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“231 + 231” RADDOPPIA LA RESPONSABILITA’

L’ ANTIRICICLAGGIO. “231 + 231” RADDOPPIA LA RESPONSABILITA’. CUNEO 15 SETTEMBRE 2010. 1. Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl. L’ANTIRICICLAGGIO. COS’E’ IL RICICLAGGIO?

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  1. L’ ANTIRICICLAGGIO “231 + 231” RADDOPPIA LA RESPONSABILITA’ CUNEO 15 SETTEMBRE 2010 1 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  2. L’ANTIRICICLAGGIO COS’E’ IL RICICLAGGIO? Il “riciclaggio" è il reimpiego dei profitti, derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, che sfruttando la fungibilità e la prolificità del denaro, turbano la concorrenza tra imprese e inquinano l'economia mettendone a repentaglio la democraticità. 2 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  3. L’ANTIRICICLAGGIO “Occorre cambiare passo ……. …. perché le banche sottovalutano la necessità di un assoluto rispetto delle norme.” Mario Draghi 8 luglio 2009 Assemblea Abi 3 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  4. L’ANTIRICICLAGGIO “Non e’ tollerabile che l’obiettivo del profitto possa essere disgiunto dalla correttezza dei comportamenti” È sempre in agguato il rischio che, per il proprio tornaconto o per malintese convenienze aziendali, taluni operatori, a diversi livelli decisionali, possano indursi ad accettare o addirittura ricercare fondi di dubbia provenienza.” Mario Draghi 22 luglio 2009 alla Commissione Antimafia 4 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  5. L’ANTIRICICLAGGIO • Legge 5 luglio 1991 n. 197 • Decreto 8 giugno 2001 n. 231 • Decreto 21 novembre 2007 n. 231 5 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  6. L’ANTIRICICLAGGIO D.Lgs 231/2001 la Responsabilità Amministrativa degli Enti giuridici 6 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  7. L’ANTIRICICLAGGIO L’ ABI sulla 231/2001 • “l'adozione del modello esclude la responsabilità dell'ente” • “il personale non può addurre a scusante della illecita condotta la ignoranza delle disposizioni” Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl 7

  8. L’ANTIRICICLAGGIO La responsabilità personale • l’art. 5 del c.p. sancisce che " nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della Legge Penale" • Per cui l'operatore bancario/postale, in caso di dubbio operativo, ha l'obbligo di informarsi sulla liceità dell'operazione, astenendosi, nel frattempo, dall'effettuarla, perché questo dispone la legge. 8 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  9. L’ANTIRICICLAGGIO Art. 648 bis Riciclaggio, Capo II, titolo XIII del secondo libro del codice penale (dei delitti contro il patrimonio) “fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, é punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.” 9 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  10. L’ANTIRICICLAGGIO LA RILEVANZA GIURIDICA DEI DELITTI TRIBUTARI Due scuole di pensiero Una interpretazione rigorosa e restrittiva vorrebbe escludere dalla categoria dei reati presupposto i delitti in materia fiscale. L’altra invece alla luce della ratio che muove il quadro giuridico generale riconosce il delitto tributario come reato presupposto del crimine di riciclaggio 10 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  11. L’ANTIRICICLAGGIO LA RILEVANZA GIURIDICA DEI DELITTI TRIBUTARI Emendamento Fleres al decreto legge 103/2009, correttivo del decreto legge 78/2009, poi convertito in legge ottobre 2009. “al comma 3…aggiungere in fine le seguenti parole ….. né comporta l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo”; 11 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  12. L’ANTIRICICLAGGIO LA RILEVANZA GIURIDICA DEI DELITTI TRIBUTARI Lo scudo fiscale ter rinuncia ai controlli sul riciclaggio di denaro. Si cancella infatti l’obbligo per gli intermediari finanziari di segnalare all’U.I.F. quando hanno dubbi che le disponibilità finanziarie oggetto di regolarizzazione o di rimpatrio siano collegate ai reati tributari. Ciò vuol dire che invece tutto quello che non sarà scudato e tutto quello che è stato commesso in territorio italiano o sarà commesso in relazione ai reati tributari dovrà essere oggetto di segnalazione all’U.I.F. 12 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  13. L’ANTIRICICLAGGIO La Legge n. 197/91ha introdotto obblighi • di identificazione, • di rilevazione, • di registrazione delle operazioni effettuate e di segnalazione delle “ operazioni sospette” di qualunque importo siano e indipendentemente dal fatto che l’operatore dia o meno corso all’operazione stessa. 13 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  14. L’ANTIRICICLAGGIO La legge ha introdotto il principio della COLLABORAZIONE ATTIVA per cui gli intermediari, PRIMA impegnati solo ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte dell' Autorità, sono ADESSO chiamati a partecipare direttamente alla lotta contro il riciclaggio avendo il DOVERE DI FORNIRE, tempestivamente, alle Autorità competenti INFORMAZIONI UTILI AI FINI DI GIUSTIZIA. 14 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  15. L’ANTIRICICLAGGIO LA NOVITA’ Il Dlgs 231 del 2007 nel recepire le disposizioni comunitarie (Direttiva 2005/60/CE 26 ottobre 2005) in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha riscritto la norma , confermando complessivamente l’impianto legislativo precedente, con un aumento delle restrizioni e alcune novità, in specie circa l’uso del contante e dei titoli al portatore 15 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  16. L’ANTIRICICLAGGIO Costituiscono riciclaggio (art. 2) 1 - La conversione o trasferimento di beni provenienti da attività criminosa allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita 2 - L’occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni, effettuati sapendo che tali beni vengono da attività criminosa 16 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  17. L’ANTIRICICLAGGIO 3 - L’acquisto,detenzione,utilizzazione di beni sapendo che provengono da attività criminosa o da una partecipazione a tale attività. 4 - La partecipazione ad uno degli atti precedenti, l’associazione per commettere tale atto,il tentativo di perpretarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commettere o agevolare l’esecuzione di un’azione criminosa 17 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  18. L’ANTIRICICLAGGIO Contrasto al terrorismo L’Italia, recependo la terza direttiva europea sul tema al contrasto al terrorismo, ha emanato il decreto n. 109/2007 per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo. Il provvedimento prevedeil congelamento riguardo a persone o entità sospettati di finanziare il terrorismo e come tali inseriti nelle “black list ufficiali” - dei fondi e delle risorse finanziarie - della messa a disposizione di altre attività finanziarie e risorse economiche 18 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  19. L’ANTIRICICLAGGIO Mezzi di pagamento (art. 49) Dal 30 aprile 2008 novità per • Contanti • Assegni • Titoli • Libretti di risparmio al portatore 19 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  20. L’ANTIRICICLAGGIO È vietato il trasferimento a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di • Denaro contante • Libretti di deposito bancari • Libretti postali al portatore • Titoli al portatore in euro o valuta estera 20 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  21. L’ANTIRICICLAGGIO È vietato ….. Quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. • per “pochi attimi” 5.000 euro nel 2008 • con il d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 a 12.500 euro • con la legge 122 del 30 luglio 2010 ancora a 5.000 euro 21 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  22. L’ANTIRICICLAGGIO Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane Spa. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per scritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 22 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  23. L’ANTIRICICLAGGIO

