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IVA - TERRITORIALITA ’ SERVIZI GENERICI. Modifiche recenti nella territorialità dei servizi.
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Modifiche recenti nella territorialità dei servizi • L'obiettivo del legislatore è stato quello di individuare, come luogo d'imposizione all'interno della Comunità, lo Stato (il paese o il territorio) in cui avviene il consumo effettivo del servizio e di rendere non soggetti ad imposta i servizi che vengono consumati al di fuori del territorio comunitario. Questo in linea con il principio che l'IVA è un'imposta comunitaria che colpisce i consumi realizzati all'interno dell'UE.
Modifiche recenti nella territorialità dei servizi Come regola generale si fa tassare la prestazione: - nel paese ove è domiciliato (o meglio "stabilito") il committente (rapporti B2B) se riveste la qualifica di soggetto passivo d'imposta stabilito nella UE, mentre non si assoggettano ad IVA le prestazioni rese a favore di soggetti passivi stabiliti fuori dell'UE;
Modifiche recenti nella territorialità dei servizi - nel paese ove è domiciliato (o meglio "stabilito") il prestatore se il committente è un "non soggetto passivo", ossia se interviene come consumatore-utilizzatore finale del servizio (B2C). Però se il cliente non soggetto passivo è stabilito (domiciliato e, insieme, residente) fuori dell'UE opera il non assoggettamento ad imposta per un numero rilevante di servizi resi da un prestatore nazionale.
Modifiche recenti nella territorialità dei servizi • Questa regola principale contiene, tuttavia, alcune deroghe per determinati servizi sia che si tratti di prestazione B2B (rese ad altri soggetti passivi d'imposta) che di prestazioni B2C (rese a non soggetti passivi). Si tratta dei seguenti servizi, che sono relativi a:
Modifiche recenti nella territorialità dei servizi 1) beni immobili, 2) trasporto passeggeri, 3) ristorazione e catering, 4) locazione a breve termine di mezzi di trasporto, 5) manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili.
Prestazioni generiche dal 2010 (articolo 7-ter) L'articolo 7-ter, comma 1, considera, quale regola generale, territorialmente rilevanti in Italia i servizi: a) quando sono resi a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato da parte di prestatori stabiliti in Italia, nella UE o fuori della UE (rapporti B2B);
Prestazioni generiche dal 2010 (articolo 7-ter) b) quando sono resi a committenti non soggetti passivi (ovunque essi siano stabiliti: in Italia, nella UE o extra UE) da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (rapporti B2C).
Prestazioni generiche dal 2010 (articolo 7-ter) • In base al criterio indicato nella lettera a), si considerano rilevanti ai fini impositivi nei rapporti B2B tutte le prestazioni rese da prestatori stabiliti in Italia, nella UE o fuori della UE nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Per converso, sulla base dello stesso principio, non si considerano rilevanti le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio di altro Stato, comunitario o non comunitario.
Prestazioni generiche dal 2010 (articolo 7-ter) • Sono, ugualmente, rilevanti in Italia nei rapporti B2C, secondo quando indicato nella lettera b), tutte le prestazioni rese da operatori italiani nei confronti di non soggetti passivi, indipendentemente dal luogo in cui gli stessi siano residenti o domiciliati.
Prestazioni generiche dal 2010 (articolo 7-ter) Nei rapporti B2B, come rileva la Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, assumono rilevanza tre circostanze: • il fatto che il committente sia un soggetto passivo (c.d. "status"); 2) il fatto che lo stesso committente agisca nella veste di soggetto passivo (c.d. "qualità ", prevista nel comma 2, lett. a), dello stesso articolo 7-ter); 3) il luogo di stabilimento del committente.
Prestazioni generiche dal 2010 (articolo 7-ter) • Secondo la citata Circolare, nei rapporti B2B non rileva il luogo di stabilimento del prestatore, né il luogo di utilizzazione del servizio, in quanto il legislatore nazionale ha scelto di non avvalersi, per tali prestazioni, della facoltà accordata dall'articolo 59-bis della direttiva 2006/112/CE di acquisire il "criterio dell'utilizzo".
