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« Seminario sul diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni » Roma, 19 marzo 2009 Le procedure di infrazione della DG MARKT in materia di appalti pubblici. Giacomo Gattinara Commissione europea DG Mercato Interno e Servizi Direzione Politica degli appalti pubblici.
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« Seminario sul diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni »Roma, 19 marzo 2009Le procedure di infrazione della DG MARKTin materia di appalti pubblici Giacomo GattinaraCommissione europeaDG Mercato Interno e ServiziDirezione Politica degli appalti pubblici
L’inizio della procedura: presentazione di una denuncia alla Commissione o inizio d’ufficio • La denuncia può essere presentata seguendo un formulario proposto dalla Commissione all’indirizzo del Segretariato generale (Rue de la Loi 200 Bruxelles) o per e mail a SG-PLAINTES@ec.europa.eu • Ogni riferimento è presente in internet al sito del Segretariato www.ec.europa.eu
Cos’è una “infrazione” • È un inadempimento al diritto comunitario • Commissivo od omissivo (ad es. se non viene sanzionato un comportamento di privati, es. caso delle fragole spagnole) • Può derivare da qualsiasi comportamento imputabile allo Stato, proveniente anche da enti locali, poiché la Comunità europea nell’attuazione del diritto comunitario non riconosce tali enti: dell’attuazione del diritto comunitario rimane responsabile lo Stato
Ricevibilità della denuncia • Il denunciante non deve dimostrare un particolare interesse ad agire, né che l’infrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta • La Commissione può dichiarare irricevibili delle denunce il cui oggetto esuli dal campo di applicazione del diritto comunitario • In alcuni casi la denuncia non può essere esaminata (v. infra)
Comunicazione della Commissione sui rapporti con gli autori di denunce in materia di infrazioni (GU 2002 C 244 p.5) • Non possono essere esaminate: le denunce anonime, o che non individuino uno Stato membro cui l’infrazione sia imputabile, o che si riferiscano ad un comportamento di privati – salvo che si riveli una partecipazione ad esso dei pubblici poteri o la loro passività • o che, tra l’altro, non contengano alcun addebito, o che si riferiscano ad addebiti manifestamente al di fuori del campo di applicazione del diritto comunitario
(segue) – Comunicazione del 2002 • Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento la denuncia viene iscritta nel registro centrale del Segretariato, salvo che non sia ritenuta irricevibile • Entro un anno dalla registrazione ad opera del segretariato generale i servizi della Commissione propongono al Collegio dei Commissari l’archiviazione o l’inizio della procedura mediante l’invio di una lettera di messa in mora
(segue) – Comunicazione del 2002 • Se non intendono registrare la denuncia i servizi della Commissione ne avvertono l’autore con lettera • Dopo ogni fase della procedura d’infrazione la Commissione informa sempre il denunciante • Rimane naturalmente salva la possibilità per la Commissione di cominciare una procedura d’infrazione d’ufficio
Istruzione della denuncia • La Commissione prende normalmente contatto con le autorità nazionali interessate, senza rivelare l’identità del denunciante, salvo che questi vi abbia espressamente consentito • La Commissione si impegna a decidere entro un anno dalla registrazione della denuncia; se il termine viene superato il denunciante ne viene informato per iscritto
Il sistema sperimentale « EU Pilot » • Sistema sperimentale dal 15.04.08 per 15 Stati membri, tra cui IT • Impedisce l’invio di una messa in mora; adatto per casi relativi a specifici problemi di interpretazione o applicazione del diritto comunitario risolvibili con scambio di corrispondenza • In caso di mancata cooperazione dello SM si può passare ad un proc. formale
Ricorso anche alle autorità nazionali • È sempre opportuno, però, ricorrere alle autorità nazionali (es. giudice nazionale); • Infatti, né la Commissione né la Corte di giustizia possono annullare atti nazionali o condannare lo Stato membro a risarcire i danni derivanti dalla violazione del diritto comunitario prodotta dallo Stato membro nei confronti del singolo
Lettera di messa in mora della Commissione rivolta allo Stato membro • Indicazione precisa e puntuale delle contestazioni • Si può trattare sia di violazioni del Trattato CE che di violazioni di regolamenti, direttive e decisioni o anche di accordi internazionali vincolanti la Comunità europea • La Commissione deve dare allo Stato anche un termine per conformarsi (in genere di due mesi)
Parere motivato • Viene emesso in caso di mancata risposta entro due mesi (normalmente) dalla lettera di messa in mora della Commissione oppure se questa non ritiene soddisfacente la risposta dello Stato • La Commissione non può ampliare l’oggetto delle contestazioni rispetto alla lettera di messa in mora
Lettere di messa in mora e pareri complementari • Sia la lettera di messa in mora che il parere motivato possono essere integrati, rispettivamente, da una lettera di messa in mora o da un parere complementare • In tal caso, il termine per rispondere ricomincia a decorrere dalla ricezione del successivo atto della Commissione
Ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee • Tappa eventuale se lo Stato non risponde o non risponde in maniera soddisfacente alle richieste della Commissione • La sentenza della Corte si limita a dichiarare l’inadempimento dello Stato membro interessato • Il termine ultimo per adempiere è quello fissato nel parere motivato: anche se lo Stato si conforma dopo il ricorso alla Corte la procedura va avanti fino alla sentenza
Il caso del ricorso alla Corte proposto da un altro Stato membro • Uno Stato membro può ricorrere alla Corte di giustizia per fare accertare la violazione del diritto comunitario di un altro Stato ma solo se: 1) si è rivolto precedentemente alla Commissione che ha sentito anche l’altro Stato in contraddittorio e 2) la Commissione ha adottato un parere motivato • Se la Commissione non risponde entro tre mesi lo Stato può adire la Corte
Possibile ulteriore procedura d’infrazione per mancato rispetto della sentenza • In caso di persistenza dell’infrazione la Commissione può cominciare una nuova procedura ex art. 228 CE • Si parla nella prassi di c.d. “manquement sur manquement”, infrazione sull’infrazione; la violazione addebitata allo Stato membro è particolarmente grave • Allo stato attuale della disciplina bisogna ripercorrere tutte e tre le tappe per arrivare alla Corte di giustizia
Riservatezza e accesso ai documenti • Gli SM hanno diritto di attendersi dalla Commissione la riservatezza durante le indagini; inoltre, il procedimento è bilaterale, tra SM e Comm. (Petrie, 2001, T-191/99, pp. 68 e 70) • A sua volta, lo SM può chiedere alla Comm. di non comunicare un documento senza il suo previo accordo: Reg. 1049/2001, art. 4(5); non è un veto; il rifiuto va motivato; poi la Comm. decide sulla base di questo (Svezia c. Comm., 2007, C-64/05P, pp. 85 e ss.)
