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Contrattazione integrativa: i limiti all’incremento delle risorse del fondo del salario accessorio. CONVEGNO NAZIONALE SULPL 30 NOVEMBRE -1 DICEMBRE 2012 Dott. Gastone Bosio. Contrattazione integrativa: i limiti all’incremento delle risorse del fondo .
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Contrattazione integrativa: i limiti all’incremento delle risorse del fondo del salario accessorio CONVEGNO NAZIONALE SULPL 30 NOVEMBRE -1 DICEMBRE 2012 Dott. Gastone Bosio
Contrattazione integrativa: i limiti all’incremento delle risorse del fondo art. 9, comma 2-bis, Comma 2-bis – DL 31 maggio 2010, n. 78 Dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche a livello dirigenziale di ciascuna amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è “cmq”, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Contrattazione integrativa: i limiti all’incremento delle risorse del fondo La ratio del citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è quella di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all’ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi destinati al trattamento accessorio del personale.
Contrattazione integrativa: i limiti all’incremento delle risorse del fondo L’individuzione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa decentrata derivano dallle disposizioni contrattuali del comparto di riferimento. Per il comparto Regioni enti locali Il fondo è costituito ex art. 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 (CCNL per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003), per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l’anno 2010, va quindi ridotto a tale importo
Contrattazione integrativa: i limiti all’incremento delle risorse del fondo La riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si opera sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, applicando il criterio della simesomma (media aritmetica). La variazione % tra le due consistenze medie determinerà la misura di variazione da operarsi nel fondo
Contrattazione integrativa: i limiti all’incremento delle risorse del fondo Circolare RGS n. 12 del 15 aprile 2011 Ha chiarito che l’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, riguarda l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte.
Contrattazione integrativa: i limiti all’incremento delle risorse del fondo CORTE DEI CONTI - Sez.riunite Parere N. 51/CONTR/11 Le risorse da non assoggettare ad abbattimento sono quelle che specifiche disposizioni di legge e di contratto collettivo destinano all’incentivazione di specifiche categorie di lavoratori e segnatamente: • -incentivi progettazione e pianificazione art.92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; • -competenze avvocatura art. 27 CCNL 14 settembre 2000; • -incentivi ISTAT • compensi per il censimento della popolazione;
Contrattazione integrativa: i limiti all’incremento delle risorse del fondo Diversamente devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall’art. 9, comma 2-bis le risorse che alimentano il fondo derivanti da: • recupero dell’ICI • contratti di sponsorizzazione • Le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge ai sensi art. 15 comma, 1 lett K) del CCNL 1998/2001;
Contrattazione integrativa: i limiti all’incremento delle risorse del fondo Occorre a questo punto integrare le voci di composizione “delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale che non sono soggette a riduzione, nello specifico: • finanziamenti derivanti da economie del fondo dell’anno precedente; • finanziamenti per attività c/terzi (ad esempio protezione civile; progetti europei, dunque di carattere straordinario e non importi storicizzati); • finanziamenti per incrementi della dotazione organica - in casi straordinari e con riduzione del fondo della parte cedente le funzioni e il personale (ad esempio in caso di unione dei comuni), • Finanziamenti per economie aggiuntive ex art.16 L.111/2011
Corte dei conti per la Lombardia Delibera n. 215/2012/PAR) Le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa dei vigili, rivenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 CdS, pur dovendo essere computate fra le spese di personale, non costituiscono componenti del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, pertanto, non soggiacciono alle limitazioni finanziarie di cui all’art. 9, comma 1 e comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 2010 Gastone Bosio
Parere RGS del 20 luglio 2012 e Parere Funz. Pubblica n. 13 del 11.11.11 Piani di razionalizzazione L’integrazione dei fondi con ulteriori risorse, nei limiti delle disponibilità di bilancio e del rispetto dei parametri di virtuosità degli enti è resa possibile soltanto dall’attuazione delle razionalizzazioni previste dall’art. 16 del D.L. 98/2011 convertito dalla legge 111/2011, alle seguenti condizioni: • adozione dei piani entro il 31.03 di ogni anno; • consuntivazione e certificazione degli organi competenti delle eventuali economie effettivamente realizzate; • destinazione del 50% delle somme per le finalità di cui allart. 19 del D.lgs 150/2009 (valutazione premiale differenziata) – ma solo nell’anno successivo e per il primo anno. Gastone Bosio
Art 40, comma 3-quinquies del D.Lgs 165/2001 Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Gastone Bosio
Incremento del fondo ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL 1° aprile 1999 I progetti di miglioramento e innovazione possono essere finanziati, ma rimangono soggetti al limite. Ciò premesso, devono rispettare dei principi stabiliti nel parere ARAN 499-15L: • 1)le risorse sono previste nel bilancio di previsione; • 2)le risorse sono previste nel fondo e verranno distribuite al personale solo in cambio di maggiori servizi (nuovi servizi o incremento volumi); • 3)i risultati sono effettivamente accertabili;
4)i risultati appaiono importanti e ad alta intensità di lavoro, in quanto sono correlati alla disponibilità del personale a sostenere un maggior carico di lavoro; • 5)la quantificazione delle risorse da stanziare viene fatta in base a criteri trasparenti e ragionevoli, quali l’importanza dei risultati attesi, l’impegno aggiuntivo richiesto alle persone, nonché attraverso la valorizzazione di tali prestazioni aggiuntive dovute all’incremento dei volumi e all’attivazione di nuovi servizi • 6)le risorse sono disponibili solo a consuntivo e dopo aver accertato i risultati;