Prestazioni generiche dal 2010 (articolo 7-ter) Ne deriva che le prestazioni di servizi generiche per cui opera il principio base dei rapporti B2B: • si considerano effettuate in Italia quando sono rese da soggetti passivi nazionali, comunitari o extracomunitari a committenti soggetti passivi stabiliti in Italia, anche se utilizzate al di fuori del territorio nazionale e comunitario; • non si considerano effettuate in Italia quando sono rese a committenti stabiliti in altri Stati, comunitari o non comunitari, anche se utilizzate nel territorio nazionale.
Soggettività - prestatore Non rileva, per carenza del presupposto soggettivo, una prestazione resa da un soggetto che non agisce nello svolgimento di un'attività economica, anche se commessa da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. In via esemplificativa, non rileva ai fini IVA una prestazione occasionale di consulenza resa nei confronti di una società stabilita in Italia da un soggetto nazionale, francese o statunitense, che non svolge abitualmente attività imprenditoriale o professionale (Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011).
Status di soggetto passivo del committente • Quando il luogo di tassazione di una prestazione dipende dal fatto che il cliente sia o non sia un "soggetto passivo" è necessario che il fornitore italiano, per giustificare il non assoggettamento di una determinata prestazione da esso resa, rilevi lo status del cliente nel paese ove lo stesso è stabilito. Secondo l'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 282/2011, occorre distinguere se il cliente sia stabilito all'interno o all'esterno della Comunità.
Status di soggetto passivo del committente Se il cliente è stabilito all'interno della Comunità, il prestatore italiano può considerare che il destinatario ha lo status di soggetto passivo: a) se il destinatario stesso gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA e qualora ottenga conferma della validità di tale numero d'identificazione attraverso il sistema VIES;
Status di soggetto passivo del committente b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.
Status di soggetto passivo del committente • Al contrario, sempre con riferimento al cliente comunitario, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di non soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli comunica il suo numero individuale di identificazione IVA.
Status di soggetto passivo del committente Se il cliente è, invece, stabilito fuori dell'UE, il prestatore può considerare che questi abbia lo status di soggetto passivo qualora ottenga dal destinatario il certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti attestante che lo stesso svolge un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell'IVA a norma della XIII direttiva comunitaria (recepita all'articolo 38-ter e riferita ai soli soggetti stabiliti in Norvegia, Svizzera e Israele).
Qualità di soggetto passivo del committente In base al I comma dell'articolo 19 del regolamento n. 282/2011, un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo assimilato ad un soggetto passivo che riceve servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, ivi compreso l'uso da parte dei suoi dipendenti, è considerato, ai fini dell'acquisto di tali servizi, un soggetto non passivo con tassazione della prestazione nel paese del prestatore (regola B2C).
Qualità di soggetto passivo del committente • Queste le interpretazioni fornite dalla Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011: - se una prestazione di servizio è acquistata da un soggetto passivo sia per finalità private che per finalità imprenditoriali, professionali o artistiche, per la stessa si applicano i criteri previsti per le prestazioni rese nei confronti di committenti soggetti passivi;
Qualità di soggetto passivo del committente - se il committente è un soggetto diverso da una persona fisica (una società, un ente, un'associazione o società semplice), la soggettività passiva, ai fini del requisito della territorialità della prestazione di servizi, sussiste sempre.
Qualità di soggetto passivo del committente - se il committente è una persona fisica non è sufficiente che lo stesso eserciti attività imprenditoriale, artistica o professionale, ma è necessario che il prestatore effettui una valutazione di compatibilità complessiva, per verificare che il servizio medesimo sia acquistato nell'esercizio di detta attività economica.
Qualità di soggetto passivo del committente Per verificare se l'utilizzazione di un servizio sia riconducibile ad una attività economica ovvero estraneo ad essa, il II c. dell'articolo 19 del Reg. stabilisce che il prestatore, al quale il destinatario dei servizi abbia comunicato il suo numero di partita IVA per una data operazione, può considerare che i servizi siano destinati all'attività economica del destinatario stesso, a meno che non disponga di informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei servizi forniti.
