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Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Reati in materia di sicurezza sul lavoro (art.

Gruppo di studio D. Lgs. 231/2001 Torino, 21 giugno 2010. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Reati in materia di sicurezza sul lavoro (art.25-septies). Dott. Leonardo Cuttica. REATI PRESUPPOSTO.

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Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Reati in materia di sicurezza sul lavoro (art.

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  1. Gruppo di studio D. Lgs. 231/2001Torino, 21 giugno 2010 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001Reati in materia di sicurezza sul lavoro (art.25-septies) Dott. Leonardo Cuttica

  2. REATI PRESUPPOSTO • Delitto di cui all’art. 589 c.p. commesso con violazione dell’art. 55 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 • Delitto di cui all’art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro • Delitto di cui all’art. 590 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro “semplice”  OMICIDIO COLPOSO (2 distinte tipologie): “qualificato”  LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  3. REATI PRESUPPOSTO Omicidio colposo (articolo 589 c.p.) “qualificato” Delitto di cui all'articolo 589 del codice penale commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Si tratta del reato di omicidio colposo commesso: • in connessione con specifiche violazioni: (i) mancata valutazione dei rischi (ii) mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (iii) mancata nomina del medico competente; • in specifiche tipologie di azienda: (i) di cui all’art 31 comma 6, (ii) che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, o amianto, (iii) cantieri temporanei o mobili con oltre 200 uomini-giorno. Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  4. REATI PRESUPPOSTO Omicidio colposo (articolo 589 c.p.) (segue) “semplice” Delitto di cui all'articolo 589 del codice penale commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Omicidio colposo “qualificato”  sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote  sanzioni interdittive da tre mesi a un anno Omicidio colposo “semplice” (con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)  sanzione pecuniaria da 250 quote a 500 quote  sanzioni interdittive da tre mesi a un anno Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  5. REATI PRESUPPOSTO Lesioni personali (articolo 590 c.p.) Lesioni personali gravissime (art. 583 secondo comma c.p.) • se dal fatto deriva: • una malattia certamente o probabilmente insanabile • la perdita di un senso • la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella • la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  6. REATI PRESUPPOSTO Lesioni personali (articolo 590 c.p.) (segue) Lesioni personali gravi (art. 583 primo comma c.p.) • se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; • se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. Lesioni personali colpose gravi o gravissime  sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote  sanzioni interdittive non superiore a sei mesi Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  7. REATI PRESUPPOSTO (segue) Da notare: solamente per l’omicidio colposo la violazione di specifiche norme cautelati individua un reato di maggiore gravità. In presenza dello stesso presupposto (es. mancata nomina del RSPP in azienda art 55 co. 2) avremo un’aggravante – e quindi uno specifico reato diversamente sanzionato – solo in caso di omicidio colposo e non anche in caso di lesioni gravi o gravissime. Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  8. LE SANZIONI: SANZIONI PECUNIARIE Conteggiate in “QUOTE” [NUMERO x VALORE] Numero di quote: è determinato dal giudice (tra il minimo ed il massimo previsti dalla norma) in base: - alla gravità del fatto - al grado di responsabilità dell’ente - all’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conse- guenze del fatto e per prevenire ulteriori illeciti Valore della quota: da € 258 a € 1.549 Determinato del giudice in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  9. LE SANZIONI: SANZIONI INTERDITTIVE  interdizione dall’esercizio dell’attività (o commissariamento)  sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito  divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione  esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi  divieto di pubblicizzare beni o servizi. Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  10. LAVORATORI (definizione) Persone che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, arte o professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono equiparati: • i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, • gli associati in partecipazione • gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali • gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari • i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  11. QUADRO DI RIFERIMENTO fino ad agosto 2007  REATI DOLOSI art. 9 L. 3/8/2007 n. 123  ANCHE REATI COLPOSI  COLPA DI ORGANIZZAZIONE INFORTUNIO (> 40 gg) OK rispetto norme interesse vantaggio REATO violazione norme MOG NO MOG SI COLPA DI ORGANIZZAZIONE ESIMENTE SANZIONI 231 Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  12. INTERESSE e VANTAGGIO ARTICOLO 5 D.Lgs. 231/2001 L’ente è responsabile per i reati commessi (da soggetti apicali o da sottoposti) nel suo interesse o a suo vantaggio. interesse elemento soggettivo riscontro a priori (movente) vantaggio elemento oggettivo  riscontro a posteriori Compatibilità con reati di tipo colposo (assenza di dolo) L’interesse non è rivolto al reato (omicidio/lesioni) ma alla violazione delle normative prevenzionistiche ; l’elemento soggettivo è centrato sulle carenze organizzative, e la mancata predisposizione di regole di compliance e di un Modello costituisce l’elemento di colpa di organizzazione. Interesse a presentarsi come compliant pur non essendolo Vantaggio dall’inosservanza di regole prevenzionistiche (risparmio di spesa, incremento della produzione, riduzione dei tempi, ecc.). Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  13. AREE A RISCHIO Sono a rischio tutte le aree aziendali • Aree produttive e di stabilimento • Laboratori • Cantieri • Uffici • Magazzini Sono inoltre a rischio le aree dedicate alla formazione, informazione, addestramento e gestione del personale. Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  14. PROCESSI A RISCHIO Sono a rischio (sensibili) i processi: • sorveglianza sanitaria e alla sicurezza fisica • gestione delle emergenze • gestione dei dispositivi per la protezione individuale • segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro • movimentazione manuale dei carichi • situazioni di interferenza ex art. 26 D.Lgs. 81/2008, allorché cooperino diversi soggetti (subappalto, collaborazione, etc.). Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  15. RISCHI SPECIFICI • Rischio elettrico • Rischio incendio • Movimentazione carichi • Utilizzo attrezzature munite di videoterminali • Esposizione ad agenti fisici • Rischi da rumore • Rischi da vibrazioni • Rischi da campi elettromagnetici (dal 30/4/2012) • Rischi da radiazioni ottiche artificiali (dal 26/4/2010) • Esposizione ad agenti chimici • Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni • Esposizione all’amianto • Esposizione al piombo Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  16. RISCHI SPECIFICI(segue) • Esposizione al radon • Esposizione ad agenti biologici • Esposizione a sostanze o atmosfere esplosive • Stress lavoro-correlato • Rischio da assunzione alcool • Rischio da tossicodipendenza • Rischi per lavoro minorile • Rischio per lavoratori stranieri • Rischi per le lavoratrici madri • Rischi per lavori notturno Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  17. Il D.LGS. 81 del 9 aprile 2008 e il “correttivo” D.LGS. 106/2009 FINALITA’ Riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il loro riordino e coordinamento in un unico testo normativo NORMA COMPLESSA 306 articoli e 51 allegati tecnici MODIFICATO dal D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009 149 articoli e 38 allegati tecnici Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  18. Identifica le caratteristiche che un Modello di Organizzazione e Controllo deve possedere per avere efficacia esimente ai fini di cui al D. Lgs. 231/01. Per questa specifica categoria di reati-presupposto, la stessa norma che impone gli obblighi, gli adempimenti e le sanzioni fornisce anche:  le linee guida per la costruzione di un Modello che abbia efficacia esimente  gli standard ai quali uniformare il Modello Dall’art. 30 si ricavano indicazioni fondamentali per la comprensione di come debba essere costruito un modello (la sezione del modello dedicata ai reati dell’art 25 septies) valido ai fini della 231. L’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 81/2008 18 Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  19. L’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 81/2008 Il Modello idoneo ad avere efficacia esimente ai fini del d.lg.231: • deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici . . . . • deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. • deve prevedere un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. • deve prevedere un sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo della sua idoneità. • In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  20. L’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 81/2008 . . . assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a: . . . . . . • al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; • alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; • alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • alle attività di sorveglianza sanitaria; • alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; • alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; • alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; • alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  21. IL “SISTEMA SICUREZZA” • Predisposizione del DVR da parte del Datore di Lavoro (non delegabile) [in parti staccate per modifiche successive] • Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, attraverso: • nomina del RRSPP da parte del Datore di Lavoro (non delegabile) • definizione delle misure di primo soccorso • nomina del medico competente • nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza • Definizione organigramma (ruoli, compiti, poteri, responsabilità) • Gestione processi critici: procedure (rispetto degli standard di legge per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro) e adempimenti organizzativi (emergenze, primo soccorso, gestione