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Le Misure di Prevenzione Patrimoniali Antimafia P roblemi applicativi tra Giurisprudenza e prassi. Dott.ssa Alessandra Cerreti – Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Desenza no del Garda – 10 maggio 2019. IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE. Desenzano del Garda – 10 maggio 2019.
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Le Misure di Prevenzione Patrimoniali AntimafiaProblemi applicativi tra Giurisprudenza e prassi Dott.ssa Alessandra Cerreti – Direzione Distrettuale Antimafia di Milano Desenzano del Garda – 10 maggio 2019
IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE Desenzano del Garda – 10 maggio 2019
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA • Il procedimento di prevenzione: • un procedimento giurisdizionale nel corso del quale, in tre gradi di giudizio, come nel procedimento penale, viene garantito alla difesa il diritto al contraddittorio nel corso di udienze che, a richiesta, possono essere pubbliche • Operando ante delitto non è diretto alla formazione della prova ma alla verifica della presenza di elementi indiziari • produce anche effetti amministrativi quali la revoca di appalti, concessioni e licenze.
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA Il procedimento penale, finalizzato all’accertamento della responsabilità in ordine ad una fattispecie di reato, e quello di prevenzione, ancorato ad una valutazione dell’attualità della pericolosità sociale che può, come premesso, esprimersi anche mediante condotte che non costituiscono reato, sono pienamente autonomi ed indipendenti con la conseguente esclusione di un rapporto di pregiudizialità del primo rispetto al secondo. Stessa indipendenza attiene anche agli esiti dei procedimenti tributari, le cui sentenze non contengono accertamenti di fatto vincolanti per la decisione circa l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale (Cassazione, I Sezione sentenza n. 53636 del 15.06.2017).
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA Oggi il procedimento di prevenzione è interamente disciplinato dal Libro I del Decreto Legislativo n.159/2011 “Codice Antimafia”, recentemente modificato dalla Legge n. 161/2017 che, come vedremo, ha apportato alcune significative modifiche in ordine ai soggetti nei confronti dei quali può essere promosso il procedimento, alla competenza, alle modalità di gestione, organizzazione e conduzione dello stesso, alle regole relative alla gestione, all’amministrazione e destinazione dei beni e delle aziende confiscate, nonché alla più complessa disciplina della tutela dei creditori terzi in buona fede.
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA Le fattispecie indicate nell’articolo 4 rappresentano, in varie forme, la cosiddetta “pericolosità sociale”, ossia l’attitudine a commettere reati, attitudine che si esprime attraverso comportamenti sintomatici di varia natura, non definiti tassativamente, ma che consentono un giudizio prognostico circa la commissione di reati e che sono tali da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di P.S. La norma prevede due tipologie di «pericolosità sociale»: quella detta «qualificata» e quella detta «comune». Nel primo caso rientrano coloro che sono indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso, ovvero di agevolare un associato di tipo mafioso e coloro che sono indiziati della commissione di uno di reati di cui al comma 3 bis dell’articolo 51 c.p.p., mentre nel secondo caso rientrano tutte le altre forme di pericolosità. La differente natura della pericolosità sociale si riflette sui differenti contenuti che deve avere la relativa proposta di applicazione.
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA La Corte EDU, con la sentenza 23.02.2017 (sentenza De Tommaso) ha affermato che la normativa italiana in materia di applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti a «pericolosità comune» (con specifico riferimento all’abrogato art. 1 nn. 1) e 2) n. 1423/1956, oggi ripreso nell’articolo 1 lett. a) e b) del Codice Antimafia) viola la libertà di circolazione e di movimento (prevista dall’art. 2 del prot. add. N. 4), in quanto norma generica, non in grado di garantire il requisito della prevedibilità, offrendo, di conseguenza, al giudice una troppo ampia discrezionalità.
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA La Corte EDU ha ritenuto non garantito il requisito della prevedibilità sotto due profili: nella determinazione dei destinatari della misura (ovvero nell’individuazione dei comportamenti da attribuire ai soggetti a «pericolosità comune» previsti dall’art. 1 numeri 1 e 2) e quanto al contenuto delle prescrizioni imposte con la medesima ora previste nell’art. 8 TU Antimafia (con particolare riferimento al «vivere onestamente e rispettare la legge» e al «non dare ragione alcuna di sospetto»), tanto da non consentire all’interessato di adottare uno stile di vita conforme ad esse.
