120 likes | 304 Views
Verso un sistema regionale di accreditamento dei Servizi per il Lavoro Giuliana Fenu Torino 15 novembre 2011 . Legge regionale 34/2008: accreditamento.
E N D
Verso un sistema regionale di accreditamento dei Servizi per il Lavoro Giuliana Fenu Torino 15 novembre 2011
Legge regionale 34/2008: accreditamento Provvedimento mediante il quale la Regione riconosce ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a:a) erogare, nel territorio regionale, i servizi al lavoro, anche mediante risorse pubbliche, escluse le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle Province;b) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento all’incontro fra domanda e offerta.
Il Progetto della Regione (LR 34/2008) Definizione di standard minimi regionali di prestazione. Istituzione elenco accreditati, procedura e adeguamento delle infrastrutture. Sperimentazione biennale su misure di politica del lavoro della programmazione regionale.
1) Informazione2) Accoglienza - primo filtro/presa in carico3) Orientamento4) Consulenza orientativa5) Accompagnamento al lavoro6) Incontro domanda/offerta di lavoroI servizi di “Informazione” e “Accoglienza/primo filtro” sono considerati prestazioni preliminari all’avvio delle politiche attive.Il PAI è adottato quale riferimento regionale. Gli standard minimi verso le persone
Gli standard minimi verso i datori di lavoro Promozione e scouting Informazione e accesso ai servizi 3) Consulenza 4) Incontro domanda/offerta di lavoro Gli standard indicano tempi, strumentazione e competenze che devono caratterizzare l’erogazione dei servizi al lavoro nella regione. L’approvazione degli standard porta con sé la condivisione di indicatori per il monitoraggio fisico, tramite sistema informativo regionale.
OBIETTIVO 1Incremento dell’offerta di servizi a persone e imprese COSA Sistema pubblico/ privato di tipo complementare Rete capillare di accesso alle prestazioni (da 30 sportelli CPI a oltre 500 sportelli totali) COME Prestazioni propedeutiche alle politiche attive del lavoro (accoglienza e informazione) garantite in tutti i punti rete Certificazione dello stato occupazionale funzione dei CPI, ma accessibile tramite delega dell’utente anche presso gli accreditati
OBIETTIVO 2Innalzamento della qualità complessiva dei servizi di politica attiva del lavoro COSA Definizione di standard regionali di servizio minimi, vincolanti per l’intero sistema pubblico-privato dei servizi per il lavoro Prestazioni standard verso persone e datori di lavoro COME I CPI non necessitano di accreditamento, ma operano in conformità con gli standard regionali La programmazione può richiedere servizi ulteriori e/o più complessi dello standard
OBIETTIVO 3Sistema regionalemisto dei servizi per l’impiego COSA Sperimentazione biennale di un sistema complementare Monitoraggio regionale delle attività svolte COME Nucleo tecnico di supervisione della sperimentazione (Regione e Province) Conferimento dati obbligatorio e accesso a SILP degli accreditati
Ruolo delle Province Le Province monitorano l’operato degli accreditati sugli atti di programmazione e collaborano con la Regione nella valutazione dei risultati della sperimentazione. I CPI mantengono le proprie funzioni amministrative e di servizio e garantiscono la continuità dell’offerta di politiche attive sul territorio. I CPI sono affiancati dalla rete degli accreditati per le attività legate all’accesso ai servizi (informazione ed accoglienza) sempre, e per quelle di politica attiva in funzione della disponibilità di risorse pubbliche dedicate.
tutta la rete dei servizi misure p.a.l. Informazione Accoglienza Colloquio di orientamento PAI Scheda anagrafica PDS DID Consulenza orientativa Accompagnamento Incontro d/o [invio a Formazione prof.le] Servizi autorizzati 276/03 Servizi presso CPI 181/00
Alcuni principi I servizi devono essere personalizzati e tracciabili (PAI e costi standard). La Regione non interviene in questa sede sul modello di finanziamento, ma rimanda alla programmazione futura scelte, anche sperimentali, legate all’affidamento di risorse pubbliche. Gli standard minimi sono integrati negli atti di programmazione con prestazioni aggiuntive o specialistiche in base al tipo di destinatari delle misure e agli obiettivi perseguiti.