appalti, consultazioni) • Registrazione, per dare evidenza documentale a quanto fatto Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  22. ASPETTI OPERATIVI PER L’ORGANISMO DI VIGILANZA Per l’ODV si tratta di effettuare controlli di 2° livello: monitoraggio su funzionalità e adeguatezza del sistema prevenzionistico adottato. AREE DA COPRIRE: • COERENZA ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI • PRESIDIO AREE E PROCESSI A RISCHIO • ORGANIGRAMMA E DELEGHE • SISTEMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA • FORMAZIONE • FLUSSI INFORMATIVI • ATTIVITA’ DI VIGILANZA • SISTEMA SANZIONATORIO • DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’ Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  23. ORGANIGRAMMA E DELEGHE SISTEMA DI PREVENZIONE da sanzione delle responsabilità individuali a sanzione delle responsabilità dell’ente collettivo (introdotto dal D.Lgs. 231/2001) Elementi centrali  sistema strutturato di deleghe obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione delle funzioni trasferite dal datore di lavoro al delegato. Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  24. ORGANIGRAMMA E DELEGHE (artt. 16 e 17 d.lgs. 81/2008) Il primo garante della tutela della salute e sicurezza è il datore di lavoro; su tale posizione si innesta la delega di funzioni, ammessa alle seguenti condizioni: • risulti da atto scritto recante data certa • il delegato abbia tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate • la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate • la delega attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate • la delega sia accettata dal delegato per scritto. ATTENZIONE: le funzioni possono essere delegate a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  25. ORGANIGRAMMA E DELEGHE (artt. 16 e 17 d.lgs. 81/2008) Art. 16 co. 3: la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. e prosegue (introdotto dal correttivo 106/2009) L’obbligo di cui sopra si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 comma 4. Assolvimento dell’obbligo di vigilanza: Versione originaria:  può essere assolto con l’istituzione del Modello (la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30 comma 4). Con il D.Lgs. 106/2009:  si presume assolto con l’istituzione del Modello. Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  26. ORGANIGRAMMA E DELEGHE (artt. 16 e 17 d.lgs. 81/2008)  se il datore di lavoro: (i) delega le funzioni, e (ii) adotta il modello [di verifica e controllo di cui al 30 co 4] è dispensato da ulteriori obblighi di vigilanza sulle funzioni delegate. Inoltre (introdotta dal correttivo 106/209): comma 3 bis dell’art. 16: facoltà di sub-delega. MA: il sub-delegato non può a sua volta delegare E: il primo delegante deve vigilare anche sul sub-delegato Ragione giustificatrice della facoltà di sub-delega è il riconoscimento di una crescente complessità dell’attività e dell’articolazione dell’impresa. Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  27. FORMAZIONE Area da coprire: Formazione, addestramento e informazione; obbligatorie per previsione normativa e essenziali nell’ambito del modello 231. Da attuare in occasione: - Dell’assunzione - Del trasferimento - Del cambiamento di mansioni - Dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro - Dell’introduzione di nuove tecnologie - Dell’utilizzo di nuove sostanze pericolose Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  28. COMMISSIONE CONSULTIVA (art. 6 D. Lgs. 81/2008) Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro. Funzioni: • indicare Modelli di Organizzazione e Gestione ai fini di sui all’articolo 30/81 ( idonei ai fini dell’esimente); • elaborare entro il 31.12.2010 procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi per le micro imprese (fino a 10 dip.) e per le piccole imprese (finoa 50 dip.) a basso profilo di rischio; • elaborare procedure semplificate per la adozione ed efficace attuazione dei Modelli della sicurezza nelle PMI; tali procedure sono recepite con Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  29. CATEGORIE DIMENSIONALI • La Commissione Europea, con la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ha modificato i parametri identificativi delle PMI. N. DIP FATT ATTIVO • MEDIA IMPRESA < 250 < 50 MIL < 43 MIL • PICCOLA IMPRESA < 50 < 10 MIL < 10 MIL • MICROIMPRESA < 10 < 2 MIL < 2 MIL Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  30. ORGANISMI PARITETICI Il D.Lgs 106/2009 ha ampliato i compiti degli organismi paritetici. Sono previsti dall’articolo 2 comma 1 lett. ee) del TUS: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per: • la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici; • lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; • l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; • ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

  31. ORGANISMI PARITETICI Per D. Lgs 81/2008: • (art. 30 co. 5bis): elaborare procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. • (art. 51 co. 3): supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. • (art. 51 co. 3 bis): rilasciano asseverazione della adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di sui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tenere conto ai fini della programmazione delle proprie attività. Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica

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