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Les traits principaux

Université Montesquieu Bordeaux IV Master Droit du Travail et de la Protection sociale Droits étrangers du Travail Droit du Travail Italien Gian Guido Balandi Université de Ferrara – Italie Professeur invité mars 2005.

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Presentation Transcript


  1. Université Montesquieu Bordeaux IVMaster Droit du Travail et de la Protection socialeDroits étrangers du TravailDroit du Travail ItalienGian Guido BalandiUniversité de Ferrara – Italie Professeur invitémars 2005

  2. Université Montesquieu Bordeaux IVMaster Droit du Travail et de la Protection socialeDroits étrangers du TravailDroit du Travail Italien2. Traits principaux mars 2005

  3. Art. 19. (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:a) […];b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

  4. Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciuteL`ordinamento interno e l`amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione.Art. 37 Fondo comuneI contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell`associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.Art. 38 ObbligazioniPer le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l`associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell`associazione.

  5. Accordo interconfederale per la costituzione delle RsuIn Roma, addì 1 dicembre 1993 tra Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl, Uil Art 2.1Alla costituzione della Rsu si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.

  6. Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinatoE prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell`impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell`imprenditore.

  7. Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoroI prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell`impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.

  8. Art. 2096 Assunzione in prova(Salvo diversa disposizione delle norme corporative), l`assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.L`imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l`esperimento che forma oggetto del patto di prova.Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d`indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.Compiuto il periodo di prova, l`assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell`anzianità del prestatore di lavoro.

  9. Art. 2097 Durata del contratto di lavoro. Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scrittoIn quest' ultimo caso l' apposizione del termine è priva di effetto, se é fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

  10. Art. 1. D. lgs 368/2001Apposizione del termine1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

  11. Article 36 : Le travailleur a droit à une rémunération proportionnée à la quantité et à la qualité de son travail et en tout cas suffisante pour lui assurer ainsi qu’à sa famille une existence libre et digne.

  12. Art. 2099 RetribuzioneLa retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle norme corporative), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.In mancanza (di norme corporative o) di accordo tra le parti, la retribuzione e determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.

  13. Art. 2103 Mansioni del lavoratoreIl prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all`attività svolta, e l`assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un`altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.Ogni patto contrario è nullo.

  14. Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoroIl prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall`interesse dell`impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176).Deve inoltre osservare le disposizioni per l`esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall`imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.Art. 2105 Obbligo di fedeltàIl prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l`imprenditore, né divulgare notizie attinenti all`organizzazione e ai metodi di produzione dell`impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

  15. Art. 2106 Sanzioni disciplinariL`inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all`applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell`infrazione (e in conformità delle norme corporative).

  16. Article 36 : (…)La durée maximale de la journée de travail est fixée par la loi.Le travailleur a droit au repos hebdomadaire et à des congés annuels rétribués et ne peut y renoncer.

  17. Art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperioIn caso d`infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un`indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98).Nei casi indicati nel comma precedente, l`imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell`art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità.Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell`anzianità di servizio.

  18. Art. 2113 Rinunzie e transazioniLe rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all`art. 409 Cod. Proc. Civ., non sono valide.L`impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ.(Art. così sostituito dall`art. 6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533)

  19. Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoroL`imprenditore e tenuto ad adottare nell`esercizio dell`impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l`esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l`integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

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