifica legata alla responsabilità giuridica delle persone fisiche per la violazione di norme antinfortunistiche, possibilità di aderire a modelli
36. Valutazione dei rischi All’art. 15 comma 1. lettera a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza è individuata quale primaria generale misura di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
questa diventa strumento per la programmazione della prevenzione, seguono le altre misure generali consistenti nella eliminazione, riduzione dei rischi alla fonte, rispetto dei principi ergonomici (organizzativi e strutturali), utilizzo limitato agenti chimici, fisici, biologici, priorità misure protezione collettiva rispetto a quelle individuali,controllo sanitario con le misure cautelative del caso, l’informazione e la formazione per tutte le figure della prevenzione, l’istruzione, la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, programmazione per garantire il miglioramento nel tempo delle misure di prevenzione, le misure di emergenza l’organizzazione dei sistemi di emergenza e tutta la segnaletica correlata sia di avvertimento che di sicurezza.
37. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
All’art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto all’art. 28 ;
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
All’art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’art. 17 c. 1 lett. a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari quali il rischio stress lavoro correlato (accordo comunitario dell’8 ottobre 2004) ed i rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza (D. Lvo. 26 marzo 2001 n. 151), nonché, altra novità, quelli connessi alle differenze di genere, età, nazionalità.
38. Il documento deve riportare: DATA CERTA; deve inoltre contenere:
relazione sulla valutazione di tutti i rischi e criteri adottati;
l’indicazione delle misure adottate e dei D.P.I. adottati;
il programma delle misure ritenute opportune per miglioramento;
individuazione procedure – assegnazione ruoli organizzazione aziendale
indicazione nominativi RSPP, RLS o RLST e del MP che hanno partecipato alla valutazione dei rischi;
individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.
Contenuto del documento deve rispettare le ulteriori indicazioni specifiche previste dalle successive norme presenti nel decreto.
All’art. 29 Modalità di effettuazione (collaborazione, consultazione, e importante, c. 3):
rielaborazione in occasione di modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione tecnica, statistiche infortuni e esiti sorveglianza sanitaria con aggiornamento delle misure di protezione.
39. Custodia
La Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all’art 6, elabora entro e non oltre il 31 dicembre 2010 le procedure standardizzate di cui all’art. 6 comma 8 lettera f) per la effettuazione della valutazione dei rischi, i DDL delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi fino a 18 mesi dalla data di cui sopra e comunque non oltre il 30 giugno 2012;
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono anch’essi effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 6 comma 8 lettera f).
attività escluse:
aziende di cui all’art. 31 (servizio di prevenzione e protezione) comma 6 (aziende industriali di cui all’art. 2 del D.Lvo 17 agosto 1999 n. 334 (inc. rilevanti)
centrali termoelettriche
impianti e installazioni di cui agli artt. 7, 28, 33 D.LVO. 17 marzo 1995 n. 230 (impianti nucleari; impiego sorgenti ionizzanti impianti categoria a; installazioni deposito e smaltimento rifiuti radioattivi; aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; az.industriali con oltre 200 lavoratori; nelle ind. estrattive con oltre 50 lavoratori), in tutte queste fattispecie il RSPP deve essere interno.
40. Rifacendoci al comma 3. dell’art. 28, occorre appunto che il contenuto del documento deve rispettare le ulteriori indicazioni specifiche previste dalle successive norme presenti nel decreto:
TITOLO VIII AGENTI FISICI
Capo I art. 181 delle disposizioni generali, valutazione dei rischi da agenti fisici
Capo II art. 190 Valutazione della esposizione al rumore;
Capo III art. 202 Valutazione della esposizione alle vibrazioni (HAV hand-arm-vibrations; WBV whole-body-vibrations);
Capo IV art. 209 Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi da esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici;
Capo V art. 216 Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi da esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali;
TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I art. 223 valutazione dei rischi da AGENTI CHIMICI (APLICAZIONE DEL REACH);
Capo II art. 236 Valutazione della esposizione AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI;
Capo III art. 249 Valutazione della esposizione al RISCHIO AMIANTO
42. registro infortuni vidimato da Azienda USL (si applicano le disposizioni generali D.Lgs 626/94 art. 4, comma 5, lettera o fino a sei mesi dopo l’emanazione del decreto interministeriale come dall’ art. 53 comma 6 D.Lgs 81/2008 )
documento attestante l’avvenuta valutazione dei rischi aziendali Valutazione di tutti i rischi a decorrere dal 28/07/2008.