  24. L’ANTIRICICLAGGIO “La riduzione del contante appare sempre più la questione centrale non solo per la sicurezza anche per condurre un’efficace lotta a sommerso ed evasione fiscale. Questo punto richiede ulteriori attenzioni: il 19% di tutto il cash europeo circola in Italia.” MARCO IACONIS RESP. SICUREZZA ABI (Sole 24ore 19 aprile 2010) 24 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  25. L’ANTIRICICLAGGIO ARTICOLO 51 Gli intermediari che hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49 ed all’articolo 50 ne riferiscono (“comunicazione”) entra 30 giorni al Ministero dell’economia. 25 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  26. L’ANTIRICICLAGGIO Art. 7 Delibera Banca d’Italia n. 616 del 24.08.2010 Gli intermediari non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull’uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell’economia e finanze. 26 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  27. L’ANTIRICICLAGGIO Gli assegni bancari e postali • emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. • emessi all’ordine del traente possono essere girati solo per l’incasso ad una banca o alle Poste indipendentemente dall’importo facciale. 27 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  28. L’ANTIRICICLAGGIO Operazioni frazionate “Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.” (decreto 18 settembre 2009) 28 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  29. L’ANTIRICICLAGGIO Operazioni frazionate La 231/2007, lettera m) art. 1, innovando rispetto al sistema precedente, definisce come operazione frazionata “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”. 29 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  30. L’ANTIRICICLAGGIO • In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore il cedente deve comunicare entro 30 giorni alla banca o a poste italiane i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento • L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio, anche aperti presso Stati Esteri, in forma anonima o con intestazione fittizia e' vietata. 30 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  31. L’ANTIRICICLAGGIO Gli obblighi del cliente (art. 21) I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali sono a conoscenza. 31 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  32. L’ANTIRICICLAGGIO Gli obblighi dell’intermediario: • Obbligo di adeguata verifica della clientela (artt. 15 e ss) • Obbligo di astensione dal compimento dell’operazione (art. 23) • Obbligo di registrazione (artt. 36 e ss) • Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 41) 32 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  33. L’ANTIRICICLAGGIO 1) L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA (art. 15 e ss) Il Decreto prevede precise norme • in tema d’identificazionedella nuova clientela • in tema di controllo/adeguata verifica della clientela già acquisita al fine di poter correttamente individuare la “rischiosità riciclaggio” e quindi valutare l’opportunità di procedere o non procedere all’apertura dei rapporti richiesti oppure di mantenere o chiudere i rapporti in essere. 33 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  34. L’ANTIRICICLAGGIO Art. 15 Gli Intermediari finanziari osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo; b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata; 34 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  35. L’ANTIRICICLAGGIO Art. 15 c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. 35 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  36. L’ANTIRICICLAGGIO UTENTI OCCASIONALI Particolare attenzione va in ogni caso riservata agli utenti occasionali, con i quali l'operatore deve assumere un atteggiamento più prudente e avvertito che può giungere fino a non accettare le operazioni richieste, quando queste risultino di importo superiore ad una determinata soglia o non rendano evidenti le motivazioni economiche sottostanti (informando ovviamente, in via preventiva il superiore gerarchico). 36 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  37. L’ANTIRICICLAGGIO ART. 18 CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA • identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base dei consueti documenti, dati o informazioni; • identificare gli eventuali titolari effettivi e verificarne l’identità (per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata l’operazione); • ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo; • svolgere un controllo costante della relazione d’affari nel corso del rapporto continuativo. 37 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  38. L’ANTIRICICLAGGIO TITOLARE EFFETTIVO U) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto;”. Lettera u) articolo 1 decreto 231 modificato dal decreto 18 settembre 2009. 