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L’aborto. Interruzione della gravidanza ed espulsione di un feto prima che sia vitale Può essere: spontaneo provocato EZIOPATOGENESI: cause materne, embrio-fetali e placentari CLINICA: minaccia d’aborto Aborto incompleto
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L’aborto Interruzione della gravidanza ed espulsione di un feto prima che sia vitale Può essere: spontaneo provocato EZIOPATOGENESI: cause materne, embrio-fetali e placentari CLINICA: minaccia d’aborto Aborto incompleto Aborto completo In atto Interno DIAGNOSI: valutazione clinica , ecografia TRATTAMENTO: in relazione al quadro clinico
L’aborto • MINACCIA D’ABORTO: • riposo a letto, anche se non esistono indicazioni valide per tale pratica (Chalmers) • controllo ecografico settimanale • terapia farmacologia • in caso di incontinenza cervicale, è indicato il cerchiaggio cervicale COMPETENZE INFERMIERISTICHE • - garantire le procedure terapeutiche e diagnostiche • - monitorizzare le condizioni della persona e l’insorgenza di possibili complicanze • - identificare e soddisfare i bisogni assistenziali
L’aborto ABORTO IN ATTO O INTERNO • isterosuzione • revisione della cavità uterina COMPETENZE INFERMIERISTICHE favorire l’esecuzione dell’intervento in relazione al grado di urgenza monitorare le condizioni della paziente • esecuzione di procedure terapeutiche
L’aborto • ASPETTI ASSISTENZIALI : • Sostegno alla donna/coppia • Procedure diagnostiche • Procedure terapeutiche • Adeguato invio del materiale per es. istologico e citogenetico • Informazioni sul post intervento e sul ritiro degli accertamenti diagnostici • Informazioni sulla normativa
Legge 194 del 22-05-1978 • “Norme per la tutele della gravidanza e sull’interruzione volontaria di gravidanza” • La disciplina è nettamente differenziata a seconda che l’interruzione di gravidanza sia praticata entro o dopo i 90 giorni dal concepimento. • L’art. 4 della legge ammette l’interruzione di gravidanza entro i 90 giorni, quando la donna “accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche o sociali o familiari o a circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”.
Legge 194 del 22-05-1978 • La legge prevede una certificazione del medico di fiducia o di una struttura socia-sanitaria, che registri la volontà della donna di interrompere la gravidanza. • Passato il termine di 7 gg dalla certificazione – termine previsto per un “ripensamento”- la donna può ottenere l’interruzione della gravidanza presso una delle sedi autorizzate. • Per la donna minorenne è richiesto l’assenso di colui che esercita la patria potestà o del giudice tutelare.
Legge 194 del 22-05-1978 • Dopo i primi 90 giorni, la legge (art.6) prevede che possa essere praticata l’interruzione volontaria di gravidanza quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, oppure quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Legge 194 del 22-05-1978 • AL DI FUORI DI QUESTI CASI L’ABORTO E’ CONSIDERATO UN CRIMINE CON SANZIONI PENALI CHE COLPISCONO LA DONNA E TUTTI COLORO CHE COLLABORANO, CON AGGRAVANTI PER IL PERSONALE SANITARIO