particolare attenzione all’utilizzo di sostanze pericolose di cui al Titolo IX Capo I, art. 223 “[…] nella valutazione di cui all’art.28, il ddl determina, preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori […]
prova dell'avvenuto invio all'Azienda USL - Unità Operativa PSAL territorialmente competente della nomina del Responsabile S.P.P. ( Servizio Prevenzione e Protezione)
(art. 8, comma 11- Titolo I- Capo II – Servizio di Prevenzione Protezione; art. 10, comma 2 Titolo I Capo II _ Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi)
Copia dei certificati attestanti il possesso dei requisiti professionali del R.S.P.P. (art.8 comma 2 - Titolo I- Capo II – Servizio di Prevenzione Protezione)
Certificato di avvenuta consegna dei DPI (art. 18 comma 1 lettera d) Capo III Sezione I)
43. eventuale nomina del medico competente ed elenco nominativo del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria
(art. 18, comma 1 lett. a) – Capo III , Sezione I )
nell’affidare i compiti ai lavoratori, (il ddl) tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
(art.18 comma 1 lett. c) ? Essere in possesso del giudizio di idoneità espresso dal medico competente art. 41 comma 8
certificato di avvenuta formazione dei lavoratori
art.36-37 Titolo I Sezione IV – formazione, informazione addestramento)
formazione specifica per :
art. 73 Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
art. 164 Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
art. 169 Movimentazione manuale dei carichi
art. 177 Attrezzature munite di videoterminali
art. 184 Agenti fisici Disposizioni generali
art. 196 Protezione contro i rischi di esposizione al rumore
art. 227 Protezione da agenti chimici
nomina delle figure addette a compiti speciali
(art. 18 comma 1 lettera b) – Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso)
formazione delle figure addette a compiti speciali
(art. 45 , formazione primo soccorso ; art. 46 Prevenzione incendi )
formazione del Rappresentante dei lavoratori (RLS)
(art. 47-48 Capo III Sezione VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori)
44. Luoghi di lavoro Art. 62 (definizioni) a. luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro (all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva nonché ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro compresi b)i campi i boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale);
Art. 63 (requisiti di salute e sicurezza): essi devono essere conformi ai requisiti generali indicati nell’allegato IV), mutuando dai contenuti del 303 (dotazione di installazioni igienico – assistenziali: servizi igienici, spogliatoi, docce, opportunamente arredati). Occorre tenere conto della dimensione azienda, della presenza di lavoratori disabili;
Art. 64 (Obblighi del datore di lavoro);
Art. 65 (Locali sotterranei o semisotterranei);
Art. 66 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento);
Art. 67 (Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio);
46. PRIMO SOCCORSO art. 45
Il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell’azienda sentito il medico competente stabilendo i necessari rapporti coni servizi esterni;
Caratteristiche minime attrezzature; requisiti personale addetto e sua formazione individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni;
Decreti ministeriali per ambito ferroviario;
47. conformità impianti elettrici Occorre verificare applicazione D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e D.M. 37/2008 “Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37” Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici G.U. 12.03.2008 n. 61;
Inoltre occorre verificare applicazione D.P.R n° 462/2001 del 22 ottobre 2001: Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
Allegato V Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, parte II, 5.15 Impianti macchine ed apparecchi elettrici (tensione, alimentazione isolamento ecc.)
48. TITOLO III (attrezzature di lavoro) Capo III Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Art. 80
Obblighi del datore di lavoro (materiali apparecchiature e impianti elettrici devono essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti (previa valutazione del rischio elettrico) in maniera tale da salvaguardare i lavoratori dai rischi dovuti a contatti elettrici diretti e indiretti, innesco e propagazione incendi, innesco, esplosioni, fulminazione diretta e indiretta, sovratensioni, guasti;
Art. 81
Requisiti di sicurezza (tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte (norme buona tecnica: All. IX norme UNI, CEI, CEN, CENELEC, IEC, ISO);
Art. 82
Lavori sotto tensione;
Art. 83
Lavori in prossimità di parti attive;
Art. 84
Protezioni dai fulmini;
Art. 85
Protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature;
Art. 86
Verifiche
49. TITOLO III (uso delle attrezzature di lavoro) - Capo I: uso delle attrezzature di lavoro
Conformità impianti termici e riscaldamento
Art. 69 Definizioni; Art. 70 requisiti di sicurezza; Art. 71 Obblighi del datore di lavoro; Art. 72 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso; Art. 72 Informazione e Formazione; inoltre occorre per numerosi aspetti fare riferimento ai dettami dell’All. IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO, Punto 4. MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE
Occorre verificare inoltre l’ottemperamento dettami D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; D.M. 37/2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
50. PREVENZIONE INCENDI Art. 46
Funzione di preminente interesse pubblico, obiettivi la sicurezza della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell’ambiente;
Idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori;
Prossima adozione Decreti Ministri Interno - Lavoro - Previdenza Sociale. Per definire criteri: individuare misure evitare l’insorgere e limitare le conseguenze, misure precauzionali di esercizio, metodi di controllo e manutenzione impianti e attrezzature antincendio, criteri gestione emergenze; per individuare le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti personale addetto e sua formazione;
Fino a tale emanazione valgono i criteri D. Min. Interno 10 marzo 1998;
Istituzione ai sensi D.Lvo 8 marzo 2006 n. 139 con Decreti Min. Interno NUCLEI SPECIALISTICI ASSISTENZA AZIENDE;
e 7. Riferimenti organi centrali e periferici e del Dip. Vigili del Fuoco per la materia e attribuzione risorse.