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA • In conseguenza alla Sentenza De Tommaso: • La Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,3 e 5 della Legge n. 1423/56 per contrasto con l’art. 117 della Costituzione in relazione all’art. 2 prot. 4 CEDU con riferimento alle misure di prevenzione personali e dell’art. 19 della legge n. 152/1975 in relazione all’art. 1 prot. add. CEDU (tutela del diritto di proprietà) per ciò che concerne la misura di prevenzione patrimoniale della confisca.
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA Sempre in relazione alla sentenza De Tommaso, si segnala il decreto emesso il 07.03.2017 dal Tribunale di Milano. Proprio in relazione ad un caso di «pericolosità comune», il Tribunale ha motivato che: “la decisione, pur provenendo dalla Grande Camera […] non integra, allo stato, un precedente consolidato nei termini descritti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49/2015”. In base a quest’ultima sentenza il giudice italiano deve adeguarsi al principio di diritto affermato in una sentenza EDU solamente quando essa sia una «sentenza pilota» o sia espressione di un «diritto consolidato».
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA • Per i giudici milanesi la sentenza De Tommaso non può essere considerata «orientamento consolidato», in quanto: • la questione sollevata è nuova, ovvero non è mai stata specificamente affrontata in precedenza dalla Corte EDU • nelle precedenti decisioni la Corte di Strasburgo è stata costante nel ritenere il sistema delle misure di prevenzione conforme alla Convenzione • l’interpretazione consolidata nel diritto interno che riconosce la legittimità costituzionale e convenzionale delle norme in argomento • nella pronuncia De Tommaso sono state espresse opinioni dissenzienti da cinque giudici, incluso il presidente della Corte • la norma oggi vigente contribuisce a precisare la fattispecie più di quanto facesse la Legge n. 1423/1956: infatti, se da un lato, l’art. 1 del Codice Antimafia ha ripreso gli elementi costitutivi della “pericolosità generica” contenuti nella disciplina abrogata, dall’altro ne ha notevolmente arricchito i contenuti
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA • la pronuncia De Tommaso è stata condizionata dalle peculiarità del caso specifico sottoposto alla sua attenzione, ove la misura di prevenzione personale era stata applicata sulla base di una valutazione soggettiva che aveva attribuito al proposto tendenze criminali e non sulla base di condotte specifiche. • Nel procedimento giudicato a Milano, l’interessato vantava, invece, un curriculum criminale comprensivo di diciannove condanne definitive per vari reati, altri precedenti di polizia, numerosi controlli durante i quali egli era stato sorpreso in compagnia di pregiudicati, ed un’imputazione per omicidio commesso in costanza della sottoposizione ad una misura cautelare.
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA • Con le sentenze n. 11846/2018 del 19.01.2018 e n. 30974 del 01.03.2018, la Cassazione nel richiamare la copiosa giurisprudenza di legittimità, in ordine al rispetto del principio di tipicità, ha affermato che il giudizio di pericolosità deve operarsi sulla base di idonei elementi di fatto e deve presuppore le seguenti verifiche: • la realizzazione di attività delittuose non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto; • la realizzazione di attività delittuose che, oltre ad avere la caratteristica che precede, siano produttive di proventi illeciti; • la destinazione, almeno parziale, di questi ultimi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare.
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA • Con la sentenza n. 24/2019 del 24 gennaio 2019, la Corte Costituzionale ha statuito che i requisiti enucleati dalla giurisprudenza devono essere accertati in relazione al lasso temporale in cui si è verificato, nel passato, l’illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare. • L’ablazione si giustifica, quindi, nei limiti in cui le condotte criminose compiute dal soggetto siano state effettivamente fonte di profitti illeciti in quantità congruente rispetto ai beni da confiscare, dei quali il soggetto non sia stato in grado di fornire giustificazione circa la lecita origine.
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA 15 Nella predisposizione di una proposta di prevenzione, infine, il punto di partenza è proprio la redazione della completa e dettagliata biografia criminale del proposto, possibile grazie ad una precisa consultazione di tutti gli archivi e gli atti disponibili (SDI, archivi cartacei, SIDNA – SIDDA, documenti processuali, ecc…). Gli accertamenti sono a forma libera: non si pongono particolari problemi circa la utilizzabilità di elementi di prova provenienti dai procedimenti penali (le conversazioni telefoniche ed ambientali non devono essere periziate in contradditorio, i testi non vanno risentiti). Non possono, invece, essere utilizzate le intercettazioni telefoniche se già dichiarate inutilizzabili dal giudice penale.