38 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  39. L’ANTIRICICLAGGIO Approccio basato sul rischio associato al tipo di cliente (art. 20) Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti … che la portata delle misure adottate e' adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si deve far riferimento fra l’altro alle istruzioni emanate in materia dalla Banca d’Italia (art. 7 comma 2) 39 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  40. L’ANTIRICICLAGGIO 2) Obbligo di astensione(art. 23) Quando non si è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela • non si può instaurare il rapporto continuativo • né eseguire le operazioni o prestazioni professionali richieste, • ovvero va posto fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale • e valutare se effettuare una segnalazione alla UIF. Invece si ha obbligo di segnalazione alla UIF seguente all’astensione dall’operatività per le operazioni per le quali c’è sospetto di relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. 40 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  41. L’ANTIRICICLAGGIO Eccezione all’obbligo di astensione Nei casi in cui non sia possibile l’astensione, in quanto • Sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto • L’esecuzione dell’operazione per sua natura non può essere rinviata • L’astensione può ostacolare le indagini È OBBLIGATORIO SUBITO DOPO AVER ESEGUITO L’OPERAZIONE INFORMARE L’UIF 41 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  42. L’ANTIRICICLAGGIO Misure rafforzate per più alto rischio (art. 28): • Mancata presenza fisica del cliente • Conti di corrispondenza con enti di Stati extracomunitari • Operazioni con persone politicamente esposte (PEP) residenti in altro Stato membro o paese terzo 42 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  43. L’ANTIRICICLAGGIO 3)Gli obblighi di registrazione Archivio Unico Informatico (AUI) (art. 36 e 37) Gli intermediari conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. 43 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  44. L’ANTIRICICLAGGIO Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale; Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali,conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 44 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  45. L’ANTIRICICLAGGIO Le informazioni sono registrate tempestivamente e comunque, non oltre il trentesimo giorno dopo il compimento dell'operazione 45 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  46. L’ANTIRICICLAGGIO L’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (U.I.F.) • ISTITUITO AL POSTO DELL’UFFICIO ITALIANO CAMBI (U.I.C.) CON DECRETO 1 GENNAIO 2008 • OPERA IN SENO ALLA BANCA D’ITALIA 46 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  47. L’ANTIRICICLAGGIO 4) Gli obblighi di segnalazione U.I.F. (art. 41) Gli intermediari segnalano all’U.I.F. quando • sanno • sospettano • hanno motivi ragionevoli di sospettare che sono in corso o sono state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo 47 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  48. L’ANTIRICICLAGGIO Modalità segnalazione (art. 42) • Il responsabile della dipendenza, ufficio, altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell’intermediario segnala • Il titolare dell’attività (il legale rappresentante o un suo delegato, solitamente il responsabile dell'ufficio ispettorato) esamina e trasmette all’UIF 48 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  49. L’ANTIRICICLAGGIO La valutazione circa l'effettuazione o meno della segnalazione, è lasciata alla DISCREZIONALITÀ DELL'OPERATORE BANCARIO/POSTALE che deve, peraltro, anche attenersi agli indicatori di anomalia della Banca d'Italia, potendo comunque, sulla base della propria esperienza, integrare le fattispecie anomale elencate. La norma richiede un coinvolgimento in termini di discrezionalità“ dell'operatore il cui ruolo è “rimodellato” coerentemente al principio della collaborazione attiva. 49 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

  50. L’ANTIRICICLAGGIO PUR GRAVANDO L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE "IN PRIMA ISTANZA" SOLO IN CAPO AI TITOLARI DELLA DIPENDENZA, TUTTI GLI OPERATORI BANCARI SONO COMUNQUE TENUTI A DARE COMUNICAZIONE SCRITTA AL PROPRIO SUPERIORE GERARCHICO, (DIRETTORE DI FILIALE O CAPO UFFICIO OPERATIVO) DELLE OPERAZIONI " SOSPETTE" DI CUI EVENTUALMENTE DOVESSERO VENIRE A CONOSCENZA NELLO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO LAVORO. 50 Mario Capocci Quadri Direttivi Fiba-Cisl

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