Assenza di una tutela giurisdizionale contro gli atti adottati dalla Commissione nella procedura d’infrazione • Principio di “opportunité des poursuites” • Impossibilità di contestare tali atti in sede contenziosa • Possibilità di segnalare eventuali irregolarità e casi di cattiva amministrazione al Mediatore europeo • Inf. comunque disponibili: Relaz. Annuale
Eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie e di penalità di mora, art. 228 CE • Novità introdotta con il Trattato di Maastricht (1993): prima ad una sentenza ne seguiva un’altra senza grandi risultati • Secondo l’art. 228 CE: la Corte può disporre il pagamento di una somma forfetaria “o” di una penalità di mora • Secondo la Corte, invece, possono essere applicate entrambe (Comm. c. Francia, 2005, causa C-304/02)
Natura delle sanzioni • La loro funzione è di spingere lo Stato interessato a conformarsi al diritto comunitario • La sentenza di condanna non è titolo esecutivo nei confronti degli Stati membri (art. 256, primo comma, CE) • Le somme incamerate dalla Commissione sono “altre entrate” per la Comunità europea (art. 269, primo comma, CE)
Sanzioni pecuniarie: le linee guida della Commissione • Comunicazione del 1996: individuazione di criteri per ricorrere solo alla penalità di mora • Comunicazione del 1997: riferimento ad indici numerici più sicuri • Comunicazione del 2005: possibilità di chiedere alla Corte di giustizia di condannare lo Stato al pagamento di penalità di mora per ogni giorno di ritardo
Sanzioni pecuniarie: la Comunicazione del 2005 • Idea di contrastare la prassi diffusa delle regolarizzazioni tardive • Penalità di mora : prevista per giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza ex art. 228 CE • Somma forfetaria : sanziona la continuazione dell’infrazione dalla prima sentenza ex art. 226 CE alla sentenza ex 228 CE
(segue) – comunicazione del 2005 • Conseguenza di questo è che se lo Stato si conforma dopo il ricorso alla Corte ma prima della sentenza ex art. 228 CE, la Commissione non desiste dalla procedura • La Corte non potrebbe irrogare la penalità di mora, ma può condannare lo Stato al pagamento della somma forfetaria che sanziona la durata dell’infrazione
(segue) – comunicazione del 2005 • L’importo della penalità di mora si calcola moltiplicando un coefficiente di base uniforme per un coefficiente di gravità ed un coefficiente di durata e moltiplicando il tutto per un fattore fisso per Paese, che tenga conto della capacità finanziaria dello Stato e dei voti di cui questo dispone in Consiglio • La somma forfetaria si ottiene moltiplicando una somma minima (per l’Italia 9.920.000 euro) per un fattore fisso simile al precedente
Le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona • Viene sancita l’eliminazione del parere motivato nella procedura d’infrazione ex art. 228 CE; sarà quindi possibile per la Commissione adire direttamente la Corte di giustizia in caso di mancata risposta alla lettera di messa in mora • Nei casi di mancata comunicazione delle misure di trasposizione delle direttive, la Corte può comminare una sanzione pecuniaria già con la prima sentenza
Le modifiche proposte dalla Commissione nella disciplina delle infrazioni “Un’Europa dei risultati – applicazione del diritto comunitario” COM (2007) 502 def • Selezione delle infrazioni più gravi, in funzione degli effetti negativi che producono sui singoli (es. violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità) • Maggiore coinvolgimento delle amministrazioni nazionali nelle denunce in cui siano necessari ulteriori accertamenti • Sistema EU Pilot (punto III.2)
Siti utili • Corte di giustizia delle Comunità europeehttp://www.curia.europa.eu • Commissione europea – DG Mercato interno e servizi http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm • Elenco delle procedure relative all’Italiahttp://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx
Contatti Maria Raffaella Assetta maria-raffaella.assetta@ec.europa.eu Giacomo Gattinara giacomo.gattinara@ec.europa.eu