Qualità di soggetto passivo del committente - a volte la destinazione di determinati servizi è agevole in ragione della natura delle prestazioni rese (ad esempio un imprenditore persona fisica, stabilito in Italia, che acquisti da un avvocato spagnolo una consulenza relativa ad una causa di divorzio riceve un servizio che attiene a finalità private e, anche se il committente abbia comunicato il suo numero di partita IVA, la prestazione è soggetta ad IVA in Spagna);
Qualità di soggetto passivo del committente A volte tale determinazione è difficile, sicché, se un servizio risulti essere compatibile sia con la sfera privata sia con la veste di soggetto passivo, il prestatore deve considerare la prestazione acquisita dal committente, soggetto passivo comunitario, nell'ambito della propria attività di soggetto passivo a condizione che quest'ultimo comunichi il proprio numero di partita IVA.
Sede e Stato di stabilimento del committente Infine,nell'ambito delle prestazioni generiche rese ai sensi dell'articolo 7-ter nei rapporti B2B, esse si considerano territorialmente rilevanti in Italia se sono rese a favore di: - soggetti domiciliati o residenti in Italia che non abbiano stabili organizzazioni all'estero;
Sede e Stato di stabilimento del committente - soggetti domiciliati o residenti in Italia che abbiano stabili organizzazioni all'estero, sempreché le prestazioni non siano commesse da tali stabili organizzazioni; - stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero.
Sede e Stato di stabilimento del committente • Di contro, le stesse prestazioni generiche non si considerano territorialmente rilevanti in Italia se sono rese a favore di: - soggetti domiciliati o residenti all'estero e senza stabile organizzazione in Italia;
Sede e Stato di stabilimento del committente - soggetti domiciliati o residenti all'estero e con stabile organizzazione in Italia, semprechè le prestazioni non siano commesse da tali stabili organizzazioni; - stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati e residenti in Italia.
Sede e Stato di stabilimento del committente • In caso di committente stabilito in più di uno Stato, la prestazione si considera effettuata nello Stato in cui il committente ha stabilito la sede della propria attività economica (art. 21 del reg.). Tuttavia, nel caso in cui la prestazione sia resa a una stabile organizzazione del soggetto passivo, la medesima prestazione di servizi sarà imponibile nel luogo in cui è ubicata la stabile organizzazione destinataria del servizio.
Sede e Stato di stabilimento del committente • Così, in via esemplificativa, in caso di prestazione resa nei confronti di un soggetto passivo residente e domiciliato in Italia che abbia una stabile organizzazione in Germania, la stessa si considererà effettuata in Germania se commessa da tale stabile organizzazione e, diversamente, in Italia.
Archivio VIES per i contribuenti italiani • Dal 10 maggio 2010, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 18 del Regolamento in tema di prova dello status di soggetto passivo del committente, gli operatori italiani che intendono effettuare prestazioni di servizi intracomunitarie (cioè prestazioni rese nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati comunitari) soggette ad IVA nel paese di destinazione, nonché i soggetti che ricevono prestazioni di servizi "intracomunitarie" (vale a dire prestazioni rese da soggetti stabiliti in altri Stati UE), devono provvedere all'iscrizione nell'Archivio VIES.
ESEMPIO n. 1 Una società italiana esegue dei servizi logistici a favore di soggetti passivi francesi e americani. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime Iva: Prestatore Soggetto passivo Committente Soggetto passivo • Emissione fattura non soggetta ad Iva ex art. 7-ter D.P.R. 633/72; • Indicazione della fattura nel modello Intrastat Regola generale 7-ter Prestatore Soggetto passivo Committente Soggetto passivo • Emissione di un documento contabile non rilevante ai fini Iva
ESEMPIO n. 2 Un soggetto passivo austriaco esegue dei servizi logistici a favore di un soggetto passivo italiano. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime Iva: Prestatore Soggetto passivo Committente Soggetto passivo • Emissione fattura senza applicazione dell’Iva Il soggetto committente italiano, ricevuta la fattura, dovrà: assoggettare ad Iva in Italia la prestazione mediante emissione di un’autofattura con il meccanismo del Reverse Charge ex art. 17 co. 2 D.P.R. 633/1972; Presentazione del modello INTRASTAT.