Certificato di Prevenzione incendi:
Attività inserite nell'elenco di cui al D.M. 16/2/82 Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (116 kW, n. 91 dell'elenco).
53. ¤ Stralcio del documento di valutazione dei rischi riportante l’organigramma della Ditta, se già costituita col nominativo del Legale Rappresentante dello stesso nonché la nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi Aziendali (Copia della trasmissione agli enti preposti);
¤ Misure previste per la gestione dell'emergenza, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 45 D.Lgs 09.04.2008 n. 81 misure generali di tutela dei lavoratori, misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio e misure d’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato;
¤ Documentazione relativa alle certificazioni inerenti la manutenzione e
installazione dei mezzi di sollevamento (montacarichi e ascensori);
54. Registro infortuni (Clausola di transizione: D. Lgs 81/2008, art. 53, comma 6)
Fino a sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti agli agenti cancerogeni e biologici.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955, N. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
ART. 403 - Registro Infortuni - Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino un'assenza dal lavoro anche di un solo giorno. Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale, sentita le Commissione di cui all'art. 393 (sostituito dall'art. 26 del D.LGS. 626/94 " Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro"), devono essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro deve essere tenuto a disposizione degli ispettori sul luogo di lavoro.
55. Ministero lavoro e previdenza sociale - DM 12/09/1958: "istituzione del registro degli infortuni"
di tenere sul luogo di lavoro, a norma dell'art.403 del DPR 27 aprile1955 , n. 547, deve essere conforme al modello allegato al presente decreto (lett.A) e deve riportare nella copertina od in altra sua parte, le note esplicative allegate (lett.B).
Ministero lavoro e previdenza sociale - D.M. 10 agosto 1984
Art. 1 - In alternativa al sistema di registrazione degli infortuni sul lavoro stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958 le aziende possono istituire un sistema di schede individuali conformi al modello indicato nell'allegato A del presente decreto utilizzando la procedura automatizzata ed amministrativa descritta nei successivi allegati C e D.
Art. 2 - Le aziende che, utilizzando il predetto sistema, intendono accentrare le registrazioni, dovranno istituire un sistema di schede individuali conformi al modello indicato all'allegato B del presente decreto, servendosi della procedura automatizzata ed amministrativa descritta negli allegati C ed E.
L'autorizzazione all'accertamento dovrà essere richiesta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
56. DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994 n. 626 All'art. 4 prevedeva, tra gli obblighi del datore del lavoro, la tenuta del registro degli infortuni di cui al DPR 547/55.
Sostituito da D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 SEZIONE VIII
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI:
Art. 53
1. Consentito impiego sistemi elaborazione automatica dati;
2. Modalità memorizzazione dati occorre assicurare a) accesso solo a soggetti abilitati; b) validazione informazioni; c) responsabili; d) integrità archivi; e) riproducibilità su stampa; f) supporti di memoria; g) procedure sistema gestione;
3. Articolazione geografica aziende, settori funzionali, reti di comunicazione elettronica; criptazione dei dati;
4. Custodia del supporto nel rispetto Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (protezione dati personali);
5. Unificazione dati su unico supporto;
6. Fino a sei 6 mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8 c. 4 (instaurazione del SINP) restano in vigore le disposizioni relative alla tenuta: registro infortuni, esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Art. 54
1. trasmissione documentazione e comunicazioni ad enti o amm.ni pubbliche tramite sistemi informatizzati
57. Schemi riepilogativi
61. Grazie per l’attenzione!!