La competenza alla presentazione Desenzano del Garda – 10 maggio 2019
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA • Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere proposte: • dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; • dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove dimora il proposto, ed in alcuni casi (soggetti a pericolosità comune, indiziati di reati associativi nei confronti della P.A. e dei reati di stalking), previo coordinamento, anche dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimori il proposto; • dal Questore territorialmente competente per dimora; • dal Direttore della DIA. • Le recenti modifiche assegnano al Procuratore Distrettuale il ruolo di principale promotore delle iniziative di prevenzione, stabilendo nei confronti dei soggetti titolari del potere d’iniziativa ed al fine di evitare sovrapposizioni e riflessi negativi sulle indagini in corso, precisi obblighi di informazione e di coordinamento da realizzarsi attraverso la stesura di appositi protocolli (come quello stipulato a Milano).
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che per dimora (criterio che determina la competenza territoriale) deve intendersi il luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici della sua pericolosità traendo vantaggi dalla propria attività, non avendo pertanto rilevanza lo spazio anagrafico di residenza, le risultanze anagrafiche e la considerazione del luogo in cui lo stesso vive abitualmente. Ciò che rileva è lo spazio geografico ambientale nel quale il proposto manifesta comportamenti socialmente pericolosi. In altri termini, il riferimento del legislatore al concetto di dimora va inteso rimarcando la realtà ed effettività del rapporto del proposto con il territorio, anche prescindendo dalle risultanza anagrafiche e tenuto conto della finalità della legge che è quella di prevenire le manifestazioni di pericolosità del proposto nel contesto territoriale al quale la stessa pericolosità è legata e nel quale trova alimento e potenziamento.
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA A seguito delle modifiche del TU Antimafia l’incompetenza territoriale deve essere eccepita a pena di decadenza alla prima udienza e comunque subito dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti. Se accoglie l’eccezione, il tribunale dispone la trasmissione degli atti al PM presso il tribunale competente. La declaratoria non produce l’inefficacia degli elementi già acquisiti ed il sequestro eventualmente disposto perde efficacia solo se entro 20 giorni il tribunale competente non lo rinnova (analogamente alle misure cautelari per cui opera l’art. 27 c.p.p. nei medesimi termini).
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA Con il d. l. 4 ottobre 2018 nr. 113, è stato modificato il comma 3 bis lett. c dell’art. 17 d. lgs. 159/2011, in materia di comunicazione della proposta per iscritto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto (da parte degli altri organi proponenti), eliminando la inammissibilità quale conseguenza della mancata comunicazione.
IL FINE DEGLI ACCERTAMENTI PATRIMONIALI Desenzano del Garda – 10 maggio 2019
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA • Il fine delle indagini patrimoniali è la presentazione al Tribunale competente di una richiesta di sequestro/confisca dei beni e delle attività economiche di cui il proposto può disporre direttamente o indirettamente quando: • il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta; • si è in possesso di sufficienti indizi che consentono di ritenere che essi siano il frutto delle attività illecite alle quali il proposto è dedito (ovvero della sua pericolosità sociale qualificata o semplice) oppure che ne costituiscano il reimpiego.
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA • Per sostenere validamente la richiesta di sequestro/confisca, occorre, quindi, dimostrare: • che i beni e le attività economiche siano tutti nella disponibilità del proposto (ciò, ovviamente, vale per quelli intestati a terze persone); • che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito o all’attività economica svolta escludendo ogni valenza ai proventi dell’evasione fiscale; • ovvero che i beni e le attività economiche risultino il frutto delle attività illecite oppure che ne costituiscano il reimpiego.
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA La sproporzione si determina con riferimento ai redditi dichiarati ai fini delle imposte o al valore dell’attività economica svolta dal proposto. Ne consegue che il reddito da prendere in considerazione è quello rilevabile dall’Anagrafe Tributaria e che, oggi espressamente previsto dalla norma, nessun valore assume, ai fini del sequestro/confisca, l’eventuale giustificazione fornita del proposto di avere acquisito i beni grazie ai proventi dell’evasione fiscale, sia in materia di IVA che di imposte dirette. Nel procedimento di prevenzione non rileva il nesso causale tra l’attività illecita (qualificata e non qualificata) ed il bene e l’attività economica sproporzionata rispetto al reddito.