ESEMPIO n. 3 . Una società australiana esegue dei servizi logistici a favore di un soggetto passivo italiano. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime Iva: Committente Soggetto passivo Prestatore Soggetto passivo • Emissione fattura senza applicazione dell’Iva Il soggetto committente italiano, ricevuta la fattura, dovrà assoggettare ad Iva in Italia la prestazione mediante emissione di un’autofattura con il meccanismo del Reverse Charge ex art. 17 co. 2 D.P.R. 633/1972;
SERVIZI ESEGUITI DA INTERPRETI E TRADUTTORI I servizi eseguiti da interpreti e traduttori rientrano nella tra la tipologia delle operazioni di consulenza ed assistenza tecnica (R.M. n. 122 del 12.08.2005 e n. 48/E del 24.02.2009). Prestatore Soggetto passivo Committente Soggetto passivo • Emissione fattura senza applicazione dell’Iva Il soggetto committente italiano, ricevuta la fattura, dovrà assoggettare ad Iva in Italia la prestazione mediante emissione di un’autofattura con il meccanismo del Reverse Charge ex art. 17 co. 2 D.P.R. 633/1972. Per quanto concerne la fattura ricevuta dal soggetto passivo austriaco, il committente italiano deve procedere alla presentazione del modello INTRASTAT.
ESEMPIO n. 4 Un soggetto passivo italiano esegue dei servizi logistici a favore di un soggetto privato austriaco. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime Iva: Prestatore Soggetto passivo Committente Soggetto privato • Emissione fattura con applicazione dell’Iva Il soggetto prestatore italiano, in applicazione delle regola generale di cui all’art. 7-ter lett. b) procede all’emissione della fattura con indicazione dell’Iva rilevanza del prestatore.
Esempio di autofattura Autofattura per prestazione di servizi intermediazione effettuate dalla società “Gamma” (CH)
L’obbligo di reverse chargesi realizza anche nell’ipotesi in cui il soggetto passivo estero si sia identificato in Italia (rappresentante fiscale, identificazione diretta o stabile organizzazione) Per effetto delle novità del DL 135/2009, le tre modalità di identificazione Iva in Italia sono tra di loro alternative. PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI NOTA BENE
PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI • Prestazione di servizi; • TERRITORIALMENTE RILEVANTI; • Prestatore soggetto passivo NON RESIDENTE; • Committente soggetto passivo RESIDENTE AUTOFATTURA COMMITTENTE ITALIANO SOGGETTO PASSIVO
Tale ultimo chiarimento è da accogliere con favore, soprattutto tenendo conto del successivo obbligo di inserimento di tali servizi nei modelli Intrastat. Infatti, è in tal modo possibile utilizzare la medesima procedura contabile sia per gli acquisti intracomunitari di beni, assoggettati ad imposta da parte dell’acquirente italiano, ai sensi dell’art. 46 del DL 331/93, sia per gli acquisti di servizi da prestatore residente in altro Stato Ue. PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 12.3.2010, n. 12/E, ha precisato che, in presenza di un prestatore soggetto passivo in altro Stato Ue, il committente può assolvere l’imposta in Italia mediante il sistema dell’integrazione della fattura del fornitore comunitario, applicando in buona sostanza le medesime regole previste per gli acquisti intracomunitari di beni.
PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI • Distinzione tra: • Operazioni effettuate direttamente dal soggetto estero: obbligo di reverse charge da parte del cessionario/committente residente • Operazioni effettuate tramite la stabile organizzazione: quest’ultima ha lo status di soggetto passivo stabilito in Italia (art. 7, co. 1, lett. d) PRESENZA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE (del soggetto estero in Italia) Resta fermo l’obbligo di identificazione Iva in Italia da parte del soggetto passivo non residente Nota bene: si ricorda la qualifica di soggetto passivo da parte degli enti “identificati” OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI NON SOGGETTI PASSIVI