L’esecuzione degliaccertamenti patrimoniali Desenzano del Garda – 10 maggio 2019
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA La ricostruzione del patrimonio e delle attività economiche del proposto “passa” attraverso la consultazione di diverse banche dati e l’incrocio dei dati in esse contenute. Individuati i beni e le attività aggredibili, il passo successivo è la ricostruzione delle operazioni di acquisto di vendita e la verifica dell’origine delle provviste finanziarie impiegate. Particolare attenzione deve essere prestata ai mutui e alle locazioni finanziarie: in questi casi, la verifica delle provviste deve essere estesa alle modalità di rimborso nonché alle concrete modalità di concessione, al fine di verificare eventuali situazioni di «affidamento colpevole», che possono portare alla successiva esclusione del diritto di credito dell’intermediario concedente ed alla cancellazione dell’ipoteca.
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA • Ai fini della tutela dei diritti dei terzi, è necessario che: • il credito non sia strumentale all’attività illecita del proposto o a quella che ne costituisce frutto o reimpiego; • il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento.
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA • La verifica dell’esistenza della buona fede, onere del creditore istante: • deve avvenire con riguardo al momento in cui si origina il contratto che determina la concessione del credito; • può essere ravvisata solo nel caso in cui risulti dimostrata: • l’estraneità a qualunque collusione o compartecipazione all’attività criminosa del debitore/proposto; • l’inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte da quest’ultimo; • un errore scusabile sulla sua apparente situazione;
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA • deve essere esclusa non solo nelle ipotesi di un atteggiamento doloso del creditore - inteso appunto come collusione o adesione volontaria alle attività illecite del proposto/debitore – ma anche nelle ipotesi di un suo comportamento qualificabile in termini di mera colpa, intesa come difetto delle regole di diligenza, prudenza e perizia nei rapporti commerciali e finanziari. • Con specifico riguardo alla valutazione del comportamento tenuto dagli intermediari bancari e crediti, assume quindi rilievo l’accertamento del rispetto delle norme di settore, con specifico riguardo a quelle contenute nel D. Lgs. n. 231/2007 in materia di adempimenti antiriciclaggio, ed alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia (adeguata verifica delle clientela e segnalazione operazioni sospette).
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA Al fine di consentire una più completa valutazione della congruità del patrimonio disponibile, e, quindi, dell’eventuale sperequazione, deve essere redatta un’apposita tabella nella quale, con riferimento all’intero nucleo familiare, si raffrontano i redditi dichiarati con la spesa media familiare determinata secondo le tabelle ISTAT (ossia la somma ritenuta necessaria per il vivere quotidiano considerata la composizione della famiglia, l’attività economica svolta, e la regione di residenza) e con gli investimenti (acquisti di immobili, mobili, valori finanziari, estinzione di finanziamenti, di debiti, ecc … ) ed i disinvestimenti effettuati (vendite immobiliari, mobiliari, accensione di finanziamenti, ecc …) appunto ricostruiti attraverso la precedente analisi.
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA • "A" indica il totale dei redditi dichiarati da tutto il nucleo familiare (fonte A.T.); • “B”indica la Spesa Familiare Annua secondo le tabelle ISTAT (colonna 7) • “C”indica la differenza (positiva o negativa), tra i redditi dichiarati (colonna A) e la spesa familiare annua (colonna B): pertanto, considerando che la tale spesa familiare annua, secondo le rilevazioni ISTAT, è la spesa minima necessaria per il mantenimento in vita del nucleo familiare, la colonna “C” indica la somma a disposizione per eventuali investimenti, e, quindi, qualora negativa essa è già indice di un’iniziale ed evidente sperequazione. • “D” indica le vendite (mobiliari ed immobiliari) e ogni altro elemento positivo che decrementa il patrimonio; • “E” indica gli acquisti (mobiliari ed immobiliari) e ogni altro elemento negativo che incrementa il patrimonio; • “F”indica il risultato economico finale, ossia l’utile o la perdita del bilancio familiare, prodotto del seguente e semplice calcolo matematico (A-B+D-E).
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI ANTIMAFIA Conseguentemente, un valore negativo di “F” esprime l’esistenza della sperequazione, ossia di una situazione in cui le sole risorse ufficiali su cui il nucleo familiare ha potuto contare non sono state, da sole, sufficienti a coprire la realizzazione degli investimenti (intesi in senso lato) dallo stesso effettuati.
GRAZIE per l’attenzione Dott.ssa Alessandra Cerreti – Direzione Distrettuale Antimafia di Milano Desenzano del Garda – 10 maggio 2019